TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3488/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3488/2024
Oggi 13 giugno 2025, alle ore 11.00, innanzi al Giudice Michela Boi, sono comparsi: per , l'Avv. SARA ANDOLFI, in NTroparte_1 sostituzione dell'Avv. LUIGIA PIZZI e dell'Avv. ANTONELLA BASANINI
per , l'Avv. in sostituzione dell'Avv. NTroparte_2
ZERINI MAURIZIO
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti (l'avv. ZERINI si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nella data del 12.6.2025), cui si riportano e alle conclusioni rassegnate.
L'avv. ANDOLFI chiede la revoca dell'ordinanza del 27 maggio e insiste per l'ammissione delle prove richieste.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
I procuratori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Michela Boi
1 Riaperto il verbale alle ore 17.40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3488/2024 r.g.
promossa da
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa Parte_2
dagli Avv.ti Luigia PIZZI e Antonella BASANISI
ATTRICE
contro
(c.f. , titolare dell'impresa individuale NTroparte_2 C.F._1 denominata ” (c.f. ), rappresentata e difesa NTroparte_2 P.IVA_2 nel presente giudizio, dall'Avv. AU ZERINI
CONVENUTA
OGGETTO
Responsabilità contrattuale/extracontrattuale
2 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle formulate specifiche complessive domande di cui al presente atto di citazione, rigettata ogni contraria avversa istanza, azione ed eccezione, così provvedere: - accertare e dichiarare che la causa dell'incendio
NT occorso in data 22.05.23 presso l'immobile in uso a situato in Ponte Buggianese è da individuarsi nel mal funzionamento /difetto dell'impianto elettrico della TE per animali esotici acquistata dall'odierna parte attrice presso di (CF CP_2 NTroparte_2
), con sede in Capannori (Lu) al viale Europa 273-frazione Marlia;
per l'effetto, - P.IVA_2
accertare la responsabilità della convenuta ex art. 1490 c.c. per vizi del bene venduto e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del 22.05.2023, con condanna di
(CF , con sede in Capannori (Lu) al viale NTroparte_2 P.IVA_2
Europa 273-frazione Marlia, alla restituzione dell'importo di euro 410,00 pagato dalla odierna parte attrice per l'acquisto della TE di animali esotici oggetto di causa;
- accertare e dichiarare il mancato godimento da parte della l' Parte_1
del bene oggetto di causa, per esclusiva responsabilità a qualsiasi titolo,
[...]
contrattuale ex art.1490 c.c. e ss e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., di
[...]
(CF ), con sede in Capannori (Lu) al viale Europa 273- NTroparte_2 P.IVA_2
frazione Marlia, per le ragioni di cui in premessa, nella causazione dei denunciati vizi e del corrispondente danno subito dall'odierna attrice;
- condannare la parte convenuta
[...]
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t. al NTroparte_3 P.IVA_2 pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti all'immobile in uso alla parte attrice, della complessiva somma di € 321.856,82 ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del sinistro al soddisfo, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile oggetto di causa, da quantificarsi in euro 3500,00 mensili con decorrenza a far data dal dì dell'incendio al soddisfo , ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione e interessi dal dì dell'incendio al soddisfo. - condannare la parte convenuta (CF NTroparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese ed onorari del presente P.IVA_2 giudizio”.
3 Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere 1) IN VIA
PRINCIPALE, dichiarare l' (c.f. Parte_1
), con sede legale in Ponte Buggianese Via del Popolo 98/100, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. nato a [...], il [...], Parte_2
(c.f. ), priva di qualsiasi legittimazione attiva ad agire in giudizio per le C.F._2
richieste formulate nelle proprie conclusioni, con rigetto integrale delle stesse;
2) IN IPOTESI, rigettare tutte le richieste dell' (c.f. NTroparte_4
), con sede legale in Ponte Buggianese Via del Popolo 98/100, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. nato a [...], il [...], Parte_2
(c.f. ), sia per risoluzione contrattuale non avendo titolo, sia con C.F._2
riferimento al mancato godimento della parte attrice del bene oggetto di causa, per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, nonché rigettare tutte le richieste risarcitorie, con riferimento al mancato godimento della parte attrice del bene oggetto di causa, e con riferimento ai presunti danni all'immobile in uso alla parte attrice, in quanto non dimostrato il vizio del bene oggetto di vendita, né il relativo nesso causale con l'evento incendio, né il nesso causale con tutti i lavori di ristrutturazioni effettuati e tutte le spese indicate, che non hanno alcun riscontro probatorio. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con atto ritualmente notificato, l' Parte_1
(nel proseguo anche soltanto " ") ha citato in giudizio Parte_1 NTroparte_2
esponendo quanto segue: - il 22.5.2023 aveva acquistato presso il punto vendita denominato
" , gestito dalla una TE contenente animali esotici;
- la venditrice CP_2 CP_2 aveva provveduto ad assemblare all'interno della stessa il terrario e il termostato/resistenza per regolare la temperatura;
- la TE era stata posizionata all'interno di un immobile sito in Ponte NT Buggianese, concesso in uso all'associazione dalla conduttrice del bene Parte_3
- nella medesima giornata, all'interno del fabbricato, si era verificato un incendio causato
[...]
4 da un malfunzionamento della TE;
- i Vigili del Fuoco, chiamati alle ore 9 del giorno seguente, erano intervenuti per spegnere l'incendio constatando, una volta completate le operazioni di spegnimento, i danni agli arredi, alle pareti e agli intonaci della hall;
- in data 25.5.2023,
l'accaduto era stato denunciato alla convenuta, la quale a sua volta aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa;
- ciononostante, nessuna offerta risarcitoria era stata avanzata dalla compagnia, la quale aveva ritenuto che non fosse dimostrata la causa del sinistro.
Così descritti gli eventi, l' ha sostenuto come dai documenti versati in atti Parte_1
emergesse che l'incendio fosse scaturito dalla TE (interamente assemblata dalla venditrice prima di essere consegnata all'attrice) a causa di un suo malfunzionamento. In particolare, l'attrice ha escluso che le fiamme fossero state sprigionate da un "non conforme utilizzo di dispositivi elettrici ausiliari" inseriti nella presa elettrica a servizio della TE (come pure ipotizzato, in via alternativa, dai Vigili del Fuoco), avendo fatto uso del prodotto in modo conforme alle istruzioni ricevute.
Trattandosi - ad avviso dell'attrice - di un vizio del prodotto compravenduto, ha evocato in prima battuta la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. o, in ipotesi, la responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., chiedendo che la convenuta sia condannata a risarcire tutti i danni subiti, pari a € 321.856,82, come da relazione di stima di parte allegata, oltre al danno da mancato godimento dell'immobile.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di NTroparte_2
legittimazione attiva dell' . A tal riguardo ha esposto che il contratto di Parte_1
compravendita, avente ad oggetto due animali esotici, la TE e le attrezzature elettroniche, era stato concluso con la quale aveva sottoscritto in proprio la dichiarazione Parte_3
di vendita ai fini C.I.T.E.S. e presso la cui residenza dichiarata nel predetto modulo avrebbe dovuto essere collocata la TE. Ha aggiunto, inoltre, che l'immobile presso il quale si era sviluppato l'incendio è di proprietà della società ed è concesso in locazione alla CP_5
medesima che nel contratto locatizio si era dichiarata custode e si era Parte_3
obbligata a provvedere ad assicurare i beni locati. A ciò conseguirebbe che ogni danno avrebbe dovuto essere richiesto, semmai, dalla società proprietaria o dalla predetta . Parte_3
Venendo al merito della vicenda, la convenuta ha eccepito che: - non vi sarebbe prova che la TE collocata presso l'immobile di Ponte Buggianese fosse proprio quella acquistata dalla DE
5 ; - non vi sarebbe prova del fatto che l'incendio sia scaturito da un malfunzionamento Pt_3
della TE atteso che i Vigili del Fuoco intervenuti hanno ipotizzato che lo stesso possa essere dipeso dal non conforme utilizzo dei dispositivi elettrici ausiliari inseriti nella presa elettrica murale;
- inoltre non sarebbe dimostrato che la TE sia stata assemblata in negozio;
- i danni lamentati sarebbero del tutto indimostrati poiché basati su mere perizie di parte, e in ogni caso
NT non sarebbero riferibili all'Associazione - peraltro l'attrice non avrebbe dimostrato di aver installato dispositivi antincendio, come sarebbe stato suo obbligo.
In risposta all'eccezione preliminare mossa dalla convenuta, parte attrice - nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. - ha dedotto quanto segue: - sebbene l'acquisto fosse stato compiuto da
[...]
quest'ultima aveva agito come delegata dell'Associazione; - infatti la Parte_3 [...]
è la tesoriera dell' ed era stata autorizzata ad acquistare la TE e gli Pt_3 Parte_1
animali esotici nel corso di un'assemblea, utilizzando fondi dell' stessa;
- in Parte_1
occasione della vendita era stato rappresentato che l'acquisto veniva fatto in nome e per conto dell' , così come il fatto che la TE era destinata all'immobile di Ponte Buggianese;
- Parte_1
la concessione in uso del fabbricato all' da parte della Parte_1 Parte_3
costituisce un apporto partecipativo all'associazione stessa.
Il giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ha rigettato tutte le richieste di prova e ha fissato l'udienza del 13.6.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
***
Occorre soffermarsi in prima battuta sull'eccezione preliminare svolta dalla parte convenuta, concernente la legittimazione attiva in capo all' (rectius la titolarità sul lato Parte_1
attivo del rapporto obbligatorio). A fondamento dell'eccezione, la convenuta ha prodotto (doc. 2) copia di una scrittura (la cui autenticità non è stata contestata) recante l'intitolazione:
"dichiarazione di vendita ai fini C.I.T.E.S." (vale a dire, Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora). La dichiarazione non risulta interamente leggibile in quanto sul lato destro, in alto, è spillato lo scontrino fiscale. Si legge tuttavia chiaramente l'identità di chi si dichiara acquirente, vale a dire (il documento contiene Parte_3
6 anche dati come residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento). La stessa ha sottoscritto il modulo predetto, unitamente alla venditrice. Parte_3
Sostiene tuttavia l' che la abbia acquistato la TE e gli animali Parte_1 Parte_3
esotici in quanto delegata dall' stessa. A supporto di ciò, unitamente alla prima Parte_1
memoria, parte attrice ha prodotto copia del verbale assembleare, recante la data del 12.4.2023, in cui si legge che l'assemblea ha autorizzato la ad acquistare la TE con animali, Parte_3
ed inoltre che "il presidente alla luce della votazione approva quanto discusso in precedenza su tutti i punti e incarica ufficialmente ad occuparsi di quanto soprascritto". Parte_3
Nella seconda memoria, e dunque nella prima difesa utile, la convenuta ha eccepito il fatto che il documento in questione fosse privo di data certa e, quindi, a lei non opponibile. Su tale eccezione l'attrice non ha preso posizione, né nella terza memoria, né nel corso dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nella seconda memoria ha invece chiesto di provare per testimoni che fosse intervenuta la suddetta delega assembleare (capitoli nn. 1 e 17) e che, nelle fasi di acquisto, fosse
NT stato riferito agli addetti alla vendita che esso avveniva "per conto della associazione (così si legge nel capitolo n. 2).
Orbene, è ben noto che un negozio giuridico può anche non essere concluso direttamente dalla parte nella cui sfera giuridica sono destinati a prodursi i relativi effetti, bensì da un terzo incaricato di concludere l'atto. Ciò può avvenire sulla base di un mandato, vale a dire un contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra
(art. 1703 c.c.).
Il mandato può essere con o senza rappresentanza;
nel secondo caso, come recita l'art. 1705, comma primo, c.c., "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato". Ciò significa che il rapporto contrattuale si conclude a tutti gli effetti tra il mandatario e il terzo contraente, senza che assuma alcun rilievo il fatto che il terzo fosse a conoscenza dell'esistenza del mandato. Da parte sua, il mandatario risulta poi obbligato a ritrasferire gli effetti del contratto nei confronti del mandante.
Diverso è il caso in cui al mandato si associ anche una procura, vale a dire il potere in capo al mandatario di spendere il nome del mandante. In un caso consimile "il contratto concluso dal
7 rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato" (art. 1388 c.c.). In buona sostanza, anche se il contratto viene materialmente concluso dal mandatario, gli effetti giuridici si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante, che dunque acquisisce immediatamente diritti ed obblighi discendenti dal negozio.
Nella fattispecie, è la stessa parte attrice ad allegare che la sarebbe stata Parte_3
semplicemente delegata all'acquisto dall'assemblea dell'Associazione, senza invece mai sostenere che alla stessa fosse stato anche attribuito il potere di spendere il nome dell'ente (c.d. contemplatio domini). Ciò emerge anche dal documento prodotto unitamente alla prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. (per quanto formalmente non opponibile alla convenuta in quanto privo di data certa, a norma dell'art. 2704 c.c.), giacché ivi si legge che "il presidente alla luce della votazione approva quanto discusso in precedenza su tutti i punti e incarica ufficialmente
[...]
ad occuparsi di quanto soprascritto", con riferimento alla proposta formulata dalla Parte_3
stessa di "acquistare anche una TE con animali esotici da inserire nella Parte_3
struttura, per arricchire la stessa con una nuova attrazione", dando "la propria disponibilità a provvedere all'acquisto e al posizionamento della TE all'ingresso della struttura". Non vi è dunque alcun riferimento alla possibilità in capo alla di spendere il nome degli Parte_3 organi rappresentativi dell'associazione, essendo stata quest'ultima semplicemente delegata ad
“occuparsi” della questione, cioè a gestirla nell'interesse dell'ente e con i fondi dello stesso.
Anche le prove testimoniali richieste dalla parte attrice convergono verso questa conclusione. Il capitolo n. 1 della seconda memoria, che avrebbe dovuto essere rivolto alla , così Parte_3 recita: “In data 12.4.23 è stata delegata all'acquisto di una TE e di animali esotici dalla NT associazione giusta verbale assembleare del 12.4.23 che le viene mostrato?”, mentre il capitolo n. 17, che avrebbe dovuto essere posto ai testimoni così recita: Tes_1 Tes_2
NT
“In data 12.4.23 l'associazione ha provveduto ad incaricare la sig.ra Parte_3 all'acquisto di una TE e di animali esotici, giusta verbale assembleare del 12.4.23 che le viene mostrato?”. Sempre alla avrebbe dovuto essere posto il capitolo n. 2, che Parte_3 testualmente si riporta: “Al momento dell'acquisto ha riferito agli addetti alla vendita che
8 NT effettuava l'acquisto per conto della associazione avente sede in via del Popolo 98/100 a
Ponte Buggianese (PT)”.
Oltretutto – ma, stante quanto sin qui argomentato in diritto, questo profilo assume carattere secondario – può seriamente dubitarsi che la abbia mai esternato nei confronti Parte_3 della convenuta di aver agito quale delegata dall' . Depone in tal senso il Parte_1
modulo prodotto al doc. 2 da parte convenuta, di cui sopra sono stati riportati ampi stralci. Per quanto sia vero che non trattasi in sé e per sé del contratto di compravendita, siamo pur sempre di fronte a un modulo compilato contestualmente alla vendita stessa, nel quale, nella parte compilata a mano (e dunque non precompilata, come pure sostenuto dall'attrice), la viene Parte_3 qualificata come parte acquirente, senza il benché minimo riferimento all'Associazione. È ben possibile che della compilazione si siano materialmente occupati i commessi del negozio ma, oltre a essere implausibile che essi abbiano riportato il solo nominativo della Parte_3 omettendo volutamente ogni riferimento all'ente impersonale (non si vede, infatti, quale interesse avrebbero avuto ad escludere il richiamo all'Associazione), risulta decisiva la circostanza che la abbia sottoscritto il documento senza nulla eccepire, fornendo anzi tutti i suoi Parte_3
dati personali (potendosi ragionevolmente presumere che la abbia Parte_3
contestualmente comunicato informazioni non agevolmente conoscibili da terzi, quali il numero del documento di identità e il codice fiscale, in calce ai quali ha poi apposto la sottoscrizione).
Dunque, anche dando per scontato che la abbia agito in qualità di mandataria Parte_3 dell' , è certo che quest'ultima non abbia mai speso il nome della stessa (non Parte_1
risultando neanche che ne avesse il relativo potere), di talché trova applicazione l'art. 1705 c.c..
Come già osservato, a norma del primo comma di tale disposizione, "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato". È dunque il mandatario ad assumere la posizione di controparte contrattuale e ad acquisire tutti i diritti a essa connessi;
simmetricamente, è sempre il mandatario ad avere la legittimazione processuale a far valere i diritti discendenti dal contratto, e cioè a tradurre in azione la posizione giuridica soggettiva acquisita con la conclusione del negozio.
9 Vero è che al secondo comma dell'art. 1705 c.c., sebbene venga confermato che i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, viene altresì puntualizzato che “tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono”. Tuttavia, per giurisprudenza assolutamente granitica, la sfera applicativa di tale disposizione va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno
(cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 24772 del 08/10/2008, nonché, più di recente, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 12250 del 09/05/2019).
La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, soffermandosi in particolare sull'azione risarcitoria, nel vagliare l'orientamento (minoritario) secondo cui - in base all'art. 1705, comma 2, c.c. - il mandante avrebbe potuto esercitare anche le azioni ex contractu, si è espressa nei seguenti termini: “nel procedere alla verifica funzionale della sua bontà applicativa, appare innegabile che il mandante, automaticamente (o condizionalmente) destinatario dell'effetto traslativo del negozio intercorso tra mandatario e terzo, sarebbe necessariamente legittimato ad agire in giudizio a tutela del diritto così acquisito, sarebbe, cioè, legittimato ad esperire tutte le azioni ex contractu nella sua posizione di titolare dell'interesse sostanziale, ivi compresa l'azione risarcitoria da inadempimento del terzo. Ma l'an e il quantum di tale azione, in concreto, non potrà in alcun modo rapportarsi ai danni che lui stesso (piuttosto che il mandatario, controparte formale e soggetto autore dell'atto) potrebbe in astratto lamentare, giusta disposto dell'art. 1225
c.c. - norma che, nel limitare al danno prevedibile l'obbligo risarcitorio della parte inadempiente, esclude tout court che danni (ipoteticamente maggiori), reclamati da chi controparte negoziale non è possano essergli legittimamente richiesti (salvo non voler ipotizzare una surreale "condizione non espressa" da ritenersi immanente ad ogni convenzione negoziale, in ossequio alla quale ciascuna delle parti potrebbe o addirittura dovrebbe prospettarsi la possibilità che dietro ogni negozio traslativo possa celarsi un rapporto di mandato). Il vero, insuperabile ostacolo che si frappone all'accoglimento della tesi poco sopra descritta è, dunque, quello che vede totalmente pretermessa l'analisi della posizione contrattuale del terzo. Se, nell'ottica del rapporto mandante/mandatario, la rilevanza sostanziale dell'interesse può far
10 premio sulla titolarità (soltanto) formale (oltre che "istantanea") del mandatario, non può per converso trascurarsi che il terzo, nel contrattare con quest'ultimo (e soltanto con quest'ultimo), ripone un legittimo affidamento nel fatto che tutte le vicende successive al contratto, sul piano della fisiologia come della patologia degli effetti, andranno a dipanarsi tra esse parti, senza alcun intervento ipotetici di terzi-mandanti (in assenza di un suo espresso consenso). Proprio
l'aspetto del difetto assoluto di consenso del terzo disvela l'ulteriore momento di debolezza della teoria dell'effetto (diretto, automatico, condizionale che si voglia) costituitosi in capo al mandante: ammettere la legittimità di tale traslatio non soltanto sotto il profilo attivo del credito
(sicuramente cedibile senza consenso), ma dell'intera posizione contrattuale formalmente costituitasi in capo al mandatario si risolve, nella sostanza, se valutata non più nell'ottica del rapporto interno, ma in quella del terzo contraente, nell'ipotizzare una fattispecie di cessione senza consenso del contraente ceduto, in evidente spregio al disposto dell'art. 1406 c.c. (non a caso, le sentenze predicative dell'orientamento meno restrittivo si limitano a discorrere, pudicamente, di modificazione soggettiva del rapporto, senza ulteriori approfondimenti)”.
Trattasi di un inquadramento interpretativo (testuale e sistematico) che appare del tutto coerente e convincente e dal quale questo giudicante non ritiene di discostarsi. Ne consegue che l'espressione "diritti di credito" di cui all'art. 1705 comma 2 c.c. va rigorosamente circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento).
Né può sostenersi – come pure argomentato dall'attrice – che la legittimazione dell' Parte_1
discenderebbe dal fatto che, in sede stragiudiziale, a fronte della messa in mora avanzata
[...] dall'attrice, la convenuta non avrebbe mosso contestazioni e, anzi, avrebbe attivato la propria polizza assicurativa denunciando il sinistro. Invero, oltre a doversi rimarcare il carattere tutt'altro che univoco della presunta non contestazione (è del tutto ragionevole che un soggetto, pure a fronte di una richiesta danni che ritiene platealmente infondata anche perché proveniente da un soggetto non legittimato, denunci il sinistro in via cautelativa), occorre rammentare che il principio di non contestazione opera solo in sede giudiziale. In ogni caso, la sussistenza del diritto risarcitorio attiene al fatto costitutivo della pretesa e non può certo sostenersi che esso
11 possa darsi per provato per il sol fatto che, prima del processo, l'esistenza di tale diritto non sarebbe stata contestata.
In definitiva, sussiste il difetto di titolarità in capo alla parte attrice della situazione attiva dedotta in giudizio, con riferimento alla invocata responsabilità contrattuale.
Tale conclusione, tuttavia, non appare risolutiva sul piano processuale, atteso che l'attrice ha agito in giudizio facendo valere alternativamente due diversi titoli: quello contrattuale e quello extracontrattuale.
Quanto a quest'ultima, premesso che non appare fondata l'eccezione di legittimazione attiva
(invero, a ben vedere, ciò che la convenuta intende contestare con siffatta eccezione è la possibilità in capo all'attrice, asserita comodataria dell'immobile, di domandare il risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà di una società terza, e condotta in CP_5
locazione dalla ), si tratta, piuttosto, di comprendere se sussistono i presupposti Parte_3 disciplinati dall'art. 2043 c.c., e quindi: - se tra la condotta posta in essere dalla convenuta e i danni lamentati dall'attrice sussista un nesso di causa;
- se inoltre sia possibile ascrivere un rimprovero quantomeno colposo alla CP_2
Orbene, deve anzitutto essere inquadrata sotto un profilo fattuale la condotta illecita che sarebbe stata posta in essere dalla convenuta. Essa consisterebbe nel fatto che alla Parte_3
sarebbe stata venduta una TE contenente un componente difettoso;
quella stessa TE, il giorno stesso, sarebbe stata collocata nel fabbricato utilizzato dall' e, proprio in virtù Parte_1
del difetto intrinseco di un qualche componente della TE, dalla medesima si sarebbero sprigionate delle fiamme. Secondo la prospettazione di parte attrice, inoltre, le varie componenti della TE (che, per quanto risulta dagli atti, consisterebbero nel terrario marca e in un CP_6
cavo riscaldante, una roccia riscaldata e una lampata riscaldante di marca doc. 4 e 5 di CP_7
parte convenuta) sarebbero state assemblate in negozio, per cui la si sarebbe Parte_3 limitata a trasportare la TE completa di ogni elemento e pronta all'uso presso l'immobile sito in
Ponte Buggianese e concesso in uso all'attrice.
La convenuta, tuttavia, ha negato che l'assemblaggio sia avvenuto in negozio, sostenendo, piuttosto, che ogni componente fosse stata messa a disposizione dell'acquirente separatamente, in uno con le istruzioni per il montaggio. Ha rilevato, inoltre, come nel rapporto dei Vigili del
12 Fuoco (prodotto da entrambe le parti: doc. 4 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta), alla voce
"presumibile causa del sinistro" risulta scritto quanto segue: "probabile guasto elettrico e/o corto circuito dell'impianto elettrico della TE per animali esotici, e/o non conforme utilizzo di dispositivi elettrici ausiliari inseriti nella presa elettrica murali".
Ebbene, anche dando per scontato che la TE acquistata dalla sia la stessa poi Parte_3 collocata nell'immobile dalla stessa condotto in locazione e concesso in uso all' Parte_1
(circostanza in effetti del tutto verosimile) e assumendo come pacifico che le fiamme si
[...]
siano sprigionate a partire dalla TE stessa, risulta evidente come, allo stato degli atti, sussista un'insanabile incertezza in ordine alla effettiva causa delle fiamme. Esse, infatti, potrebbero essere scaturite: a) da un utilizzo non conforme dei dispositivi elettrici ausiliari rispetto al terrario;
b) da un difetto intrinseco di uno dei componenti della TE (in particolare, uno dei componenti elettrici); c) da un errore nel montaggio dei componenti stessi.
L'attribuzione della fonte dell'incendio all'una o all'altra causa non è priva di risvolti ai fini della soluzione della presente controversia. Invero, solo ed esclusivamente nel caso sub c) potrebbe essere affermata la responsabilità extracontrattuale della convenuta giacché nella catena causale che avrebbe condotto all'incendio si sarebbe inserito un comportamento materialmente posto in essere dal venditore e imputabile quantomeno a titolo colposo. Diversamente, negli altri casi non
è possibile sancire la responsabilità aquiliana della convenuta. Nel caso sub a), infatti, la TE venduta non avrebbe avuto alcun tipo di influenza nel decorso causale. Nel caso sub b), invece, posto che pare dubitabile finanche l'esistenza di un nesso causale tra il fatto illecito e il danno, in ogni caso, deve senz'altro escludersi che alla sia attribuibile qualsivoglia CP_2
rimprovero colposo. Detto in altri termini, la venditrice della TE, al di fuori della disciplina contrattualistica (che essa sia quella di diritto comune o piuttosto quella prevista a tutela del consumatore), non può rispondere dei danni cagionati da un bene che si è occupata semplicemente di alienare a terzi, senza che la sua condotta possa aver avuto alcuna incidenza né consapevolezza del vizio intrinseco che può aver portato il componente difettoso a generare un cortocircuito e, di seguito, l'incendio. Responsabile dell'accaduto, in tale ipotesi, potrebbe essere semmai il produttore del singolo componente difettoso, poiché è semmai a lui che può essere
13 ascritto un rimprovero in termini di negligenza;
non, invece, il venditore, che – salvo prova contraria – si limita a vendere il bene così come ricevuto dal produttore.
L'incertezza sull'effettiva causa dell'incendio rende evidentemente impossibile accogliere la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice giacché non è in alcun modo possibile affermare che è più probabile che non che l'incendio sia stato causato (anche solo in termini di concausa) da un errore nel montaggio dei componenti della TE (fatto peraltro contestato dalla convenuta e che avrebbe dovuto essere confermato in sede testimoniale). Né tale incertezza avrebbe potuto essere superata con l'assunzione delle prove richieste da parte attrice. Invero, se forse l'assunzione del testimone avrebbe potuto escludere la causa sub a) – sebbene Tes_3
non possa mancarsi di rilevare come il capitolo n. 28 articolato da parte attrice nella seconda memoria non sia privo di contorni valutativi – di certo una consulenza tecnica d'ufficio da
NT espletarsi sulle immagini videoriprese dell'incendio (come richiesto dall'Associazione non avrebbe consentito di sciogliere il dubbio tra la causa sub b) e la causa sub c). In un caso quale quello oggetto del presente giudizio, sarebbe stato invero fondamentale effettuare un accertamento tecnico urgente per cristallizzare il dato tecnico legato all'origine delle fiamme. La mancanza di questo passaggio, e cioè di un'indagine diretta sullo stato dei luoghi, non consente di conoscere, con il dovuto standard probabilistico, quale sia stata l'effettiva causa dell'incendio e se, e in che misura, possa aver svolto un ruolo la condotta asseritamente ascritta alla convenuta, vale a dire un supposto errore di montaggio.
Per tutte le ragioni che precedono, le domande svolte da parte attrice non possono trovare accoglimento e, in virtù della regola della soccombenza, essa va condannata a rifondere le spese sostenute dalla convenuta, liquidate tenuto conto del valore dichiarato di causa (€ 321.856,82) e facendo applicazione dei medi tabellari, salvo che per le fasi istruttoria e decisionali rispetto alle quali si ritiene congruo fare applicazione dei minimi poiché non è stata svolta istruttoria e le parti non hanno dovuto redigere gli scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: rigetta le domande;
14 condanna l' a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da liquidate in misura pari a € 14.170,00 oltre rimborso NTroparte_2
forfetario, cap e iva (se dovuti in base al regime fiscale applicato dal legale).
Così deciso in Lucca, 13.6.2025
Il Giudice
Michela Boi
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3488/2024
Oggi 13 giugno 2025, alle ore 11.00, innanzi al Giudice Michela Boi, sono comparsi: per , l'Avv. SARA ANDOLFI, in NTroparte_1 sostituzione dell'Avv. LUIGIA PIZZI e dell'Avv. ANTONELLA BASANINI
per , l'Avv. in sostituzione dell'Avv. NTroparte_2
ZERINI MAURIZIO
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti (l'avv. ZERINI si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nella data del 12.6.2025), cui si riportano e alle conclusioni rassegnate.
L'avv. ANDOLFI chiede la revoca dell'ordinanza del 27 maggio e insiste per l'ammissione delle prove richieste.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
I procuratori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Michela Boi
1 Riaperto il verbale alle ore 17.40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3488/2024 r.g.
promossa da
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa Parte_2
dagli Avv.ti Luigia PIZZI e Antonella BASANISI
ATTRICE
contro
(c.f. , titolare dell'impresa individuale NTroparte_2 C.F._1 denominata ” (c.f. ), rappresentata e difesa NTroparte_2 P.IVA_2 nel presente giudizio, dall'Avv. AU ZERINI
CONVENUTA
OGGETTO
Responsabilità contrattuale/extracontrattuale
2 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle formulate specifiche complessive domande di cui al presente atto di citazione, rigettata ogni contraria avversa istanza, azione ed eccezione, così provvedere: - accertare e dichiarare che la causa dell'incendio
NT occorso in data 22.05.23 presso l'immobile in uso a situato in Ponte Buggianese è da individuarsi nel mal funzionamento /difetto dell'impianto elettrico della TE per animali esotici acquistata dall'odierna parte attrice presso di (CF CP_2 NTroparte_2
), con sede in Capannori (Lu) al viale Europa 273-frazione Marlia;
per l'effetto, - P.IVA_2
accertare la responsabilità della convenuta ex art. 1490 c.c. per vizi del bene venduto e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del 22.05.2023, con condanna di
(CF , con sede in Capannori (Lu) al viale NTroparte_2 P.IVA_2
Europa 273-frazione Marlia, alla restituzione dell'importo di euro 410,00 pagato dalla odierna parte attrice per l'acquisto della TE di animali esotici oggetto di causa;
- accertare e dichiarare il mancato godimento da parte della l' Parte_1
del bene oggetto di causa, per esclusiva responsabilità a qualsiasi titolo,
[...]
contrattuale ex art.1490 c.c. e ss e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., di
[...]
(CF ), con sede in Capannori (Lu) al viale Europa 273- NTroparte_2 P.IVA_2
frazione Marlia, per le ragioni di cui in premessa, nella causazione dei denunciati vizi e del corrispondente danno subito dall'odierna attrice;
- condannare la parte convenuta
[...]
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t. al NTroparte_3 P.IVA_2 pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti all'immobile in uso alla parte attrice, della complessiva somma di € 321.856,82 ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del sinistro al soddisfo, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile oggetto di causa, da quantificarsi in euro 3500,00 mensili con decorrenza a far data dal dì dell'incendio al soddisfo , ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione e interessi dal dì dell'incendio al soddisfo. - condannare la parte convenuta (CF NTroparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese ed onorari del presente P.IVA_2 giudizio”.
3 Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere 1) IN VIA
PRINCIPALE, dichiarare l' (c.f. Parte_1
), con sede legale in Ponte Buggianese Via del Popolo 98/100, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. nato a [...], il [...], Parte_2
(c.f. ), priva di qualsiasi legittimazione attiva ad agire in giudizio per le C.F._2
richieste formulate nelle proprie conclusioni, con rigetto integrale delle stesse;
2) IN IPOTESI, rigettare tutte le richieste dell' (c.f. NTroparte_4
), con sede legale in Ponte Buggianese Via del Popolo 98/100, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. nato a [...], il [...], Parte_2
(c.f. ), sia per risoluzione contrattuale non avendo titolo, sia con C.F._2
riferimento al mancato godimento della parte attrice del bene oggetto di causa, per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, nonché rigettare tutte le richieste risarcitorie, con riferimento al mancato godimento della parte attrice del bene oggetto di causa, e con riferimento ai presunti danni all'immobile in uso alla parte attrice, in quanto non dimostrato il vizio del bene oggetto di vendita, né il relativo nesso causale con l'evento incendio, né il nesso causale con tutti i lavori di ristrutturazioni effettuati e tutte le spese indicate, che non hanno alcun riscontro probatorio. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con atto ritualmente notificato, l' Parte_1
(nel proseguo anche soltanto " ") ha citato in giudizio Parte_1 NTroparte_2
esponendo quanto segue: - il 22.5.2023 aveva acquistato presso il punto vendita denominato
" , gestito dalla una TE contenente animali esotici;
- la venditrice CP_2 CP_2 aveva provveduto ad assemblare all'interno della stessa il terrario e il termostato/resistenza per regolare la temperatura;
- la TE era stata posizionata all'interno di un immobile sito in Ponte NT Buggianese, concesso in uso all'associazione dalla conduttrice del bene Parte_3
- nella medesima giornata, all'interno del fabbricato, si era verificato un incendio causato
[...]
4 da un malfunzionamento della TE;
- i Vigili del Fuoco, chiamati alle ore 9 del giorno seguente, erano intervenuti per spegnere l'incendio constatando, una volta completate le operazioni di spegnimento, i danni agli arredi, alle pareti e agli intonaci della hall;
- in data 25.5.2023,
l'accaduto era stato denunciato alla convenuta, la quale a sua volta aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa;
- ciononostante, nessuna offerta risarcitoria era stata avanzata dalla compagnia, la quale aveva ritenuto che non fosse dimostrata la causa del sinistro.
Così descritti gli eventi, l' ha sostenuto come dai documenti versati in atti Parte_1
emergesse che l'incendio fosse scaturito dalla TE (interamente assemblata dalla venditrice prima di essere consegnata all'attrice) a causa di un suo malfunzionamento. In particolare, l'attrice ha escluso che le fiamme fossero state sprigionate da un "non conforme utilizzo di dispositivi elettrici ausiliari" inseriti nella presa elettrica a servizio della TE (come pure ipotizzato, in via alternativa, dai Vigili del Fuoco), avendo fatto uso del prodotto in modo conforme alle istruzioni ricevute.
Trattandosi - ad avviso dell'attrice - di un vizio del prodotto compravenduto, ha evocato in prima battuta la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. o, in ipotesi, la responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., chiedendo che la convenuta sia condannata a risarcire tutti i danni subiti, pari a € 321.856,82, come da relazione di stima di parte allegata, oltre al danno da mancato godimento dell'immobile.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di NTroparte_2
legittimazione attiva dell' . A tal riguardo ha esposto che il contratto di Parte_1
compravendita, avente ad oggetto due animali esotici, la TE e le attrezzature elettroniche, era stato concluso con la quale aveva sottoscritto in proprio la dichiarazione Parte_3
di vendita ai fini C.I.T.E.S. e presso la cui residenza dichiarata nel predetto modulo avrebbe dovuto essere collocata la TE. Ha aggiunto, inoltre, che l'immobile presso il quale si era sviluppato l'incendio è di proprietà della società ed è concesso in locazione alla CP_5
medesima che nel contratto locatizio si era dichiarata custode e si era Parte_3
obbligata a provvedere ad assicurare i beni locati. A ciò conseguirebbe che ogni danno avrebbe dovuto essere richiesto, semmai, dalla società proprietaria o dalla predetta . Parte_3
Venendo al merito della vicenda, la convenuta ha eccepito che: - non vi sarebbe prova che la TE collocata presso l'immobile di Ponte Buggianese fosse proprio quella acquistata dalla DE
5 ; - non vi sarebbe prova del fatto che l'incendio sia scaturito da un malfunzionamento Pt_3
della TE atteso che i Vigili del Fuoco intervenuti hanno ipotizzato che lo stesso possa essere dipeso dal non conforme utilizzo dei dispositivi elettrici ausiliari inseriti nella presa elettrica murale;
- inoltre non sarebbe dimostrato che la TE sia stata assemblata in negozio;
- i danni lamentati sarebbero del tutto indimostrati poiché basati su mere perizie di parte, e in ogni caso
NT non sarebbero riferibili all'Associazione - peraltro l'attrice non avrebbe dimostrato di aver installato dispositivi antincendio, come sarebbe stato suo obbligo.
In risposta all'eccezione preliminare mossa dalla convenuta, parte attrice - nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. - ha dedotto quanto segue: - sebbene l'acquisto fosse stato compiuto da
[...]
quest'ultima aveva agito come delegata dell'Associazione; - infatti la Parte_3 [...]
è la tesoriera dell' ed era stata autorizzata ad acquistare la TE e gli Pt_3 Parte_1
animali esotici nel corso di un'assemblea, utilizzando fondi dell' stessa;
- in Parte_1
occasione della vendita era stato rappresentato che l'acquisto veniva fatto in nome e per conto dell' , così come il fatto che la TE era destinata all'immobile di Ponte Buggianese;
- Parte_1
la concessione in uso del fabbricato all' da parte della Parte_1 Parte_3
costituisce un apporto partecipativo all'associazione stessa.
Il giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ha rigettato tutte le richieste di prova e ha fissato l'udienza del 13.6.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
***
Occorre soffermarsi in prima battuta sull'eccezione preliminare svolta dalla parte convenuta, concernente la legittimazione attiva in capo all' (rectius la titolarità sul lato Parte_1
attivo del rapporto obbligatorio). A fondamento dell'eccezione, la convenuta ha prodotto (doc. 2) copia di una scrittura (la cui autenticità non è stata contestata) recante l'intitolazione:
"dichiarazione di vendita ai fini C.I.T.E.S." (vale a dire, Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora). La dichiarazione non risulta interamente leggibile in quanto sul lato destro, in alto, è spillato lo scontrino fiscale. Si legge tuttavia chiaramente l'identità di chi si dichiara acquirente, vale a dire (il documento contiene Parte_3
6 anche dati come residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento). La stessa ha sottoscritto il modulo predetto, unitamente alla venditrice. Parte_3
Sostiene tuttavia l' che la abbia acquistato la TE e gli animali Parte_1 Parte_3
esotici in quanto delegata dall' stessa. A supporto di ciò, unitamente alla prima Parte_1
memoria, parte attrice ha prodotto copia del verbale assembleare, recante la data del 12.4.2023, in cui si legge che l'assemblea ha autorizzato la ad acquistare la TE con animali, Parte_3
ed inoltre che "il presidente alla luce della votazione approva quanto discusso in precedenza su tutti i punti e incarica ufficialmente ad occuparsi di quanto soprascritto". Parte_3
Nella seconda memoria, e dunque nella prima difesa utile, la convenuta ha eccepito il fatto che il documento in questione fosse privo di data certa e, quindi, a lei non opponibile. Su tale eccezione l'attrice non ha preso posizione, né nella terza memoria, né nel corso dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nella seconda memoria ha invece chiesto di provare per testimoni che fosse intervenuta la suddetta delega assembleare (capitoli nn. 1 e 17) e che, nelle fasi di acquisto, fosse
NT stato riferito agli addetti alla vendita che esso avveniva "per conto della associazione (così si legge nel capitolo n. 2).
Orbene, è ben noto che un negozio giuridico può anche non essere concluso direttamente dalla parte nella cui sfera giuridica sono destinati a prodursi i relativi effetti, bensì da un terzo incaricato di concludere l'atto. Ciò può avvenire sulla base di un mandato, vale a dire un contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra
(art. 1703 c.c.).
Il mandato può essere con o senza rappresentanza;
nel secondo caso, come recita l'art. 1705, comma primo, c.c., "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato". Ciò significa che il rapporto contrattuale si conclude a tutti gli effetti tra il mandatario e il terzo contraente, senza che assuma alcun rilievo il fatto che il terzo fosse a conoscenza dell'esistenza del mandato. Da parte sua, il mandatario risulta poi obbligato a ritrasferire gli effetti del contratto nei confronti del mandante.
Diverso è il caso in cui al mandato si associ anche una procura, vale a dire il potere in capo al mandatario di spendere il nome del mandante. In un caso consimile "il contratto concluso dal
7 rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato" (art. 1388 c.c.). In buona sostanza, anche se il contratto viene materialmente concluso dal mandatario, gli effetti giuridici si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante, che dunque acquisisce immediatamente diritti ed obblighi discendenti dal negozio.
Nella fattispecie, è la stessa parte attrice ad allegare che la sarebbe stata Parte_3
semplicemente delegata all'acquisto dall'assemblea dell'Associazione, senza invece mai sostenere che alla stessa fosse stato anche attribuito il potere di spendere il nome dell'ente (c.d. contemplatio domini). Ciò emerge anche dal documento prodotto unitamente alla prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. (per quanto formalmente non opponibile alla convenuta in quanto privo di data certa, a norma dell'art. 2704 c.c.), giacché ivi si legge che "il presidente alla luce della votazione approva quanto discusso in precedenza su tutti i punti e incarica ufficialmente
[...]
ad occuparsi di quanto soprascritto", con riferimento alla proposta formulata dalla Parte_3
stessa di "acquistare anche una TE con animali esotici da inserire nella Parte_3
struttura, per arricchire la stessa con una nuova attrazione", dando "la propria disponibilità a provvedere all'acquisto e al posizionamento della TE all'ingresso della struttura". Non vi è dunque alcun riferimento alla possibilità in capo alla di spendere il nome degli Parte_3 organi rappresentativi dell'associazione, essendo stata quest'ultima semplicemente delegata ad
“occuparsi” della questione, cioè a gestirla nell'interesse dell'ente e con i fondi dello stesso.
Anche le prove testimoniali richieste dalla parte attrice convergono verso questa conclusione. Il capitolo n. 1 della seconda memoria, che avrebbe dovuto essere rivolto alla , così Parte_3 recita: “In data 12.4.23 è stata delegata all'acquisto di una TE e di animali esotici dalla NT associazione giusta verbale assembleare del 12.4.23 che le viene mostrato?”, mentre il capitolo n. 17, che avrebbe dovuto essere posto ai testimoni così recita: Tes_1 Tes_2
NT
“In data 12.4.23 l'associazione ha provveduto ad incaricare la sig.ra Parte_3 all'acquisto di una TE e di animali esotici, giusta verbale assembleare del 12.4.23 che le viene mostrato?”. Sempre alla avrebbe dovuto essere posto il capitolo n. 2, che Parte_3 testualmente si riporta: “Al momento dell'acquisto ha riferito agli addetti alla vendita che
8 NT effettuava l'acquisto per conto della associazione avente sede in via del Popolo 98/100 a
Ponte Buggianese (PT)”.
Oltretutto – ma, stante quanto sin qui argomentato in diritto, questo profilo assume carattere secondario – può seriamente dubitarsi che la abbia mai esternato nei confronti Parte_3 della convenuta di aver agito quale delegata dall' . Depone in tal senso il Parte_1
modulo prodotto al doc. 2 da parte convenuta, di cui sopra sono stati riportati ampi stralci. Per quanto sia vero che non trattasi in sé e per sé del contratto di compravendita, siamo pur sempre di fronte a un modulo compilato contestualmente alla vendita stessa, nel quale, nella parte compilata a mano (e dunque non precompilata, come pure sostenuto dall'attrice), la viene Parte_3 qualificata come parte acquirente, senza il benché minimo riferimento all'Associazione. È ben possibile che della compilazione si siano materialmente occupati i commessi del negozio ma, oltre a essere implausibile che essi abbiano riportato il solo nominativo della Parte_3 omettendo volutamente ogni riferimento all'ente impersonale (non si vede, infatti, quale interesse avrebbero avuto ad escludere il richiamo all'Associazione), risulta decisiva la circostanza che la abbia sottoscritto il documento senza nulla eccepire, fornendo anzi tutti i suoi Parte_3
dati personali (potendosi ragionevolmente presumere che la abbia Parte_3
contestualmente comunicato informazioni non agevolmente conoscibili da terzi, quali il numero del documento di identità e il codice fiscale, in calce ai quali ha poi apposto la sottoscrizione).
Dunque, anche dando per scontato che la abbia agito in qualità di mandataria Parte_3 dell' , è certo che quest'ultima non abbia mai speso il nome della stessa (non Parte_1
risultando neanche che ne avesse il relativo potere), di talché trova applicazione l'art. 1705 c.c..
Come già osservato, a norma del primo comma di tale disposizione, "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato". È dunque il mandatario ad assumere la posizione di controparte contrattuale e ad acquisire tutti i diritti a essa connessi;
simmetricamente, è sempre il mandatario ad avere la legittimazione processuale a far valere i diritti discendenti dal contratto, e cioè a tradurre in azione la posizione giuridica soggettiva acquisita con la conclusione del negozio.
9 Vero è che al secondo comma dell'art. 1705 c.c., sebbene venga confermato che i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, viene altresì puntualizzato che “tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono”. Tuttavia, per giurisprudenza assolutamente granitica, la sfera applicativa di tale disposizione va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno
(cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 24772 del 08/10/2008, nonché, più di recente, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 12250 del 09/05/2019).
La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, soffermandosi in particolare sull'azione risarcitoria, nel vagliare l'orientamento (minoritario) secondo cui - in base all'art. 1705, comma 2, c.c. - il mandante avrebbe potuto esercitare anche le azioni ex contractu, si è espressa nei seguenti termini: “nel procedere alla verifica funzionale della sua bontà applicativa, appare innegabile che il mandante, automaticamente (o condizionalmente) destinatario dell'effetto traslativo del negozio intercorso tra mandatario e terzo, sarebbe necessariamente legittimato ad agire in giudizio a tutela del diritto così acquisito, sarebbe, cioè, legittimato ad esperire tutte le azioni ex contractu nella sua posizione di titolare dell'interesse sostanziale, ivi compresa l'azione risarcitoria da inadempimento del terzo. Ma l'an e il quantum di tale azione, in concreto, non potrà in alcun modo rapportarsi ai danni che lui stesso (piuttosto che il mandatario, controparte formale e soggetto autore dell'atto) potrebbe in astratto lamentare, giusta disposto dell'art. 1225
c.c. - norma che, nel limitare al danno prevedibile l'obbligo risarcitorio della parte inadempiente, esclude tout court che danni (ipoteticamente maggiori), reclamati da chi controparte negoziale non è possano essergli legittimamente richiesti (salvo non voler ipotizzare una surreale "condizione non espressa" da ritenersi immanente ad ogni convenzione negoziale, in ossequio alla quale ciascuna delle parti potrebbe o addirittura dovrebbe prospettarsi la possibilità che dietro ogni negozio traslativo possa celarsi un rapporto di mandato). Il vero, insuperabile ostacolo che si frappone all'accoglimento della tesi poco sopra descritta è, dunque, quello che vede totalmente pretermessa l'analisi della posizione contrattuale del terzo. Se, nell'ottica del rapporto mandante/mandatario, la rilevanza sostanziale dell'interesse può far
10 premio sulla titolarità (soltanto) formale (oltre che "istantanea") del mandatario, non può per converso trascurarsi che il terzo, nel contrattare con quest'ultimo (e soltanto con quest'ultimo), ripone un legittimo affidamento nel fatto che tutte le vicende successive al contratto, sul piano della fisiologia come della patologia degli effetti, andranno a dipanarsi tra esse parti, senza alcun intervento ipotetici di terzi-mandanti (in assenza di un suo espresso consenso). Proprio
l'aspetto del difetto assoluto di consenso del terzo disvela l'ulteriore momento di debolezza della teoria dell'effetto (diretto, automatico, condizionale che si voglia) costituitosi in capo al mandante: ammettere la legittimità di tale traslatio non soltanto sotto il profilo attivo del credito
(sicuramente cedibile senza consenso), ma dell'intera posizione contrattuale formalmente costituitasi in capo al mandatario si risolve, nella sostanza, se valutata non più nell'ottica del rapporto interno, ma in quella del terzo contraente, nell'ipotizzare una fattispecie di cessione senza consenso del contraente ceduto, in evidente spregio al disposto dell'art. 1406 c.c. (non a caso, le sentenze predicative dell'orientamento meno restrittivo si limitano a discorrere, pudicamente, di modificazione soggettiva del rapporto, senza ulteriori approfondimenti)”.
Trattasi di un inquadramento interpretativo (testuale e sistematico) che appare del tutto coerente e convincente e dal quale questo giudicante non ritiene di discostarsi. Ne consegue che l'espressione "diritti di credito" di cui all'art. 1705 comma 2 c.c. va rigorosamente circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento).
Né può sostenersi – come pure argomentato dall'attrice – che la legittimazione dell' Parte_1
discenderebbe dal fatto che, in sede stragiudiziale, a fronte della messa in mora avanzata
[...] dall'attrice, la convenuta non avrebbe mosso contestazioni e, anzi, avrebbe attivato la propria polizza assicurativa denunciando il sinistro. Invero, oltre a doversi rimarcare il carattere tutt'altro che univoco della presunta non contestazione (è del tutto ragionevole che un soggetto, pure a fronte di una richiesta danni che ritiene platealmente infondata anche perché proveniente da un soggetto non legittimato, denunci il sinistro in via cautelativa), occorre rammentare che il principio di non contestazione opera solo in sede giudiziale. In ogni caso, la sussistenza del diritto risarcitorio attiene al fatto costitutivo della pretesa e non può certo sostenersi che esso
11 possa darsi per provato per il sol fatto che, prima del processo, l'esistenza di tale diritto non sarebbe stata contestata.
In definitiva, sussiste il difetto di titolarità in capo alla parte attrice della situazione attiva dedotta in giudizio, con riferimento alla invocata responsabilità contrattuale.
Tale conclusione, tuttavia, non appare risolutiva sul piano processuale, atteso che l'attrice ha agito in giudizio facendo valere alternativamente due diversi titoli: quello contrattuale e quello extracontrattuale.
Quanto a quest'ultima, premesso che non appare fondata l'eccezione di legittimazione attiva
(invero, a ben vedere, ciò che la convenuta intende contestare con siffatta eccezione è la possibilità in capo all'attrice, asserita comodataria dell'immobile, di domandare il risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà di una società terza, e condotta in CP_5
locazione dalla ), si tratta, piuttosto, di comprendere se sussistono i presupposti Parte_3 disciplinati dall'art. 2043 c.c., e quindi: - se tra la condotta posta in essere dalla convenuta e i danni lamentati dall'attrice sussista un nesso di causa;
- se inoltre sia possibile ascrivere un rimprovero quantomeno colposo alla CP_2
Orbene, deve anzitutto essere inquadrata sotto un profilo fattuale la condotta illecita che sarebbe stata posta in essere dalla convenuta. Essa consisterebbe nel fatto che alla Parte_3
sarebbe stata venduta una TE contenente un componente difettoso;
quella stessa TE, il giorno stesso, sarebbe stata collocata nel fabbricato utilizzato dall' e, proprio in virtù Parte_1
del difetto intrinseco di un qualche componente della TE, dalla medesima si sarebbero sprigionate delle fiamme. Secondo la prospettazione di parte attrice, inoltre, le varie componenti della TE (che, per quanto risulta dagli atti, consisterebbero nel terrario marca e in un CP_6
cavo riscaldante, una roccia riscaldata e una lampata riscaldante di marca doc. 4 e 5 di CP_7
parte convenuta) sarebbero state assemblate in negozio, per cui la si sarebbe Parte_3 limitata a trasportare la TE completa di ogni elemento e pronta all'uso presso l'immobile sito in
Ponte Buggianese e concesso in uso all'attrice.
La convenuta, tuttavia, ha negato che l'assemblaggio sia avvenuto in negozio, sostenendo, piuttosto, che ogni componente fosse stata messa a disposizione dell'acquirente separatamente, in uno con le istruzioni per il montaggio. Ha rilevato, inoltre, come nel rapporto dei Vigili del
12 Fuoco (prodotto da entrambe le parti: doc. 4 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta), alla voce
"presumibile causa del sinistro" risulta scritto quanto segue: "probabile guasto elettrico e/o corto circuito dell'impianto elettrico della TE per animali esotici, e/o non conforme utilizzo di dispositivi elettrici ausiliari inseriti nella presa elettrica murali".
Ebbene, anche dando per scontato che la TE acquistata dalla sia la stessa poi Parte_3 collocata nell'immobile dalla stessa condotto in locazione e concesso in uso all' Parte_1
(circostanza in effetti del tutto verosimile) e assumendo come pacifico che le fiamme si
[...]
siano sprigionate a partire dalla TE stessa, risulta evidente come, allo stato degli atti, sussista un'insanabile incertezza in ordine alla effettiva causa delle fiamme. Esse, infatti, potrebbero essere scaturite: a) da un utilizzo non conforme dei dispositivi elettrici ausiliari rispetto al terrario;
b) da un difetto intrinseco di uno dei componenti della TE (in particolare, uno dei componenti elettrici); c) da un errore nel montaggio dei componenti stessi.
L'attribuzione della fonte dell'incendio all'una o all'altra causa non è priva di risvolti ai fini della soluzione della presente controversia. Invero, solo ed esclusivamente nel caso sub c) potrebbe essere affermata la responsabilità extracontrattuale della convenuta giacché nella catena causale che avrebbe condotto all'incendio si sarebbe inserito un comportamento materialmente posto in essere dal venditore e imputabile quantomeno a titolo colposo. Diversamente, negli altri casi non
è possibile sancire la responsabilità aquiliana della convenuta. Nel caso sub a), infatti, la TE venduta non avrebbe avuto alcun tipo di influenza nel decorso causale. Nel caso sub b), invece, posto che pare dubitabile finanche l'esistenza di un nesso causale tra il fatto illecito e il danno, in ogni caso, deve senz'altro escludersi che alla sia attribuibile qualsivoglia CP_2
rimprovero colposo. Detto in altri termini, la venditrice della TE, al di fuori della disciplina contrattualistica (che essa sia quella di diritto comune o piuttosto quella prevista a tutela del consumatore), non può rispondere dei danni cagionati da un bene che si è occupata semplicemente di alienare a terzi, senza che la sua condotta possa aver avuto alcuna incidenza né consapevolezza del vizio intrinseco che può aver portato il componente difettoso a generare un cortocircuito e, di seguito, l'incendio. Responsabile dell'accaduto, in tale ipotesi, potrebbe essere semmai il produttore del singolo componente difettoso, poiché è semmai a lui che può essere
13 ascritto un rimprovero in termini di negligenza;
non, invece, il venditore, che – salvo prova contraria – si limita a vendere il bene così come ricevuto dal produttore.
L'incertezza sull'effettiva causa dell'incendio rende evidentemente impossibile accogliere la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice giacché non è in alcun modo possibile affermare che è più probabile che non che l'incendio sia stato causato (anche solo in termini di concausa) da un errore nel montaggio dei componenti della TE (fatto peraltro contestato dalla convenuta e che avrebbe dovuto essere confermato in sede testimoniale). Né tale incertezza avrebbe potuto essere superata con l'assunzione delle prove richieste da parte attrice. Invero, se forse l'assunzione del testimone avrebbe potuto escludere la causa sub a) – sebbene Tes_3
non possa mancarsi di rilevare come il capitolo n. 28 articolato da parte attrice nella seconda memoria non sia privo di contorni valutativi – di certo una consulenza tecnica d'ufficio da
NT espletarsi sulle immagini videoriprese dell'incendio (come richiesto dall'Associazione non avrebbe consentito di sciogliere il dubbio tra la causa sub b) e la causa sub c). In un caso quale quello oggetto del presente giudizio, sarebbe stato invero fondamentale effettuare un accertamento tecnico urgente per cristallizzare il dato tecnico legato all'origine delle fiamme. La mancanza di questo passaggio, e cioè di un'indagine diretta sullo stato dei luoghi, non consente di conoscere, con il dovuto standard probabilistico, quale sia stata l'effettiva causa dell'incendio e se, e in che misura, possa aver svolto un ruolo la condotta asseritamente ascritta alla convenuta, vale a dire un supposto errore di montaggio.
Per tutte le ragioni che precedono, le domande svolte da parte attrice non possono trovare accoglimento e, in virtù della regola della soccombenza, essa va condannata a rifondere le spese sostenute dalla convenuta, liquidate tenuto conto del valore dichiarato di causa (€ 321.856,82) e facendo applicazione dei medi tabellari, salvo che per le fasi istruttoria e decisionali rispetto alle quali si ritiene congruo fare applicazione dei minimi poiché non è stata svolta istruttoria e le parti non hanno dovuto redigere gli scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: rigetta le domande;
14 condanna l' a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da liquidate in misura pari a € 14.170,00 oltre rimborso NTroparte_2
forfetario, cap e iva (se dovuti in base al regime fiscale applicato dal legale).
Così deciso in Lucca, 13.6.2025
Il Giudice
Michela Boi
15