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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1308/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA AR
All'udienza cartolare di discussione del 15.10.2025, il giudice, EO De ES, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, EO De ES, visto il d.lgs. n.
150/2011, a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in iscritta in data 2.5.2021, di opposizione all'ordinanza ingiunzione prot.
n. 1117 del 1.3.2021 dell e vertente Parte_1
t r a
(c.f. ) in proprio e n.q. di rappresentante Parte_2 C.F._1 legate della società (p.iva , con l'avv. Parte_3 P.IVA_1
NT VA;
OPPONENTE-RICORRENTE
e
Controparte_1
(c.f. con la dirigente dott.ssa
[...] P.IVA_2 CP_2
[...]
OPPOSTA-RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione per l'udienza cartolare cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
1 Il presente procedimento concerne l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 1117 del 1.3.2021 dell' Siffatto provvedimento aveva riscontrato la Parte_1 violazione dell'art. 1, commi 646, della Legge n. 190/2014 e dell'art. n. 1, comma 923, della Legge n. 208/2015. Era stata quindi irrogata al ricorrente la sanzione di € 20.000, ai sensi dell'art. 1, comma 923, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Nelle more del giudizio, la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
Entrambe le norme sono applicabili nel caso in esame e la declaratoria di incostituzionalità è intervenuta su un rapporto non ancora esaurito. Di conseguenza, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione opposta;
ogni alta valutazione risulta assorbita.
Stante l'intervento in corso di causa della citata sentenza della Corte costituzionale, successivo quindi all'emissione dell'ordinanza e all'instaurazione del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata prot. n. 1117 del 1.3.2021 dell Pt_1
DT VIII Sicilia, Ufficio dei Monopoli, Sezione distaccata di Agrigento;
[...] Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 20.10.2025
Il giudice
EO De ES
2
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA AR
All'udienza cartolare di discussione del 15.10.2025, il giudice, EO De ES, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, EO De ES, visto il d.lgs. n.
150/2011, a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in iscritta in data 2.5.2021, di opposizione all'ordinanza ingiunzione prot.
n. 1117 del 1.3.2021 dell e vertente Parte_1
t r a
(c.f. ) in proprio e n.q. di rappresentante Parte_2 C.F._1 legate della società (p.iva , con l'avv. Parte_3 P.IVA_1
NT VA;
OPPONENTE-RICORRENTE
e
Controparte_1
(c.f. con la dirigente dott.ssa
[...] P.IVA_2 CP_2
[...]
OPPOSTA-RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione per l'udienza cartolare cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
1 Il presente procedimento concerne l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 1117 del 1.3.2021 dell' Siffatto provvedimento aveva riscontrato la Parte_1 violazione dell'art. 1, commi 646, della Legge n. 190/2014 e dell'art. n. 1, comma 923, della Legge n. 208/2015. Era stata quindi irrogata al ricorrente la sanzione di € 20.000, ai sensi dell'art. 1, comma 923, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Nelle more del giudizio, la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
Entrambe le norme sono applicabili nel caso in esame e la declaratoria di incostituzionalità è intervenuta su un rapporto non ancora esaurito. Di conseguenza, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione opposta;
ogni alta valutazione risulta assorbita.
Stante l'intervento in corso di causa della citata sentenza della Corte costituzionale, successivo quindi all'emissione dell'ordinanza e all'instaurazione del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata prot. n. 1117 del 1.3.2021 dell Pt_1
DT VIII Sicilia, Ufficio dei Monopoli, Sezione distaccata di Agrigento;
[...] Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 20.10.2025
Il giudice
EO De ES
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