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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dr.ssa Marta Ienzi Presidente
- dr.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dr.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente TRA
- , nato a [...] il [...] ( , rappresentato e difeso PA C.F._1 dagli avv.ti Claudio Iovine e Maurizio Napoli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] ( , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Maria Margherita Lanna, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il IG. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio PA civile con , in Roma, in data 17.11.2016 (trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Roma atto n. 2016 n. 00086 parte 1, serie 15), dal quale non erano nati figli;
la relazione con la IGnora era iniziata nel 2006 e si era in breve trasformata in CP_1 convivenza;
a causa di problemi caratteriali e di comunicazione, con discussioni animate e frequenti, già nel giugno 2019, la moglie si era allontanata per due mesi, rifiutando ogni tentativo di contatto, ponendo in essere atti di violenza psicologica nei suoi confronti;
dopo un breve periodo di riavvicinamento, nel marzo 2022, si consumava la rottura definitiva con la moglie, la quale si allontanava dalla casa coniugale.
Tanto premesso, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la loro separazione personale con addebito alla moglie e che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio la IGnora la quale, aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto da controparte, in quanto infondato in fatto e diritto, rappresentando di contro che la fine del matrimonio era dipesa dalle condotte poste in essere dal marito, dedito a trattarla con disprezzo, arrivando ad umiliarla alla presenza di terze persone. Oltre a ciò, parte resistente evidenziava che, dopo la fine della relazione e il suo conseguente allontanamento (in data
07.07.2022), il marito dominus della società per la quale ella stessa lavorava (la , determinava Pt_2 l'irrogazione ai suoi danni di una sanzione disciplinare e la revoca della possibilità di lavorare da remoto. Sulla scorta di tali premesse, parte resistente chiedeva che fosse disposta indagine con riguardo alla situazione patrimoniale del marito e che le fosse riconosciuto per il suo mantenimento un assegno mensile di € 5.000.
In data 13.12.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 29.11.2022, letti gli atti e sentite le parti, esaminata la documentazione complessivamente prodotta, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva che il marito corrispondesse alla moglie per il di lei mantenimento un assegno mensile di € 800. Instaurata la fase istruttoria e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva sullo status n. 7356/2023 pubbl. il 10/05/2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Nelle more del procedimento, in data 31.05.2023 e in data 04.08.2023, depositava Controparte_1 due istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali, con le quali chiedeva, con la prima, l'aumento del contributo per il suo mantenimento ad € 1.350 mensili, in modo da poter far fronte alle nuove spese di locazione dell'immobile ove si era trasferita (contratto sottoscritto nel mese di aprile del 2023); con la seconda, invece, rappresentava di essere stata licenziata dalla società -controllata dal marito- per la quale lavorava (in data 24/07/2023), trovandosi di fatto senza mezzi di sussistenza e dovendo far fronte a tutte le sue eIGenze di vita, in modo particolare al pagamento del canone di locazione. Il IG. , di contro, chiedeva il rigetto della pretesa, stante la manifesta inammissibilità e Pt_1 infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 16.10.2023 il GI, sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 11.10.2023, sentite le parti, ritenuti sussistenti i presupposti per la modifica dei provvedimenti presidenziali stante il licenziamento subito dalla IG.ra , in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, CP_1 rideterminava il contributo mensile dovuto dal IG. alla IG.ra in € 1.400, a far data Pt_1 CP_1 dal mese di agosto del 2023. In ordine alle istanze istruttorie formulate, esaminati gli atti e la documentazione depositata, il GI le riteneva valutative e generiche, disponeva che le parti provvedessero a depositare estratti dei conti correnti aggiornati e la posizione dei conti depositi/titoli di cui sono intestatari e/o cointestatari nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, rinviando la causa all'udienza del 25.09.2024 per la precisazione delle conclusioni. Esaurita la fase istruttoria, all'udienza fissata, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Status di separazione
La domanda di separazione è già stata accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 7356/2023 pubbl. il 10/05/2023), è stata pronunciata la separazione personale, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quella riguardante l'addebito della separazione richiesto da entrambi i coniugi nei confronti dell'altro e quella riguardante l'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie e contestato dal marito.
Il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, il IG. ha proposto ricorso per lo Pt_1 scioglimento del matrimonio;
il relativo giudizio è stato assegnato allo stesso giudice istruttore del presente, il quale, con ordinanza del 19.09.2024, sentite le parti, ha adottato i relativi provvedimenti provvisori (confermando i provvedimenti separativi) e ha rimesso la decisione sullo status divorzile al Collegio, che si è pronunciato con sentenza non definitiva n. 14974/2024. Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale
o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”. Pertanto, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, questo Collegio, quale giudice della separazione, non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico attratte alla competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio e, in questa sede, domanda improcedibile. Dunque, le questioni per le quali questo Collegio ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti la domanda di addebito e le domande economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto Cass., sent. n. 28990/2008). Ciò premesso e venendo all'esame delle domande di addebito, si osserva quanto segue.
Addebito della separazione La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere respinta. PA I motivi della richiesta di addebito sono l'abbandono da parte della moglie della casa coniugale, nel mese di maggio 2022, il pregiudizio alla sua onorabilità e prestigio a seguito della denunzia sporta dalla moglie contro di lui nel marzo 2022, la mancanza di lealtà e di correttezza per averlo frequentato, senza nulla dirgli della denuncia, e il di lei totale disinteresse per la unione coniugale. Si evidenzia, tuttavia, che il IG. nella ricostruzione dei motivi che avevano condotto alla fine Pt_1 del rapporto coniugale e al conseguente allontanamento della moglie non ha offerto una ricostruzione in grado di avallare la sua richiesta. Il IG. ha ammesso che il rapporto era già da tempo Pt_1 deteriorato, sin dal 2017, a causa di incompatibilità caratteriale che negli anni si era acuite sino a comportare l'improseguibilità della convivenza e che, già nel mese di giungo del 2019, si era verificato un primo allontanamento della moglie per due mesi da casa. Pertanto il definitivo allontanamento della a maggio 2022 e gli eventi connessi alla denunzia del marzo del 2022 CP_1 si configurano l'effetto e non la causa della crisi coniugale, secondo la stessa ricostruzione offerta dal ricorrente.
La domanda di addebito di riconduce la fine del rapporto matrimoniale alle Controparte_1 vessazioni psicologiche, sessuali e lavorative poste in essere dal marito ai suoi danni.
Anche in questo caso, la IGnora ha ricostruito la storia familiare in modo inidoneo a comprovare che la fine della relazione fosse da addebitarsi in maniera inequivoca a responsabilità del marito, confermando. al contrario, che il rapporto matrimoniale era già da tempo in crisi e che il tessuto familiare si era lentamente e progressivamente disgregato, avendo come apice l'isolamento conseguente alle restrizioni pandemiche e la commistione con il piano lavorativo, che alla fine aveva condotto al venir meno dell'affectio coniugalis. Sulla base di tali evidenze, dunque, appaiono irrilevanti le deduzioni istruttorie articolate inidonee a rappresentare con efficacia eziologica le ragioni della fine del matrimonio, valutative e irrilevanti, come correttamente osservato dal GI.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata, osserva preliminarmente che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente, la quale si è limitata semplicemente a disegnare un quadro generico, non rappresentando i motivi scatenanti la rottura.
Tale onere, evidentemente, non è stato debitamente assolto da parte di entrambe le parti. Invero, il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza
20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n. 14840/2006), e “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691). Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che, “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass., Sez. I civile, ordinanza
21.07.2021 n. 20866). La ricostruzione fattuale del rapporto coniugale dei coniugi evidenzia come il tessuto della relazione degli stessi fosse già profondamento increspato da reciproche insoddisfazioni e da percepite distanze emotive, che hanno determinato l'allontanamento affettivo degli stessi. Tanto premesso in punto di diritto, la domanda di addebito proposta da entrambi deve considerarsi infondata e pertanto deve essere rigettata.
Dalla istruttoria svolta si evince che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2006, trasformatasi dopo poco in convivenza e, nel 2016, in età matura, in matrimonio (il secondo per il IG. e il primo per la IGnora ). Pt_1 CP_1
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro e di relazione, hanno una narrazione diversa: da parte del IGnore viene evidenziato un reiterato comportamento irascibile e litigioso posto in essere dalla moglie nei suoi confronti;
da parte della IGnora viene sottolineato il suo coinvolgimento in una storia familiare complessa, sottoposta alla mania di controllo del marito, alla sua condotta di aggressività e disprezzo e alla assenza di privacy per dover condividere la quotidianità con i dipendenti dell'azienda LFS. Certamente nei 15 anni di convivenza, le parti hanno intrecciato vita privata e vita lavorativa, in quanto la moglie, dopo aver lasciato il suo lavoro originario nell'ambito delle assicurazioni, ha iniziato a lavorare presso la start up creata dal marito, di cui ella stessa detiene 1/3 delle Pt_2 quote sociali. Questo intreccio, unitamente ad asperità caratteriali, acuitesi con gli anni, ha determinato il progressivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che non sono stati in grado di gestire la fase di separazione in maniera rispettosa della loro storia personale. Basti a titolo di esempio ricordare la controversia avente ad oggetto l'affidamento del cane , Per_1 inammissibile nel presente giudizio, ma indicativa del deterioramento dei rapporti, ovvero la contestazione disciplinare e il successivo licenziamento di , ovvero la incapacità di Controparte_1 raggiungere un accordo per liquidare i beni (casa di e le quote sociali di cui entrambi CP_2 sono titolari, con conseguente moltiplicazione dei procedimenti pendenti.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove non fruisca di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. La controversia tra le parti ha riguardato l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento per la moglie, concesso in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 13.12.2022 nella misura di € 800 mensili e successivamente rideterminato nella misura di € 1.400 mensili con ordinanza del 12.10.2023, a far data dal mese di agosto del 2023 Quanto alle domande di carattere economico, deve rilevarsi che, come detto, lo spazio temporale all'interno del quale questo Collegio può deliberare è quello fino all'emissione dei provvedimenti in sede divorzile (ordinanza del 19.09.2024).
La situazione economica delle parti può riassumersi come segue: Il IG. , matematico, professore universitario in quiescenza, imprenditore, svolge l'attività di Pt_1 libero professionista nel campo della ricerca e della intelligenza artificiale ed è dipendente della società dallo stesso creata di cui detiene il 66.47% delle azioni (le rimanenti sono della Pt_2 moglie). Detiene altresì la quota del 85,18% della società costituita nel 2011), il 100% CP_3 delle quote della società e il 100% delle quote della società i Pt_3 Controparte_4 gestione immobiliare negli USA – con relativo patrimonio immobiliare messo a reddito. Con riferimento a tale ultima società la isulta proprietaria di tre appartamenti Controparte_4 messi a reddito a circa $ 3.000 cadauno (due a Manhattan e uno nel Queens, 40 mq-60mq-60mq circa).
Oltre alla propria attività di imprenditore, parte ricorrente percepisce redditi pensionistici INPS derivanti dalla sua precedente attività di professore universitario per un ammontare mensile pari a € 4.908,27 ed è, unitamente alla moglie, è proprietario di un immobile in località Formentera (Spagna) concesso in locazione per il quale percepisce la quota del 50% del canone di locazione per un ammontare pari a € 516 mensili. Con riguardo al patrimonio immobiliare, il IG. è proprietario di: abitazione in alla Pt_1 Pt_1 via Lungomare Colombo (m.q. 263), in cui vive, concessa parzialmente in comodato gratuito alla società immobile a Tortona (CS) Lungomare (mq. 35); nuda proprietà di un immobile in Parte_2
Roma alla Via Enrico Cialdini13 (mq. 120), ceduto in usufrutto alla società di cui è socio Parte_3 unico, in data 13.07.2022, successivamente concesso in locazione a terzi al canone mensile di € 2.600; nuda proprietà di un immobile alla via Prenestina 18 (mq. 108), ceduto in usufrutto alla società Pt_3 in data 20.12.2022; la proprietà del 50% di un appartamento a da cui ricava un
[...] CP_2 reddito mensile di € 516,00 pari alla metà del canone complessivo di locazione;
la piena proprietà di tre terreni in e uno in Roccadaspi (SA). Pt_1
Di contro, invece, la IGnora ha dichiarato di essere stata licenziata il 23 luglio 2023 e di CP_1 avere in precedenza ricoperto l'incarico di business developer per la società del marito Pt_2 (MOD730 2022, relativo periodo imposta 2021, reddito netto € 35.041; MOD730 2023, relativo periodo imposta 2022, reddito netto € 30.610; MOD730 2024, relativo periodo imposta 2023, reddito netto € 36.970, comprendente gli importi degli assegni mantenimento versati dal marito). Ad oggi la IGnora dispone delle seguenti entrate: assegno di mantenimento quantificato in via CP_1 temporanea in € 1.400, indennità NASPI di € 1.000 mensili (ottobre 2024, decrescente, percepita per la prima volta nella misura di € 1.200 nell'ottobre 2023), che terminerà nel marzo 2025 con un presumibile importo mensile di poche centinaia di euro, posto che tale indennità si riduce gradualmente del 3% ogni mese. Oltre a ciò, parte resistente è comproprietaria in misura del 50% con il marito dell'appartamento a da cui ricava 516,00 € a titolo di canone di locazione CP_2 (contratto che scadrà in data 31 maggio 2025). La IGnora sostiene le spese di locazione per un appartamento a Roma di € 1.350 mensili oltre spese di condominio pari ad € 354 bimestrali e € 91 di quota fissa per riscaldamento. Con riguardo alla propria capacità patrimoniale, la IGnora ha CP_1 dichiarato di avere da parte somme/liquidità ammontanti a circa € 200.000. Inoltre, in qualità di socia di minoranza della società possiede quote, che tuttavia non le garantiscono introiti. Parte_2
Osserva il Collegio che non vi è dubbio che la IGnora abbia diritto all'assegno di CP_1 mantenimento, attesa la oggettiva difficoltà a mantenere il tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, pur con i necessari adattamenti alle aumentate spese ed eIGenze familiari, ancor più dopo il licenziamento del 23.07.2023.
Invero i rapporti professionali e quelli sentimentali delle parti si sono interconnessi sin dal 2006, quando la IGnora ha deciso di lasciare il suo lavoro di broker finanziario e ha iniziato a CP_1 collaborare come consulente per il IG. , tanto da costituire assieme a quest'ultimo la società Pt_1
(start up costituita alla fine del 2015). Pt_2
Pertanto, alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie, il Collegio, tenuto conto della situazione economico patrimoniale di entrambe le parti e dell'apporto dalle stesse profuso in costanza di matrimonio, determina in € 1000 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie, dal mese successivo al deposito della comparsa della fino al mese di luglio 2023 e in € 1500 l'assegno CP_1 dal mese di agosto 2023 al mese di settembre 2024 (data di emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo), con adeguamento ISTAT, così rideterminando i provvedimenti provvisori adottati dal Presidente
f.f./GI.
Le ragioni della decisione comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 7356/2023 pubbl. il 10/05/2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto PA Controparte_1 matrimonio in Roma il 17.11.2016, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata, così decide:
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da entrambe le parti
- determina in € 1000 mensili il contributo mensile dovuto da per il mantenimento di PA
, dal mese successivo al deposito della comparsa fino al mese di luglio 2023 e in € Controparte_1
1500 l'assegno dal mese di agosto 2023 al mese di settembre 2024, con adeguamento ISTAT, come specificato in motivazione
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del 07.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dr.ssa Marta Ienzi Presidente
- dr.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dr.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente TRA
- , nato a [...] il [...] ( , rappresentato e difeso PA C.F._1 dagli avv.ti Claudio Iovine e Maurizio Napoli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] ( , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Maria Margherita Lanna, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il IG. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio PA civile con , in Roma, in data 17.11.2016 (trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Roma atto n. 2016 n. 00086 parte 1, serie 15), dal quale non erano nati figli;
la relazione con la IGnora era iniziata nel 2006 e si era in breve trasformata in CP_1 convivenza;
a causa di problemi caratteriali e di comunicazione, con discussioni animate e frequenti, già nel giugno 2019, la moglie si era allontanata per due mesi, rifiutando ogni tentativo di contatto, ponendo in essere atti di violenza psicologica nei suoi confronti;
dopo un breve periodo di riavvicinamento, nel marzo 2022, si consumava la rottura definitiva con la moglie, la quale si allontanava dalla casa coniugale.
Tanto premesso, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la loro separazione personale con addebito alla moglie e che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio la IGnora la quale, aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto da controparte, in quanto infondato in fatto e diritto, rappresentando di contro che la fine del matrimonio era dipesa dalle condotte poste in essere dal marito, dedito a trattarla con disprezzo, arrivando ad umiliarla alla presenza di terze persone. Oltre a ciò, parte resistente evidenziava che, dopo la fine della relazione e il suo conseguente allontanamento (in data
07.07.2022), il marito dominus della società per la quale ella stessa lavorava (la , determinava Pt_2 l'irrogazione ai suoi danni di una sanzione disciplinare e la revoca della possibilità di lavorare da remoto. Sulla scorta di tali premesse, parte resistente chiedeva che fosse disposta indagine con riguardo alla situazione patrimoniale del marito e che le fosse riconosciuto per il suo mantenimento un assegno mensile di € 5.000.
In data 13.12.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 29.11.2022, letti gli atti e sentite le parti, esaminata la documentazione complessivamente prodotta, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva che il marito corrispondesse alla moglie per il di lei mantenimento un assegno mensile di € 800. Instaurata la fase istruttoria e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva sullo status n. 7356/2023 pubbl. il 10/05/2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Nelle more del procedimento, in data 31.05.2023 e in data 04.08.2023, depositava Controparte_1 due istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali, con le quali chiedeva, con la prima, l'aumento del contributo per il suo mantenimento ad € 1.350 mensili, in modo da poter far fronte alle nuove spese di locazione dell'immobile ove si era trasferita (contratto sottoscritto nel mese di aprile del 2023); con la seconda, invece, rappresentava di essere stata licenziata dalla società -controllata dal marito- per la quale lavorava (in data 24/07/2023), trovandosi di fatto senza mezzi di sussistenza e dovendo far fronte a tutte le sue eIGenze di vita, in modo particolare al pagamento del canone di locazione. Il IG. , di contro, chiedeva il rigetto della pretesa, stante la manifesta inammissibilità e Pt_1 infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 16.10.2023 il GI, sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 11.10.2023, sentite le parti, ritenuti sussistenti i presupposti per la modifica dei provvedimenti presidenziali stante il licenziamento subito dalla IG.ra , in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, CP_1 rideterminava il contributo mensile dovuto dal IG. alla IG.ra in € 1.400, a far data Pt_1 CP_1 dal mese di agosto del 2023. In ordine alle istanze istruttorie formulate, esaminati gli atti e la documentazione depositata, il GI le riteneva valutative e generiche, disponeva che le parti provvedessero a depositare estratti dei conti correnti aggiornati e la posizione dei conti depositi/titoli di cui sono intestatari e/o cointestatari nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, rinviando la causa all'udienza del 25.09.2024 per la precisazione delle conclusioni. Esaurita la fase istruttoria, all'udienza fissata, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Status di separazione
La domanda di separazione è già stata accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 7356/2023 pubbl. il 10/05/2023), è stata pronunciata la separazione personale, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quella riguardante l'addebito della separazione richiesto da entrambi i coniugi nei confronti dell'altro e quella riguardante l'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie e contestato dal marito.
Il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, il IG. ha proposto ricorso per lo Pt_1 scioglimento del matrimonio;
il relativo giudizio è stato assegnato allo stesso giudice istruttore del presente, il quale, con ordinanza del 19.09.2024, sentite le parti, ha adottato i relativi provvedimenti provvisori (confermando i provvedimenti separativi) e ha rimesso la decisione sullo status divorzile al Collegio, che si è pronunciato con sentenza non definitiva n. 14974/2024. Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale
o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”. Pertanto, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, questo Collegio, quale giudice della separazione, non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico attratte alla competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio e, in questa sede, domanda improcedibile. Dunque, le questioni per le quali questo Collegio ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti la domanda di addebito e le domande economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto Cass., sent. n. 28990/2008). Ciò premesso e venendo all'esame delle domande di addebito, si osserva quanto segue.
Addebito della separazione La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere respinta. PA I motivi della richiesta di addebito sono l'abbandono da parte della moglie della casa coniugale, nel mese di maggio 2022, il pregiudizio alla sua onorabilità e prestigio a seguito della denunzia sporta dalla moglie contro di lui nel marzo 2022, la mancanza di lealtà e di correttezza per averlo frequentato, senza nulla dirgli della denuncia, e il di lei totale disinteresse per la unione coniugale. Si evidenzia, tuttavia, che il IG. nella ricostruzione dei motivi che avevano condotto alla fine Pt_1 del rapporto coniugale e al conseguente allontanamento della moglie non ha offerto una ricostruzione in grado di avallare la sua richiesta. Il IG. ha ammesso che il rapporto era già da tempo Pt_1 deteriorato, sin dal 2017, a causa di incompatibilità caratteriale che negli anni si era acuite sino a comportare l'improseguibilità della convivenza e che, già nel mese di giungo del 2019, si era verificato un primo allontanamento della moglie per due mesi da casa. Pertanto il definitivo allontanamento della a maggio 2022 e gli eventi connessi alla denunzia del marzo del 2022 CP_1 si configurano l'effetto e non la causa della crisi coniugale, secondo la stessa ricostruzione offerta dal ricorrente.
La domanda di addebito di riconduce la fine del rapporto matrimoniale alle Controparte_1 vessazioni psicologiche, sessuali e lavorative poste in essere dal marito ai suoi danni.
Anche in questo caso, la IGnora ha ricostruito la storia familiare in modo inidoneo a comprovare che la fine della relazione fosse da addebitarsi in maniera inequivoca a responsabilità del marito, confermando. al contrario, che il rapporto matrimoniale era già da tempo in crisi e che il tessuto familiare si era lentamente e progressivamente disgregato, avendo come apice l'isolamento conseguente alle restrizioni pandemiche e la commistione con il piano lavorativo, che alla fine aveva condotto al venir meno dell'affectio coniugalis. Sulla base di tali evidenze, dunque, appaiono irrilevanti le deduzioni istruttorie articolate inidonee a rappresentare con efficacia eziologica le ragioni della fine del matrimonio, valutative e irrilevanti, come correttamente osservato dal GI.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata, osserva preliminarmente che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente, la quale si è limitata semplicemente a disegnare un quadro generico, non rappresentando i motivi scatenanti la rottura.
Tale onere, evidentemente, non è stato debitamente assolto da parte di entrambe le parti. Invero, il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza
20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n. 14840/2006), e “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691). Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che, “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass., Sez. I civile, ordinanza
21.07.2021 n. 20866). La ricostruzione fattuale del rapporto coniugale dei coniugi evidenzia come il tessuto della relazione degli stessi fosse già profondamento increspato da reciproche insoddisfazioni e da percepite distanze emotive, che hanno determinato l'allontanamento affettivo degli stessi. Tanto premesso in punto di diritto, la domanda di addebito proposta da entrambi deve considerarsi infondata e pertanto deve essere rigettata.
Dalla istruttoria svolta si evince che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2006, trasformatasi dopo poco in convivenza e, nel 2016, in età matura, in matrimonio (il secondo per il IG. e il primo per la IGnora ). Pt_1 CP_1
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro e di relazione, hanno una narrazione diversa: da parte del IGnore viene evidenziato un reiterato comportamento irascibile e litigioso posto in essere dalla moglie nei suoi confronti;
da parte della IGnora viene sottolineato il suo coinvolgimento in una storia familiare complessa, sottoposta alla mania di controllo del marito, alla sua condotta di aggressività e disprezzo e alla assenza di privacy per dover condividere la quotidianità con i dipendenti dell'azienda LFS. Certamente nei 15 anni di convivenza, le parti hanno intrecciato vita privata e vita lavorativa, in quanto la moglie, dopo aver lasciato il suo lavoro originario nell'ambito delle assicurazioni, ha iniziato a lavorare presso la start up creata dal marito, di cui ella stessa detiene 1/3 delle Pt_2 quote sociali. Questo intreccio, unitamente ad asperità caratteriali, acuitesi con gli anni, ha determinato il progressivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che non sono stati in grado di gestire la fase di separazione in maniera rispettosa della loro storia personale. Basti a titolo di esempio ricordare la controversia avente ad oggetto l'affidamento del cane , Per_1 inammissibile nel presente giudizio, ma indicativa del deterioramento dei rapporti, ovvero la contestazione disciplinare e il successivo licenziamento di , ovvero la incapacità di Controparte_1 raggiungere un accordo per liquidare i beni (casa di e le quote sociali di cui entrambi CP_2 sono titolari, con conseguente moltiplicazione dei procedimenti pendenti.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove non fruisca di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. La controversia tra le parti ha riguardato l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento per la moglie, concesso in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 13.12.2022 nella misura di € 800 mensili e successivamente rideterminato nella misura di € 1.400 mensili con ordinanza del 12.10.2023, a far data dal mese di agosto del 2023 Quanto alle domande di carattere economico, deve rilevarsi che, come detto, lo spazio temporale all'interno del quale questo Collegio può deliberare è quello fino all'emissione dei provvedimenti in sede divorzile (ordinanza del 19.09.2024).
La situazione economica delle parti può riassumersi come segue: Il IG. , matematico, professore universitario in quiescenza, imprenditore, svolge l'attività di Pt_1 libero professionista nel campo della ricerca e della intelligenza artificiale ed è dipendente della società dallo stesso creata di cui detiene il 66.47% delle azioni (le rimanenti sono della Pt_2 moglie). Detiene altresì la quota del 85,18% della società costituita nel 2011), il 100% CP_3 delle quote della società e il 100% delle quote della società i Pt_3 Controparte_4 gestione immobiliare negli USA – con relativo patrimonio immobiliare messo a reddito. Con riferimento a tale ultima società la isulta proprietaria di tre appartamenti Controparte_4 messi a reddito a circa $ 3.000 cadauno (due a Manhattan e uno nel Queens, 40 mq-60mq-60mq circa).
Oltre alla propria attività di imprenditore, parte ricorrente percepisce redditi pensionistici INPS derivanti dalla sua precedente attività di professore universitario per un ammontare mensile pari a € 4.908,27 ed è, unitamente alla moglie, è proprietario di un immobile in località Formentera (Spagna) concesso in locazione per il quale percepisce la quota del 50% del canone di locazione per un ammontare pari a € 516 mensili. Con riguardo al patrimonio immobiliare, il IG. è proprietario di: abitazione in alla Pt_1 Pt_1 via Lungomare Colombo (m.q. 263), in cui vive, concessa parzialmente in comodato gratuito alla società immobile a Tortona (CS) Lungomare (mq. 35); nuda proprietà di un immobile in Parte_2
Roma alla Via Enrico Cialdini13 (mq. 120), ceduto in usufrutto alla società di cui è socio Parte_3 unico, in data 13.07.2022, successivamente concesso in locazione a terzi al canone mensile di € 2.600; nuda proprietà di un immobile alla via Prenestina 18 (mq. 108), ceduto in usufrutto alla società Pt_3 in data 20.12.2022; la proprietà del 50% di un appartamento a da cui ricava un
[...] CP_2 reddito mensile di € 516,00 pari alla metà del canone complessivo di locazione;
la piena proprietà di tre terreni in e uno in Roccadaspi (SA). Pt_1
Di contro, invece, la IGnora ha dichiarato di essere stata licenziata il 23 luglio 2023 e di CP_1 avere in precedenza ricoperto l'incarico di business developer per la società del marito Pt_2 (MOD730 2022, relativo periodo imposta 2021, reddito netto € 35.041; MOD730 2023, relativo periodo imposta 2022, reddito netto € 30.610; MOD730 2024, relativo periodo imposta 2023, reddito netto € 36.970, comprendente gli importi degli assegni mantenimento versati dal marito). Ad oggi la IGnora dispone delle seguenti entrate: assegno di mantenimento quantificato in via CP_1 temporanea in € 1.400, indennità NASPI di € 1.000 mensili (ottobre 2024, decrescente, percepita per la prima volta nella misura di € 1.200 nell'ottobre 2023), che terminerà nel marzo 2025 con un presumibile importo mensile di poche centinaia di euro, posto che tale indennità si riduce gradualmente del 3% ogni mese. Oltre a ciò, parte resistente è comproprietaria in misura del 50% con il marito dell'appartamento a da cui ricava 516,00 € a titolo di canone di locazione CP_2 (contratto che scadrà in data 31 maggio 2025). La IGnora sostiene le spese di locazione per un appartamento a Roma di € 1.350 mensili oltre spese di condominio pari ad € 354 bimestrali e € 91 di quota fissa per riscaldamento. Con riguardo alla propria capacità patrimoniale, la IGnora ha CP_1 dichiarato di avere da parte somme/liquidità ammontanti a circa € 200.000. Inoltre, in qualità di socia di minoranza della società possiede quote, che tuttavia non le garantiscono introiti. Parte_2
Osserva il Collegio che non vi è dubbio che la IGnora abbia diritto all'assegno di CP_1 mantenimento, attesa la oggettiva difficoltà a mantenere il tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, pur con i necessari adattamenti alle aumentate spese ed eIGenze familiari, ancor più dopo il licenziamento del 23.07.2023.
Invero i rapporti professionali e quelli sentimentali delle parti si sono interconnessi sin dal 2006, quando la IGnora ha deciso di lasciare il suo lavoro di broker finanziario e ha iniziato a CP_1 collaborare come consulente per il IG. , tanto da costituire assieme a quest'ultimo la società Pt_1
(start up costituita alla fine del 2015). Pt_2
Pertanto, alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie, il Collegio, tenuto conto della situazione economico patrimoniale di entrambe le parti e dell'apporto dalle stesse profuso in costanza di matrimonio, determina in € 1000 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie, dal mese successivo al deposito della comparsa della fino al mese di luglio 2023 e in € 1500 l'assegno CP_1 dal mese di agosto 2023 al mese di settembre 2024 (data di emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo), con adeguamento ISTAT, così rideterminando i provvedimenti provvisori adottati dal Presidente
f.f./GI.
Le ragioni della decisione comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 7356/2023 pubbl. il 10/05/2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto PA Controparte_1 matrimonio in Roma il 17.11.2016, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata, così decide:
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da entrambe le parti
- determina in € 1000 mensili il contributo mensile dovuto da per il mantenimento di PA
, dal mese successivo al deposito della comparsa fino al mese di luglio 2023 e in € Controparte_1
1500 l'assegno dal mese di agosto 2023 al mese di settembre 2024, con adeguamento ISTAT, come specificato in motivazione
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del 07.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi