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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40475 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dagli Avv. DI SILVIO TERESA e SESTITO ELISABETTA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Via Monte Napoleone n. 21;
-attrice opponente -
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via P. Verri n. 65, rappresentata e difesa dall'Avv.
VENTRUTI MICHELE, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14082/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 18 dicembre 2024.
§§§
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 14082/23, emesso in data 11.09.2023 e notificato il 26.09.2023, con il quale il Tribunale di Milano gli ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente
[...]
dell'importo di € 14.006,18 (oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002, alle Controparte_1 spese notarili per l'estratto autentico delle scritture contabili ed alle spese del procedimento), a titolo di corrispettivo - portato dalle fatture n. 11 del 10.03.2021, n. 15 del 23.11.21 e n. 19 del 21.12.2021
1 - per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà del stesso Parte_1
sito in Rho (MI), alla via Gandhi n.19.
A sostegno del ricorso ha allegato le predette fatture, specificando che: Controparte_1
l'importo complessivo previsto quale corrispettivo del contratto di appalto era pari ad € 26.994,00; le parti avevano esercitato l'opzione dello sconto in fattura del 50%; il sig. aveva versato Parte_1 alla società a titolo di acconto l'importo di € 13.497,00, residuando, pertanto, come ancora dovuta la somma azionata monitoriamente.
L'opponente ha eccepito, a fondamento dell'opposizione, l'inadempimento dell'opposta all'obbligazione di eseguire i lavori appaltati a regola d'arte, stanti i notevoli vizi riscontrati nella realizzazione dell'impianto elettrico e dell'impianto di riscaldamento, come accertati anche nelle relazioni tecniche commissionate dal sig. e allegate sub doc. 1 e 2 fasc. opponente. Parte_1
Quanto all'opzione dello sconto in fattura, l'opponente ha dedotto di essersi rivolto ad un commercialista per gli adempimenti all'uopo necessari e che il mancato incasso del credito fiscale dipendeva dal rifiuto strumentale dell'opposta, come dimostrato anche dallo screenshot estratto dal cassetto fiscale dell'opponente (all. al foglio di pc fasc. opponente).
Pertanto, ha chiesto a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e, al contempo, ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto (domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni) e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.370,00 o nella maggior somma ritenuta di giustizia.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'opposta ha dedotto l'omessa cessione del credito nei termini di legge da parte dell'opponente, stante la tardività degli adempimenti effettuati dal sig. per ottenere il Parte_1
beneficio fiscale, la compilazione scorretta del modello trasmesso all'ADE -essendo stata erroneamente selezionata l'opzione “B – CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA” al posto di quella corretta “A – CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO”- e, infine, la mancata trasmissione della copia del modello F24 attestante il pagamento della sanzione prevista ai fini della remissione in bonis.
L'opposta ha eccepito, inoltre, la decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. 1667 c.c. stante la tardività delle contestazioni svolte dal avanzate per la prima volta solo successivamente Parte_1
alla notificazione del decreto ingiuntivo.
2 Ha concluso, infine, evidenziando la pretestuosità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto i danni dallo stesso asseritamente patiti risulterebbero totalmente sforniti di prova.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.12.24, previa discussione nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e deposito della sentenza ai sensi del III comma della medesima disposizione.
*
2. Sulla totale infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale
L'opposizione è totalmente infondata, come di seguito.
Per quanto attiene ai vizi all'impianto elettrico lamentati dall'opponente appare il caso appena di evidenziare come nel verbale di consegna dell'immobile (doc. 1 fasc. opposta) fosse stato concordato fra le parti uno sconto nella misura di 2.000 euro oltre iva proprio per consentire l'adeguamento di siffatto impianto alla normativa di legge. Del tutto pretestuosa appare, pertanto, l'opposizione laddove fa riferimento ad “una stima di spesa di circa 2.000,00 euro per la messa a norma dello stesso” (pag.
3 atto di citazione in opposizione), in quanto tale somma corrisponde esattamente allo sconto già applicato proprio per tale motivo.
Gli asseriti vizi dell'opera afferenti all'impianto di riscaldamento, invece, sono stati denunciati dall'opponente per la prima volta solo con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 30.10.23, a fronte della loro scoperta risalente almeno al gennaio del medesimo anno per ammissione dell'opponente stesso (cfr. pag. 3 memoria ex art. 171 ter n. 1 dell'opponente, ove si legge che “solo a gennaio 2023, una volta accesa la caldaia, quindi, il sig. si Parte_1 avvedeva del malfunzionamento della stessa…”). Appare, pertanto, fondata l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. sollevata dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta.
Deve, in particolare, respingersi la tesi dell'opponente secondo cui il momento della scoperta dei vizi andrebbe individuato con la consegna della relazione peritale da parte del tecnico commissionato dal sig. datata 20.09.23, in quanto la perdita dall'impianto di riscaldamento appare vizio ictu Parte_1 oculi riconducibile all'intervento di manutenzione straordinaria alla caldaia, senza che residuino ulteriori dubbi circa la possibile influenza causale di altri fattori, onde la superfluità a tal fine delle perizie di parte (richieste, peraltro, a distanza di oltre sette mesi dalla scoperta dei problemi all'impianto di riscaldamento da parte dell'opponente). La Suprema Corte ha, infatti, avuto occasione di ribadire anche di recente l'orientamento secondo cui “in tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso,
3 presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19343 del 16 giugno 2022).
Anche a voler prescindere dalla rilevata decadenza, al medesimo risultato si perviene sulla scorta della genericità delle contestazioni svolte dall'opponente sul punto, essendosi lo stesso limitato ad allegare che “la relazione del Geometra ha rilevato che il danno ai locali di proprietà CP_2 dell'esponente era riconducibile a <<problematiche infiltrative provenienti dall di riscaldamento>>”, senza ulteriormente circostanziare i vizi lamentati.
Né può ritenersi applicabile al caso di specie la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., pure prospettata dall'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter n.1, in quanto per la sussistenza dei gravi vizi necessari ai fini della configurazione della speciale responsabilità ivi prevista occorre che gli stessi incidano sulla sostanza e stabilità dell'opera oppure ne compromettano grandemente l'utilizzazione, il che appare già escluso dal fatto che successivamente alla scoperta degli asseriti vizi all'impianto di riscaldamento l'opponente abbia continuato a locare l'appartamento, come riconosciuto dallo stesso e comprovato dalla corrispondenza prodotta sub doc. 5 fasc. opponente (all. alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
Dall'insussistenza della responsabilità contrattuale in capo alla società opposta consegue la debenza del compenso contrattualmente pattuito nonché il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni formulata dall'opponente, della quale occorre, peraltro, evidenziare la genericità in considerazione delle stringate e non circostanziate allegazioni in punto di danno, come sopra esposto.
La domanda riconvenzionale deve dunque essere respinta in toto.
Acclarato il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, si passa ad esaminare la questione relativa alla validità ed efficacia degli adempimenti fiscali effettuati dall'opponente ai fini dell'ottenimento del beneficio dello sconto in fattura al 50 % contrattualmente previsto. Contr Sul punto la società opposta lamenta la tardività della comunicazione all' della cessione del credito, effettuata dall'opponente solo nel settembre 2023 a fronte di fatture risalenti agli anni 2021
e 2022, evidenziando che le spese relative all'anno 2021 avrebbero dovuto essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, tramite l'istituto della remissione in bonis, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi entro il 30/11/2022. Sottolinea, ancora, l'opposta la scorretta Contr compilazione del modello trasmesso all' -essendo stata erroneamente selezionata l'opzione “B
– CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA” al posto di quella corretta “A – CONTRIBUTO
SOTTO FORMA DI SCONTO”- e, infine, la mancata trasmissione della copia del modello F24 attestante il pagamento della sanzione prevista ai fini della remissione in bonis.
4 In corso di causa l'opposta ha presentato interpello all'Agenzia delle Entrate volto ad ottenere chiarimenti circa la validità della cessione effettuata dall'opponente.
In risposta all'interpello l'ADE ha formulato le seguenti osservazioni: “La comunicazione trasmessa nel settembre del 2023, mediante l'utilizzo della remissione in bonis, può avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute nel 2022 e può ritenersi legittima esclusivamente ove: i) sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento; ii) i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione; iii) non siano già state poste in essere attività di controllo; iv) e sia stata correttamente versata la misura minima della sanzione prevista”.
A fronte della risposta all'interpello l'opponente si è limitato a reiterare la considerazione per cui il rifiuto dell'opposta di accettare la cessione costituirebbe comportamento contrario a buona fede.
Occorre premettere che l'articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (''decreto Rilancio'') dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi (comma 1, lett. a) o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante (comma 1, lett. b).
Come correttamente esposto dall'Agenzia, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l'articolo 10 quater, comma 1, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha consentito l'invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2022.
In presenza di determinate condizioni, è stato però consentito ai contribuenti di trasmettere la
Comunicazione anche successivamente a tali termini, con applicazione dell'istituto della remissione in bonis, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione avrebbe però dovuto essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
5 Così ricostruita la normativa di riferimento, nessun dubbio residua, pertanto, in relazione alla tardività degli adempimenti effettuati dal risalenti al 28 settembre del 2023 (v. doc. 4 fasc. Parte_1
opponente), per quanto attiene alle fatture n. 15 e 19 del 2021.
Con riferimento alla fattura n. 8/2022, la Comunicazione effettuata dall'opponente all'ADE, pur se apparentemente in termini per usufruire della remissione (in quanto antecedente al termine ultimo del
30 novembre 2023 per la presentazione della dichiarazione dei redditi), non è rispettosa però delle condizioni fissate dalla legge ai fini della validità della remissione in bonis in quanto non risulta in alcun modo provato il pagamento della sanzione di 250 euro previsto dall'art. 2 d.l. 16/20121. Ed anzi, a ben vedere, parte opponente non ha nemmeno allegato di avere spontaneamente versato la sanzione entro il termine previsto: piuttosto, alla data di redazione della citazione (27 ottobre 2023) aveva allegato di non avere volutamente inserito in cessione l'annualità 2022, e ciò a fronte di asseriti ritardi nell'altrui adempimento (pag. 3, punto 10).
Dalle considerazioni esposte consegue l'inefficacia della cessione del credito effettuata dall'opponente per causa a lui imputabile, onde va accertato il residuo diritto di credito, da pagarsi in denaro, in capo alla società così come ingiunto. Controparte_1
Al rigetto dell'opposizione consegue che parte opposta dovrà, nelle idonee modalità predisposte dall'Agenzia delle entrate, rifiutare il credito d'imposta invalidamente cedutogli dall'opponente, così da farlo ritornare nella disponibilità del cedente.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono del tutto infondate e devono essere rigettata l'una e respinta l'altra.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore opponente e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(determinato in relazione alla domanda di risoluzione del contratto d'appalto formulata in via riconvenzionale dall'opponente) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata dall'opposto, con distrazione in capo al procuratore del convenuto
6 opposto, Avv. Michele Ventruti, dichiaratori antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave tali da giustificare la richiesta condanna dell'opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 30 ottobre 2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 14082/2023 emesso dal Tribunale di Milano l'11 settembre 2023 e notificato il 26 settembre 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) respinge la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
4) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in capo al procuratore Avv. Michele Ventruti, dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 prevede infatti che:
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dagli Avv. DI SILVIO TERESA e SESTITO ELISABETTA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Via Monte Napoleone n. 21;
-attrice opponente -
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via P. Verri n. 65, rappresentata e difesa dall'Avv.
VENTRUTI MICHELE, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14082/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 18 dicembre 2024.
§§§
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 14082/23, emesso in data 11.09.2023 e notificato il 26.09.2023, con il quale il Tribunale di Milano gli ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente
[...]
dell'importo di € 14.006,18 (oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002, alle Controparte_1 spese notarili per l'estratto autentico delle scritture contabili ed alle spese del procedimento), a titolo di corrispettivo - portato dalle fatture n. 11 del 10.03.2021, n. 15 del 23.11.21 e n. 19 del 21.12.2021
1 - per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà del stesso Parte_1
sito in Rho (MI), alla via Gandhi n.19.
A sostegno del ricorso ha allegato le predette fatture, specificando che: Controparte_1
l'importo complessivo previsto quale corrispettivo del contratto di appalto era pari ad € 26.994,00; le parti avevano esercitato l'opzione dello sconto in fattura del 50%; il sig. aveva versato Parte_1 alla società a titolo di acconto l'importo di € 13.497,00, residuando, pertanto, come ancora dovuta la somma azionata monitoriamente.
L'opponente ha eccepito, a fondamento dell'opposizione, l'inadempimento dell'opposta all'obbligazione di eseguire i lavori appaltati a regola d'arte, stanti i notevoli vizi riscontrati nella realizzazione dell'impianto elettrico e dell'impianto di riscaldamento, come accertati anche nelle relazioni tecniche commissionate dal sig. e allegate sub doc. 1 e 2 fasc. opponente. Parte_1
Quanto all'opzione dello sconto in fattura, l'opponente ha dedotto di essersi rivolto ad un commercialista per gli adempimenti all'uopo necessari e che il mancato incasso del credito fiscale dipendeva dal rifiuto strumentale dell'opposta, come dimostrato anche dallo screenshot estratto dal cassetto fiscale dell'opponente (all. al foglio di pc fasc. opponente).
Pertanto, ha chiesto a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e, al contempo, ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto (domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni) e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.370,00 o nella maggior somma ritenuta di giustizia.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'opposta ha dedotto l'omessa cessione del credito nei termini di legge da parte dell'opponente, stante la tardività degli adempimenti effettuati dal sig. per ottenere il Parte_1
beneficio fiscale, la compilazione scorretta del modello trasmesso all'ADE -essendo stata erroneamente selezionata l'opzione “B – CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA” al posto di quella corretta “A – CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO”- e, infine, la mancata trasmissione della copia del modello F24 attestante il pagamento della sanzione prevista ai fini della remissione in bonis.
L'opposta ha eccepito, inoltre, la decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. 1667 c.c. stante la tardività delle contestazioni svolte dal avanzate per la prima volta solo successivamente Parte_1
alla notificazione del decreto ingiuntivo.
2 Ha concluso, infine, evidenziando la pretestuosità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto i danni dallo stesso asseritamente patiti risulterebbero totalmente sforniti di prova.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.12.24, previa discussione nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e deposito della sentenza ai sensi del III comma della medesima disposizione.
*
2. Sulla totale infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale
L'opposizione è totalmente infondata, come di seguito.
Per quanto attiene ai vizi all'impianto elettrico lamentati dall'opponente appare il caso appena di evidenziare come nel verbale di consegna dell'immobile (doc. 1 fasc. opposta) fosse stato concordato fra le parti uno sconto nella misura di 2.000 euro oltre iva proprio per consentire l'adeguamento di siffatto impianto alla normativa di legge. Del tutto pretestuosa appare, pertanto, l'opposizione laddove fa riferimento ad “una stima di spesa di circa 2.000,00 euro per la messa a norma dello stesso” (pag.
3 atto di citazione in opposizione), in quanto tale somma corrisponde esattamente allo sconto già applicato proprio per tale motivo.
Gli asseriti vizi dell'opera afferenti all'impianto di riscaldamento, invece, sono stati denunciati dall'opponente per la prima volta solo con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 30.10.23, a fronte della loro scoperta risalente almeno al gennaio del medesimo anno per ammissione dell'opponente stesso (cfr. pag. 3 memoria ex art. 171 ter n. 1 dell'opponente, ove si legge che “solo a gennaio 2023, una volta accesa la caldaia, quindi, il sig. si Parte_1 avvedeva del malfunzionamento della stessa…”). Appare, pertanto, fondata l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. sollevata dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta.
Deve, in particolare, respingersi la tesi dell'opponente secondo cui il momento della scoperta dei vizi andrebbe individuato con la consegna della relazione peritale da parte del tecnico commissionato dal sig. datata 20.09.23, in quanto la perdita dall'impianto di riscaldamento appare vizio ictu Parte_1 oculi riconducibile all'intervento di manutenzione straordinaria alla caldaia, senza che residuino ulteriori dubbi circa la possibile influenza causale di altri fattori, onde la superfluità a tal fine delle perizie di parte (richieste, peraltro, a distanza di oltre sette mesi dalla scoperta dei problemi all'impianto di riscaldamento da parte dell'opponente). La Suprema Corte ha, infatti, avuto occasione di ribadire anche di recente l'orientamento secondo cui “in tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso,
3 presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19343 del 16 giugno 2022).
Anche a voler prescindere dalla rilevata decadenza, al medesimo risultato si perviene sulla scorta della genericità delle contestazioni svolte dall'opponente sul punto, essendosi lo stesso limitato ad allegare che “la relazione del Geometra ha rilevato che il danno ai locali di proprietà CP_2 dell'esponente era riconducibile a <<problematiche infiltrative provenienti dall di riscaldamento>>”, senza ulteriormente circostanziare i vizi lamentati.
Né può ritenersi applicabile al caso di specie la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., pure prospettata dall'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter n.1, in quanto per la sussistenza dei gravi vizi necessari ai fini della configurazione della speciale responsabilità ivi prevista occorre che gli stessi incidano sulla sostanza e stabilità dell'opera oppure ne compromettano grandemente l'utilizzazione, il che appare già escluso dal fatto che successivamente alla scoperta degli asseriti vizi all'impianto di riscaldamento l'opponente abbia continuato a locare l'appartamento, come riconosciuto dallo stesso e comprovato dalla corrispondenza prodotta sub doc. 5 fasc. opponente (all. alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
Dall'insussistenza della responsabilità contrattuale in capo alla società opposta consegue la debenza del compenso contrattualmente pattuito nonché il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni formulata dall'opponente, della quale occorre, peraltro, evidenziare la genericità in considerazione delle stringate e non circostanziate allegazioni in punto di danno, come sopra esposto.
La domanda riconvenzionale deve dunque essere respinta in toto.
Acclarato il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, si passa ad esaminare la questione relativa alla validità ed efficacia degli adempimenti fiscali effettuati dall'opponente ai fini dell'ottenimento del beneficio dello sconto in fattura al 50 % contrattualmente previsto. Contr Sul punto la società opposta lamenta la tardività della comunicazione all' della cessione del credito, effettuata dall'opponente solo nel settembre 2023 a fronte di fatture risalenti agli anni 2021
e 2022, evidenziando che le spese relative all'anno 2021 avrebbero dovuto essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, tramite l'istituto della remissione in bonis, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi entro il 30/11/2022. Sottolinea, ancora, l'opposta la scorretta Contr compilazione del modello trasmesso all' -essendo stata erroneamente selezionata l'opzione “B
– CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA” al posto di quella corretta “A – CONTRIBUTO
SOTTO FORMA DI SCONTO”- e, infine, la mancata trasmissione della copia del modello F24 attestante il pagamento della sanzione prevista ai fini della remissione in bonis.
4 In corso di causa l'opposta ha presentato interpello all'Agenzia delle Entrate volto ad ottenere chiarimenti circa la validità della cessione effettuata dall'opponente.
In risposta all'interpello l'ADE ha formulato le seguenti osservazioni: “La comunicazione trasmessa nel settembre del 2023, mediante l'utilizzo della remissione in bonis, può avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute nel 2022 e può ritenersi legittima esclusivamente ove: i) sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento; ii) i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione; iii) non siano già state poste in essere attività di controllo; iv) e sia stata correttamente versata la misura minima della sanzione prevista”.
A fronte della risposta all'interpello l'opponente si è limitato a reiterare la considerazione per cui il rifiuto dell'opposta di accettare la cessione costituirebbe comportamento contrario a buona fede.
Occorre premettere che l'articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (''decreto Rilancio'') dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi (comma 1, lett. a) o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante (comma 1, lett. b).
Come correttamente esposto dall'Agenzia, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l'articolo 10 quater, comma 1, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha consentito l'invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2022.
In presenza di determinate condizioni, è stato però consentito ai contribuenti di trasmettere la
Comunicazione anche successivamente a tali termini, con applicazione dell'istituto della remissione in bonis, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione avrebbe però dovuto essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
5 Così ricostruita la normativa di riferimento, nessun dubbio residua, pertanto, in relazione alla tardività degli adempimenti effettuati dal risalenti al 28 settembre del 2023 (v. doc. 4 fasc. Parte_1
opponente), per quanto attiene alle fatture n. 15 e 19 del 2021.
Con riferimento alla fattura n. 8/2022, la Comunicazione effettuata dall'opponente all'ADE, pur se apparentemente in termini per usufruire della remissione (in quanto antecedente al termine ultimo del
30 novembre 2023 per la presentazione della dichiarazione dei redditi), non è rispettosa però delle condizioni fissate dalla legge ai fini della validità della remissione in bonis in quanto non risulta in alcun modo provato il pagamento della sanzione di 250 euro previsto dall'art. 2 d.l. 16/20121. Ed anzi, a ben vedere, parte opponente non ha nemmeno allegato di avere spontaneamente versato la sanzione entro il termine previsto: piuttosto, alla data di redazione della citazione (27 ottobre 2023) aveva allegato di non avere volutamente inserito in cessione l'annualità 2022, e ciò a fronte di asseriti ritardi nell'altrui adempimento (pag. 3, punto 10).
Dalle considerazioni esposte consegue l'inefficacia della cessione del credito effettuata dall'opponente per causa a lui imputabile, onde va accertato il residuo diritto di credito, da pagarsi in denaro, in capo alla società così come ingiunto. Controparte_1
Al rigetto dell'opposizione consegue che parte opposta dovrà, nelle idonee modalità predisposte dall'Agenzia delle entrate, rifiutare il credito d'imposta invalidamente cedutogli dall'opponente, così da farlo ritornare nella disponibilità del cedente.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono del tutto infondate e devono essere rigettata l'una e respinta l'altra.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore opponente e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(determinato in relazione alla domanda di risoluzione del contratto d'appalto formulata in via riconvenzionale dall'opponente) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata dall'opposto, con distrazione in capo al procuratore del convenuto
6 opposto, Avv. Michele Ventruti, dichiaratori antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave tali da giustificare la richiesta condanna dell'opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 30 ottobre 2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 14082/2023 emesso dal Tribunale di Milano l'11 settembre 2023 e notificato il 26 settembre 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) respinge la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
4) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in capo al procuratore Avv. Michele Ventruti, dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 prevede infatti che:
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.