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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 31/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2024 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Adriano Ferrari, elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano, via Sambuco n. 14, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
–, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
, in persona del Controparte_2 Direttore Regionale per l'Emilia-Romagna in carica pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena Maccolini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Boselli n. 59/63, presso l'Avvocatura della Sede di Piacenza;
CP_2
RESISTENTI
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.02.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 07.02.2024, anche in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, ha citato in giudizio l' , l' e chiedendo l'annullamento, previa CP_1 CP_2 Controparte_3 sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'avviso di addebito n. 38520230000876602000, di cui era a monte l'avviso di accertamento n. THN011L00315 – 2022 per l'anno 2016, con il quale gli veniva richiesto dall' il pagamento della somma complessiva di € 12.655,49 a titolo di capitale, interessi, CP_1
sanzioni e spese per il mancato pagamento dei contributi alla Gestione Artigiani nel periodo gennaio
2016-dicembre 2016. Eccepiva, in particolare, la nullità della notifica dell'atto impugnato, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e, in particolare, la non debenza delle sanzioni per evasione contributiva stante l'assenza, da parte sua, di una condotta cosciente e volontaria in quanto era stato vittima di raggiri da parte del suo precedente commercialista, il quale era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza.
1.1) Con memoria depositata in data 24.04.2024, si costituiva in giudizio l' , il quale deduceva, da CP_1 un lato, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito opposto, dall'altro, la legittimità della pretesa contributiva in quanto, in relazione alla stessa, non era maturata alcuna prescrizione. Spiegava, comunque, difese volte al rigetto del ricorso.
1.2) Con memoria depositata in data 04.04.2024, si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva CP_2
accertarsi e dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'addebito oggetto del ricorso era atto esclusivo dell' , così come l'accertamento di evasione contributiva sottostante. CP_1
1.3) Con decreto del 07.02.2024, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto. Con ordinanza del 10.05.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a non Controparte_3
costituita in giudizio, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 30.01.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ricevute dalle parti le rispettive precisazioni delle conclusioni, pronunciava sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
2) La domanda svolta dall' , diretta ad accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, è CP_2 fondata e meritevole di accoglimento. Invero, l'avviso di addebito opposto reca una pretesa creditoria riferita esclusivamente all' e, come dedotto dall' , la ditta ricorrente non presenta alcuna CP_1 CP_2
esposizione debitoria nei suoi confronti nel periodo di riferimento.
2.1) L'avviso di addebito opposto si riferisce pacificamente a contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti dal ricorrente alla Gestione Artigiani relativamente all'anno 2016.
2/4 Parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva ed assume che non avrebbero dovuto essere applicate sanzioni per evasione, bensì quelle più miti per omissione.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione, la stessa non è fondata.
Infatti, quelli recati dall'avviso di addebito de quo, come detto, sono contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativamente all'anno 2016 e, come tali, andavano pagati nello stesso termine di pagamento delle imposte sui redditi, segnatamente entro il 30.06.2017, termine slittato al 20.07.2017 ai sensi del D.P.C.M. 20.07.2017. Gli stessi, invero, sono stati richiesti con accertamento unificato anno
2016 THN011L00315/2022 dell'Agenzia delle Entrate, ritualmente notificato il 14.10.2022 (come risulta dall'avviso di addebito, nonché dalla relata di notifica del citato accertamento), che ha pacificamente interrotto il decorso dei termini di prescrizione anche con riguardo alla relativa creditoria
. CP_1
Giova anche evidenziare che la prescrizione è anche rimasta sospesa dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della L. n. 27/2020, e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 31.12.2020 n. 183 conv., con modificazioni dalla L. 26.2.2021 n. 21.
E', quindi, evidente, in considerazione di quanto sopra rappresentato, come nessuna prescrizione si sia verificata in danno dell' al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta in CP_1
data 30.12.2023.
2.2) Quanto alla domanda di accertamento negativo svolta da ferma restando la debenza Parte_1 dei contributi omessi così come quantificata nell'avviso di addebito opposto per quanto fin qui argomentato, la domanda svolta in ricorso è fondata con riferimento alle somme accessorie, calcolate in detto titolo sulla base della qualificazione della condotta del ricorrente come evasione contributiva, piuttosto che come omissione contributiva.
Com'è noto, in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, l'ipotesi di evasione contributiva ricorrente nel caso in cui “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”. In proposito, vi è da ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (espresso con riferimento all'obbligo contributivo gravante sul datori di lavoro, ma estensibile anche alla presente ipotesi),
“l'omessa o infedele denuncia mensile all (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di CP_1
retribuzioni erogate, ancorché, come nella specie, registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. B) della richiamata L. n. 388 del
2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. A) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che
3/4 l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi
e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare
i contributi o i premi dovuti” (Cass. civ., sez. lav., n. 10427/2018).
Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi, valutate le circostanze del caso, che il mancato pagamento del dovuto per l'anno 2016 non sia ascrivibile a dolo specifico del debitore, il quale, peraltro, ha dedotto di essersi affidato, per gli adempimenti contabili e tributari, ad un commercialista.
Deve, perciò, sul punto accogliendosi il ricorso, dichiararsi che, sui contributi dovuti per l'anno 2016, sono dovute le sanzioni civili secondo la misura stabilita dall'art. 116, comma 8, lett. a), della l. n.
388/2000, che dispone: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una san- zione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Vi è, pertanto, da annullare l'avviso di addebito n. 38520230000039392000 limitatamente alla parte in cui prevede il pagamento di sanzioni nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n.
388/2000, anziché nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a), della medesima legge.
3) In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; CP_2
2. annulla l'avviso di addebito n. 38520230000876602000 limitatamente alla parte in cui prevede il pagamento di sanzioni nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, anziché nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a), della medesima legge;
3. rigetta, per il resto, l'opposizione;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2024 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Adriano Ferrari, elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano, via Sambuco n. 14, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
–, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
, in persona del Controparte_2 Direttore Regionale per l'Emilia-Romagna in carica pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena Maccolini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Boselli n. 59/63, presso l'Avvocatura della Sede di Piacenza;
CP_2
RESISTENTI
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.02.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 07.02.2024, anche in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, ha citato in giudizio l' , l' e chiedendo l'annullamento, previa CP_1 CP_2 Controparte_3 sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'avviso di addebito n. 38520230000876602000, di cui era a monte l'avviso di accertamento n. THN011L00315 – 2022 per l'anno 2016, con il quale gli veniva richiesto dall' il pagamento della somma complessiva di € 12.655,49 a titolo di capitale, interessi, CP_1
sanzioni e spese per il mancato pagamento dei contributi alla Gestione Artigiani nel periodo gennaio
2016-dicembre 2016. Eccepiva, in particolare, la nullità della notifica dell'atto impugnato, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e, in particolare, la non debenza delle sanzioni per evasione contributiva stante l'assenza, da parte sua, di una condotta cosciente e volontaria in quanto era stato vittima di raggiri da parte del suo precedente commercialista, il quale era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza.
1.1) Con memoria depositata in data 24.04.2024, si costituiva in giudizio l' , il quale deduceva, da CP_1 un lato, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito opposto, dall'altro, la legittimità della pretesa contributiva in quanto, in relazione alla stessa, non era maturata alcuna prescrizione. Spiegava, comunque, difese volte al rigetto del ricorso.
1.2) Con memoria depositata in data 04.04.2024, si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva CP_2
accertarsi e dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'addebito oggetto del ricorso era atto esclusivo dell' , così come l'accertamento di evasione contributiva sottostante. CP_1
1.3) Con decreto del 07.02.2024, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto. Con ordinanza del 10.05.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a non Controparte_3
costituita in giudizio, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 30.01.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ricevute dalle parti le rispettive precisazioni delle conclusioni, pronunciava sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
2) La domanda svolta dall' , diretta ad accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, è CP_2 fondata e meritevole di accoglimento. Invero, l'avviso di addebito opposto reca una pretesa creditoria riferita esclusivamente all' e, come dedotto dall' , la ditta ricorrente non presenta alcuna CP_1 CP_2
esposizione debitoria nei suoi confronti nel periodo di riferimento.
2.1) L'avviso di addebito opposto si riferisce pacificamente a contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti dal ricorrente alla Gestione Artigiani relativamente all'anno 2016.
2/4 Parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva ed assume che non avrebbero dovuto essere applicate sanzioni per evasione, bensì quelle più miti per omissione.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione, la stessa non è fondata.
Infatti, quelli recati dall'avviso di addebito de quo, come detto, sono contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativamente all'anno 2016 e, come tali, andavano pagati nello stesso termine di pagamento delle imposte sui redditi, segnatamente entro il 30.06.2017, termine slittato al 20.07.2017 ai sensi del D.P.C.M. 20.07.2017. Gli stessi, invero, sono stati richiesti con accertamento unificato anno
2016 THN011L00315/2022 dell'Agenzia delle Entrate, ritualmente notificato il 14.10.2022 (come risulta dall'avviso di addebito, nonché dalla relata di notifica del citato accertamento), che ha pacificamente interrotto il decorso dei termini di prescrizione anche con riguardo alla relativa creditoria
. CP_1
Giova anche evidenziare che la prescrizione è anche rimasta sospesa dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della L. n. 27/2020, e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 31.12.2020 n. 183 conv., con modificazioni dalla L. 26.2.2021 n. 21.
E', quindi, evidente, in considerazione di quanto sopra rappresentato, come nessuna prescrizione si sia verificata in danno dell' al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta in CP_1
data 30.12.2023.
2.2) Quanto alla domanda di accertamento negativo svolta da ferma restando la debenza Parte_1 dei contributi omessi così come quantificata nell'avviso di addebito opposto per quanto fin qui argomentato, la domanda svolta in ricorso è fondata con riferimento alle somme accessorie, calcolate in detto titolo sulla base della qualificazione della condotta del ricorrente come evasione contributiva, piuttosto che come omissione contributiva.
Com'è noto, in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, l'ipotesi di evasione contributiva ricorrente nel caso in cui “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”. In proposito, vi è da ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (espresso con riferimento all'obbligo contributivo gravante sul datori di lavoro, ma estensibile anche alla presente ipotesi),
“l'omessa o infedele denuncia mensile all (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di CP_1
retribuzioni erogate, ancorché, come nella specie, registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. B) della richiamata L. n. 388 del
2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. A) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che
3/4 l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi
e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare
i contributi o i premi dovuti” (Cass. civ., sez. lav., n. 10427/2018).
Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi, valutate le circostanze del caso, che il mancato pagamento del dovuto per l'anno 2016 non sia ascrivibile a dolo specifico del debitore, il quale, peraltro, ha dedotto di essersi affidato, per gli adempimenti contabili e tributari, ad un commercialista.
Deve, perciò, sul punto accogliendosi il ricorso, dichiararsi che, sui contributi dovuti per l'anno 2016, sono dovute le sanzioni civili secondo la misura stabilita dall'art. 116, comma 8, lett. a), della l. n.
388/2000, che dispone: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una san- zione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Vi è, pertanto, da annullare l'avviso di addebito n. 38520230000039392000 limitatamente alla parte in cui prevede il pagamento di sanzioni nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n.
388/2000, anziché nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a), della medesima legge.
3) In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; CP_2
2. annulla l'avviso di addebito n. 38520230000876602000 limitatamente alla parte in cui prevede il pagamento di sanzioni nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, anziché nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a), della medesima legge;
3. rigetta, per il resto, l'opposizione;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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