Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-Alpha-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) Provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di -OMISSIS- Fasc. n. -OMISSIS-, prot. Interno n. -OMISSIS-, trasmesso con Nota Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale di Governo Area I – Ufficio Antimafia - Prot. Uscita-OMISSIS-;
B) gli atti preordinati connessi e consequenziali tra i quali la Nota U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- prot. uscita n. -OMISSIS- recante il preavviso di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. 159/2011 e tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nel provvedimento prefettizio allo stato ignoti nel contenuto e conosciuti solo negli estremi e/o in quanto richiamati per relationem nel provvedimento impugnato sub A e posti a suo supporto:
1. Nota n. -OMISSIS- del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-;
2. Nota n. -OMISSIS- della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;
3. Note n. -OMISSIS- Div. Anticrimine - Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del Gruppo di -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri-OMISSIS-, n. -OMISSIS- della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;
4. Nota n. -OMISSIS- del Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell''Interno;
5. Nota n. -OMISSIS- del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-;
6. Nota n. -OMISSIS-del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -Alpha- il 30/10/2023:
- Nota U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- prot. uscita n. -OMISSIS- recante il preavviso di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell''art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. 159/2011 e tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nel provvedimento prefettizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -Alpha-, costituita nel -OMISSIS-a -OMISSIS- dall'allora socio unico -OMISSIS-, ha per oggetto sociale l'attività di lavori generali di edilizia.
In data -OMISSIS- la sede legale della società è stata trasferita a -OMISSIS- ed ha assunto il ruolo di amministratore unico -Beta-, che ne ha acquistato interamente le quote, divenendone altresì socio unico. Il successivo -OMISSIS- la sede legale è stata trasferita in -OMISSIS-, con conseguente iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, pur permanendo la sede operativa in -OMISSIS-.
2.- In data -OMISSIS- il Prefetto di -OMISSIS- ha adottato nei confronti della società un’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, del D.Lgs. 59/2011, ritenendo, sulla base dei dati raccolti e analizzati dal Gruppo Interforze Antimafia, la sussistenza di elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa nella medesima.
3.- Detto provvedimento è stato preceduto dall’inoltro, in data -OMISSIS-, del preavviso di cui all’art. 92, comma 2 bis , D.Lgs. 159/2011, al fine di garantire il contradditorio e di valorizzare l'eventuale apporto procedimentale dell’interessata.
4.- -Alpha-, a riscontro della suddetta nota, ha presentato memorie ed ha formulato richiesta di audizione, nel corso della quale il delegato -Gamma-ha contestato la sussistenza di contatti e cointeressenze tra la società e la criminalità organizzata.
5.- Con ricorso notificato il 2.7.2023 al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di -OMISSIS-, tempestivamente depositato, -Alpha-, ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia datato -OMISSIS-, nonché gli atti presupposti e consequenziali, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
6.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-, depositando documentazione relativa al procedimento.
7.- Con deposito del 30.8.2023 la società ha preannunciato la presentazione di ricorso per motivi aggiunti: di conseguenza la camera di consiglio fissata per l’udienza del 6.9.2023 è stata rinviata a quella dell’8.11.2023.
8.- Il successivo 24.10.2023, infatti, -Alpha- ha notificato alle Amministrazioni ricorso per motivi aggiunti, successivamente depositato, muovendo ulteriori censure contro alcuni dei provvedimenti già impugnati, ma conosciuti nel loro contenuto solo a seguito del deposito effettuato il 17.8.2023 dalla Prefettura di -OMISSIS-, ribadendo la richiesta di annullamento, previa sospensiva.
In ragione di ciò, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 22.11.2023.
9.- All’esito di quest’ultima, il Collegio ha emesso l’ordinanza n. 457 del 24.11.2023, rigettando la richiesta cautelare, in quanto “ la società ricorrente ha come oggetto sociale l’attività edile; essa è stata costituita nel -OMISSIS-con sede legale nella provincia di -OMISSIS-e nel -OMISSIS-, pur conservando l’unità locale in questa provincia, dove risiedono anche i suoi dipendenti, ha trasferito la sede legale in provincia di -OMISSIS-; dal -OMISSIS-, il socio unico e amministratore unico della società ricorrente è la -Beta- titolare del centro estetico e acconciature “-Delta-” con sede legale ad -OMISSIS--OMISSIS-; la società ha una conduzione essenzialmente familiare, essendo di fatto gestita dai figli della -Beta- tra questi un ruolo particolare all’interno della società è rivestito da -Theta-, il quale “si occupa della parte operativa dei cantieri e si fa parte attiva per assumere nuove commesse”, e risulta in contatto con il cugino pregiudicato e appartenente a un’associazione criminale; - l’istruttoria ha evidenziato legami di parentela tra la famiglia -OMISSIS- ed esponenti delle cosche della camorra, controlli sul territorio e rapporti commerciali con soggetti in contatto con la criminalità organizzata; Considerato che: secondo pacifica e condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651), l’informativa interdittiva è legittimamente assunta sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti complessivamente suffraganti l’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso ed, ispirandosi ad una finalità preventiva, è improntata alla regola probatoria del “più probabile che non”; Ritenuto che, dall’esame sommario proprio della fase cautelare, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra riportati e non appare affetto dai vizi dedotti nel gravame, atteso che gli elementi istruttori raccolti, come in sintesi sopra esposti, appaiono idonei a sorreggere il giudizio di prognosi postuma di condizionamento mafioso ”.
10.- Le parti non hanno depositato documenti, né memorie, né repliche.
La -Alpha-, in data 30.11.2024, ha depositato “ richiesta di passaggio in decisione senza discussione ”.
11.- All’udienza pubblica del 18.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.- Il ricorso introduttivo si affida ad un unico motivo di doglianza, con cui si deduce “ violazione e falsa applicazione dell’art. 84 e art. 91 comma 6 del d.lgs. 159/2011 - eccesso di potere - sviamento - travisamento dei fatti - carenza assoluta dei presupposti - difetto di motivazione - ingiustizia manifesta ”: il provvedimento interdittivo sarebbe stato emesso in assenza di concreti elementi a supporto, difettando qualsivoglia rilievo a carico dell’amministratore e socio unico -Beta- e della stessa -Alpha-. Secondo la ricorrente nessun rilievo potrebbe assumere la qualità della-Beta- quale socia unica anche della -Delta-., esercente attività di centro estetico e acconciature, con sede ad -OMISSIS- -OMISSIS-, la cui Responsabile Tecnica Estetista - -Epsilon- – era stata deferita all’autorità giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ed il cui Responsabile Tecnico Acconciatore - -Zeta-– era stato rinvenuto, nel corso di un controllo eseguito dal personale della Polizia di Stato, in compagnia di un pregiudicato. La-Beta-, infatti, avrebbe avuto contezza di ciò soltanto dalla lettura del preavviso ex art. 92, comma 2 bis, D. Lgs. n. 159/2011 del marzo 2023 e vi avrebbe immediatamente posto rimedio.
Il provvedimento prefettizio, poi, fonderebbe il pericolo di condizionamento mafioso della -Alpha- esclusivamente sui problemi con la giustizia riferiti a parenti e/o conoscenti del suo amministratore unico -Beta-, di cui la ricorrente sminuisce, concretamente, il valore probante.
In definitiva, quindi, l’interdittiva sarebbe illegittima, facendo automaticamente discendere da pregiudizi penali di soggetti terzi, legati alla-Beta- da rapporti di parentela e conoscenza, la sussistenza del pericolo infiltrativo in capo alla ricorrente, in assenza di una diretta riconducibilità degli stessi alla società.
II.- Il ricorso per motivi aggiunti, parimenti articolato in un unico motivo di doglianza, deduce nuovamente “ violazione e falsa applicazione dell’art. 84 e art. 91 comma 6 del d.lgs. 159/2011 - eccesso di potere - sviamento - travisamento dei fatti - carenza assoluta dei presupposti - difetto di motivazione - ingiustizia manifesta ”: la società ribadisce quanto già argomentato con il ricorso introduttivo, precisando che le illegittimità già denunziate sarebbero ancor più lampanti a seguito della visione della documentazione depositata dalla Prefettura di -OMISSIS- in atti. Infatti, dalla stessa non emergerebbe alcun elemento concreto di pericolo infiltrativo nella gestione della -Alpha-, bensì solo mere congetture tratte da precedenti di parenti e conoscenti della sua socia ed amministratore unico -Beta-.
III.1.- Entrambi i ricorsi sono infondati e vengono esaminati congiuntamente, attesa la comunanza dei motivi enucleati.
III.2.- Ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159 del 2011 l'informativa antimafia è un provvedimento a carattere preventivo, finalizzato ad attestare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali dell’impresa interessata.
Tale provvedimento “ implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio…ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di infiltrazione mafiosa ” (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 758 del 30.1.2019).
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, “ gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria…al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata… il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente… ” (così, da ultimo, C.d.S., Sez. III, n. 4206 del 10.5.2024).
III.3.- La giurisprudenza, nella nota opera di tassativizzazione, ha ritenuto elementi sintomatici dai quali desumere la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa:
- i rapporti tra i soggetti che, in senso ampio, governano l'impresa e loro familiari che risultino organici, affiliati, o semplicemente contigui alle associazioni mafiose, se si atteggiano in modo tale da far presumere, anche solo in termini di maggior probabilità, che l'impresa sia gestita dai criminali mediante il contatto con il congiunto;
- le semplici frequentazioni tra la gestione dell'impresa o suoi dipendenti e soggetti nei cui confronti sono stati emessi provvedimenti di natura penale o misure di prevenzione antimafia, laddove si tratti di rapporti non occasionali;
- la sussistenza di interessenze economiche tra l’impresa ed altre imprese soggette ad interdittiva o, comunque, nella cui orbita gravitino soggetti pregiudicati o vicini alla criminalità organizzata.
In particolare “ Quanto alla rilevanza di rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose...l'Amministrazione può dare loro rilievo laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, per la logica del "più probabile che non", che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una "influenza reciproca" di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della 'famiglia', sicché in una 'famiglia' mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l'influenza del 'capofamiglia' e dell'associazione….In altri termini, tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l'organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello "clanico", che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia (Cons. St., sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227) ” (cfr., C.d.S., Sez. III, n. 7796 del 25.9.2024).
III.4.- Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento interdittivo non si fonda esclusivamente sui rapporti di parentela e conoscenza della-Beta- con soggetti pregiudicati.
La Prefettura di -OMISSIS-, infatti, a seguito degli accertamenti svolti dalle varie Forze dell’Ordine coinvolte (Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, Comando Legione Carabinieri-OMISSIS- - Gruppo di -OMISSIS-) e compendiati nel resoconto della riunione del -OMISSIS- del Gruppo Interforze Antimafia, ha ritenuto sussistere il tentativo di infiltrazione mafiosa nella -Alpha- sulla base di svariati indizi, di seguito sinteticamente richiamati.
A.- Quanto all’assetto societario e familiare, il provvedimento dà atto delle seguenti circostanze:
- la società, nonostante il trasferimento della sede legale in provincia di -OMISSIS-, ha mantenuto la sede operativa in provincia di -OMISSIS-, dove risiedono anche i suoi dipendenti;
- il suo socio ed amministratore unico -Beta- è titolare del centro estetico “-Delta-”, con sede legale in -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha occupato alle dipendenze una pregiudicata ed un soggetto rinvenuto, nel corso di un controllo di Polizia, unitamente ad un soggetto arrestato per il reato di associazione a delinquere ed altro segnalato per gravi reati;
- -Beta- è:
i) moglie di-Eta-, condannato per bancarotta fraudolenta e cognato di -Lambda-, affiliato al clan -OMISSIS-, successivamente divenuto collaboratore di giustizia;
ii) madre di -Gamma- e -Theta-, vicini agli ambienti criminali, il primo dei quali, tra l’altro, arrestato con l’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso;
iii) sorella di -Mi-, vedova del predetto -Lambda- e madre di --Ni-, assassinato in una faida interna al clan dei -OMISSIS-, nonché di -Iota-, uomo di spicco del clan -OMISSIS-;
iv) sorella di -Kappa--, pluripregiudicato e padre di-Omicron--, affilato al predetto clan -OMISSIS-, destinatario di sequestri preventivi nell’ambito di indagini contro il Clan dei -OMISSIS- e condannato, tra l’altro, per tentato omicidio nell’ambito di una faida tra clan.
B.- In merito al personale occupato nell’impresa, l’interdittiva elenca accuratamente i nominativi dei ventidue lavoratori occupati, indicandone il periodo di dipendenza, nonché i precedenti di polizia e giudiziari da cui sono stati interessati e la contiguità, acclarata, di alcuni di essi a clan camorristici (dei -OMISSIS- e -OMISSIS-).
C.- Quanto ai rapporti economici e commerciali, il provvedimento gravato dà conto della sussistenza (emersa dall’esame degli elenchi clienti e fornitori dell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate) di rapporti imprenditoriali, per gli anni 2020-2022, tra la società ricorrente ed altre imprese vicine ad ambienti camorristici.
In particolare sussiste contiguità tra -Alpha- e -Pi-., con sede in -OMISSIS-, le cui quote sono detenute dai fratelli -Rho-e -Sigma-, segnalati dalla banca dati in uso alla Forze dell’Ordine per contatti (dettagliatamente indicati) con soggetti pregiudicati o comunque vicini alla criminalità organizzata.
D.- Inoltre, la gravata interdittiva tiene altresì conto dei beni intestati o in uso alla società: in particolare dà atto del fatto che il veicolo targato -OMISSIS-, immatricolato nel 2007, intestato alla ricorrente dal -OMISSIS-, sia stato utilizzato da conducenti riconducibili alla famiglia-OMISSIS- e-Beta-, essendo stato intestato, negli anni, anche a -Tau-, già colpita da provvedimento interdittivo.
III.5.- In considerazione di quanto sopra affermato, si rileva come il provvedimento interdittivo della Prefettura di -OMISSIS- sia immune dalle censure rivolte.
Infatti, lo stesso elenca in modo puntuale e dettagliato gli elementi indiziari, di diverso genere, che, nel loro complesso, depongono nel senso di ritenere sussistenti – secondo la già menzionata regola del “più probabile che non” – tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata nella -Alpha-.
Peraltro, l’interdittiva prende in considerazione altresì gli elementi che la società ha dedotto in sede procedimentale, non ritenendoli però idonei a scalfire il quadro indiziario emerso a seguito degli accertamenti svolti – in sinergia – dalle Forze dell’Ordine.
La Prefettura, poi, ha anche valorizzato ciò su cui la ricorrente, in ricorso, tace: ovverosia la notevole distanza tra la sede legale (-OMISSIS-) e la sede operativa (-OMISSIS- - -OMISSIS-), nonché la peculiarità della circostanza che il socio e amministratore unico della -Alpha-- -Beta- – abbia una professionalità riconducibile a settori commerciali e imprenditoriali molto distanti da quello dell’edilizia, in cui la ricorrente opera.
Inoltre, la contiguità al mondo della malavita di stampo mafioso dei soggetti che gravitano attorno alla società, vuoi per legami familiari, vuoi per amicizie o, ancora, perché legati da un rapporto di dipendenza, appare, in punto di fatto, incontestata, avendo la ricorrente esclusivamente tentato di ridimensionarne l’importante o addurne l’accidentalità.
Tuttavia, la copiosità dei rapporti evidenziati nell’interdittiva, la capillarità degli stessi e l’elevato numero di dipendenti (ben ventidue, in forza in periodi nient’affatto risibili) riconducibili ad ambienti criminali presenti nel medesimo ambito territoriale attestano il tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al provvedimento prefettizio.
Del resto, anche il tentativo della ricorrente di sminuire la figura di-Eta-, marito di -Beta--, nel contesto societario è smentito dalle risultanze documentali.
-Gamma-, infatti, condannato per bancarotta fraudolenta in relazione a -Ypsilon-, nel quale era socio al 50% unitamente a -Kappa-- (fratello dell’amministratrice e socia unica dalla -Alpha-) aveva in precedenza intrattenuto rapporti commerciali anche con il cognato -Lambda-, arrestato per il tentato omicidio di -Phi--, affiliato al clan -OMISSIS-, contrapposto in una faida al clan -OMISSIS-.
Lo stesso, peraltro, ha intessuto rapporti non soltanto con soggetti appartenenti a cosche organizzate, ma anche - al pari della ricorrente - con imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi (-Tau-, riconducibile a-OMISSIS- -OMISSIS-).
Anche i figli della-Beta-, al pari del fratello e della sorella di quest’ultima, risultano stabilmente collocati in un ambiente vicino al mondo mafioso, vuoi per frequentazioni amicali, vuoi per legami di parentela con soggetti legati a clan camorristici.
In definitiva, quindi, è indiscutibile che la -Alpha- operi in un contesto fortemente caratterizzato dalla presenza di soggetti partecipi o vicini a clan camorristici: appare quindi ragionevole, secondo il paradigma probabilistico, la conclusione cui è pervenuta la Prefettura di -OMISSIS-, ovverosia che sussistano, nei confronti della ricorrente, “ tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi ”.
IV.- Il ricorso viene quindi respinto e le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -Alpha-, -Beta-, -Gamma--OMISSIS-, -Delta-., -Epsilon-, -Zeta-,-Eta-, -Theta-, -Iota-, -Kappa--, -Lambda-, -Mi-, --Ni-, -Iota-,-Omicron--, -Pi-., -Rho--Sigma-,
-Tau- di -OMISSIS--OMISSIS-, -Ypsilon-, -Phi--, sostituendolo rispettivamente con Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Cappa, Lambda, Mi, Ni, Csi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.