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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
V.G.N. 9054/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nato a Napoli (NA) il 01 gennaio 1964 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppa Crisafulli presso il quale ha eletto domicilio telematico in Milano via Fontana n.11
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mariagrazia Monegat presso il quale ha eletto domicilio telematico in Milano via Rugabella, 1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 3 in Milano il giorno 13 giugno 1992
(anno 1992 atto n. 540 reg. vol. R02 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 169/2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dare atto che con i trasferimenti delle quote di immobili effettuati tra i coniugi in adempimento dell'impegno assunto in separazione, anche in favore dei figli, con atto notaio in data Persona_1
3 marzo 2025, Rep. 53329/Racc. 38462 registrato in data 7 marzo 2025 n. 8501 serie 1T, le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro in conseguenza della cessazione del vincolo coniugale.
2. confermare l'obbligo di a versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio sino alla conclusione del ciclo di studi universitari e post universitari fino al Parte_4 raggiungimento dell'autonomia economica la somma di € 500,00= (cinquecento) mensile, somma che sarà versata al figlio anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_4 ottobre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
3. confermare che , terrà a proprio carico il 60% e terrà a Parte_1 Parte_2 proprio carico il 40% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le Linee guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano in data 14 novembre
2017.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Milano il giorno 13 giugno
1992 (anno 1992; atto n. 540;reg. vol. R02; parte 2; serie A) tra e Parte_1 [...]
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge .
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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