Articolo 4 della Legge 3 giugno 1980, n. 240
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 agosto 1980
Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il tre per cento delle somme di cui al comma precedente e, nelle sedi di pretura, il quattro per cento delle stesse, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".
Entrata in vigore il 1 agosto 1980