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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 5041/24 ed iniziato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20/09/24 da
, con avv.ti E. MASSARI e M. PISANI Parte_1
- ricorrente -
contro
, con avv. R. CASUCCI Controparte_1
- parte resistente - avente ad oggetto: restituzione contributo regionale.
Conclusioni della parte ricorrente:
- Voglia l'On.le Tribunale di Trieste, previa concessione di termine per note conclusive anche per replicare più ampiamente alla memoria di controparte:
- condannare la sig.ra , residente a[...], già titolare Controparte_1 dell'impresa individuale TR di (P. IVA: ) – cessata -, già con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Maniago (PN), successivamente con sede legale in piazza del Cristo, 12, Pordenone, a pagare alla la somma di euro 13.967,57 (euro 13.435,00 per capitale ed euro Parte_1
532,57 per interessi calcolati alla data del provvedimento di annullamento dd. 17.10.2017 al tasso legale –
doc. 24), oltre a interessi legali dalla data successiva al provvedimento di annullamento fino al saldo;
- condannare controparte alla rifusione delle spese di lite.
Conclusioni della parte resistente:
Respingersi la domanda. Spese rifuse.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ha adito il Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, esponendo in Pt_1 fatto: “La Commissione europea, con decisione C (2007) 5717 del 20.11.2007, come modificata dalla successiva Decisione C (2010) 5 del 04.01.2010, ha adottato il Programma operativo regionale (POR) FESR 2007-2013 “Obiettivo competitività regionale e occupazione”
[...]
. Parte_1
Il POR medesimo prevedeva che la competenza ad attuare tale attività venisse delegata, tramite apposite convenzioni, alle Camere di Commercio regionali in qualità di organismi intermedi.
pagina 1 di 8 Con Convenzione sottoscritta in data 09.07.2009 prot. n. 160/2009 (all. 1), tra l'Amministrazione regionale e la Camera di Commercio di Pordenone, veniva affidato a quest'ultima lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 nell'ambito del Programma Operativo
FESR “Obiettivo competitività regionale e occupazione”. La CCIAA, quale organismo intermedio, quindi, si sarebbe occupata di svolgere l'istruttoria dei procedimenti contributivi in base alle
risorse provenienti dalla Struttura regionale attuatrice (Direzione centrale attività produttive).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2642 d.d. 16.12.2010 (all. 2) è stata approvata la scheda dell'attività 1.2.c) “Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione”, finalizzata a sostenere le iniziative del commercio elettronico da parte delle imprese del , in particolare rafforzando Parte_1 la competitività delle piccole e medie imprese, agevolando l'attivazione di nuovi siti di e-commerce ed il potenziamento di siti già esistenti, tramite la concessione di aiuti in regime “de minimis”;
- con la citata deliberazione è stato quindi approvato il bando di concessione di contributi a valere sul POR-FESR del Asse 1 - “Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico Parte_1
e imprenditorialità” - Linea di intervento 1.2.c) “Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione”.
Con domanda dd. 07.03.2011, pervenuta in data 08.03.2011 (all. 3), l'impresa TR di
chiedeva l'ammissione a finanziamento del progetto denominato “Sito di Controparte_1 commercio elettronico TR per la vendita di apparati e servizi per la telefonia voice over
IP professionale” per un costo complessivo pari a euro 32.555,00.
Con determinazione del Segretario generale n. 66 del 26.01.2012 (all. 4), la CCIA di Pordenone concedeva un contributo pari a euro 16.250,00.
Con determinazione del Segretario generale n. 52 dd. 29.01.2013 (all. 5) l'ente camerale liquidava
l'importo di euro 13.435,00 alla beneficiaria TR.
Tale somma veniva versata alla citata impresa con mandato di liquidazione dd. 15.02.2013 (all. 6).
Con nota dd. 22.05.2017 n. prot. 95267 (all. 7), la Guardia di finanza - Nucleo Polizia tributaria
Pordenone trasmetteva alla CCIA di Pordenone l'estratto delle informative di polizia giudiziaria n.
0131901/14 del 23.07.2014 e n. 0169115/15 del 06.08.2015 concernenti il procedimento penale sub
RGNR n. 3192/2014, riguardante comportamenti fraudolenti di una pluralità di imprese, gravitanti intorno alla figura del sig. tra cui TR di (tra l'altro Parte_2 Controparte_1 cessata nel febbraio 2017 – doc. 7 bis).
A seguito degli elementi emersi in base alle citate informative di PG, la CIAA, con nota prot.
0014098/U dd. 01.08.2017 (all. 8), comunicava alla TR e a l'avvio del Controparte_1 procedimento di annullamento d'ufficio del contributo e del recupero delle somme liquidate, facendo presente che, se entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, non
pagina 2 di 8 fossero state presentate controdeduzioni, l'ente camerale avrebbe provveduto all'annullamento del provvedimento di concessione del contributo e al suo contestuale recupero.
Nei 10 giorni concessi, l'impresa non faceva pervenire alcuna osservazione e/o controdeduzione.
Pertanto, con determinazione del Segretario generale n. 312 dd. 17.10.2017 (all. 9), la CCIA annullava il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo assegnato all'impresa
TR con la seguente motivazione: “Preso atto che sono sottoposte a procedimento penale sia l'impresa beneficiaria, cessata dal 17/03/2017, sia il fornitore Minicom di , Parte_3 che ha fatturato alcune prestazioni di servizio nell'ambito del procedimento di contribuzione di cui in oggetto e che per entrambe le imprese sono state rilevate dichiarazioni fraudolente per utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 74/2000 ed emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 74/2000; Preso atto che la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone alla scrivente risulta sufficiente ad annullare il provvedimento di concessione e di liquidazione adottati, senza attendere l'esito della chiusura del procedimento penale in corso”.
Con il medesimo provvedimento l'ente camerale ordinava alla titolare della cessata impresa individuale beneficiaria la restituzione della somma liquidata, maggiorata degli interessi legali, per un totale complessivo pari a euro 13.967,57.
Il provvedimento di annullamento veniva notificato alla beneficiaria in data 20.10.2017, ricevuto il
24.10.2027 (doc. 10), e mai veniva contestato dalla dinanzi alla giurisdizione CP_1 amministrativa, determinando il consolidamento dei suoi effetti.
Tuttavia alcuna somma veniva restituita all'ente camerale nonostante i vari solleciti di pagamento, inviati tramite r.a.r. (all. 11, 12, 13, 14, 15).
Pertanto l'Avvocatura regionale, incaricata ex art. 21 della Convenzione citata, dalla Struttura regionale attuatrice, con il presente ricorso procede giudizialmente al recupero del credito derivante dall'annullamento della concessione del contributo”.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto.
Il Giudice, in assenza di richiesta di termini per modifiche o precisazioni od istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze già in atti, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., avendo le parti già precisato le rispettive conclusioni, si è riservato il deposito della sentenza.
Ciò posto, il ricorso, ritualmente formulato e proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., è altresì fondato nel merito, per le ragioni che seguono.
La vicenda in fatto, siccome riferita dalla è documentata e non è in sé contestata. Pt_1
In diritto, la ha dedotto: - che il provvedimento di annullamento della determina di Pt_1 concessione del contributo non era stato contestato né impugnato;
- che le informative di polizia pagina 3 di 8 giudiziaria pervenute alla CCIA contenevano una dettagliata descrizione del sistema fraudolento, finalizzato all'indebita percezione di contributi pubblici, diretto dal sig. in cui Parte_2 risultava che tutte le imprese e le persone fisiche indicate negli atti di PG, tra cui TR di
, avevano fornito il proprio contributo, segnatamente per aver ottenuto i contributi Controparte_1 senza in realtà aver realizzato le operazioni per le quali avevano dichiarato, in sede rendicontale, di aver speso il denaro ricevuto dagli enti;
- che il conseguente procedimento penale si era concluso per con la sentenza di patteggiamento n. 98/2018, i cui capi di imputazione Parte_2 riguardavano espressamente l'indebita percezione di tutti i contributi pubblici oggetto di indagine, compresi quelli ottenuti da TR di e poi annullati, con l'evidenza del danno Controparte_1 patrimoniale provocato agli enti pubblici;
idem, era stata pronunciata sentenza di patteggiamento n.
100/18 per le società mentre il proscioglimento riguardo a Parte_4
e Minicom era intervenuto soltanto perché, trattandosi di imprese Controparte_2 individuali, non potevano trovare applicazione le norme del D.lgs. 231/2000, così come il provvedimento di archiviazione nei confronti delle persone fisiche coinvolte nell'indagine, tra cui
, evidenziava comunque che anche i soggetti in questione avevano fornito il proprio Controparte_1 contributo al reato contestato, insieme a , pur svolgendo “attività sostanzialmente Parte_2 esecutiva delle sue direttive”.
La correttezza del provvedimento camerale di annullamento del contributo – anche a prescindere dalla sua mancata contestazione od impugnazione (trattandosi di provvedimento che, di fatto, è andato ad incidere su una situazione giuridica di diritto soggettivo, perciò suscettibile di cognizione da parte del G.O.) – poggia sulle acquisizioni e valutazioni compiute in ambito penale e sulle relative risultanze ed esiti, non superati né smentiti da idonei elementi contrari.
Sebbene sia vero che i verbali della GdF non rivestono efficacia probatoria privilegiata, se non nei limiti di cui all'art. 2700 c.c. (quanto a “provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”), il contenuto però degli accertamenti compiuti è chiaro ed eloquente nel senso di corroborare gli addebiti mossi dalla circa l'ottenimento cioè dei Pt_1 contributi senza in realtà aver realizzato le operazioni per le quali era stato dichiarato, in sede rendicontale, di aver speso il denaro ricevuto (cfr. doc.ti 16 e 17).
Lungi poi dal potersi parlare di “inchiesta poi finita nel nulla”, dalla documentazione prodotta si evince piuttosto il contrario.
Viene in rilievo, in particolare, la sentenza di patteggiamento 98/18 a carico di Parte_2
(doc. 19 ric.): il capo di imputazione si riferisce chiaramente alla indebita percezione di contributi pubblici - “percepiti o fatti ottenere a terzi per gli anni dal 2011 al 2013” - per prestazioni mai avvenute, ivi espressamente compreso proprio l'importo di € 13.435 ricevuto da TR di
(ma v. anche decreto di sequestro preventivo, sub doc. 23 ric.). Controparte_1
pagina 4 di 8 E' noto il principio della libera utilizzabilità da parte del giudice civile degli atti assunti in altro processo, alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n.
12577/2014, 18131/2004, 12763/2000); il giudice civile ben può avvalersi anche degli elementi emersi ed assunti in sede penale, pur non essendone vincolato (al di fuori dei tassativi casi previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p.), tanto più considerando le peculiari garanzie con cui il giudizio si è formato in tale ambito (v. anche Cass. civ. sez. III 20/01/1995, n. 623, secondo cui “Il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata”. V. ancora Cass. 10825/16, 840/15, 569/15, 4652/11,
5009/09, nonché Cass. sez. lav. 2168/13, che ammette l'utilizzo anche delle “dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.”).
Anche la intervenuta applicazione della pena su richiesta nei confronti di non può Parte_2 non avere significato. A tale proposito, si ritiene comunemente che la pronuncia ex art. 444 cp.c. contiene e presuppone un indubbio riconoscimento di responsabilità, il quale, sebbene non abbia efficacia di giudicato (come sancito nelle pronunce della Cassazione nn. 20170/18, 23906/07 e
2724/01), tuttavia ben può essere utilizzato come prova nel giudizio di responsabilità in sede civile
(Cass. 2695/17, 30328/17, 6582/15, 9456/13, 26263/11, 23906/07, sez. un. 17289/06); ovvero, si è affermato che tale sentenza “esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. 3980/16);
l'ordinanza della S.C. n. 3643/19, ribadendo analogo principio, ha richiamato altresì il “principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, cui almeno in astratto tendono le previsioni di diritto positivo”, sicché “per lo stesso fatto soltanto alla stregua di valide giustificazioni, debitamente argomentate, possono ammettersi differenti e contrastanti decisioni giudiziali, pur nell'autonomia dei relativi giudizi assicurata e disciplinata da norme di rango costituzionale e di natura processuale;
la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti
(imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (art. 444, II co., c.p.p.)”.
E' pur vero che la TR e la non sono state né condannate né hanno patteggiato CP_1 alcunché. In realtà, tali soggetti risultano destinatari di una sentenza di “non luogo a procedere”, n.
99/18, e di una “richiesta di archiviazione” dd. 6/04/17 e correlativo decreto dd. 19/03/18 (doc.ti 20
e 22 ric.). Orbene, leggendo tali atti, da un lato, si evince che il proscioglimento di TR fu pagina 5 di 8 motivato soltanto in ragione della sua qualità di semplice impresa individuale, perciò sottratta alla disciplina sanzionatoria di riferimento (anche il difensore aveva concluso per il n.d.p. “poiché soggetti estranei alle previsioni”); dall'altro lato, l'archiviazione nei riguardi della fu CP_1 pronunciata per avere la stessa, come anche altre persone fisiche, “svolto solo attività sostanzialmente esecutiva delle sue direttive (di , essendo egli ideatore nonché Parte_2 esecutore effettivo delle varie operazioni nonché beneficiario”.
A fronte dell'accertata obiettiva sussistenza dei fatti illeciti e della loro riferibilità anche alle società collegate, di cui alla succitata sentenza ex art. 444 c.p.p. (che non è certo di assoluzione piena), appare evidente ed innegabile - anche a prescindere dalla mancanza di una specifica responsabilità penale - che l'impresa individuale, ossia la sua titolare non operò in buona fede. La , più che CP_1 propriamente “estranea” al procedimento penale, sebbene non autrice materiale o morale delle condotte criminose, fu quanto meno consapevole, o comunque non poteva non sapere dell'indebito arricchimento realizzato ai danni dell'Amministrazione.
Come si legge nella sentenza dd. 5/10/21 sub RG n. 494/2020, prodotta dalla (doc. 25 ric.), Pt_1 riguardante altra impresa coinvolta nella medesima indagine penale, la Corte d'Appello di Trieste ha valorizzato il principio - già espresso nel provvedimento camerale di annullamento del contributo, analogo a quello oggetto del presente giudizio - secondo il quale la condotta del beneficiario del contributo non risultava conforme al principio di buona fede di cui all'art. 49 L.R.
7/2000, che “non richiede la condanna penale per apprezzare la mala fede del beneficiario”, e quindi ha concluso per la legittimità sia del provvedimento di annullamento sia della richiesta di restituzione.
Invero, recita testualmente l'art. 49 cit. che “Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione”.
Non convince invece quanto ritenuto (da diversa sezione) dalla stessa Corte d'Appello (in verità con riferimento ad altra, analoga ma differente vicenda contributiva): “La affermazione che alla data del sopralluogo non si sarebbe potuto verificare l'inadempimento di perché Controparte_1 successivo alla verifica e che la dispone di limitati poteri non avendo accertato la verità o Pt_1 falsità delle fatture, non risulta accettabile proprio in relazione al contenuto ed al valore degli atti stessi redatti dalla Regione e dell'attività di accertamento e di verifica della esistenza dei beni e della attività che i funzionari hanno attestato di aver effettuato ai fini della ammissibilità della
pagina 6 di 8 domanda di contributo, salvo dover ritenere una non adeguata attività dei funzionari stessi della
. Pt_1
Secondo la difesa della resistente, l'assunto dell'amministrazione sconterebbe “due gravi omissioni”, in quanto non terrebbe conto dell'“esito positivo dell'istruttoria effettuata dal responsabile dell'istruttoria e di gestione riportata in dettaglio nelle check list agli atti …”, come riportato nella determinazione del 26/01/12, né di tutte le verifiche, anche a consuntivo, e controlli che precedettero la determinazione del 29/01/13.
Tuttavia, da un verso, appare più che evidente il carattere meramente formale degli accertamenti compiuti dai funzionari regionali - prima delle certo più approfondite indagini di polizia giudiziaria
-in quanto limitati ad un mero controllo amministrativo e burocratico, ad es. circa l'operatività del beneficiario come impresa, l'esistenza di un sistema di contabilità separata, la sussistenza della documentazione amministrativo-contabile, l'esistenza del fascicolo di progetto, la sussistenza delle necessarie autorizzazioni. Basta leggere l'oggetto analiticamente riportato nella comparsa di costituzione, pag. 5, dove non si parla d'altro che di verifiche di documenti e di fascicoli, ovvero di concetti formali di mera corrispondenza e regolarità.
Dall'altro verso, deve escludersi che gli accertamenti compiuti e le indicazioni riportate dagli stessi funzionari regionali avessero una valenza così probante, se non addirittura vincolante, come vorrebbe la difesa della resistente;
ove anche voglia farsi riferimento all'art. 2700 c.c., troverebbero ancora una volta applicazione gli stessi limiti di cui si è già detto sopra.
Né infine può giovare alla difesa della l'”accordo conciliativo” in atti con l'Agenzia CP_1 [...]
, la quale in realtà non ha nemmeno “abbandonato la pretesa erariale”, essendosi limitata a CP_3 concordare uno sconto o rateazione (doc. 18 conv.).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la somma liquidata alla TR dovrà essere restituita dalla , titolare dell'impresa individuale beneficiaria del contributo, cessata già dal 16.03.2017 CP_1
(cit. doc. 7 bis).
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. 55/14 e 147/22, importi medi, leggermente ridotti per la fase istruttoria, di spessore modesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, condanna la resistente a pagare alla in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante, la somma di euro 13.967,57 (euro 13.435,00 per capitale ed euro 532,57 per interessi calcolati alla data del provvedimento di annullamento dd. 17.10.2017 al tasso legale), con gli interessi legali dalla data successiva al provvedimento di annullamento fino al saldo;
- condanna altresì la resistente alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in €
4600, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
pagina 7 di 8 Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 5/04/25
il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 8 di 8
, con avv.ti E. MASSARI e M. PISANI Parte_1
- ricorrente -
contro
, con avv. R. CASUCCI Controparte_1
- parte resistente - avente ad oggetto: restituzione contributo regionale.
Conclusioni della parte ricorrente:
- Voglia l'On.le Tribunale di Trieste, previa concessione di termine per note conclusive anche per replicare più ampiamente alla memoria di controparte:
- condannare la sig.ra , residente a[...], già titolare Controparte_1 dell'impresa individuale TR di (P. IVA: ) – cessata -, già con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Maniago (PN), successivamente con sede legale in piazza del Cristo, 12, Pordenone, a pagare alla la somma di euro 13.967,57 (euro 13.435,00 per capitale ed euro Parte_1
532,57 per interessi calcolati alla data del provvedimento di annullamento dd. 17.10.2017 al tasso legale –
doc. 24), oltre a interessi legali dalla data successiva al provvedimento di annullamento fino al saldo;
- condannare controparte alla rifusione delle spese di lite.
Conclusioni della parte resistente:
Respingersi la domanda. Spese rifuse.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ha adito il Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, esponendo in Pt_1 fatto: “La Commissione europea, con decisione C (2007) 5717 del 20.11.2007, come modificata dalla successiva Decisione C (2010) 5 del 04.01.2010, ha adottato il Programma operativo regionale (POR) FESR 2007-2013 “Obiettivo competitività regionale e occupazione”
[...]
. Parte_1
Il POR medesimo prevedeva che la competenza ad attuare tale attività venisse delegata, tramite apposite convenzioni, alle Camere di Commercio regionali in qualità di organismi intermedi.
pagina 1 di 8 Con Convenzione sottoscritta in data 09.07.2009 prot. n. 160/2009 (all. 1), tra l'Amministrazione regionale e la Camera di Commercio di Pordenone, veniva affidato a quest'ultima lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 nell'ambito del Programma Operativo
FESR “Obiettivo competitività regionale e occupazione”. La CCIAA, quale organismo intermedio, quindi, si sarebbe occupata di svolgere l'istruttoria dei procedimenti contributivi in base alle
risorse provenienti dalla Struttura regionale attuatrice (Direzione centrale attività produttive).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2642 d.d. 16.12.2010 (all. 2) è stata approvata la scheda dell'attività 1.2.c) “Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione”, finalizzata a sostenere le iniziative del commercio elettronico da parte delle imprese del , in particolare rafforzando Parte_1 la competitività delle piccole e medie imprese, agevolando l'attivazione di nuovi siti di e-commerce ed il potenziamento di siti già esistenti, tramite la concessione di aiuti in regime “de minimis”;
- con la citata deliberazione è stato quindi approvato il bando di concessione di contributi a valere sul POR-FESR del Asse 1 - “Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico Parte_1
e imprenditorialità” - Linea di intervento 1.2.c) “Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione”.
Con domanda dd. 07.03.2011, pervenuta in data 08.03.2011 (all. 3), l'impresa TR di
chiedeva l'ammissione a finanziamento del progetto denominato “Sito di Controparte_1 commercio elettronico TR per la vendita di apparati e servizi per la telefonia voice over
IP professionale” per un costo complessivo pari a euro 32.555,00.
Con determinazione del Segretario generale n. 66 del 26.01.2012 (all. 4), la CCIA di Pordenone concedeva un contributo pari a euro 16.250,00.
Con determinazione del Segretario generale n. 52 dd. 29.01.2013 (all. 5) l'ente camerale liquidava
l'importo di euro 13.435,00 alla beneficiaria TR.
Tale somma veniva versata alla citata impresa con mandato di liquidazione dd. 15.02.2013 (all. 6).
Con nota dd. 22.05.2017 n. prot. 95267 (all. 7), la Guardia di finanza - Nucleo Polizia tributaria
Pordenone trasmetteva alla CCIA di Pordenone l'estratto delle informative di polizia giudiziaria n.
0131901/14 del 23.07.2014 e n. 0169115/15 del 06.08.2015 concernenti il procedimento penale sub
RGNR n. 3192/2014, riguardante comportamenti fraudolenti di una pluralità di imprese, gravitanti intorno alla figura del sig. tra cui TR di (tra l'altro Parte_2 Controparte_1 cessata nel febbraio 2017 – doc. 7 bis).
A seguito degli elementi emersi in base alle citate informative di PG, la CIAA, con nota prot.
0014098/U dd. 01.08.2017 (all. 8), comunicava alla TR e a l'avvio del Controparte_1 procedimento di annullamento d'ufficio del contributo e del recupero delle somme liquidate, facendo presente che, se entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, non
pagina 2 di 8 fossero state presentate controdeduzioni, l'ente camerale avrebbe provveduto all'annullamento del provvedimento di concessione del contributo e al suo contestuale recupero.
Nei 10 giorni concessi, l'impresa non faceva pervenire alcuna osservazione e/o controdeduzione.
Pertanto, con determinazione del Segretario generale n. 312 dd. 17.10.2017 (all. 9), la CCIA annullava il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo assegnato all'impresa
TR con la seguente motivazione: “Preso atto che sono sottoposte a procedimento penale sia l'impresa beneficiaria, cessata dal 17/03/2017, sia il fornitore Minicom di , Parte_3 che ha fatturato alcune prestazioni di servizio nell'ambito del procedimento di contribuzione di cui in oggetto e che per entrambe le imprese sono state rilevate dichiarazioni fraudolente per utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 74/2000 ed emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 74/2000; Preso atto che la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone alla scrivente risulta sufficiente ad annullare il provvedimento di concessione e di liquidazione adottati, senza attendere l'esito della chiusura del procedimento penale in corso”.
Con il medesimo provvedimento l'ente camerale ordinava alla titolare della cessata impresa individuale beneficiaria la restituzione della somma liquidata, maggiorata degli interessi legali, per un totale complessivo pari a euro 13.967,57.
Il provvedimento di annullamento veniva notificato alla beneficiaria in data 20.10.2017, ricevuto il
24.10.2027 (doc. 10), e mai veniva contestato dalla dinanzi alla giurisdizione CP_1 amministrativa, determinando il consolidamento dei suoi effetti.
Tuttavia alcuna somma veniva restituita all'ente camerale nonostante i vari solleciti di pagamento, inviati tramite r.a.r. (all. 11, 12, 13, 14, 15).
Pertanto l'Avvocatura regionale, incaricata ex art. 21 della Convenzione citata, dalla Struttura regionale attuatrice, con il presente ricorso procede giudizialmente al recupero del credito derivante dall'annullamento della concessione del contributo”.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto.
Il Giudice, in assenza di richiesta di termini per modifiche o precisazioni od istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze già in atti, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., avendo le parti già precisato le rispettive conclusioni, si è riservato il deposito della sentenza.
Ciò posto, il ricorso, ritualmente formulato e proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., è altresì fondato nel merito, per le ragioni che seguono.
La vicenda in fatto, siccome riferita dalla è documentata e non è in sé contestata. Pt_1
In diritto, la ha dedotto: - che il provvedimento di annullamento della determina di Pt_1 concessione del contributo non era stato contestato né impugnato;
- che le informative di polizia pagina 3 di 8 giudiziaria pervenute alla CCIA contenevano una dettagliata descrizione del sistema fraudolento, finalizzato all'indebita percezione di contributi pubblici, diretto dal sig. in cui Parte_2 risultava che tutte le imprese e le persone fisiche indicate negli atti di PG, tra cui TR di
, avevano fornito il proprio contributo, segnatamente per aver ottenuto i contributi Controparte_1 senza in realtà aver realizzato le operazioni per le quali avevano dichiarato, in sede rendicontale, di aver speso il denaro ricevuto dagli enti;
- che il conseguente procedimento penale si era concluso per con la sentenza di patteggiamento n. 98/2018, i cui capi di imputazione Parte_2 riguardavano espressamente l'indebita percezione di tutti i contributi pubblici oggetto di indagine, compresi quelli ottenuti da TR di e poi annullati, con l'evidenza del danno Controparte_1 patrimoniale provocato agli enti pubblici;
idem, era stata pronunciata sentenza di patteggiamento n.
100/18 per le società mentre il proscioglimento riguardo a Parte_4
e Minicom era intervenuto soltanto perché, trattandosi di imprese Controparte_2 individuali, non potevano trovare applicazione le norme del D.lgs. 231/2000, così come il provvedimento di archiviazione nei confronti delle persone fisiche coinvolte nell'indagine, tra cui
, evidenziava comunque che anche i soggetti in questione avevano fornito il proprio Controparte_1 contributo al reato contestato, insieme a , pur svolgendo “attività sostanzialmente Parte_2 esecutiva delle sue direttive”.
La correttezza del provvedimento camerale di annullamento del contributo – anche a prescindere dalla sua mancata contestazione od impugnazione (trattandosi di provvedimento che, di fatto, è andato ad incidere su una situazione giuridica di diritto soggettivo, perciò suscettibile di cognizione da parte del G.O.) – poggia sulle acquisizioni e valutazioni compiute in ambito penale e sulle relative risultanze ed esiti, non superati né smentiti da idonei elementi contrari.
Sebbene sia vero che i verbali della GdF non rivestono efficacia probatoria privilegiata, se non nei limiti di cui all'art. 2700 c.c. (quanto a “provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”), il contenuto però degli accertamenti compiuti è chiaro ed eloquente nel senso di corroborare gli addebiti mossi dalla circa l'ottenimento cioè dei Pt_1 contributi senza in realtà aver realizzato le operazioni per le quali era stato dichiarato, in sede rendicontale, di aver speso il denaro ricevuto (cfr. doc.ti 16 e 17).
Lungi poi dal potersi parlare di “inchiesta poi finita nel nulla”, dalla documentazione prodotta si evince piuttosto il contrario.
Viene in rilievo, in particolare, la sentenza di patteggiamento 98/18 a carico di Parte_2
(doc. 19 ric.): il capo di imputazione si riferisce chiaramente alla indebita percezione di contributi pubblici - “percepiti o fatti ottenere a terzi per gli anni dal 2011 al 2013” - per prestazioni mai avvenute, ivi espressamente compreso proprio l'importo di € 13.435 ricevuto da TR di
(ma v. anche decreto di sequestro preventivo, sub doc. 23 ric.). Controparte_1
pagina 4 di 8 E' noto il principio della libera utilizzabilità da parte del giudice civile degli atti assunti in altro processo, alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n.
12577/2014, 18131/2004, 12763/2000); il giudice civile ben può avvalersi anche degli elementi emersi ed assunti in sede penale, pur non essendone vincolato (al di fuori dei tassativi casi previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p.), tanto più considerando le peculiari garanzie con cui il giudizio si è formato in tale ambito (v. anche Cass. civ. sez. III 20/01/1995, n. 623, secondo cui “Il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata”. V. ancora Cass. 10825/16, 840/15, 569/15, 4652/11,
5009/09, nonché Cass. sez. lav. 2168/13, che ammette l'utilizzo anche delle “dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.”).
Anche la intervenuta applicazione della pena su richiesta nei confronti di non può Parte_2 non avere significato. A tale proposito, si ritiene comunemente che la pronuncia ex art. 444 cp.c. contiene e presuppone un indubbio riconoscimento di responsabilità, il quale, sebbene non abbia efficacia di giudicato (come sancito nelle pronunce della Cassazione nn. 20170/18, 23906/07 e
2724/01), tuttavia ben può essere utilizzato come prova nel giudizio di responsabilità in sede civile
(Cass. 2695/17, 30328/17, 6582/15, 9456/13, 26263/11, 23906/07, sez. un. 17289/06); ovvero, si è affermato che tale sentenza “esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. 3980/16);
l'ordinanza della S.C. n. 3643/19, ribadendo analogo principio, ha richiamato altresì il “principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, cui almeno in astratto tendono le previsioni di diritto positivo”, sicché “per lo stesso fatto soltanto alla stregua di valide giustificazioni, debitamente argomentate, possono ammettersi differenti e contrastanti decisioni giudiziali, pur nell'autonomia dei relativi giudizi assicurata e disciplinata da norme di rango costituzionale e di natura processuale;
la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti
(imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (art. 444, II co., c.p.p.)”.
E' pur vero che la TR e la non sono state né condannate né hanno patteggiato CP_1 alcunché. In realtà, tali soggetti risultano destinatari di una sentenza di “non luogo a procedere”, n.
99/18, e di una “richiesta di archiviazione” dd. 6/04/17 e correlativo decreto dd. 19/03/18 (doc.ti 20
e 22 ric.). Orbene, leggendo tali atti, da un lato, si evince che il proscioglimento di TR fu pagina 5 di 8 motivato soltanto in ragione della sua qualità di semplice impresa individuale, perciò sottratta alla disciplina sanzionatoria di riferimento (anche il difensore aveva concluso per il n.d.p. “poiché soggetti estranei alle previsioni”); dall'altro lato, l'archiviazione nei riguardi della fu CP_1 pronunciata per avere la stessa, come anche altre persone fisiche, “svolto solo attività sostanzialmente esecutiva delle sue direttive (di , essendo egli ideatore nonché Parte_2 esecutore effettivo delle varie operazioni nonché beneficiario”.
A fronte dell'accertata obiettiva sussistenza dei fatti illeciti e della loro riferibilità anche alle società collegate, di cui alla succitata sentenza ex art. 444 c.p.p. (che non è certo di assoluzione piena), appare evidente ed innegabile - anche a prescindere dalla mancanza di una specifica responsabilità penale - che l'impresa individuale, ossia la sua titolare non operò in buona fede. La , più che CP_1 propriamente “estranea” al procedimento penale, sebbene non autrice materiale o morale delle condotte criminose, fu quanto meno consapevole, o comunque non poteva non sapere dell'indebito arricchimento realizzato ai danni dell'Amministrazione.
Come si legge nella sentenza dd. 5/10/21 sub RG n. 494/2020, prodotta dalla (doc. 25 ric.), Pt_1 riguardante altra impresa coinvolta nella medesima indagine penale, la Corte d'Appello di Trieste ha valorizzato il principio - già espresso nel provvedimento camerale di annullamento del contributo, analogo a quello oggetto del presente giudizio - secondo il quale la condotta del beneficiario del contributo non risultava conforme al principio di buona fede di cui all'art. 49 L.R.
7/2000, che “non richiede la condanna penale per apprezzare la mala fede del beneficiario”, e quindi ha concluso per la legittimità sia del provvedimento di annullamento sia della richiesta di restituzione.
Invero, recita testualmente l'art. 49 cit. che “Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione”.
Non convince invece quanto ritenuto (da diversa sezione) dalla stessa Corte d'Appello (in verità con riferimento ad altra, analoga ma differente vicenda contributiva): “La affermazione che alla data del sopralluogo non si sarebbe potuto verificare l'inadempimento di perché Controparte_1 successivo alla verifica e che la dispone di limitati poteri non avendo accertato la verità o Pt_1 falsità delle fatture, non risulta accettabile proprio in relazione al contenuto ed al valore degli atti stessi redatti dalla Regione e dell'attività di accertamento e di verifica della esistenza dei beni e della attività che i funzionari hanno attestato di aver effettuato ai fini della ammissibilità della
pagina 6 di 8 domanda di contributo, salvo dover ritenere una non adeguata attività dei funzionari stessi della
. Pt_1
Secondo la difesa della resistente, l'assunto dell'amministrazione sconterebbe “due gravi omissioni”, in quanto non terrebbe conto dell'“esito positivo dell'istruttoria effettuata dal responsabile dell'istruttoria e di gestione riportata in dettaglio nelle check list agli atti …”, come riportato nella determinazione del 26/01/12, né di tutte le verifiche, anche a consuntivo, e controlli che precedettero la determinazione del 29/01/13.
Tuttavia, da un verso, appare più che evidente il carattere meramente formale degli accertamenti compiuti dai funzionari regionali - prima delle certo più approfondite indagini di polizia giudiziaria
-in quanto limitati ad un mero controllo amministrativo e burocratico, ad es. circa l'operatività del beneficiario come impresa, l'esistenza di un sistema di contabilità separata, la sussistenza della documentazione amministrativo-contabile, l'esistenza del fascicolo di progetto, la sussistenza delle necessarie autorizzazioni. Basta leggere l'oggetto analiticamente riportato nella comparsa di costituzione, pag. 5, dove non si parla d'altro che di verifiche di documenti e di fascicoli, ovvero di concetti formali di mera corrispondenza e regolarità.
Dall'altro verso, deve escludersi che gli accertamenti compiuti e le indicazioni riportate dagli stessi funzionari regionali avessero una valenza così probante, se non addirittura vincolante, come vorrebbe la difesa della resistente;
ove anche voglia farsi riferimento all'art. 2700 c.c., troverebbero ancora una volta applicazione gli stessi limiti di cui si è già detto sopra.
Né infine può giovare alla difesa della l'”accordo conciliativo” in atti con l'Agenzia CP_1 [...]
, la quale in realtà non ha nemmeno “abbandonato la pretesa erariale”, essendosi limitata a CP_3 concordare uno sconto o rateazione (doc. 18 conv.).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la somma liquidata alla TR dovrà essere restituita dalla , titolare dell'impresa individuale beneficiaria del contributo, cessata già dal 16.03.2017 CP_1
(cit. doc. 7 bis).
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. 55/14 e 147/22, importi medi, leggermente ridotti per la fase istruttoria, di spessore modesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, condanna la resistente a pagare alla in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante, la somma di euro 13.967,57 (euro 13.435,00 per capitale ed euro 532,57 per interessi calcolati alla data del provvedimento di annullamento dd. 17.10.2017 al tasso legale), con gli interessi legali dalla data successiva al provvedimento di annullamento fino al saldo;
- condanna altresì la resistente alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in €
4600, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
pagina 7 di 8 Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 5/04/25
il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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