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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/07/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8471/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.8471/2021 promossa da:
(C.F. , quale erede di deceduto in Parte_1 C.F._1 Persona_1
AR (BA) l'01/03/2016, con il patrocinio dell'avv. Domenico Romito (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'avv. Gennaro Arcucci (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025. pagina 1 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 21.06.2021, , nella sua qualità di erede di Parte_1 Persona_1
unitamente ad altri investitori – premesso che: quale cliente della era Controparte_2
titolare del conto corrente n. 021/01020854 e del conto titoli n. 00021/000002212012, su cui la CP_1
aveva addebitato titoli di sua emissione pari a n.
3.895 azioni BPB per complessivi € 33.719,38 (in data
22.11.1999 n. 100 azioni per € 862,94; in data 18.12.2001 n. 100 azioni per € 800,00; in data
21.12.2007 n. 90 azioni per € 747,00; in data 06.03.2009 n. 646 azioni per € 5.361,80; in data
25.11.2009 n. 100 azioni per € 915,00; in data 20.02.2013 n. 528 azioni per € 4.224,00; in data
01.09.2014 n. 880 azioni per € 7.822,19; in data 30.12.2014 n. 1451 azioni per € 12.986,45); la CP_1
in violazione della normativa a tutela del consumatore, aveva omesso di segnalare all'investitore la necessità di vendere i titoli azionari, perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio emittente e aveva fornito informazioni fuorvianti, consistenti nell'aver erroneamente attribuito ai titoli un livello di rischio basso sino al 2012 e medio fino al 2015; la non aveva rispettato gli CP_1
obblighi formali di cui all'art. 23 TUF, né tantomeno aveva rilasciato copia del contratto al cliente all'atto della sottoscrizione e aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse dell'investitore previsti dall'art. 21 TUB e dai Regolamenti Consob;
la non CP_1
aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
la aveva, infine, rilevato il profilo del cliente solo con un questionario del 2013, dal CP_1
quale emergeva una propensione al rischio media e, quindi, l'evidente inadeguatezza ed inappropriatezza delle operazioni da considerarsi tutte ad elevato rischio di perdita di capitale -
conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la già Controparte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
pagina 2 di 19 “A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione
dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto
addebitato pari a: 1) Per la sig.ra (erede ) €. 33.719,38, oltre interessi e danno da Parte_1 Per_1
svalutazione monetaria come per legge […]; B) in subordine, accertare e dichiarare il grave
inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela
del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la convenuta al CP_1
risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 1) Per la sig.ra (erede Parte_1
) €. 33.719,38, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
[…]; C) in Per_1
ogni caso condannare la al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, in CP_1
favore del sottoscritto Avvocato antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti”.
Costituitasi con comparsa dell'08.10.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e di risarcimento del danno, formulate dall'attrice , in considerazione del fatto che gli investimenti erano Parte_1
avvenuti nel periodo compreso tra il 1992 e il 2014 e che l'atto introduttivo del presente giudizio era stato notificato in data 21.06.2021, nonché, in via autonoma, la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento posto in essere da parte attrice in data anteriore al 21.06.2011.
Deduceva, altresì, che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori, tra cui i coniugi , avevano reso, in sede di Parte_2
profilatura, nel corso degli anni, dichiarazioni compatibili e coerenti con gli acquisti effettuati,
pagina 3 di 19 aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001 – 2014 sulla base di appositi prospetti informativi e schede prodotto (docc. 21 CP_1
– 26), in cui dichiaravano di aver preso visione e analizzato i fattori di rischio ivi indicati.
Nel merito, la convenuta assumeva di aver adeguatamente informato i clienti in ordine alla natura illiquida dei titoli e alla sussistenza di conflitto di interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, fornendo agli stessi l'informativa riguardante, in particolare, la natura, le caratteristiche e i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo, costituito da vari prospetti informativi.
La Banca sosteneva, inoltre, di aver fornito anche una adeguata informativa ex post, mettendo a conoscenza gli attori i) del prezzo delle azioni BPB (nel caso della vendita di azioni BPB nulli),
indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore (docc. da 66 a 75); ii) del “valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari, che essendo strumenti finanziari non quotati, risultavano alienabili al prezzo determinato dall'assemblea dei soci
BPB, che gli attori dichiaravano di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca (doc. 64); iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione
(prospetti informativi (docc. da 21 a 26); iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF (docc. 93 e 94).
Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg. n. 16190/2007, aveva CP_3
provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi, da cui emergeva un profilo di rischio perfettamente in linea con il grado di rischio e di liquidità che i titoli BPB avevano al momento delle operazioni contestate.
pagina 4 di 19 La banca sosteneva, infine, di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto;
sempre nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza, inefficacia, annullamento e/o risoluzione, chiedeva di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio,
disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, chiedeva, per i motivi illustrati in atti, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB, per cui è causa, al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento della proposizione dell'odierno giudizio, e,
in ogni caso, di ridurre il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di frutti civili e delle utilità tratte dalla vendita dei medesimi titoli azionari.
Con ordinanza del 04.11.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con persistente attribuzione al presente procedimento del n. 8471/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6°comma, n. 2, c.p.c., la eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda di risoluzione dei contratti proposta da , per la prima Parte_1
volta, con la memoria ex art. 183, 6°comma, n. 1, c.p.c.
Con note di trattazione scritta del 24.04.2025, , avendo già espressamente rinunciato Parte_1
alle altre domande, precisava le conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'unica domanda formulata pagina 5 di 19 inerente il risarcimento del danno cagionato dai numerosi inadempimenti riguardanti gli investimenti in azioni BPB, circostanza che veniva ribadita con la comparsa conclusionale del 26.06.2025.
All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
convertito nella L. 27/2020 e succ. nel corso della quale venivano concessi i termini previsti CP_4
dall'art.190 c.p.c..
…………………………
Preliminarmente, preso atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., nonché di risoluzione dello stesso, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione e ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, formulata dalla banca, in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass. n. 29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che pagina 6 di 19 il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n.
15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14662/2016).
Nella fattispecie, la banca convenuta, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale decennale, ha individuato il dies a quo nel momento in cui sono stati sottoscritti gli ordini di acquisto per cui è causa,
con la conseguenza che la prescrizione riguarderebbe le operazioni effettuate nel decennio antecedente la notifica della citazione, avvenuta il 21.06.2021.
Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la banca non ha allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente il
21.06.2011, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha CP_3
accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti e alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata non risultando decorso, nel caso di specie, il suddetto termine decennale dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno, alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata da per inadempimento della banca Parte_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può pagina 7 di 19 essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass. n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per aver dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tener conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in
applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno” dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento (art. 39 del Reg. 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. 16190/2007). CP_3
Sul punto giova richiamare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. 11522 del 1998, CP_3
pagina 8 di 19 sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuna una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dai coniugi
– , al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini Per_1 Parte_1
di investimento in esame e del profilo di rischio degli investitori.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la convenuta, parte attrice ha effettuato le seguenti CP_1
operazioni:
pagina 9 di 19 Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono, pertanto, titoli di rischio alto o, quantomeno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa Banca
emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
pagina 10 di 19 Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della convenuta.
In particolare, gli allegati 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta, contengono i contratti sottoscritti da parte attrice in data 27.02.1992 e 10.03.2008.
Il contratto quadro del 27.02.1992 rispetta – secondo l'ausiliario - le prescrizioni previste nella delibera
Consob n. 5387 del 02.07.1991 pro tempore vigente e, per quanto attiene gli obblighi informativi,
quelle di cui all'art. 9 della citata delibera, rubricato “Contratti con i clienti”.
Con riferimento al contratto quadro del 10.03.2008, il ctu ha accertato il rispetto sia delle prescrizioni previste dall'art. 23 D.Lgs. 58/1998, sia di quelle di cui all'art. 37 della delibera Consob n. 16190/2007
ed ha, altresì, verificato che lo stesso contiene specifiche e puntuali pattuizioni in ordine alla determinazione dei corrispettivi e degli oneri posti a carico del cliente.
Vi è, inoltre, la prova in atti che al cliente sono state consegnate, prima della sottoscrizione del contratto, le “Norme – Servizi di Investimento”, contenenti, tra l'altro, i documenti informativi previsti dalla normativa di legge e regolamentare.
Non risulta, invece, sottoscritto e consegnato all'investitore il documento contenente le “Norme
Contrattuali che regolano Servizi e Attività di investimento e Servizi accessori” (doc. 5 bis).
pagina 11 di 19 Secondo l'ausiliario, dall'esame della documentazione in atti, non vi sarebbe la prova dell'effettivo assolvimento da parte della Banca delle prescrizioni previste dall'art. 34 del Regolamento Consob n.
16190/2007.
Per quanto riguarda i titoli acquistati nel 1999, non vi è alcuna documentazione dalla quale si possa evincere l'assolvimento da parte della convenuta degli adempimenti informativi posti a suo carico dalla legge.
Per i titoli acquistati nel 2001, è stato, invece, allegato il “prospetto informativo 2001” (doc. 21 della comparsa), anche se – secondo il ctu – non vi è prova certa che detto documento sia stato effettivamente consegnato all'investitore.
Relativamente ai titoli acquistati nel 2007 e nel 2009 (adesioni aumento capitale), l'ausiliario ha verificato che parte attrice ha sottoscritto le relative “schede di adesione all'offerta” (docc. 28 e 29
della comparsa di costituzione), nelle quali la stessa ha integralmente accettato il contenuto dei relativi
Prospetti Informativi (docc. 23 e 24), ha preso visione del capitolo “Fattori di rischio” e della sezione
“Avvertenze per l'investitore” e ha preso atto dell'esistenza di un conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 24.02.1998 n. 58 congiunto Banca d'Italia e del 29.10.2007, essendo la al CP_3 CP_1
tempo stesso emittente e offerente delle medesime azioni.
Con riferimento alle azioni sottoscritte nel 2009, la ha, inoltre, depositato la “domanda CP_1
sottoscrizione azioni ” (doc. 27), che costituisce, in realtà, una “domanda di aumento quota Per_1
sociale”.
Ha, inoltre, prodotto lo statuto sociale, (doc.64) documento che, nella domanda di ammissione a socio del 30.05.2017 (doc. 27 ter), l'istante ha dichiarato di conoscere e di accettare integralmente.
Con riferimento ai titoli acquistati nel 2013 e nel 2014, la ha prodotto le schede di adesione CP_1
all'offerta, la raccomandazione all'acquisto del 12.02.2013 sottoscritta da (docc. 30 Persona_1
e 31) e i prospetti informativi 2012 e 2014 (docc. 25 e 26). pagina 12 di 19 Nelle schede di adesione all'offerta, l'investitore ha dichiarato, tra l'altro, di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'offerta illustrate nel prospetto, di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'emittente e al settore nel quale questi opera, nonché quelli relativi all'investimento nelle azioni e nelle obbligazioni.
Per l'ausiliario, risultano, pertanto, rispettati da parte dell'intermediario, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento Consob n. 16190/2007, gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore,
con riferimento ai requisiti generali e alle condizioni delle informazioni, con riferimento alle informazioni sull'intermediario, in questo caso coincidente con l'emittente (conflitto d'interesse), e a quelle sullo specifico strumento finanziario.
Per quanto riguarda i titoli acquistati nel 2014, va detto che, in data 01.09.2014, non vi è stato un acquisto ex novo di azioni, ma la conversione in azioni di obbligazioni precedentemente acquistate.
infatti, nel 2013, ha acquistato obbligazioni subordinate denominate Persona_1 [...]
7% 2013/2018”, che sono state convertite in azioni in data 01.09.2014. Controparte_2
A riguardo, va rilevato che nella scheda di adesione all'offerta (doc. 30) relativa agli acquisti del
28.02.2013, parte attrice ha, tra l'altro, dichiarato di essere a conoscenza che le obbligazioni convertibili sono disciplinate dal “Regolamento del Prestito” (doc. 96 della memoria della convenuta ex art. 183 co. 6, n. 2, c.p.c.) – documento, peraltro, privo della firma dell'investitore - e di aver esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all'emittente e al settore nel quale questi opera, nonché
relativi all'investimento nelle azioni e obbligazioni convertibili.
Con riferimento ai titoli acquistati nel 2014, nel documento “acquisto azioni 2014 ” (doc. 32) Per_1
sono presenti una raccomandazione all'acquisto datata 25.09.2014, sottoscritta per il ritiro da Per_1
e l'ordine di acquisto di 300 azioni, anch'esso firmato dall'investitore, contenente
[...]
l'autorizzazione del ad eseguire l'operazione dopo essere stato informato dell'esistenza del Per_1
conflitto di interessi. pagina 13 di 19 Per quanto concerne l'adeguatezza delle operazioni, con particolare riguardo agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio indicati nelle schede del profilo cliente, il ctu ha analizzato la profilatura dell'investitore, così come eseguita dalla banca, e la conseguente adeguatezza delle operazioni di investimento.
In sede di prima “profilatura”, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro del 27.02.1992,
si è rifiutato di fornire alla banca le informazioni necessarie sulla propria situazione Persona_1
finanziaria e sugli obiettivi di investimento, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 della delibera n. 5387 del 02.07.1991. CP_3
Tale rifiuto, nel rispetto della normativa vigente, ha consentito alla banca di eseguire le operazioni di investimento dell'08.11.1999 e quelle del 17.12.2001.
In seguito, per gli investimenti effettuati a partire dal 2007, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del regolamento n. 16190 del 2007, la ha proceduto a profilare il cliente, come risulta CP_3 CP_1
dai questionari depositati dalla convenuta (docc. 13-14-15 della comparsa di costituzione).
Nei questionari, l'intermediario ha, in particolare, acquisito dal cliente informazioni relative alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento, alla dimestichezza, alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni su strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
Con il questionario del 21.08.2007 (doc. 13 della comparsa) parte attrice ha fornito risposte contraddittorie.
Infatti, se, da un lato, ha manifestato l'aspettativa di una crescita del capitale, pur Persona_1
accettando il rischio di perderlo in parte, dall'altro, smentendo quanto innanzi detto, ha dichiarato di non voler subire alcuna perdita sugli investimenti ad effettuarsi.
pagina 14 di 19 Alla luce della palese contraddizione, riscontrabile nelle risposte fornite dall'investitore, la Banca,
anche in considerazione dell'elevata rischiosità dei titoli, avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire l'operazione ovvero avrebbe dovuto assumere dal cliente una nuova e più coerente volontà in ordine agli investimenti da effettuarsi.
Con il questionario del 30.10.2009 (doc. 14), ha precisato di avere quale obiettivo di Persona_1
investimento quello di ottenere una crescita del capitale nel medio lungo periodo, pur accettando una perdita di “solo una piccola parte del capitale investito”, dimostrando, in tal modo, di avere una propensione medio-bassa al rischio incompatibile con l'elevata rischiosità degli investimenti da lui effettuati.
Da ultimo, con il questionario del 30.01.2013 (doc. 14), ha dichiarato di essere Persona_1
disposto ad accettare la perdita di una parte media del capitale investito, dal che si ricaverebbe una propensione media al rischio, con la conseguenza che, anche in questo caso, per le ragioni innanzi esposte, le operazioni devono ritenersi inadeguate.
Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, dichiarati da parte attrice, né tanto meno con i criteri prudenziali che la banca avrebbe dovuto adottare per l'omessa indicazione di informazioni da parte dell'investitore per le prime operazioni.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nella fattispecie, dall'analisi degli estratti conto titoli in atti, il ctu ha rilevato che parte attrice ha fortemente e costantemente concentrato i propri investimenti in titoli emessi dalla convenuta, il che pagina 15 di 19 collide, come innanzi detto, con il profilo di rischio attribuito al cliente e conferma l'inadeguatezza degli investimenti per cui è causa.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va, infine, evidenziato che “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass. n.
33596/2021) e che “la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass. n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari a zero euro.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito, al netto dei dividendi e delle cedole incassati, così come allegati dalla convenuta nella comparsa di CP_1
costituzione e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. e non contestati dall'attrice, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 32.168,72 (capitale investito di €
pagina 16 di 19 33.719,39, decurtato delle somme riscosse per dividendi e cedole ammontanti complessivamente ad €
1.550,67).
Da ultimo, deve essere disattesa la domanda di ridimensionamento del danno, formulata dalla CP_1
per concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c..
Va osservato, in proposito, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.
Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. n.
29864/2011 e Cass. n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attrice in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, dovendosi ritenere che nell'ipotesi in cui la Banca
avesse segnalato, come era suo onere, l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 32.168,72, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tale importo compete il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutat,a dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
pagina 17 di 19 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
21.06.2021 da , quale erede di deceduto in AR l'01.03.2016, Parte_1 Persona_1
nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , nella qualità in atti, della somma di € CP_1 Parte_1
32.168,72, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_1
in € 8.161,00, di cui € 545,00 per esborsi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 23.07.2025.
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 18 di 19
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.8471/2021 promossa da:
(C.F. , quale erede di deceduto in Parte_1 C.F._1 Persona_1
AR (BA) l'01/03/2016, con il patrocinio dell'avv. Domenico Romito (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'avv. Gennaro Arcucci (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025. pagina 1 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 21.06.2021, , nella sua qualità di erede di Parte_1 Persona_1
unitamente ad altri investitori – premesso che: quale cliente della era Controparte_2
titolare del conto corrente n. 021/01020854 e del conto titoli n. 00021/000002212012, su cui la CP_1
aveva addebitato titoli di sua emissione pari a n.
3.895 azioni BPB per complessivi € 33.719,38 (in data
22.11.1999 n. 100 azioni per € 862,94; in data 18.12.2001 n. 100 azioni per € 800,00; in data
21.12.2007 n. 90 azioni per € 747,00; in data 06.03.2009 n. 646 azioni per € 5.361,80; in data
25.11.2009 n. 100 azioni per € 915,00; in data 20.02.2013 n. 528 azioni per € 4.224,00; in data
01.09.2014 n. 880 azioni per € 7.822,19; in data 30.12.2014 n. 1451 azioni per € 12.986,45); la CP_1
in violazione della normativa a tutela del consumatore, aveva omesso di segnalare all'investitore la necessità di vendere i titoli azionari, perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio emittente e aveva fornito informazioni fuorvianti, consistenti nell'aver erroneamente attribuito ai titoli un livello di rischio basso sino al 2012 e medio fino al 2015; la non aveva rispettato gli CP_1
obblighi formali di cui all'art. 23 TUF, né tantomeno aveva rilasciato copia del contratto al cliente all'atto della sottoscrizione e aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse dell'investitore previsti dall'art. 21 TUB e dai Regolamenti Consob;
la non CP_1
aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
la aveva, infine, rilevato il profilo del cliente solo con un questionario del 2013, dal CP_1
quale emergeva una propensione al rischio media e, quindi, l'evidente inadeguatezza ed inappropriatezza delle operazioni da considerarsi tutte ad elevato rischio di perdita di capitale -
conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la già Controparte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
pagina 2 di 19 “A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione
dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto
addebitato pari a: 1) Per la sig.ra (erede ) €. 33.719,38, oltre interessi e danno da Parte_1 Per_1
svalutazione monetaria come per legge […]; B) in subordine, accertare e dichiarare il grave
inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela
del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la convenuta al CP_1
risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 1) Per la sig.ra (erede Parte_1
) €. 33.719,38, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
[…]; C) in Per_1
ogni caso condannare la al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, in CP_1
favore del sottoscritto Avvocato antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti”.
Costituitasi con comparsa dell'08.10.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e di risarcimento del danno, formulate dall'attrice , in considerazione del fatto che gli investimenti erano Parte_1
avvenuti nel periodo compreso tra il 1992 e il 2014 e che l'atto introduttivo del presente giudizio era stato notificato in data 21.06.2021, nonché, in via autonoma, la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento posto in essere da parte attrice in data anteriore al 21.06.2011.
Deduceva, altresì, che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori, tra cui i coniugi , avevano reso, in sede di Parte_2
profilatura, nel corso degli anni, dichiarazioni compatibili e coerenti con gli acquisti effettuati,
pagina 3 di 19 aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001 – 2014 sulla base di appositi prospetti informativi e schede prodotto (docc. 21 CP_1
– 26), in cui dichiaravano di aver preso visione e analizzato i fattori di rischio ivi indicati.
Nel merito, la convenuta assumeva di aver adeguatamente informato i clienti in ordine alla natura illiquida dei titoli e alla sussistenza di conflitto di interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, fornendo agli stessi l'informativa riguardante, in particolare, la natura, le caratteristiche e i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo, costituito da vari prospetti informativi.
La Banca sosteneva, inoltre, di aver fornito anche una adeguata informativa ex post, mettendo a conoscenza gli attori i) del prezzo delle azioni BPB (nel caso della vendita di azioni BPB nulli),
indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore (docc. da 66 a 75); ii) del “valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari, che essendo strumenti finanziari non quotati, risultavano alienabili al prezzo determinato dall'assemblea dei soci
BPB, che gli attori dichiaravano di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca (doc. 64); iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione
(prospetti informativi (docc. da 21 a 26); iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF (docc. 93 e 94).
Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg. n. 16190/2007, aveva CP_3
provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi, da cui emergeva un profilo di rischio perfettamente in linea con il grado di rischio e di liquidità che i titoli BPB avevano al momento delle operazioni contestate.
pagina 4 di 19 La banca sosteneva, infine, di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto;
sempre nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza, inefficacia, annullamento e/o risoluzione, chiedeva di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio,
disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, chiedeva, per i motivi illustrati in atti, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB, per cui è causa, al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento della proposizione dell'odierno giudizio, e,
in ogni caso, di ridurre il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di frutti civili e delle utilità tratte dalla vendita dei medesimi titoli azionari.
Con ordinanza del 04.11.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con persistente attribuzione al presente procedimento del n. 8471/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6°comma, n. 2, c.p.c., la eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda di risoluzione dei contratti proposta da , per la prima Parte_1
volta, con la memoria ex art. 183, 6°comma, n. 1, c.p.c.
Con note di trattazione scritta del 24.04.2025, , avendo già espressamente rinunciato Parte_1
alle altre domande, precisava le conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'unica domanda formulata pagina 5 di 19 inerente il risarcimento del danno cagionato dai numerosi inadempimenti riguardanti gli investimenti in azioni BPB, circostanza che veniva ribadita con la comparsa conclusionale del 26.06.2025.
All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
convertito nella L. 27/2020 e succ. nel corso della quale venivano concessi i termini previsti CP_4
dall'art.190 c.p.c..
…………………………
Preliminarmente, preso atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., nonché di risoluzione dello stesso, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione e ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, formulata dalla banca, in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass. n. 29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che pagina 6 di 19 il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n.
15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14662/2016).
Nella fattispecie, la banca convenuta, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale decennale, ha individuato il dies a quo nel momento in cui sono stati sottoscritti gli ordini di acquisto per cui è causa,
con la conseguenza che la prescrizione riguarderebbe le operazioni effettuate nel decennio antecedente la notifica della citazione, avvenuta il 21.06.2021.
Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la banca non ha allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente il
21.06.2011, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha CP_3
accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti e alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata non risultando decorso, nel caso di specie, il suddetto termine decennale dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno, alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata da per inadempimento della banca Parte_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può pagina 7 di 19 essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass. n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per aver dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tener conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in
applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno” dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento (art. 39 del Reg. 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. 16190/2007). CP_3
Sul punto giova richiamare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. 11522 del 1998, CP_3
pagina 8 di 19 sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuna una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dai coniugi
– , al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini Per_1 Parte_1
di investimento in esame e del profilo di rischio degli investitori.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la convenuta, parte attrice ha effettuato le seguenti CP_1
operazioni:
pagina 9 di 19 Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono, pertanto, titoli di rischio alto o, quantomeno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa Banca
emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
pagina 10 di 19 Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della convenuta.
In particolare, gli allegati 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta, contengono i contratti sottoscritti da parte attrice in data 27.02.1992 e 10.03.2008.
Il contratto quadro del 27.02.1992 rispetta – secondo l'ausiliario - le prescrizioni previste nella delibera
Consob n. 5387 del 02.07.1991 pro tempore vigente e, per quanto attiene gli obblighi informativi,
quelle di cui all'art. 9 della citata delibera, rubricato “Contratti con i clienti”.
Con riferimento al contratto quadro del 10.03.2008, il ctu ha accertato il rispetto sia delle prescrizioni previste dall'art. 23 D.Lgs. 58/1998, sia di quelle di cui all'art. 37 della delibera Consob n. 16190/2007
ed ha, altresì, verificato che lo stesso contiene specifiche e puntuali pattuizioni in ordine alla determinazione dei corrispettivi e degli oneri posti a carico del cliente.
Vi è, inoltre, la prova in atti che al cliente sono state consegnate, prima della sottoscrizione del contratto, le “Norme – Servizi di Investimento”, contenenti, tra l'altro, i documenti informativi previsti dalla normativa di legge e regolamentare.
Non risulta, invece, sottoscritto e consegnato all'investitore il documento contenente le “Norme
Contrattuali che regolano Servizi e Attività di investimento e Servizi accessori” (doc. 5 bis).
pagina 11 di 19 Secondo l'ausiliario, dall'esame della documentazione in atti, non vi sarebbe la prova dell'effettivo assolvimento da parte della Banca delle prescrizioni previste dall'art. 34 del Regolamento Consob n.
16190/2007.
Per quanto riguarda i titoli acquistati nel 1999, non vi è alcuna documentazione dalla quale si possa evincere l'assolvimento da parte della convenuta degli adempimenti informativi posti a suo carico dalla legge.
Per i titoli acquistati nel 2001, è stato, invece, allegato il “prospetto informativo 2001” (doc. 21 della comparsa), anche se – secondo il ctu – non vi è prova certa che detto documento sia stato effettivamente consegnato all'investitore.
Relativamente ai titoli acquistati nel 2007 e nel 2009 (adesioni aumento capitale), l'ausiliario ha verificato che parte attrice ha sottoscritto le relative “schede di adesione all'offerta” (docc. 28 e 29
della comparsa di costituzione), nelle quali la stessa ha integralmente accettato il contenuto dei relativi
Prospetti Informativi (docc. 23 e 24), ha preso visione del capitolo “Fattori di rischio” e della sezione
“Avvertenze per l'investitore” e ha preso atto dell'esistenza di un conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 24.02.1998 n. 58 congiunto Banca d'Italia e del 29.10.2007, essendo la al CP_3 CP_1
tempo stesso emittente e offerente delle medesime azioni.
Con riferimento alle azioni sottoscritte nel 2009, la ha, inoltre, depositato la “domanda CP_1
sottoscrizione azioni ” (doc. 27), che costituisce, in realtà, una “domanda di aumento quota Per_1
sociale”.
Ha, inoltre, prodotto lo statuto sociale, (doc.64) documento che, nella domanda di ammissione a socio del 30.05.2017 (doc. 27 ter), l'istante ha dichiarato di conoscere e di accettare integralmente.
Con riferimento ai titoli acquistati nel 2013 e nel 2014, la ha prodotto le schede di adesione CP_1
all'offerta, la raccomandazione all'acquisto del 12.02.2013 sottoscritta da (docc. 30 Persona_1
e 31) e i prospetti informativi 2012 e 2014 (docc. 25 e 26). pagina 12 di 19 Nelle schede di adesione all'offerta, l'investitore ha dichiarato, tra l'altro, di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'offerta illustrate nel prospetto, di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'emittente e al settore nel quale questi opera, nonché quelli relativi all'investimento nelle azioni e nelle obbligazioni.
Per l'ausiliario, risultano, pertanto, rispettati da parte dell'intermediario, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento Consob n. 16190/2007, gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore,
con riferimento ai requisiti generali e alle condizioni delle informazioni, con riferimento alle informazioni sull'intermediario, in questo caso coincidente con l'emittente (conflitto d'interesse), e a quelle sullo specifico strumento finanziario.
Per quanto riguarda i titoli acquistati nel 2014, va detto che, in data 01.09.2014, non vi è stato un acquisto ex novo di azioni, ma la conversione in azioni di obbligazioni precedentemente acquistate.
infatti, nel 2013, ha acquistato obbligazioni subordinate denominate Persona_1 [...]
7% 2013/2018”, che sono state convertite in azioni in data 01.09.2014. Controparte_2
A riguardo, va rilevato che nella scheda di adesione all'offerta (doc. 30) relativa agli acquisti del
28.02.2013, parte attrice ha, tra l'altro, dichiarato di essere a conoscenza che le obbligazioni convertibili sono disciplinate dal “Regolamento del Prestito” (doc. 96 della memoria della convenuta ex art. 183 co. 6, n. 2, c.p.c.) – documento, peraltro, privo della firma dell'investitore - e di aver esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all'emittente e al settore nel quale questi opera, nonché
relativi all'investimento nelle azioni e obbligazioni convertibili.
Con riferimento ai titoli acquistati nel 2014, nel documento “acquisto azioni 2014 ” (doc. 32) Per_1
sono presenti una raccomandazione all'acquisto datata 25.09.2014, sottoscritta per il ritiro da Per_1
e l'ordine di acquisto di 300 azioni, anch'esso firmato dall'investitore, contenente
[...]
l'autorizzazione del ad eseguire l'operazione dopo essere stato informato dell'esistenza del Per_1
conflitto di interessi. pagina 13 di 19 Per quanto concerne l'adeguatezza delle operazioni, con particolare riguardo agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio indicati nelle schede del profilo cliente, il ctu ha analizzato la profilatura dell'investitore, così come eseguita dalla banca, e la conseguente adeguatezza delle operazioni di investimento.
In sede di prima “profilatura”, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro del 27.02.1992,
si è rifiutato di fornire alla banca le informazioni necessarie sulla propria situazione Persona_1
finanziaria e sugli obiettivi di investimento, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 della delibera n. 5387 del 02.07.1991. CP_3
Tale rifiuto, nel rispetto della normativa vigente, ha consentito alla banca di eseguire le operazioni di investimento dell'08.11.1999 e quelle del 17.12.2001.
In seguito, per gli investimenti effettuati a partire dal 2007, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del regolamento n. 16190 del 2007, la ha proceduto a profilare il cliente, come risulta CP_3 CP_1
dai questionari depositati dalla convenuta (docc. 13-14-15 della comparsa di costituzione).
Nei questionari, l'intermediario ha, in particolare, acquisito dal cliente informazioni relative alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento, alla dimestichezza, alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni su strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
Con il questionario del 21.08.2007 (doc. 13 della comparsa) parte attrice ha fornito risposte contraddittorie.
Infatti, se, da un lato, ha manifestato l'aspettativa di una crescita del capitale, pur Persona_1
accettando il rischio di perderlo in parte, dall'altro, smentendo quanto innanzi detto, ha dichiarato di non voler subire alcuna perdita sugli investimenti ad effettuarsi.
pagina 14 di 19 Alla luce della palese contraddizione, riscontrabile nelle risposte fornite dall'investitore, la Banca,
anche in considerazione dell'elevata rischiosità dei titoli, avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire l'operazione ovvero avrebbe dovuto assumere dal cliente una nuova e più coerente volontà in ordine agli investimenti da effettuarsi.
Con il questionario del 30.10.2009 (doc. 14), ha precisato di avere quale obiettivo di Persona_1
investimento quello di ottenere una crescita del capitale nel medio lungo periodo, pur accettando una perdita di “solo una piccola parte del capitale investito”, dimostrando, in tal modo, di avere una propensione medio-bassa al rischio incompatibile con l'elevata rischiosità degli investimenti da lui effettuati.
Da ultimo, con il questionario del 30.01.2013 (doc. 14), ha dichiarato di essere Persona_1
disposto ad accettare la perdita di una parte media del capitale investito, dal che si ricaverebbe una propensione media al rischio, con la conseguenza che, anche in questo caso, per le ragioni innanzi esposte, le operazioni devono ritenersi inadeguate.
Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, dichiarati da parte attrice, né tanto meno con i criteri prudenziali che la banca avrebbe dovuto adottare per l'omessa indicazione di informazioni da parte dell'investitore per le prime operazioni.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nella fattispecie, dall'analisi degli estratti conto titoli in atti, il ctu ha rilevato che parte attrice ha fortemente e costantemente concentrato i propri investimenti in titoli emessi dalla convenuta, il che pagina 15 di 19 collide, come innanzi detto, con il profilo di rischio attribuito al cliente e conferma l'inadeguatezza degli investimenti per cui è causa.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va, infine, evidenziato che “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass. n.
33596/2021) e che “la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass. n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari a zero euro.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito, al netto dei dividendi e delle cedole incassati, così come allegati dalla convenuta nella comparsa di CP_1
costituzione e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. e non contestati dall'attrice, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 32.168,72 (capitale investito di €
pagina 16 di 19 33.719,39, decurtato delle somme riscosse per dividendi e cedole ammontanti complessivamente ad €
1.550,67).
Da ultimo, deve essere disattesa la domanda di ridimensionamento del danno, formulata dalla CP_1
per concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c..
Va osservato, in proposito, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.
Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. n.
29864/2011 e Cass. n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attrice in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, dovendosi ritenere che nell'ipotesi in cui la Banca
avesse segnalato, come era suo onere, l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 32.168,72, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tale importo compete il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutat,a dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
pagina 17 di 19 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
21.06.2021 da , quale erede di deceduto in AR l'01.03.2016, Parte_1 Persona_1
nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , nella qualità in atti, della somma di € CP_1 Parte_1
32.168,72, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_1
in € 8.161,00, di cui € 545,00 per esborsi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 23.07.2025.
Il Giudice
Raffaella Simone
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