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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 535 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019
e vertente
TRA
C.F.: , con l'Avv. Nicolino Sesto;
Parte_1 C.F._1
Opponente
CONTRO
n p.l.r.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Controparte_1 P.IVA_1
Coluccino;
Opposta
E CON
in p.l.r.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Matteo Massimo Controparte_2 P.IVA_2
D'Argenio e Armando Guarany;
Terza chiamata in causa
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 31 del 2019, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, rappresentando: - che ha sottoscritto un contratto di finanziamento con - che ha, altresì, Controparte_3
stipulato una polizza assicurativa con Cardif Assurance S.p.A.; - che, a seguito di licenziamento, ha contattato la società finanziaria chiedendo che il pagamento delle restanti rate fosse posto a carico dell'Assicurazione.
Ha evidenziato, inoltre, di non aver ricevuto alcuna notifica con riguardo alla cessione del credito da a che, pertanto, deve considerarsi nulla ed Controparte_3 Controparte_1
inefficace.
Il Durante ha, altresì, eccepito la mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., necessari ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo nonché la nullità della pattuizione sugli interessi in quanto stabiliti a tassi usurari.
Tutto premesso ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme voglia così provvedere: preliminarmente autorizzare l'odierno opponente a chiamare in causa
[...]
per essere da questa manlevato;
nel merito revocare il decreto Controparte_4
ingiuntivo opposto;
in via subordinata condannare la compagnia assicurativa al pagamento di quanto dovuto a con vittoria di spese di giudizio. Controparte_1
Si è costituita deducendo di aver notificato l'avvenuta cessione del Controparte_1
credito a mezzo di lettera di costituzione in mora e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ha sostenuto che i tassi applicati sono stati calcolati nel rispetto della normativa vigente e che l'opponente non ha mai attivato la polizza stipulata con la compagnia assicuratrice
CP_2
Pertanto, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così disponga: “nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della minor somma che dovesse Parte_1
risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
Si è costituita già in persona del legale Controparte_2 Controparte_4
rappresentante, eccependo la propria carenza di legittimità passiva e chiedendo che il
Tribunale di Lamezia Terme rigetti la domanda di manleva proposta dal con Pt_1
condanna al pagamento delle spese di giudizio.
È stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, d. lgs. 28/2010, con esito negativo.
All'udienza del 25.06.2021 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione solo processuale dell'onere della prova: l'opposto, in qualità di attore sostanziale, deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
La controversia in esame trae origine da una cessione di crediti in blocco derivanti da contratti di finanziamento, intercorsa tra cedente e Controparte_3 Controparte_1
cessionaria.
A riprova del titolo di credito fatto valere, la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato tra ed il sig. nonché il contratto di Controparte_3 Pt_1
cessione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per contro, parte opponente non ha contestato né l'esistenza del credito né la riconducibilità dello stesso al novero dei crediti ceduti, circostanze che devono, di conseguenza, ritenersi provate ex art. 115 c.p.c. Tuttavia, ha sottolineato la mancata notificazione dell'avvenuta cessione, facendo dipendere da ciò la nullità e/o inefficacia del contratto di cessione ed il difetto di legittimazione attiva in capo alla Controparte_5
dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, emerge che la società
[...]
opposta ha notificato la cessione del credito, in data 31.05.2018, a mezzo di lettera raccomandata a/r con contestuale intimazione di pagamento.
Si evidenzia sul punto che, per costante orientamento giurisprudenziale, la notifica della cessione del credito costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari forme o discipline, con la finalità di portare a conoscenza del ceduto il trasferimento della titolarità del diritto di credito, ben potendo, dunque, una lettera raccomandata assolvere tale compito.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, come da estratto allegato in atti da parte opposta, è, altresì, mezzo idoneo ai fini della notificazione della cessione al debitore ceduto, come disposto dall'art. 58, comma secondo, d. lgs. n. 385 del
1993 (TUB).
Non si ravvisa, pertanto, carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata dal di inesistenza dei requisiti Pt_1
previsti ex art. 633 c.p.c.
È, infatti, possibile affermare che il credito azionato è certo, avendo parte opposta dato prova del suo sorgere mediante produzione del contratto di finanziamento nonché del trasferimento della titolarità del credito, a mezzo di produzione del contratto di cessione;
è liquido, in quanto l'ammontare è stabilito da contratto, trovando, quindi, applicazione il principio giurisprudenziale che prevede l'esistenza del requisito della liquidità laddove
«l'ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base a esso con un semplice calcolo aritmetico» (Cass., S.U., n. 17989/2016, Cass., n.
19894/2020); è esigibile, per inutile decorso del termine utile per l'adempimento stabilito mediante lettera raccomandata a/r di costituzione in mora del 31.05.2018.
Parte opponente ha poi dedotto la nullità della clausola degli interessi in quanto pattuiti ai tassi usurari del 15,36%(Tan) e 16,49% (Taeg). Dall'analisi del contratto di finanziamento in atti risulta, tuttavia, che sono stati applicati tassi di Tan all' 11,25% e Taeg al 13,71, inferiori ai tassi soglia di usura vigenti al momento della stipulazione del contratto.
Infine, parte opponente ha convenuto in giudizio già Controparte_2 [...]
al fine di farsi manlevare. Controparte_4
Dall'esame del contratto di finanziamento emerge che il sig. ha stipulato polizze Pt_1
assicurative con e Controparte_6 CP_2 Controparte_7
compagnie assicuratrici diverse da seppur facenti parte del medesimo Controparte_2
gruppo, dovendosi, di conseguenza, concludere per il difetto di legittimazione passiva in capo a Controparte_2
Pertanto, per tutti i motivi finora esposti, questo Giudice ritiene di rigettare integralmente la domanda attorea con conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della lite per le fasi di studio della controversia, introduzione del giudizio, trattazione/istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 535 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, così provvede:
-rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la definitiva esecutorietà.
-condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
1.000,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge.
-condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, da liquidarsi in euro 1.000,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Lamezia Terme in data 05 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Marino Reda