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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 37/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 58/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 37/2024 R.G. Lav. promossa da:
in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, dall'avv. Donato De Marco, elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Nucciarone e
Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 02.10.2023, il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso con cui l'odierna appellante chiedeva l'accertamento del diritto di a percepire la pensione di reversibilità del padre, Parte_2
, deceduto in data 28.07.2000 e la condanna dell' a corrispondere i ratei Persona_1 CP_1
maturati e maturandi, oltre accessori di legge, dal mese successivo alla morte di . Persona_1
1.1. L'allora ricorrente aveva allegato che si era visto rigettare la domanda per Parte_2
il riconoscimento del diritto alla pensione superstiti in relazione al padre defunto , Persona_1 con la motivazione che all'epoca della morte del congiunto lo stesso non era inabile.
Evidenziava, quindi, che era, in realtà, invalido al 100%, con diritto Parte_2 all'accompagnamento, da periodo antecedente al decesso del padre, in quanto affetto da
“Sindrome schizofrenica cronica con grave compromissione della vita di relazione, in trattamento con psicofarmaci”. All'epoca del decesso il ricorrente conviveva con entrambi i genitori ed era totalmente a carico degli stessi.
1.2. L si costituiva eccependo l'insussistenza tanto del requisito della vivenza a carico CP_1
(sussistente solo quando si prova che il genitore provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile) quanto di quello della inabilità. Sosteneva, quindi, che non era inabile all'epoca del decesso del padre Parte_2
(il 28.07.2000), avvenuto venti anni prima della presentazione della domanda, non essendo affetto da malattie inemendabili tali da ridurre in toto la sua capacità a qualsiasi lavoro. La documentazione sanitaria prodotta era riferita a periodi di gran lunga successivi alla data del decesso del padre. Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale dei ratei non corrisposti e il divieto di cumulo previsto dall'art. 22, co. 36, l. n. 7254/94 e dall'art. 16, co.6, l. n. 412/1991.
1.3. Il giudice, espletata c.t.u. medico - legale onde accertare l'inabilità di al Parte_2
momento del decesso del padre, ha, sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico, dr.
, escluso che la condizione di inabilità assoluta risalisse alla data della morte Persona_2
del padre di , in assenza di documentazione sanitaria anteriore o coincidente Parte_2
con tale data, riportando la più risalente la data di dicembre del 2000. A seguito delle osservazioni della difesa, il ctu aveva, peraltro, confermato il suo giudizio, in assenza di documentazione medica risalente a luglio del 2000. Anche i documenti tardivamente prodotti in allegato alle note di udienza decorrevano dal 2001, essendo, quindi, successivi al luglio del 2000.
2 1.4. Avverso tale sentenza ha proposto appello , nella qualità, in atti, deducendo, Parte_1 con il primo motivo, il vizio di erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. Il
Tribunale, a fronte della documentazione prodotta dalla difesa, anziché attendere che il ctu esprimesse le sue valutazioni, si è sostituito allo stesso, formulando giudizi tecnico- sanitari.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per avere il giudice ritenuto tardiva la documentazione prodotta dalla ricorrente, senza indicare i riferimenti normativi a supporto di tale valutazione. Sul punto, comunque, la decisione sarebbe errata in quanto nel caso di specie la produzione di ulteriore documentazione medica era stata sollecitata dallo stesso ctu.
Si deduce, inoltre, con il terzo motivo, che quella documentazione sarebbe stata acquisibile per effetto dell'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. che avrebbero consentito nel caso di specie di superare definitivamente ogni dubbio sulla sussistenza o meno del requisito sanitario sulla persona del ricorrente.
Con il quarto motivo si contestano le conclusioni cui è pervenuto il giudice che ha rigettato la domanda sull'assunto che all'epoca del decesso del padre, non fosse Parte_2 assolutamente inabile. Deduce, quindi, che in particolare dalla documentazione dell'ospedale
Cardarelli, benché successiva al 28.07.2000, si evincerebbe che la malattia da cui era affetto il ricorrente era già in atto fin dalla metà del 1999. La schizofrenia, infatti, esordirebbe generalmente nella tarda adolescenza, in modo graduale, potendo persistere per tutta la vita.
Nella cartella clinica dell'ospedale Cardarelli si darebbe atto che “da circa un anno e mezzo” e, quindi, dalla metà del 1999, accusava i classici sintomi della fase prodromica Parte_2
della malattia.
L'appellante conclude, quindi, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, previa rinnovazione della ctu medico legale, con nomina di uno o più specialisti in psichiatria.
CP_ 1.5. Ritualmente radicatosi il contraddittorio nei confronti dell' che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi alle richieste istruttorie formulate dall'appellante, disposta la ctu medico legale sollecitata dall'appellante, all'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo.
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2. L'appello è infondato.
3 2.1. Ritiene il collegio che non siano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il ctu, dr.
[...]
, nominato nel presente grado di giudizio, secondo cui il ricorrente già alla data del Per_1
decesso del genitore, avvenuto il 28.07.2000, era affetto da patologia mentale da risultare totalmente e permanentemente inabile al lavoro. A tale conclusione il dr. è giunto Persona_1
principalmente sulla base della cartella clinica del 05.12.2000 relativa al ricovero in U.O.
Psichiatria del PO Cardarelli di Campobasso del 05.12.2000. Secondo il parere del ctu i sintomi registrati già all'ingresso nella struttura sanitaria (“appare disponibile…si anima quando una corrente di aria proveniente dalla finestra lo raggiunge per cui si sposta mostrandosi timoroso che questo venticello, per altri fresco e piacevole, possa produrre in lui danni come polmonite,
l'ideazione è leggermente rallentata, particolareggiata, incentrata sul soma e sulla sua fragilità. esposta com'è a molteplici fattori a lui potenzialmente patogeni il tutto è descritto con poca partecipazione emotiva. Le dispercezioni tattili e cinestetiche sono parzialmente criticate “) rivelerebbero che già molti mesi prima e comunque a luglio del 2000, Parte_2
allorquando morì il padre, era affetto da una grave forma di schizofrenia, essendo, perciò, assolutamente e totalmente inabile al lavoro. Ha aggiunto il dr. che la schizofrenia è un Pt_2
processo patologico cronico che si svolge in un periodo relativamente lungo di tempo, affermando, quindi, conclusivamente, che era inabile al 100% alla data del Parte_2
28.07.2000.
2.2. Va premesso che lo stesso ctu ha precisato che l'incidenza della schizofrenia sulla capacità lavorativa è diversa da caso a caso e che le tabelle ministeriali allegate al D.M. 05.02.1992 distinguono tre gradi di schizofrenia, a seconda della gravità della stessa, cui corrispondono percentuali di invalidità oscillanti dal 31% al 100%.
2.3. Osserva il collegio che, considerata l'epoca in cui sono stati rilevati sulla persona di Parte_2
i primi sintomi riconducibili ad una patologia schizofrenica, risalendo la cartella clinica
[...]
del PO Cardarelli al 05.12.2000, ed essendo quella del ctu una valutazione fatta ex post, a distanza di poco meno di venti anni da quell'accertamento, non è allo stato possibile formulare un giudizio di inabilità assoluta del ricorrente al lavoro alla data del 23.07.2000. Ciò non solo e non tanto per la possibilità che i sintomi pure riscontrati dai sanitari dell'UO di Psichiatria del
Cardarelli fossero riconducibili in sé ad una fase della patologia schizofrenica non integrante il livello massimo di gravità, ma per la presenza in atti di elementi che conducono a risultati opposti a quelli cui è giunto il ctu.
4 2.4. Risulta, infatti, dai documenti depositati dallo stesso ricorrente in data 05.05.2023, dinanzi al tribunale di Campobasso (all. 01), che la Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile – ASL n. 3 “Centro Molise” - riconobbe, all'esito della visita del
22.05.2001, il invalido con riduzione della capacità lavorativa pari all'80%. Solo in data Pt_2
07.02.2006 il fu riconosciuto totalmente inabile al lavoro con diritto all'indennità di Pt_2 accompagnamento (si vedano le relazioni medico legali prodotte dall' in cui si dà atto di CP_1
tale accertamento).
La documentazione citata assume una particolare valenza in quanto proveniente dall'organismo deputato all'accertamento degli stati di invalidità civile. Non risulta, peraltro, che l'accertamento del 22.05.2001 sia stato impugnato dal ricorrente che, in effetti, solo diversi anni dopo presentava una domanda di aggravamento all'esito della quale veniva riconosciuto invalido al
100% con diritto all'indennità di accompagnamento.
Ritiene, quindi, il collegio, che l'accertamento cui ha proceduto il 22.05.2001 la Commissione di prima istanza per le invalidità civili, all'esito di una visita medica dell'istante, prevalga sulla valutazione delle condizioni del alla data del 28.07.2000, effettuata dal ctu quasi venti Pt_2 anni dopo e sulla scorta della documentazione medica redatta a dicembre di quell'anno.
2.5. Può, dunque, affermarsi, alla luce delle evidenziate emergenze, che , alla data Persona_1
del decesso del genitore, il 28.07.2000, non si si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di lavorare, secondo la formulazione della L. n. 222 del 1984, art. 8 (Cass. sez. L, sentenza n. 9946 del 08.05.2014: “L'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, all'unico criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ed esclude, pertanto, che si debba verificare, nel caso di mancato raggiungimento di un'inabilità totale, il possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto”; in senso conforme, della medesima sezione, ordinanza n. 27448 del 21.06.2017).
2.6. Alla luce delle argomentazioni che precedono deve rigettarsi l'appello, con la conseguenza che va confermata la sentenza di primo grado.
5 L'appellante è esente per motivi di reddito, come documentato dalle dichiarazioni prodotte, dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disc. att. c.p.c. e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1° quater, del DPR 115/02 e successive modifiche.
Restano a carico dell' le spese della ctu disposta nel presente grado di giudizio, che si CP_1
liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del 02.10.2023 del Tribunale di Campobasso -in funzione di Giudice del lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 21.03.2024 da
in qualità di amministratore di sostegno di nei Parte_1 Parte_2
confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione CP_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu disposta nel presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 290,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
Campobasso, 11.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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