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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 273/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Sebastiano Sallemi;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio Galeano e
Pierluigi Tomaselli;
Appellato
AVENTE A OGGETTO: ricorso avverso verbale unico di accertamento;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante adiva il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere l'annullamento del verbale unico di accertamento n. 6500000430012 emesso dall'
[...]
di Ragusa, notificato in data 19.2.2015, con il quale Controparte_2
erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato quali braccianti agricoli di
[...]
e e la madre e gli stessi erano stati Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
ricondotti nell'ambito della disciplina di cui all'art. 230 bis c.c.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. Il tribunale riteneva, all'esito dell'istruttoria, che le dichiarazioni acquisite dagli ispettori nell'immediatezza dell'accesso, concordanti tra loro e rese anche dalla stessa ricorrente, fossero più attendibili delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio e confermassero l'assenza nel caso di specie degli indici rivelatori della subordinazione.
Appellava la citata sentenza con appello depositato in data Parte_1
20/4/2023.
L' si costituiva resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 13/2/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, lamenta il grave vizio in cui Parte_1
sarebbero incorsi gli ispettori nel redigere il verbale di accertamento, avendo omesso di segnalare in modo chiaro e preciso quali fossero gli strumenti di difesa utilizzabili nel caso di specie dalla ditta datrice di lavoro. La aveva proposto tempestivamente Pt_1
ricorso sia al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso la Direzione regionale del
Lavoro, sia alla Commissione centrale per la riscossione dei tributi agricoli unificati, sia all' . Lamenta il difetto di motivazione della sentenza appellata sul punto, essendosi CP_1
2 il giudice limitato a indicare, laconicamente, che le censure apparivano prive di fondamento. Deduce che la mancanza di chiarezza del verbale in ordine all'organo cui proporre l'impugnazione comporta una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, in violazione del principio di chiarezza e motivazione degli atti impositivi, sancito dall'articolo art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, con conseguente nullità del verbale.
1.2. Sotto altro profilo, l'appellante censura la sentenza oggetto del gravame nella parte in cui riconosce la sussistenza di prestazioni lavorative, svolte dai germani
[...]
all'interno dell'impresa familiare sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dai CP_3
lavoratori agli ispettori verbalizzanti. Ritiene che, nel caso in esame, la pretesa avanzata dall' non possa trovare accoglimento non avendo l'istituto, in sede processuale, CP_1
assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della propria richiesta, atteso che gli elementi risultanti dagli atti del giudizio, segnatamente dalla documentazione allegata e dall'istruttoria svolta con i testi, non comprovavano affatto l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato prestato dai signori CP_3
Rileva che la fede privilegiata riconosciuta ai verbali ispettivi non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni o alle valutazioni dei verbalizzanti. Le dichiarazioni dei testi e e le dichiarazione dei signori erano Tes_1 Tes_2 CP_3
convergenti in ordine alla sussistenza delle caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato di e . Controparte_3 CP_4
Deduce che erroneamente il tribunale ha attribuito rilievo preminente alle dichiarazioni rese agli ispettori rispetto alle dichiarazioni testimoniali, il cui esito escludeva l'esistenza di un'impresa familiare. Se vi è, difatti, difformità tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rese in sede di prova testimoniale, sotto giuramento, dinnanzi al giudice, il quadro probatorio sui fatti rilevanti ai fini del decidere deve ritenersi del tutto incerto, con applicazione del criterio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Inoltre, nell'immediatezza dei fatti erano state rese
3 dichiarazioni sostitutive di notorietà dei dipendenti, anch'esse non tenute in considerazione dal giudice.
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza le deposizioni dei testimoni appaiono assolutamente credibili e attendibili così come le dichiarazioni rese dai fratelli in relazione ai quali il giudice ha erroneamente ha ritenuto non potessero CP_3
essere sentiti come testimoni. Rileva, inoltre, che i signori -pur essendo stati CP_3
indicati come testimoni nel ricorso introduttivo- non sono stati escussi in tale veste, in quanto il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che “ e CP_3 CP_4
versano in una condizione di evidente incapacità a testimoniare ex art. 246
[...]
c.p.c., avendo un interesse nella causa che potrebbe giustificare la loro partecipazione in giudizio;
sussistono peraltro valide ragioni per disporre l'interrogatorio libero dei germani ai sensi dell'art. 421, u.c. c.p.c.”. Rileva che l'interesse che CP_3
determina l'incapacità a testimoniare ha carattere personale, concreto ed attuale, non potendo valere a privare il terzo della capacità di testimoniare un interesse di mero fatto a un determinato esito del giudizio stesso (Cass. civ. n. 9353/2012). Pertanto, i fratelli avrebbero dovuto essere sottoposti, al pari degli altri testimoni, a prova CP_3
testimoniale. In ogni caso, i signori e sono stati sottoposti CP_3 Controparte_4
a interrogatorio libero, connotato da finalità conoscitive, i cui esiti, comunque, costituiscono argomento di prova (art. 116 c.p.c.).
Il giudice aveva ritenuto inattendibile il teste in quanto lo stesso all'epoca Tes_1
dell'escussione era ancora dipendente dell'azienda agricola . Tale circostanza non Pt_1
può rappresentare l'unico indice della inattendibilità di un testimone in assenza di altri elementi che nel caso in esame non sussistevano avendo reso dichiarazioni Tes_1
coerenti con quelle riferite dagli altri testimoni, ma, altresì, con quanto dichiarato dallo stesso in seno alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del 2.2.2015, Tes_1
non contestata dall'ente. ha dichiarato che le direttive le impartiva CP_5
esclusivamente la GN . Pt_1
4 Il giudice si è spinto finanche ad invocare il c.d. principio di vicinanza della prova in forza del quale la ditta ricorrente avrebbe dovuto fornire solidi elementi indicativi della non veridicità delle affermazioni precedentemente rilasciate agli ispettori;
osserva tuttavia che il suddetto principio non può derogare alla regola di cui all'art. 2697 c.c., che impone all'attore (ossia, l' ) di provare i fatti costitutivi della CP_1
propria pretesa. In caso di contrasto tra le dichiarazioni il giudice avrebbe dovuto concludere per l'insussistenza della prova. In ragione della difformità tra le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese nell'istruttoria svolta dinanzi al giudice, non può ritenersi raggiunta la prova della violazione contestata con il verbale. La mancanza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad accogliere l'opposizione e disporre il conseguente annullamento del verbale di accertamento impugnato.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha erroneamente ritenuto sussistente un'impresa familiare senza verificare, con la richiesta puntualità, la sussistenza della fattispecie descritta all'art. 230 bis c.c. Lamenta, in particolare, che il Tribunale non ha tenuto conto dei criteri di ripartizione degli oneri probatori secondo cui non spettava alla odierna appellante dimostrare la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati.
Precisa, sul punto, che non appare rilevante nel caso di specie la giurisprudenza richiamata nel verbale di accertamento, implicitamente avvalorata dal primo giudice, secondo cui le prestazioni lavorative rese in ambito familiare si presumono gratuite, trattandosi di giurisprudenza relativa a giudizi nei quali il familiare agisce per fare valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del congiunto.
Nel caso in esame, l'onere probatorio della simulazione è a carico dell'ente previdenziale. La ratio dell'art. 230 bic c.p.c. è quella di far rientrare in questa categoria residuale proprio il lavoro svolto gratuitamente dai familiari conviventi, che - a fronte del loro impegno - hanno diritto ad essere mantenuti dal titolare ed a partecipare agli
5 utili dell'azienda. I fratelli sono stati sempre retribuiti come da buste paga e CP_3
hanno sempre osservato precisi orari di lavoro, “il fatto che il loro rapporto fosse caratterizzato da una certa elasticità, sia nel rispetto dell'orario che nel pagamento della retribuzione, non significa che vi fosse un'impresa familiare, ma più semplicemente che - visti i rapporti familiari - le parti si venissero maggiormente incontro nelle rispettive esigenze”.
2.1.Il primo motivo è infondato. Non sussiste la dedotta nullità del verbale ispettivo in quanto lo stesso “indica in modo assai dubbio quale sia lo strumento di difesa utilizzabile al caso di specie e, dunque, quale sia l'organo cui proporre ricorso e
i termini entro cui poterlo proporre, con conseguente grave lesione del diritto di difesa”.
Osserva il collegio che l'eventuale mancanza di una chiara indicazione dell'organo cui proporre ricorso amministrativo non potrebbe determinare la nullità del verbale, ma al più una rimessione in termini o un risarcimento del danno, che deve essere allegato e provato. Nel caso in esame l'avvenuta proposizione dei ricorsi amministrativi e del ricorso giurisdizionale, in assenza di prova del danno, comporta l'assorbimento di eventuali vizi formali del verbale ispettivo.
2.2.Gli altri due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono infondati.
Oggetto del giudizio è l'accertamento compiuto dagli ispettori dell' CP_1
nell'ambito di un'attività di verifica disposta sulle aziende agricole volta al contrasto del fenomeno della fittizia costituzione di rapporti di lavoro in agricoltura. Per quanto qui interessa, gli ispettori in relazione a rapporti di lavoro subordinato instaurati da Pt_1
con i propri figli quali braccianti agricoli a tempo determinato hanno verificato
[...]
che non emergevano gli elementi propri del rapporto di lavoro di lavoro bracciantile in quanto vi era stata una partecipazione costante all'attività aziendale e senza vincolo di subordinazione e hanno concluso che i rapporti in questione fossero da ricondurre nella fattispecie dell'impresa familiare.
6 Il giudice di primo grado ha valutato il complesso materiale probatorio acquisito al processo e ha ritenuto, secondo il suo prudente apprezzamento che le dichiarazioni rese dal dipendente e dai figli dell'odierna appellante agli ispettori, del tutto Tes_1
opposte rispetto alle dichiarazioni che gli stessi hanno reso al magistrato nel corso dell'istruttoria, debbano ritenersi più attendibili, in quanto puntuali, rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, rese da persone di adeguata cultura e in grado di avere contezza del significato delle proprie dichiarazioni. Evidenzia il primo giudice che il teste e i figli della non avevano in alcun modo indicato le ragioni della Pt_1
totale difformità delle dichiarazioni rese in giudizio rispetto a quelle rese agli ispettori. Il giudice ha, altresì, attribuito rilievo anche alla concordanza tra le dichiarazioni rese agli ispettori da e e da con le dichiarazioni rese dalla Controparte_3 CP_4 Tes_1
stessa agli ispettori. Pt_1
Osserva il collegio che nessuna norma impone al giudice, in caso di contrasto tra dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e testimonianze rese in giudizio, di attribuire prevalenza a queste ultime. Ed invero, le deposizioni testimoniali non sono prove legali e dunque sono rimesse alla valutazione del giudice e al suo prudente apprezzamento (cfr
Cassazione civile sez. lav. - 16/9/2024, n. 24793).
Il tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto scarsamente attendibili le testimonianze e le dichiarazioni rese dai fratelli Questi ultimi, anche se non CP_3
hanno reso testimonianza sono stati comunque sentiti liberamente e, come esattamente rilevato dall'appellante, il giudice ha valutato le loro dichiarazioni a norma dell'art. 116
c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso dal collegio, le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti, seppur non dotate di valore probatorio precostituito, vanno liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, e possono essere considerate prova sufficiente a ritenere fondato quanto accertato dagli ispettori, rendendo addirittura superfluo l'espletamento di
7 ulteriori mezzi istruttori (cfr.Cass. civ., Sez. lav., 6 giugno 2008, n. 15073). E, dunque, tali dichiarazioni rese agli ispettori certamente possono prevalere rispetto alle dichiarazioni rese in giudizio, qualora siano reputate maggiormente attendibili, come nel caso in esame.
Il collegio condivide la valutazione del giudice di primo grado.
La ha dichiarato agli ispettori: “i rapporti con i commercianti, con i Pt_1
fornitori delle materie prime li tengo io e mio figlio che mi Controparte_3
collabora dal 2011. […] mi aiuta perlopiù nella logistica, cioè CP_4
nell'organizzazione dei lavori…non sto sempre in azienda perché mi occupo dell'amministrazione dell'azienda (banche, uffici, etc.). Come ho detto prima in mia assenza degli operai se ne occupano, a livello di organizzazione e controllo, i miei figli
e ”. CP_3 CP_4
Lo Presti Francesco ha dichiarato: “Io in azienda lavoro insieme a mio fratello
[...]
e mi occupo prevalentemente dei rapporti esterni di Controparte_4
commercializzazione dei prodotti e degli acquisti dell'azienda e all'occorrenza io e mio fratello prepariamo e trattiamo le piante con i fitofarmaci essendo in possesso sia io che mio fratello di regolare patentino. Infatti, sono io il firmatario delle fatture molte volte della merce acquistata dall'azienda. Lavoro con una media di circa 6 h e 50 minuti giornalieri ma senza orario fisso d'entrata e chiusura secondo le stagionalità o esigenze colturali, ma la mia attività in prevalenza è nel collaborare mia madre sig.ra Pt_1
nell'organizzazione aziendale. La mia attività in azienda è in media un paio di
[...]
giorni a settimana secondo le esigenze dell'organizzazione...Io vengo pagato solo in contanti con media di circa 400-500 € mensili e dato che è mia madre non stiamo a guardare la scadenza ma mi dà i soldi quando mi bisognano”.
Lo ha dichiarato: “Io in azienda mi occupo quasi esclusivamente Controparte_4
di logistica, coordino le attività aziendali per quanto riguarda l'attività dentro le serre, controllo che il personale abbia tutti i mezzi per eseguire le operazioni di coltivazione
8 che devono eseguire su indicazione di mia madre mentre mio fratello si occupa quasi esclusivamente dei rapporti con i clienti ed i fornitori e quindi della commercializzazione dei prodotti e degli acquisti dell'azienda di famiglia. Io lavoro secondo le esigenze che ci sono in azienda e non riesco a quantificare una media di giornate settimanali. Non ho un orario fisso sia d'entrata che d'uscita in azienda ma in media la mia attività è di circa 6 h e 50 minuti o 7 ore al giorno o alle volte anche di meno per compensare quando lavoro di più. La paga l'ho sempre ricevuta in contanti da mia madre con una media di circa 50 € per ogni giorno di lavoro ma all'occorrenza se mi serve qualcosa in più non ci sono problemi. Non sono sposato vivo ancora con mia madre e mio padre … Io non lavorando normalmente nelle serre non ho occasione di incontri continui. Non ho un conto corrente personale in nessun istituto bancario.
Fino all'anno 2011 studiavo all'istituto di agraria e mi sono diplomato nel giugno 2011
e…non ricordo se settembre o ottobre 2011 ho iniziato a collaborare in azienda”.
Da tali dichiarazioni convergenti emerge chiaramente che e Controparte_3
hanno collaborato in modo continuativo (e non soltanto nelle giornate CP_4
dichiarate quali braccianti agricoli) con la madre nella gestione dell'azienda, con una ripartizione di competenze che esula dal lavoro di bracciante agricolo. Essi non avevano orari rigidi da osservare ma sostanzialmente lavoravano, in modo continuativo, in base alle esigenze dell'azienda e partecipavano alle entrate economiche dell'azienda, senza tuttavia percepire una retribuzione predeterminata a cadenze fisse. Lo Controparte_4
era convivente con la madre e non aveva un conto bancario personale. Nessuno dei due figli di svolgeva mansioni di bracciante agricolo ma si occupavano Parte_1
prevalentemente della gestione dell'azienda agricola l'uno con riferimento principale al controllo del personale e l'altro con riferimento ai rapporti commerciali.
ha dichiarato: “L'organizzazione e la gestione della stessa Controparte_6
azienda è curata dai figli sigg. e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
che danno le direttive del lavoro e organizzano tutte le attività (…) Sui terreni sono
9 l'unico italiano come operaio, ribadisco che i Sigg. si occupano solo di CP_3
organizzazione del lavoro e poi ci sono braccianti stranieri”.
La , i figli e il dipendente hanno reso agli ispettori Pt_1 Controparte_7
dichiarazioni precise e tra di loro concordanti che depongono per una collaborazione dei figli all'azienda familiare.
A fronte di tali dichiarazioni precise e concordanti il collegio ritiene di non attribuire rilievo preminente alle opposte dichiarazioni rese in giudizio dai figli della
, i quali peraltro hanno un interesse in quanto il disconoscimento dei rapporti di Pt_1
lavoro subordinato quali braccianti agricoli comporta certamente delle conseguenze sfavorevoli e del teste dipendente della . Non emergono ragioni per le Tes_1 Pt_1
quali gli stessi avrebbero dovuto rendere dichiarazioni del tutto fantasiose, tra loro convergenti, agli ispettori.
E' plausibile, piuttosto, ritenere che gli stessi, avvedutisi delle conseguenze che le dichiarazioni rese avrebbero determinato per la e per i abbiano deciso Pt_1 CP_3
di cambiare versione dei fatti. Le dichiarazioni scritte rese dai signori e da CP_3
(cfr atti di notorietà prodotti) sono del tutto irrilevanti. Tes_1
Identiche valutazione devono farsi per il teste : egli ha dichiarato Testimone_3
agli ispettori di non avere visto lavorare in azienda i figli della . In udienza ha Pt_1
riferito di avere lavorato per la ditta circa sei mesi nel 2010 e ha descritto Pt_1
l'attività svolta da . Controparte_3
2.3. In ordine al terzo motivo di appello si osserva che la fattispecie dell'impresa familiare riguarda le ipotesi di apporto lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione (cfr Cassazione civile sez. lav., 9/5/2023, n.12348 e ivi richiamate Cass. n. 20157 del 2005; Cass. n. 23676 del 2014; Cass. n. 11533 del 2020).
10 Nella fattispecie in esame difetta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e e la madre. In particolare, non risulta Controparte_3 CP_4
l'osservanza di precisi orari di lavoro e il pagamento a cadenze fisse della retribuzione. I figli della non hanno svolto le mansioni di braccianti agricoli alle dipendenze Pt_1
della madre ma hanno collaborato con la madre nella gestione dell'azienda.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, le prove testimoniali non hanno un valore precostituito ma devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ed è rimessa al giudice la valutazione di attendibilità dei testi. Nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte, non può che condividersi la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio, inidonee a provare l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato disconosciuti.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese processuali CP_1
del presente grado, complessivamente liquidate in € 4996,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 13/2/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
11 Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
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