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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5236/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5236/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
MANESCHI NICOLA
ATTORE contro
(C.F. ), con l'avv. BERTUZZI Controparte_1 P.IVA_2
FIORENZO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accertare e Controparte_2 dichiarare l'annullamento del contratto stipulato all'esito della procedura per l'affidamento della fornitura ed attivazione di nuovi dispositivi per l'aggiornamento dei varchi di controllo degli accessi nella zona a traffico limitato (ZTL) indetta da CP_2
con determina dirigenziale a contrarre n. 766 del 28.5.2020, affermando che
[...]
a causa delle dichiarazioni e del comportamento precontrattuale e contrattuale della convenuta era incorsa in vizio di volontà; in subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi che il contratto era affetto da nullità per impossibilità dell'oggetto; in ulteriore subordine doveva essere dichiarato risolto ex art. 1453, 1454 e ss. e con condanna della convenuta a risarcire a favore di la somma di euro 72.456,82 per Parte_1
avere subito un grave danno economico e reputazionale.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_2
domande attoree, affermando di avere tenuto una condotta improntata a trasparenza e lealtà.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 5-12-25 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
La vicenda trae origine dall'affidamento all'attrice- all'esito di procedura negoziata indetta dalla convenuta con determina dirigenziale a contrarre n. 766 in data 28.5.2020
- della fornitura ed attivazione di nuovi dispositivi per l'aggiornamento dei varchi di controllo degli accessi nella zona a traffico limitato del centro storico di , e dalla CP_2 conseguente risoluzione del contratto, all'esito del procedimento ex art. 108 c. 3 D.Lgs.
50/2016 avviato in data 21.1.2021.
Nel caso di specie, non pare ravvisabile alcun errore riconoscibile sull'oggetto del contratto.
pagina 2 di 8 In diritto, giova rammentare che: “La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità
e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, "quoad effectum", la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta
a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Cass., 28/11/2019, n.31078). Presupposto per la configurabilità di un errore rilevante ex art. 1428 c.c., prima ancora della essenzialità e della riconoscibilità, è la sussistenza di una falsa o distorta rappresentazione della realtà fenomenica (in tal senso, Cass. n. 16679/2004). L'errore quale causa di annullamento del contratto assume rilevanza qualora lo stesso sia essenziale, cioè incida sul processo formativo del consenso dando origine ad una rappresentazione distorta della realtà che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato e riconoscibile dall'altro contraente;
il relativo onere probatorio incombe sulla parte che assume di essere caduta in errore (v. Cass. n. 10815/2004 secondo cui
"la parte che deduce di essere incorsa in di un errore di fatto sulla natura di un contratto e ne chiede l'annullamento (..) ha l'onere di dimostrare l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza"
e Cass. n. 5429/2006, secondo cui "la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza").
Nella specie, l'attrice ha chiesto l'annullamento del contratto per errore sulla scorta delle seguenti argomentazioni: che la stazione appaltante aveva precisato che “...per mantenere l'uniformità
pagina 3 di 8 nelle procedure informatiche automatizzate attualmente in uso, che integrano anche altri sistemi di rilevamento infrazioni in dotazione alla Polizia Locale di CP_2
(rilevamento passaggi con luce semaforica rossa, superamento limiti di velocità), i controllori di varco di nuova acquisizione dovranno essere necessariamente compatibili
e completamente integrabili, a cura del fornitore, nella piattaforma SW di centro “SRI-
Enterprise 3.2” e nell'applicativo di diagnostica “PACIS”, sviluppati dalla ditta EC
TI s.p.a....”; che la stessa, operatrice del settore, in passato aveva già provveduto ad integrare i propri sistemi con quelli di società terze e che ciò era stato possibile in quanto le amministrazioni appaltanti avevano dettagliato, nella documentazione di gara, le modalità con cui il sistema oggetto di offerta avrebbe dovuto interfacciarsi al sistema preesistente, precisando che tutte le specifiche tecniche di dettaglio sarebbero state messe a disposizione alla Ditta aggiudicataria e che la stessa niente avrebbe dovuto corrispondere alla ditta installatrice del sistema preesistente;
- che la stazione appaltante aveva dichiarato contrariamente al vero sussistente l'interesse alla procedura di altri operatori del settore e che avrebbe garantito la massima collaborazione in tema di specifiche tecniche necessarie per poter consentire al sistema oggetto dell'offerta avanzata dall'attrice di poter "interfacciarsi con il sistema precedente";
- di aver constatato, dopo aver presentato l'offerta ed essere risultata aggiudicataria, "l'impossibilità oggettiva del contratto in considerazione della circostanza che l'unico soggetto in condizioni di poter dare esecuzione al contratto, per come concepito e redatto dalla stazione appaltante, era la società fornitrice dell'originario sistema di ZTL"
Nel verbale di gara ( doc. n. 8 convenuta) si dà atto del fatto che cinque operatori del settore avevano manifestato interesse alla procedura negoziata, che era stato trasmesso l'invito, che solo due operatori avevano presentato l'offerta, cioè l'attrice e la EC TI s.p.a (precedente fornitore), e che era stata scelta la prima in quanto aveva presentato l'offerta più bassa.
pagina 4 di 8 Non si comprende come l'affermazione della stazione appaltante in ordine al numero di operatori che avevano manifestato interesse possa avere inciso nel processo formativo della volontà della attrice. Né può dirsi che l'attrice avesse presentato l'offerta per avere erroneamente ritenuto di ricevere una collaborazione da parte della convenuta volta a superare eventuali difficoltà tecniche. Anzitutto le informazioni necessarie per decidere se presentare l'offerta o meno erano quelle contenute nella documentazione di gara. Stante la possibilità di chiedere chiarimenti, l'attrice all'indomani dell'invito a partecipare chiedeva la trasmissione delle specifiche tecniche inerenti la piattaforma in uso, rappresentando le proprie difficoltà.
La convenuta chiariva di non essere in possesso o a conoscenza di specifiche tecniche, cosi precisando: “scopo della manifestazione di interesse era verificare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire nuovi varchi per il controllo degli accessi, anche alternativi a quelli già in uso, al fine di evitare l'instaurarsi di situazioni di lock-in tale manifestazione di interesse era corredata da specifiche tecniche utili alla definizione dei dispositivi richiesti, necessariamente da collegare, per ovvi motivi di uniformità gestionale ed operativa della Polizia Locale, ad un software esistente dove vengono già raccolte tutte le immagini provenienti anche da altri sistemi;
che la soluzione descritta dalle specifiche tecniche riporta , senza imporre particolari prescrizioni progettuali che sono quindi lasciate ai singoli produttori, indicazioni considerate tecnicamente opportune, utili e necessarie per un efficace ed efficiente funzionamento degli apparati. Altra condizione necessaria ed imprescindibile per la validità dell'offerta è la già richiamata attività di integrazione nella piattaforma software già in uso, integrazione questa (e quindi la relativa prestazione) che la stazione appaltante ha ritenuto di richiedere al mercato nell'ambito della fornitura richiesta e ritenendo altresì che il know how necessario per realizzare tale collegamento informatico sia potenzialmente una capacità tecnica posseduta dagli operatori di settore;
che ulteriori informazioni tecniche, oltra
a quanto già indicato nelle specifiche tecniche, non sono in possesso o di conoscenza di , che dispone delle capacità e conoscenze ascrivibili Controparte_2
pagina 5 di 8 ad un normale gestore e non ha pertanto particolari conoscenze progettuali. Si garantisce comunque che la scrivente, nel comune interesse di realizzare al meglio
l'implementazione richiesta, fornirà all'appaltatore tutta la collaborazione possibile al fine di addivenire ad un completo e corretto funzionamento della fornitura richiesta.”
In data 15 settembre 2020 l'attrice presentava l'offerta e otteneva l'aggiudicazione, essendo ritenuta economicamente più vantaggiosa rispetto all'offerta presentata da altra società candidata. L'attrice pertanto decideva di presentare l'offerta consapevolmente, edotta che – diversamente da quanto asseriva essere capitato in passato- la stazione appaltante non avrebbe trasmesso le specifiche tecniche, fermo un generico impegno alla collaborazione.
La domanda è pertanto destituita di fondamento.
Parimenti infondata è la domanda di nullità per impossibilità dell'oggetto. La
Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “L'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa.” (cfr Cass. 27/12/2022, n.37804). Impedimenti che nel caso di specie non appaiono ravvisabili. In mancanza di puntuali allegazioni, non è possibile affermare la sussistenza di impedimenti di tipo materiale allo sviluppo di un sistema alternativo a quello in uso in grado di integrarsi con lo stesso. L'eccessiva onerosità di tale soluzione attiene ad un piano diverso da quello della nullità invocata.
Infine l'attrice contesta Illegittimità dell'avvio del procedimento ex art. 108 c. 3
D.Lgs. 50/2016. Al riguardo afferma di essersi comportata con assoluta buona fede sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale, mentre la convenuta non l'aveva messo in condizione di poter adempiere alla propria obbligazione, non avendo nemmeno chiesto la previa autorizzazione Ministeriale prevista dall'art. 1 D.P.R.
22/6/1999 n. 250 per l'integrazione del sistema di controllo di accesso alla ztl. Afferma di avere diritto al risarcimento del danno così determinato: mancato guadagno derivante dall'esecuzione del contratto pari ad euro 22.274,46; euro 10.000 in pagina 6 di 8 quanto la mancata esecuzione del contratto ha reso impossibile a Parte_1
di utilizzare tale lavoro come elemento di valutazione per partecipare ad altre
[...]
gare che saranno indette da altre stazioni appaltanti;
euto 6.513,75 relativa alla fideiussione assicurativa escussa da e che Controparte_2 Parte_1
spese per l 'assistenza stragiudiziale pari ad euro 8.668,61; € 25.000,00 per
[...]
danno reputazionale.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza il principio di buona fede informa tutte le fasi della procedura di gara al punto che, in tema di responsabilità precontrattuale della p.a., l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n.
5/2018) ha affermato che la responsabilità precontrattuale della p.a. possa perfezionarsi anche prima dell'aggiudicazione, perché la p.a. è tenuta al dovere di buona fede in tutte le fasi della procedura di gara. Come noto, il principio di buona fede nelle gare pubbliche opera nei confronti della p.a., così come nei confronti dei partecipanti alle gare pubbliche. Ne consegue, dunque, che, così come la stazione appaltante deve comportarsi secondo buona fede in tutte le fasi della procedura di gara, così devono fare anche i partecipanti alle gare pubbliche, che devono fornire all'amministrazione tutte le informazioni necessarie affinché questa possa scegliere nel modo più consapevole possibile l'impresa più affidabile.
Lascia intendere l'attrice che la convenuta abbia indetto la gara al fine di raggiare il principio di rotazione per dimostrare che non vi erano valide alternative sul mercato rispetto al fornitore precedente.
Ora, nelle premesse dell'avviso di consultazione al mercato (cfr doc. 2 convenuta) la stazione appaltante ha inteso interrogare gli operatori dello specifico settore circa la possibilità di fornire un sistema alternativo a quello in essere ma capace di integrarsi con lo stesso.
La stessa ha dichiarato di non essere in grado di fornire le specifiche tecniche del precedente fornitore (facenti parte – si presume- del know how dell'impresa) e ha ben chiarito tale aspetto. Anche se in altre procedure a cui avrebbe partecipato l'attrice le stazioni appaltanti possono avere fornito tali dati, non può dirsi- in difetto di elementi più specifici e della prova di specifiche prassi- che la convenuta abbia pagina 7 di 8 agito in spregio della buona fede. Peraltro eventuali spazi di discrezionalità amministrativa, se utilizzati dalla P.A. per finalità diverse da quelle previste dalla legge, sono estranei al sindacato del giudice ordinario.
In ogni caso anche a volere supporre - e non è il caso- che la convenuta abbia voluto favorire il suo fornitore abituale, resta il fatto che l'attrice ha deciso di presentare l'offerta senza essere certa di portarla a compimento, sicchè le conseguenze della risoluzione del contratto non possono che ricadere sulla stessa.
Né può imputarsi alla convenuta di non avere chiesto l'autorizzazione ministeriale, atteso che – come osservato dalla convenuta- tale autorizzazione va chiesta con riferimento ad un sistema perfezionato.
Le precedenti considerazioni assorbono ogni altra considerazione anche in punto di risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 7.202,00 oltre accessori ( valore indeterminato- valori minimi per la fase istruttoria non tenuta e decisionale- medi per il resto) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande dell'attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva.
Brescia, 19 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5236/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
MANESCHI NICOLA
ATTORE contro
(C.F. ), con l'avv. BERTUZZI Controparte_1 P.IVA_2
FIORENZO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accertare e Controparte_2 dichiarare l'annullamento del contratto stipulato all'esito della procedura per l'affidamento della fornitura ed attivazione di nuovi dispositivi per l'aggiornamento dei varchi di controllo degli accessi nella zona a traffico limitato (ZTL) indetta da CP_2
con determina dirigenziale a contrarre n. 766 del 28.5.2020, affermando che
[...]
a causa delle dichiarazioni e del comportamento precontrattuale e contrattuale della convenuta era incorsa in vizio di volontà; in subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi che il contratto era affetto da nullità per impossibilità dell'oggetto; in ulteriore subordine doveva essere dichiarato risolto ex art. 1453, 1454 e ss. e con condanna della convenuta a risarcire a favore di la somma di euro 72.456,82 per Parte_1
avere subito un grave danno economico e reputazionale.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_2
domande attoree, affermando di avere tenuto una condotta improntata a trasparenza e lealtà.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 5-12-25 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
La vicenda trae origine dall'affidamento all'attrice- all'esito di procedura negoziata indetta dalla convenuta con determina dirigenziale a contrarre n. 766 in data 28.5.2020
- della fornitura ed attivazione di nuovi dispositivi per l'aggiornamento dei varchi di controllo degli accessi nella zona a traffico limitato del centro storico di , e dalla CP_2 conseguente risoluzione del contratto, all'esito del procedimento ex art. 108 c. 3 D.Lgs.
50/2016 avviato in data 21.1.2021.
Nel caso di specie, non pare ravvisabile alcun errore riconoscibile sull'oggetto del contratto.
pagina 2 di 8 In diritto, giova rammentare che: “La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità
e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, "quoad effectum", la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta
a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Cass., 28/11/2019, n.31078). Presupposto per la configurabilità di un errore rilevante ex art. 1428 c.c., prima ancora della essenzialità e della riconoscibilità, è la sussistenza di una falsa o distorta rappresentazione della realtà fenomenica (in tal senso, Cass. n. 16679/2004). L'errore quale causa di annullamento del contratto assume rilevanza qualora lo stesso sia essenziale, cioè incida sul processo formativo del consenso dando origine ad una rappresentazione distorta della realtà che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato e riconoscibile dall'altro contraente;
il relativo onere probatorio incombe sulla parte che assume di essere caduta in errore (v. Cass. n. 10815/2004 secondo cui
"la parte che deduce di essere incorsa in di un errore di fatto sulla natura di un contratto e ne chiede l'annullamento (..) ha l'onere di dimostrare l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza"
e Cass. n. 5429/2006, secondo cui "la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza").
Nella specie, l'attrice ha chiesto l'annullamento del contratto per errore sulla scorta delle seguenti argomentazioni: che la stazione appaltante aveva precisato che “...per mantenere l'uniformità
pagina 3 di 8 nelle procedure informatiche automatizzate attualmente in uso, che integrano anche altri sistemi di rilevamento infrazioni in dotazione alla Polizia Locale di CP_2
(rilevamento passaggi con luce semaforica rossa, superamento limiti di velocità), i controllori di varco di nuova acquisizione dovranno essere necessariamente compatibili
e completamente integrabili, a cura del fornitore, nella piattaforma SW di centro “SRI-
Enterprise 3.2” e nell'applicativo di diagnostica “PACIS”, sviluppati dalla ditta EC
TI s.p.a....”; che la stessa, operatrice del settore, in passato aveva già provveduto ad integrare i propri sistemi con quelli di società terze e che ciò era stato possibile in quanto le amministrazioni appaltanti avevano dettagliato, nella documentazione di gara, le modalità con cui il sistema oggetto di offerta avrebbe dovuto interfacciarsi al sistema preesistente, precisando che tutte le specifiche tecniche di dettaglio sarebbero state messe a disposizione alla Ditta aggiudicataria e che la stessa niente avrebbe dovuto corrispondere alla ditta installatrice del sistema preesistente;
- che la stazione appaltante aveva dichiarato contrariamente al vero sussistente l'interesse alla procedura di altri operatori del settore e che avrebbe garantito la massima collaborazione in tema di specifiche tecniche necessarie per poter consentire al sistema oggetto dell'offerta avanzata dall'attrice di poter "interfacciarsi con il sistema precedente";
- di aver constatato, dopo aver presentato l'offerta ed essere risultata aggiudicataria, "l'impossibilità oggettiva del contratto in considerazione della circostanza che l'unico soggetto in condizioni di poter dare esecuzione al contratto, per come concepito e redatto dalla stazione appaltante, era la società fornitrice dell'originario sistema di ZTL"
Nel verbale di gara ( doc. n. 8 convenuta) si dà atto del fatto che cinque operatori del settore avevano manifestato interesse alla procedura negoziata, che era stato trasmesso l'invito, che solo due operatori avevano presentato l'offerta, cioè l'attrice e la EC TI s.p.a (precedente fornitore), e che era stata scelta la prima in quanto aveva presentato l'offerta più bassa.
pagina 4 di 8 Non si comprende come l'affermazione della stazione appaltante in ordine al numero di operatori che avevano manifestato interesse possa avere inciso nel processo formativo della volontà della attrice. Né può dirsi che l'attrice avesse presentato l'offerta per avere erroneamente ritenuto di ricevere una collaborazione da parte della convenuta volta a superare eventuali difficoltà tecniche. Anzitutto le informazioni necessarie per decidere se presentare l'offerta o meno erano quelle contenute nella documentazione di gara. Stante la possibilità di chiedere chiarimenti, l'attrice all'indomani dell'invito a partecipare chiedeva la trasmissione delle specifiche tecniche inerenti la piattaforma in uso, rappresentando le proprie difficoltà.
La convenuta chiariva di non essere in possesso o a conoscenza di specifiche tecniche, cosi precisando: “scopo della manifestazione di interesse era verificare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire nuovi varchi per il controllo degli accessi, anche alternativi a quelli già in uso, al fine di evitare l'instaurarsi di situazioni di lock-in tale manifestazione di interesse era corredata da specifiche tecniche utili alla definizione dei dispositivi richiesti, necessariamente da collegare, per ovvi motivi di uniformità gestionale ed operativa della Polizia Locale, ad un software esistente dove vengono già raccolte tutte le immagini provenienti anche da altri sistemi;
che la soluzione descritta dalle specifiche tecniche riporta , senza imporre particolari prescrizioni progettuali che sono quindi lasciate ai singoli produttori, indicazioni considerate tecnicamente opportune, utili e necessarie per un efficace ed efficiente funzionamento degli apparati. Altra condizione necessaria ed imprescindibile per la validità dell'offerta è la già richiamata attività di integrazione nella piattaforma software già in uso, integrazione questa (e quindi la relativa prestazione) che la stazione appaltante ha ritenuto di richiedere al mercato nell'ambito della fornitura richiesta e ritenendo altresì che il know how necessario per realizzare tale collegamento informatico sia potenzialmente una capacità tecnica posseduta dagli operatori di settore;
che ulteriori informazioni tecniche, oltra
a quanto già indicato nelle specifiche tecniche, non sono in possesso o di conoscenza di , che dispone delle capacità e conoscenze ascrivibili Controparte_2
pagina 5 di 8 ad un normale gestore e non ha pertanto particolari conoscenze progettuali. Si garantisce comunque che la scrivente, nel comune interesse di realizzare al meglio
l'implementazione richiesta, fornirà all'appaltatore tutta la collaborazione possibile al fine di addivenire ad un completo e corretto funzionamento della fornitura richiesta.”
In data 15 settembre 2020 l'attrice presentava l'offerta e otteneva l'aggiudicazione, essendo ritenuta economicamente più vantaggiosa rispetto all'offerta presentata da altra società candidata. L'attrice pertanto decideva di presentare l'offerta consapevolmente, edotta che – diversamente da quanto asseriva essere capitato in passato- la stazione appaltante non avrebbe trasmesso le specifiche tecniche, fermo un generico impegno alla collaborazione.
La domanda è pertanto destituita di fondamento.
Parimenti infondata è la domanda di nullità per impossibilità dell'oggetto. La
Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “L'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa.” (cfr Cass. 27/12/2022, n.37804). Impedimenti che nel caso di specie non appaiono ravvisabili. In mancanza di puntuali allegazioni, non è possibile affermare la sussistenza di impedimenti di tipo materiale allo sviluppo di un sistema alternativo a quello in uso in grado di integrarsi con lo stesso. L'eccessiva onerosità di tale soluzione attiene ad un piano diverso da quello della nullità invocata.
Infine l'attrice contesta Illegittimità dell'avvio del procedimento ex art. 108 c. 3
D.Lgs. 50/2016. Al riguardo afferma di essersi comportata con assoluta buona fede sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale, mentre la convenuta non l'aveva messo in condizione di poter adempiere alla propria obbligazione, non avendo nemmeno chiesto la previa autorizzazione Ministeriale prevista dall'art. 1 D.P.R.
22/6/1999 n. 250 per l'integrazione del sistema di controllo di accesso alla ztl. Afferma di avere diritto al risarcimento del danno così determinato: mancato guadagno derivante dall'esecuzione del contratto pari ad euro 22.274,46; euro 10.000 in pagina 6 di 8 quanto la mancata esecuzione del contratto ha reso impossibile a Parte_1
di utilizzare tale lavoro come elemento di valutazione per partecipare ad altre
[...]
gare che saranno indette da altre stazioni appaltanti;
euto 6.513,75 relativa alla fideiussione assicurativa escussa da e che Controparte_2 Parte_1
spese per l 'assistenza stragiudiziale pari ad euro 8.668,61; € 25.000,00 per
[...]
danno reputazionale.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza il principio di buona fede informa tutte le fasi della procedura di gara al punto che, in tema di responsabilità precontrattuale della p.a., l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n.
5/2018) ha affermato che la responsabilità precontrattuale della p.a. possa perfezionarsi anche prima dell'aggiudicazione, perché la p.a. è tenuta al dovere di buona fede in tutte le fasi della procedura di gara. Come noto, il principio di buona fede nelle gare pubbliche opera nei confronti della p.a., così come nei confronti dei partecipanti alle gare pubbliche. Ne consegue, dunque, che, così come la stazione appaltante deve comportarsi secondo buona fede in tutte le fasi della procedura di gara, così devono fare anche i partecipanti alle gare pubbliche, che devono fornire all'amministrazione tutte le informazioni necessarie affinché questa possa scegliere nel modo più consapevole possibile l'impresa più affidabile.
Lascia intendere l'attrice che la convenuta abbia indetto la gara al fine di raggiare il principio di rotazione per dimostrare che non vi erano valide alternative sul mercato rispetto al fornitore precedente.
Ora, nelle premesse dell'avviso di consultazione al mercato (cfr doc. 2 convenuta) la stazione appaltante ha inteso interrogare gli operatori dello specifico settore circa la possibilità di fornire un sistema alternativo a quello in essere ma capace di integrarsi con lo stesso.
La stessa ha dichiarato di non essere in grado di fornire le specifiche tecniche del precedente fornitore (facenti parte – si presume- del know how dell'impresa) e ha ben chiarito tale aspetto. Anche se in altre procedure a cui avrebbe partecipato l'attrice le stazioni appaltanti possono avere fornito tali dati, non può dirsi- in difetto di elementi più specifici e della prova di specifiche prassi- che la convenuta abbia pagina 7 di 8 agito in spregio della buona fede. Peraltro eventuali spazi di discrezionalità amministrativa, se utilizzati dalla P.A. per finalità diverse da quelle previste dalla legge, sono estranei al sindacato del giudice ordinario.
In ogni caso anche a volere supporre - e non è il caso- che la convenuta abbia voluto favorire il suo fornitore abituale, resta il fatto che l'attrice ha deciso di presentare l'offerta senza essere certa di portarla a compimento, sicchè le conseguenze della risoluzione del contratto non possono che ricadere sulla stessa.
Né può imputarsi alla convenuta di non avere chiesto l'autorizzazione ministeriale, atteso che – come osservato dalla convenuta- tale autorizzazione va chiesta con riferimento ad un sistema perfezionato.
Le precedenti considerazioni assorbono ogni altra considerazione anche in punto di risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 7.202,00 oltre accessori ( valore indeterminato- valori minimi per la fase istruttoria non tenuta e decisionale- medi per il resto) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande dell'attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva.
Brescia, 19 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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