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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 27.3.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6455/24 R.G. tra rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1
dall'avv.to Irollo Gaetano ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura CP_1
generale alle liti come in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/5/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto che nell'ambito del procedimento rg.n. 4419/22 otteneva sentenza n. 4190 del 22.10.23 con cui veniva accertato il requisito sanitario utile a conseguire il diritto all'assegno mensile di assistenza essendo invalido al 77 % con decorrenza dal 23.11.22.
Notificata la sentenza ed il modello ap70 il ricorrente non otteneva il pagamento della prestazione. Ha adito questo giudice per condannare l al pagamento delle somme dovute a titolo CP_1
di ratei per assegno mensile di assistenza dal 23.11.22, oltre interessi. Vittoria di spese.
Costituitasi l' ha giustificato il mancato pagamento eccependo l'incompatibilità tra CP_1
la prestazione richiesta con la rendita Inail percepita dalla ricorrente.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'incumulabilità della prestazione in oggetto cosi come cristallizzata nella sentenza n. n.
4190/23 con la rendita percepita dalla ricorrente dal 1974, si configurerebbe CP_2
soltanto nel caso in cui i trattamenti dipendessero dallo stesso evento invalidante.
Nel caso di specie la prestazione richiesta è compatibile con la rendita (Circolare CP_2
, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), in CP_2
quanto le due prestazioni economiche trovano la genesi in cause diverse, essendo il quadro patologico che ha determinato l'inabilità, diverso da quello che ha determinato l'infermità derivante da infortunio o malattia professionale.
Ed invero, risulta che la ricorrente nel giudizio rg.n. 4419/22 ha agito per vedere ristabilito il suo diritto alla prestazione revocata a seguito di revisione straordinaria per motivi sanitari (quindi fino a quel momento cumulabile e pagata) per patologie differenti dall'infortunio sul lavoro patito nel 1974, quali l'obesità, la depressione ed altro.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni risultano cumulabili e per l'effetto va condannata l' al pagamento del ratei per assegno CP_1
mensile di assistenza con la decorrenza dal 23.11.22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al
D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione dell'oggetto della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore della CP_1
ricorrente dei ratei di assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 23.11.22, oltre interessi come per legge;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di CP_1
parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 1586,00, oltre rimb. forfettario al
15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 8/4/2025
Il Giudice del lavoro dott. Marco Bottino