TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1088/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1088/2025 r.g.
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 12.50 innanzi al giudice DE PA, sono collegati a mezzo Microsoft
Teams:
- l'avv. Riccardo NN per parte ricorrente;
- l'avv. Francesco Mingaldi per parte resistente;
- la dott.ssa ai fini della pratica forense. Parte_1
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 2
Riaperto il verbale alle ore , il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice DE PA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1088/2025 r.g.
promossa da
(c.f. , in persona dell'amministratore delegato munito del potere di Parte_2 P.IVA_1
rappresentanza giudiziale e stragiudiziale della società, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo
NN
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_1 C.F._3
(C.F. ; (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 Parte_3 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Migaldi
RESISTENTI
OGGETTO
Somministrazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 3
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la società ha adito l'intestato tribunale per Parte_2
sentir condannare il (di seguito anche “ ”) e i suoi garanti per il recesso Controparte_1 CP_1
anticipato dal contratto decennale di fornitura di caffè, chiedendo la condanna al pagamento di €
41.307,02 oltre interessi e spese.
Ha premesso che, in data 7.4.2017, in qualità di società operante nel settore della torrefazione e commercializzazione di caffè, aveva stipulato con la società convenuta un contratto di somministrazione della durata di cinque anni. L'accordo prevedeva che fornisse mensilmente 80 Pt_2
kg di caffè torrefatto, che la controparte si impegnava ad acquistare al prezzo di listino vigente. Tale
contratto, ai sensi dell'art. 11, si era rinnovato tacitamente per un ulteriore quinquennio in mancanza di disdetta, prorogando così la scadenza al 7.4.2027. Tuttavia, con comunicazione del 27.11.2024,
[...]
comunicava a la propria intenzione di recedere anticipatamente dal rapporto in corso, CP_1 Pt_2
manifestando la volontà di rifornirsi presso un'altra torrefazione concorrente. La formale contestazione della condotta de era rimasta priva di riscontro. Di fronte al mancato dialogo, CP_1 Pt_2
promuoveva un procedimento di mediazione dinnanzi all'organismo di mediazione forense di Arezzo
cercando di trovare una soluzione bonaria alla controversia che tuttavia si è conclusa con esito negativo per mancata partecipazione delle controparti. Ciò pertanto ha portato ad istaurare l'odierno Pt_2
giudizio.
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente, sulla base dei conteggi allegati, ha rilevato che la società convenuta, nel corso del rapporto, aveva acquistato 2.816 kg di caffè su un totale contrattuale di
9.600 kg, interrompendo quindi gli approvvigionamenti e lasciando un residuo non ritirato pari a 6.784
kg. Applicando il prezzo di listino di € 26,40 al kg, il mancato fatturato ammonterebbe a € 179.097,60;
dal momento che, ai sensi del contratto, il recesso anticipato avrebbe comportato l'applicazione di una penale pari al 20% del valore residuo, la somma dovuta dai convenuti, secondo la ricorrente, sarebbe pari a € 35.819,52.
Oltre a ciò, la ricorrente ha dedotto che, all'atto della stipula, aveva erogato a favore del Pt_2 [...]
uno “sconto anticipato” di € 6.900,00, destinato a essere recuperato progressivamente mediante CP_1
le forniture, con un abbattimento di € 0,50 per ogni chilogrammo di caffè acquistato. Poiché il bar aveva ritirato soltanto 2.816 kg di prodotto, la somma effettivamente recuperata era pari a € 1.412,50, lasciando un residuo dovuto di € 5.487,50.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 4
Pertanto, il credito complessivo vantato da nei confronti della controparte sarebbe, secondo le Pt_2
deduzioni della ricorrente, pari a € 41.307,02, oltre agli interessi legali maturati e maturandi.
Poiché il contratto prevedeva che le obbligazioni assunte dalla società fossero Controparte_1
personalmente garantite da , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
e , quest'ultimi sono stati chiamati in causa per essere condannati in solido CP_4 Parte_3
con il debitore principale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
« conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: -accertato e dichiarato che la società (c.f./p.iva è Controparte_1 P.IVA_2 unilateralmente receduta dal rapporto di somministrazione in corso con la società ed è Parte_2 conseguentemente tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al punto 6) del contratto di somministrazione sottoscritto il 07.04.2017 nella misura di € 35.819,52; -accertato e dichiarato che la società
[...] ha provveduto alla restituzione dello sconto anticipato di € 6.900,00 Controparte_1 erogato in suo favore dalla ricorrente nella misura di € 1.412,50 ed è conseguentemente tenuta a rimborsare
l'importo residuo di € 5.487,50; -accertato e dichiarato che i sig.ri (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_2 C.F._6 Controparte_1 C.F._3 [...]
(c.f. e (c.f. ) sono tenuti in CP_4 C.F._4 Parte_3 C.F._5 solido con la società al pagamento degli importi Controparte_1 sopra indicati;
-accertato e dichiarato che tutti i soggetti convenuti nel presente giudizio, benché ritualmente convocati, non hanno preso parte al procedimento di mediazione n. 24/2025 promosso dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo senza alcun giustificato motivo: -Condannare la società
[...]
in solido con i sig.ri , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_1
e , a pagare in favore della ricorrente, per le ragioni esposte
[...] Controparte_4 Parte_3 in narrativa, la complessiva somma di € 41.307,02, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. - Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010. Con vittoria di spese
e compensi professionali del procedimento».
Fissata l'udienza di prima comparizione delle parti, si sono costituiti in giudizio il e i Controparte_1
soggetti garanti, così come in epigrafe individuati, contestando le domande della ricorrente sia in fatto che in diritto.
Hanno evidenziato come sia un punto ristoro affiliato alla catena Controparte_1 Parte_4
mediante contratto di franchising, che impone l'acquisto delle materie prime da fornitori
[...]
selezionati dal franchisor. In data 23.11.2024, la società franchisor aveva inviato una comunicazione ufficiale imponendo l'utilizzo esclusivo del caffè fornito da Casa pena la Parte_5
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 5
risoluzione del contratto di affiliazione. Pertanto, il si era trovato nell'impossibilità di Controparte_1
proseguire il rapporto con , essendo costretto – per evitare la perdita della propria affiliazione Pt_2
commerciale – a risolvere il contratto di somministrazione in corso. Tale decisione, dunque, non sarebbe il frutto di una scelta arbitraria o volontaria, ma conseguenza diretta di un obbligo imposto dal franchisor
e necessario alla sopravvivenza dell'attività economica della società resistente. Ciò, peraltro, si evincerebbe dalla circostanza che la vendita di bevande a base di caffè rappresenterebbe per
[...]
un'attività marginale rispetto alla somministrazione di alimenti, che costituisce la fonte CP_1
principale di reddito, ragion per cui dall'interruzione dal rapporto contrattuale con la ricorrente il bar non trarrebbe alcun beneficio economico. A riprova della buona fede della società, i ricorrenti hanno evidenziato che in altri esercizi appartenenti al medesimo gruppo, ma non soggetti al franchising
NC (come il Bar Sport di Giardinelli Ambra), il rapporto con è stato regolarmente Pt_2
mantenuto, nonostante ciò abbia comportato un aumento dei prezzi di fornitura da parte della stessa
. Pt_2
A tutto ciò conseguirebbe che non sarebbe dovuta, secondo le prospettazioni dei resistenti, neppure la restituzione dello sconto anticipato di € 5.487,50: tale rimborso avrebbe dovuto realizzarsi attraverso gli ordinativi di caffè previsti dal contratto, cosa resa impossibile dalla sopravvenuta imposizione del
franchisor.
Perciò l'inadempimento del contratto di somministrazione in corso con non sarebbe imputabile Pt_2
alla resistente, bensì, piuttosto, il precipitato di una causa esterna di impossibilità sopravvenuta CP_5
totale, alla luce del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 c.c., di natura giuridica ed economica, in quanto determinata da un vincolo contrattuale inderogabile imposto da un soggetto terzo.
Hanno concluso nei seguenti termini:
« Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, - rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società nonché dai sig.ri Controparte_1 CP_2
, , e , nei confronti della
[...] Controparte_1 Controparte_4 Parte_3 Controparte_1 società - accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della Parte_2 prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. del contratto di somministrazione di caffè; - per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società e dai sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
, , nei confronti della società Con vittoria di diritti, Pt_3 Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 spese ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.»
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 6
Tenutasi la prima udienza nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Le parti hanno discusso la causa, come da verbale che precede, ribadendo le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
●●●●●●●
Giova premettere che, stando alla disciplina tipica contenuta nel codice civile, il contratto di somministrazione è quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire una prestazione in maniera continuativa, verso il pagamento di un prezzo (art. 1559 c.c.), predeterminando l'entità della somministrazione e quindi, in caso di fornitura, prestabilendo il quantitativo di merce da somministrare nel corso del tempo (art. 1560 c.c.). Solo nel caso in cui non sia determinata l'entità, questa s'intende pattuita come quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto (sempre art. 1560 c.c.).
Nell'odierna fattispecie, il contratto di somministrazione veniva stipulato il 7.4.2017 (cfr. doc. n. 1,
ricorrente). Le parti individuavano in 80 Kg al mese di caffè torrefatto l'entità da somministrare,
fissando altresì il prezzo dovuto (pur precisando che avrebbe potuto essere oggetto di fluttuazioni), pari ad € 23.50 al Kg oltre iva di legge (art. 2). La durata complessiva del contratto veniva stabilita in 5 anni,
prorogabili tacitamente di ulteriori 5 in caso di mancata disdetta (art. 5 e art. 11). È pacifico che il rinnovo abbia avuto luogo e che, al momento dell'esercizio del recesso da parte del , il contratto Controparte_1
fosse efficace.
All'art. 6 veniva altresì pattuito che «il somministrato, con preavviso di almeno tre mesi, potrà recedere dal
presente contratto con il pagamento, quale corrispettivo convenuto per il recesso, di una somma corrispondente al
20% (venti per cento) del valore del quantitativo di caffè che il somministrato stesso, a quel momento, aveva ancora
l'obbligo di acquistare dal somministrante in forza del presente contratto […] In ogni caso di recesso è fatto
comunque salvo il diritto del somministrante di ottenere immediatamente: a) il pagamento delle forniture a tale
momento effettuate e non pagate;
b) il corrispettivo convenuto per il recesso […]».
Contestualmente alla conclusione del contratto, con separato accordo scritto, concedeva alla Pt_2
somministrata uno sconto anticipato di € 6.900,00 da scalarsi con l'emissione di una nota di credito al
31 dicembre di ogni anno in ragione di € 0.50 per ogni chilogrammo di caffè. La , CP_1
contestualmente, si impegnava, fino al completo esaurimento dello sconto anticipato ricevuto, al
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 7
Con consumo esclusivo di caffè Sandy nel proprio locale. In caso di inadempienza, il sarebbe stato tenuto al rimborso immediato della parte di sconto anticipato e non ancora maturato (cfr. doc. n. 9, ricorrente).
Premesso ciò, occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, sollevata dalla parte resistente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e
1463 c.c.. Come accennato, i resistenti deducono che l'impossibilità di adempiere all'obbligazione assunta con il contratto di somministrazione – e, segnatamente, di acquistare il quantitativo di caffè
pattuito – deriverebbe dall'affiliazione alla società che, in qualità di franchisor, Parte_4
avrebbe imposto l'approvvigionamento presso un fornitore concorrente di da ciò farebbero Pt_2
discendere la legittimità dell'inadempimento e il conseguente recesso ex art. 1463 c.c.
Orbene, nel sistema delle obbligazioni, l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione il risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento o il ritardo sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La norma va coordinata con l'art. 1256 c.c., che disciplina l'impossibilità sopravvenuta quale causa estintiva dell'obbligazione, nonché con l'art. 1463 c.c. che, coerentemente, ove un rapporto negoziale sia in essere,
prevede la radicale risoluzione del contratto qualora la prestazione dovuta pattiziamente non sia più
possibile.
La liberazione del debitore presuppone il verificarsi di un evento impeditivo oggettivo, assoluto e non imputabile, tale da rendere impossibile l'adempimento a chiunque si trovi nella medesima situazione.
L'impossibilità liberatoria va intesa in senso naturalistico, come vera impossibilità materiale della prestazione in sé, e non già come mera difficoltà esecutiva o sopravvenuta eccessiva onerosità. La
giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che la causa liberatoria opera solo in presenza di un ostacolo assoluto e oggettivo, non riconducibile – neppure in via mediata o remota – alla sfera di controllo del debitore (cfr. Cass. nn. 10683/2023, 13142/2017 e 6594/2012). La non imputabilità richiede,
altresì, che l'evento impeditivo non sia riferibile nemmeno a colpa del debitore, il quale deve dimostrare di avere impiegato tutta la diligenza esigibile, secondo la natura dell'attività esercitata. Il debitore,
pertanto, non è liberato quando l'impossibilità discenda da un evento che egli aveva il dovere di prevenire o evitare con l'ordinaria diligenza. E infatti «il contraente di un negozio sinallagmatico ha l'onere
di verificare, in concreto, la propria capacità di adempimento delle obbligazioni assunte, sicché egli sarà da ritenersi
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 8
senz'altro in colpa ove contragga senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter mantenere
o meno gli impegni derivantigli dal contratto» (Cass. n. 10019/1997).
Tornando all'odierna fattispecie, al momento dell'affiliazione con il il Parte_4 [...]
era già tenuto – in forza di un contratto preesistente con – a ritirare un quantitativo CP_1 Pt_2
determinato di merce. Ne deriva che l'impedimento all'adempimento non può qualificarsi come impossibilità sopravvenuta oggettiva, bensì come evenienza prevedibile e programmabile nell'ambito del rischio d'impresa, e dunque come impossibilità soggettiva imputabile al somministrato, il quale deve ritenersi responsabile dell'inadempimento.
L'affiliazione al franchisor non rappresenta un evento esterno, inevitabile o imprevedibile, bensì una decisione autonoma, pienamente riconducibile alla libera scelta imprenditoriale: chi si obbliga all'acquisto di determinati beni e, successivamente, aderisce a un sistema di franchising che limita la propria libertà di approvvigionamento, non può invocare la liberazione per impossibilità ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c..
A nulla rileva, altresì, il richiamo dei resistenti ai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375
c.c.). Tali principi – che, imponendo al creditore la considerazione dell'interesse del debitore e,
specularmente, al debitore il giusto riguardo per l'interesse del creditore – operano come criterio di reciprocità e si configurano, alla luce dell'art. 2 Cost., quale esplicazione di inderogabili doveri di solidarietà sociale. Detti principi imponevano al somministrato di adeguare la propria condotta in modo da preservare gli interessi del somministrante, anche nella fase esecutiva del contratto e, più
segnatamente, di: i) valutare ex ante l'impatto dell'affiliazione al franchising sulla propria capacità di adempiere agli obblighi di acquisto già assunti con;
ii) informare tempestivamente il Pt_2
somministrante della sopravvenuta interferenza organizzativa;
iii) ricercare, proprio in ossequio al canone di buona fede, soluzioni cooperative, quali piani di fornitura rideterminati, approvvigionamenti minimi, sospensioni concordate o equivalenti misure di mitigazione del pregiudizio. Al contrario,
[...]
ha compiuto la scelta unilaterale di recedere dal contratto di somministrazione senza neppure CP_1
rispettare il termine trimestrale di preavviso contrattualmente pattuito e ciò al fine di adeguarsi a vincoli di approvvigionamento liberamente assunti in un momento successivo con il franchisor.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 9
In definitiva, vale l'adagio “imputet sibi”: il debitore non può addurre a propria discolpa le conseguenze di una scelta economica liberamente e consapevolmente assunta, rientrante nel rischio tipico dell'attività d'impresa.
L'eccezione di impossibilità sopravvenuta ex artt. 1256 e 1463 c.c. deve, pertanto, essere respinta.
Occorre ora esaminare la fondatezza, sia nell'an che nel quantum, della pretesa avanzata da Pt_2
L'art. 6 del contratto stipulato tra le odierne parti prevede che: «il somministrato, con preavviso di almeno tre mesi, potrà recedere dal presente contratto con il pagamento, quale corrispettivo convenuto per il recesso, di
una somma corrispondente al 20% (venti per cento) del valore del quantitativo di caffè che il somministrato stesso,
a quel momento, avrà ancora l'obbligo di acquistare dal somministrante in forza del presente contratto. […] In
ogni caso di recesso è fatto salvo il diritto del somministrante di ottenere immediatamente: a) il pagamento delle
forniture a tale momento effettuate e non ancora pagate;
b) il corrispettivo convenuto per il recesso […]».
Da una piana interpretazione della clausola emerge che essa configura una multa penitenziale. Sul
punto giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1373 c.c., salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, una parte può sciogliersi unilateralmente da un contratto in corso di esecuzione solo se tale facoltà sia stata espressamente prevista. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica – come quello di specie – il secondo comma della disposizione stabilisce che «il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in
corso di esecuzione». L'esercizio del recesso può essere libero o soggetto a preavviso, secondo quanto pattuito dalle parti, e può essere gratuito oppure oneroso, mediante il versamento di una somma a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Quando tale somma è versata al momento della conclusione del contratto, si parla di caparra penitenziale (art. 1386 c.c.); se, invece, il pagamento è
previsto al momento dell'esercizio del recesso (come nel caso di specie), si configura una multa penitenziale (cfr. Cass. n. 3954/2023).
La ricorrente ha determinato l'importo dovuto secondo il seguente calcolo: [9.600 Kg (80 Kg x 120 mesi)
– 2.816 Kg (quantitativo effettivamente acquistato)] x € 23,50 (prezzo vigente al kg) x 20%. In sostanza,
ha considerato l'intero quantitativo di caffè che il avrebbe dovuto acquistare per Pt_2 Controparte_1
l'intera durata contrattuale – dall'aprile 2017 al 7 aprile 2027, data di scadenza a seguito del rinnovo quinquennale automatico – detraendo il caffè effettivamente fatturato e applicando sul residuo la percentuale del 20%.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 10
Tale modalità di calcolo presuppone un'interpretazione estensiva della clausola contrattuale di cui all'art. 6 del capitolato contrattuale, attribuendo all'espressione «a quel momento» il significato di considerare non solo il caffè che, in mancanza di unilaterale scioglimento, la somministrata avrebbe ancora dovuto acquistare, ma tutto il caffè non acquistato nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale, passata e futura, abbracciando un arco temporale di 10 anni.
Tuttavia, tale lettura non può essere condivisa: con la stipulazione del contratto di somministrazione,
si obbligava a fornire 80 Kg di caffè al mese, mentre il si impegnava a ritirarli e Pt_2 Controparte_1
pagarne il corrispettivo. Secondo le normali regole che sorreggono i rapporti obbligatori, nel caso in cui avesse in concreto richiesto un quantitativo inferiore di caffè, come pare desumersi CP_1
chiaramente dai calcoli nonché dalle doglianze della ricorrente, avrebbe avuto il diritto di offrire Pt_2
la prestazione e, in caso di rifiuto, di pretendere la risoluzione del contratto, domandando il risarcimento del danno (sub specie di lucro cessante). Detto altrimenti, la somministrante avrebbe potuto pretendere che la somministrata acquistasse i quantitativi promessi, chiaramente pagandoli al prezzo pattuito, tutelandosi di conseguenza per l'ipotesi in cui quest'ultima non avesse adempiuto alle obbligazioni pattuite. Le ragioni per cui ciò non è stato fatto sono ignote ma, francamente, si appalesano irrilevanti. Ciò che unicamente conta è che tale ragionamento induce a interpretare la clausola in modo diverso da quanto sostenuto da ed a ritenere che il quantitativo di caffè da prendere in Pt_2
considerazione sia quello che «a quel momento» La avrebbe dovuto acquistare se il rapporto CP_1
avesse fatto regolarmente il suo corso. In pratica, per il passato, nella fisiologia del rapporto, Pt_2
avrebbe avuto diritto al pagamento del caffè a prezzo pieno, previa fornitura o messa in mora del debitore, mentre per il futuro, a causa del recesso unilaterale da parte della somministrata, ha diritto al
20% del controvalore del caffè che ha deciso di non acquistare più sciogliendosi dal CP_1
rapporto.
Nel caso concreto, pur lamentando anche inadempimenti della controparte, fonda la propria Pt_2
pretesa sull'art. 6 del contratto, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della multa penitenziale per lo scioglimento unilaterale del rapporto, come evince chiaramente dalle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e debitamente riportate in premessa. Non risulta che la somministrata abbia omesso di pagare le forniture ricevute, sicché non trova applicazione la lettera a) della clausola sopra riportata.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 11
Orbene, può procedersi al calcolo del quantum debeatur.
Il recesso è stato comunicato a fine novembre 2024, con effetto dal 3.12.2024 (cfr. doc. 4 parte resistente).
Il contratto sarebbe scaduto ad aprile 2027, poiché si era rinnovato tacitamente per un ulteriore quinquennio nell'aprile 2022. Pertanto, il periodo residuo di vigenza del contratto, in assenza di recesso,
era di 29 mesi (dicembre 2024 – aprile 2027).
Il quantitativo di caffè ancora da acquistare era pari a: 80 Kg x 29 mesi = 2.320 Kg.
Al prezzo unitario di € 23,50 + IVA, il valore complessivo sarebbe stato pari a € 54.520,00. Applicando
la percentuale del 20%, l'importo della multa penitenziale risulta pari a: € 10.904,00 oltre IVA.
A tale somma deve aggiungersi quella pari a € 5.487,50, corrispondente alla parte residua dell'incentivo economico di € 6.900,00 riconosciuto al momento della stipula del contratto (doc. 9 parte ricorrente) e da restituirsi gradualmente mediante l'acquisto del caffè (€ 0,50 per ogni kg acquistato). Poiché il
[...]
ha acquistato 2.816 Kg, ha potuto restituire solo € 1.412,50, per cui restano dovuti € 5.487,50 CP_1
(6.900,00 – 1.412,50).
Il , nonché , , , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
e , quali coobbligati solidali delle obbligazioni assunte in sede contrattuale (art. 12 del Parte_3
contratto di somministrazione, mentre per quanto concerne il rimborso dello sconto anticipato si veda il doc. n. 9 di parte ricorrente), sono tenuti al pagamento in favore di delle seguenti somme: € Pt_2
10.904,00 oltre IVA, a titolo di multa penitenziale;
€ 5.487,50, a titolo di restituzione dell'incentivo non maturato.
Il tutto con maggiorazione degli interessi al saggio legale dalla data della richiesta (27.1.2025,
coincidente con l'avvio della procedura di mediazione: doc. 4, parte ricorrente) sino all'effettivo saldo.
La parte ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha chiesto la condanna delle parti resistenti, le quali non hanno presenziato all'incontro introduttivo della mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 12-bis,
comma 3, del D.lgs. n. 28/2010.
La norma, rubricata «conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione»,
stabilisce che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, «il giudice, oltre a poter desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116,
comma 2, c.p.c., con il provvedimento che definisce il giudizio, se richiesto, può altresì condannare la parte
soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 12
una somma equitativamente determinata, in misura non superiore, nel massimo, alle spese del giudizio maturate
dopo la conclusione del procedimento di mediazione».
Dalla formulazione letterale della disposizione, e in particolare dall'uso del verbo “può”, si evince che la sanzione in parola non ha carattere automatico o vincolato, ma è rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi tenendo conto delle circostanze concrete del caso (ad esempio, le ragioni della mancata partecipazione) e della ratio della norma, che è quella di incentivare la partecipazione personale delle parti al fine di favorire la conciliazione della lite.
Orbene, nel caso di specie, pur riconoscendosi che aveva pieno diritto a pretendere il pagamento Pt_2
della multa penitenziale, deve rilevarsi che l'importo effettivamente riconosciuto come dovuto corrisponde a circa un quarto della somma originariamente richiesta. Tale circostanza induce a ritenere che, in concreto, la possibilità di una composizione bonaria della controversia sarebbe stata comunque preclusa, a prescindere dalla comparizione dei resistenti all'incontro di mediazione.
Pertanto, non sussistono i presupposti per considerare la mancata partecipazione alla mediazione ingiustificata ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 12-bis, comma 3, D.lgs. n. 28/2010,
né per disporre la condanna dei resistenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della ricorrente.
Piuttosto, deve trovare applicazione il disposto di cui al comma 2 del medesimo art. 12-bis, che così
recita: «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che
non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio». Dal momento che le cause in materia di somministrazione soggiacciono all'obbligo di previo esperimento della mediazione a pena di improcedibilità, i convenuti vanno condannati al pagamento del doppio del contributo in favore dell'AR.
Passando alle spese di lite, la soccombenza dei resistenti giustifica la loro condanna alla refusione delle spese di lite. Ai fini della loro quantificazione, si terrà conto del decisum (art. 5 del D.M. 55/2014), facendo applicazione dei medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria essendo stata la causa istruita documentalmente. Sono inoltre dovute anche le spese legali per l'avvio della mediazione obbligatoria.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con , , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
e a pagare in favore di l'importo di €
[...] Controparte_4 Parte_3 Parte_2
10.904,00 oltre iva dovuta per legge nonché di € 5.487,50, il tutto oltre interessi al tasso di legge con decorrenza con decorrenza dal 27.1.2025;
▪ rigetta la domanda di condanna ex art. 12-bis comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010;
▪ condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con , , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
e a pagare la parte restante parte di spese di lite in
[...] Controparte_4 Parte_3
favore di liquidate in misura pari a € 441,00 per la fase di mediazione e a € 4.237,00 Parte_2
per il presente giudizio, in entrambi i casi oltre rimborso delle spese generali, cap e iva, nonché
€ 850,22 a titolo di rimborso spese esenti (contributo unificato, diritti di segreteria, spese di notifica);
▪ condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con , , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
e a pagare in favore dell'AR il doppio del
[...] Controparte_4 Parte_3
contributo unificato.
Così deciso in Arezzo, 18 dicembre 2025
Il giudice
DE PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025
n. 1088/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1088/2025 r.g.
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 12.50 innanzi al giudice DE PA, sono collegati a mezzo Microsoft
Teams:
- l'avv. Riccardo NN per parte ricorrente;
- l'avv. Francesco Mingaldi per parte resistente;
- la dott.ssa ai fini della pratica forense. Parte_1
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 2
Riaperto il verbale alle ore , il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice DE PA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1088/2025 r.g.
promossa da
(c.f. , in persona dell'amministratore delegato munito del potere di Parte_2 P.IVA_1
rappresentanza giudiziale e stragiudiziale della società, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo
NN
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_1 C.F._3
(C.F. ; (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 Parte_3 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Migaldi
RESISTENTI
OGGETTO
Somministrazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 3
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la società ha adito l'intestato tribunale per Parte_2
sentir condannare il (di seguito anche “ ”) e i suoi garanti per il recesso Controparte_1 CP_1
anticipato dal contratto decennale di fornitura di caffè, chiedendo la condanna al pagamento di €
41.307,02 oltre interessi e spese.
Ha premesso che, in data 7.4.2017, in qualità di società operante nel settore della torrefazione e commercializzazione di caffè, aveva stipulato con la società convenuta un contratto di somministrazione della durata di cinque anni. L'accordo prevedeva che fornisse mensilmente 80 Pt_2
kg di caffè torrefatto, che la controparte si impegnava ad acquistare al prezzo di listino vigente. Tale
contratto, ai sensi dell'art. 11, si era rinnovato tacitamente per un ulteriore quinquennio in mancanza di disdetta, prorogando così la scadenza al 7.4.2027. Tuttavia, con comunicazione del 27.11.2024,
[...]
comunicava a la propria intenzione di recedere anticipatamente dal rapporto in corso, CP_1 Pt_2
manifestando la volontà di rifornirsi presso un'altra torrefazione concorrente. La formale contestazione della condotta de era rimasta priva di riscontro. Di fronte al mancato dialogo, CP_1 Pt_2
promuoveva un procedimento di mediazione dinnanzi all'organismo di mediazione forense di Arezzo
cercando di trovare una soluzione bonaria alla controversia che tuttavia si è conclusa con esito negativo per mancata partecipazione delle controparti. Ciò pertanto ha portato ad istaurare l'odierno Pt_2
giudizio.
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente, sulla base dei conteggi allegati, ha rilevato che la società convenuta, nel corso del rapporto, aveva acquistato 2.816 kg di caffè su un totale contrattuale di
9.600 kg, interrompendo quindi gli approvvigionamenti e lasciando un residuo non ritirato pari a 6.784
kg. Applicando il prezzo di listino di € 26,40 al kg, il mancato fatturato ammonterebbe a € 179.097,60;
dal momento che, ai sensi del contratto, il recesso anticipato avrebbe comportato l'applicazione di una penale pari al 20% del valore residuo, la somma dovuta dai convenuti, secondo la ricorrente, sarebbe pari a € 35.819,52.
Oltre a ciò, la ricorrente ha dedotto che, all'atto della stipula, aveva erogato a favore del Pt_2 [...]
uno “sconto anticipato” di € 6.900,00, destinato a essere recuperato progressivamente mediante CP_1
le forniture, con un abbattimento di € 0,50 per ogni chilogrammo di caffè acquistato. Poiché il bar aveva ritirato soltanto 2.816 kg di prodotto, la somma effettivamente recuperata era pari a € 1.412,50, lasciando un residuo dovuto di € 5.487,50.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 4
Pertanto, il credito complessivo vantato da nei confronti della controparte sarebbe, secondo le Pt_2
deduzioni della ricorrente, pari a € 41.307,02, oltre agli interessi legali maturati e maturandi.
Poiché il contratto prevedeva che le obbligazioni assunte dalla società fossero Controparte_1
personalmente garantite da , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
e , quest'ultimi sono stati chiamati in causa per essere condannati in solido CP_4 Parte_3
con il debitore principale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
« conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: -accertato e dichiarato che la società (c.f./p.iva è Controparte_1 P.IVA_2 unilateralmente receduta dal rapporto di somministrazione in corso con la società ed è Parte_2 conseguentemente tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al punto 6) del contratto di somministrazione sottoscritto il 07.04.2017 nella misura di € 35.819,52; -accertato e dichiarato che la società
[...] ha provveduto alla restituzione dello sconto anticipato di € 6.900,00 Controparte_1 erogato in suo favore dalla ricorrente nella misura di € 1.412,50 ed è conseguentemente tenuta a rimborsare
l'importo residuo di € 5.487,50; -accertato e dichiarato che i sig.ri (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_2 C.F._6 Controparte_1 C.F._3 [...]
(c.f. e (c.f. ) sono tenuti in CP_4 C.F._4 Parte_3 C.F._5 solido con la società al pagamento degli importi Controparte_1 sopra indicati;
-accertato e dichiarato che tutti i soggetti convenuti nel presente giudizio, benché ritualmente convocati, non hanno preso parte al procedimento di mediazione n. 24/2025 promosso dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo senza alcun giustificato motivo: -Condannare la società
[...]
in solido con i sig.ri , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_1
e , a pagare in favore della ricorrente, per le ragioni esposte
[...] Controparte_4 Parte_3 in narrativa, la complessiva somma di € 41.307,02, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. - Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010. Con vittoria di spese
e compensi professionali del procedimento».
Fissata l'udienza di prima comparizione delle parti, si sono costituiti in giudizio il e i Controparte_1
soggetti garanti, così come in epigrafe individuati, contestando le domande della ricorrente sia in fatto che in diritto.
Hanno evidenziato come sia un punto ristoro affiliato alla catena Controparte_1 Parte_4
mediante contratto di franchising, che impone l'acquisto delle materie prime da fornitori
[...]
selezionati dal franchisor. In data 23.11.2024, la società franchisor aveva inviato una comunicazione ufficiale imponendo l'utilizzo esclusivo del caffè fornito da Casa pena la Parte_5
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 5
risoluzione del contratto di affiliazione. Pertanto, il si era trovato nell'impossibilità di Controparte_1
proseguire il rapporto con , essendo costretto – per evitare la perdita della propria affiliazione Pt_2
commerciale – a risolvere il contratto di somministrazione in corso. Tale decisione, dunque, non sarebbe il frutto di una scelta arbitraria o volontaria, ma conseguenza diretta di un obbligo imposto dal franchisor
e necessario alla sopravvivenza dell'attività economica della società resistente. Ciò, peraltro, si evincerebbe dalla circostanza che la vendita di bevande a base di caffè rappresenterebbe per
[...]
un'attività marginale rispetto alla somministrazione di alimenti, che costituisce la fonte CP_1
principale di reddito, ragion per cui dall'interruzione dal rapporto contrattuale con la ricorrente il bar non trarrebbe alcun beneficio economico. A riprova della buona fede della società, i ricorrenti hanno evidenziato che in altri esercizi appartenenti al medesimo gruppo, ma non soggetti al franchising
NC (come il Bar Sport di Giardinelli Ambra), il rapporto con è stato regolarmente Pt_2
mantenuto, nonostante ciò abbia comportato un aumento dei prezzi di fornitura da parte della stessa
. Pt_2
A tutto ciò conseguirebbe che non sarebbe dovuta, secondo le prospettazioni dei resistenti, neppure la restituzione dello sconto anticipato di € 5.487,50: tale rimborso avrebbe dovuto realizzarsi attraverso gli ordinativi di caffè previsti dal contratto, cosa resa impossibile dalla sopravvenuta imposizione del
franchisor.
Perciò l'inadempimento del contratto di somministrazione in corso con non sarebbe imputabile Pt_2
alla resistente, bensì, piuttosto, il precipitato di una causa esterna di impossibilità sopravvenuta CP_5
totale, alla luce del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 c.c., di natura giuridica ed economica, in quanto determinata da un vincolo contrattuale inderogabile imposto da un soggetto terzo.
Hanno concluso nei seguenti termini:
« Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, - rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società nonché dai sig.ri Controparte_1 CP_2
, , e , nei confronti della
[...] Controparte_1 Controparte_4 Parte_3 Controparte_1 società - accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della Parte_2 prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. del contratto di somministrazione di caffè; - per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società e dai sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
, , nei confronti della società Con vittoria di diritti, Pt_3 Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 spese ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.»
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 6
Tenutasi la prima udienza nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Le parti hanno discusso la causa, come da verbale che precede, ribadendo le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
●●●●●●●
Giova premettere che, stando alla disciplina tipica contenuta nel codice civile, il contratto di somministrazione è quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire una prestazione in maniera continuativa, verso il pagamento di un prezzo (art. 1559 c.c.), predeterminando l'entità della somministrazione e quindi, in caso di fornitura, prestabilendo il quantitativo di merce da somministrare nel corso del tempo (art. 1560 c.c.). Solo nel caso in cui non sia determinata l'entità, questa s'intende pattuita come quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto (sempre art. 1560 c.c.).
Nell'odierna fattispecie, il contratto di somministrazione veniva stipulato il 7.4.2017 (cfr. doc. n. 1,
ricorrente). Le parti individuavano in 80 Kg al mese di caffè torrefatto l'entità da somministrare,
fissando altresì il prezzo dovuto (pur precisando che avrebbe potuto essere oggetto di fluttuazioni), pari ad € 23.50 al Kg oltre iva di legge (art. 2). La durata complessiva del contratto veniva stabilita in 5 anni,
prorogabili tacitamente di ulteriori 5 in caso di mancata disdetta (art. 5 e art. 11). È pacifico che il rinnovo abbia avuto luogo e che, al momento dell'esercizio del recesso da parte del , il contratto Controparte_1
fosse efficace.
All'art. 6 veniva altresì pattuito che «il somministrato, con preavviso di almeno tre mesi, potrà recedere dal
presente contratto con il pagamento, quale corrispettivo convenuto per il recesso, di una somma corrispondente al
20% (venti per cento) del valore del quantitativo di caffè che il somministrato stesso, a quel momento, aveva ancora
l'obbligo di acquistare dal somministrante in forza del presente contratto […] In ogni caso di recesso è fatto
comunque salvo il diritto del somministrante di ottenere immediatamente: a) il pagamento delle forniture a tale
momento effettuate e non pagate;
b) il corrispettivo convenuto per il recesso […]».
Contestualmente alla conclusione del contratto, con separato accordo scritto, concedeva alla Pt_2
somministrata uno sconto anticipato di € 6.900,00 da scalarsi con l'emissione di una nota di credito al
31 dicembre di ogni anno in ragione di € 0.50 per ogni chilogrammo di caffè. La , CP_1
contestualmente, si impegnava, fino al completo esaurimento dello sconto anticipato ricevuto, al
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 7
Con consumo esclusivo di caffè Sandy nel proprio locale. In caso di inadempienza, il sarebbe stato tenuto al rimborso immediato della parte di sconto anticipato e non ancora maturato (cfr. doc. n. 9, ricorrente).
Premesso ciò, occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, sollevata dalla parte resistente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e
1463 c.c.. Come accennato, i resistenti deducono che l'impossibilità di adempiere all'obbligazione assunta con il contratto di somministrazione – e, segnatamente, di acquistare il quantitativo di caffè
pattuito – deriverebbe dall'affiliazione alla società che, in qualità di franchisor, Parte_4
avrebbe imposto l'approvvigionamento presso un fornitore concorrente di da ciò farebbero Pt_2
discendere la legittimità dell'inadempimento e il conseguente recesso ex art. 1463 c.c.
Orbene, nel sistema delle obbligazioni, l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione il risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento o il ritardo sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La norma va coordinata con l'art. 1256 c.c., che disciplina l'impossibilità sopravvenuta quale causa estintiva dell'obbligazione, nonché con l'art. 1463 c.c. che, coerentemente, ove un rapporto negoziale sia in essere,
prevede la radicale risoluzione del contratto qualora la prestazione dovuta pattiziamente non sia più
possibile.
La liberazione del debitore presuppone il verificarsi di un evento impeditivo oggettivo, assoluto e non imputabile, tale da rendere impossibile l'adempimento a chiunque si trovi nella medesima situazione.
L'impossibilità liberatoria va intesa in senso naturalistico, come vera impossibilità materiale della prestazione in sé, e non già come mera difficoltà esecutiva o sopravvenuta eccessiva onerosità. La
giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che la causa liberatoria opera solo in presenza di un ostacolo assoluto e oggettivo, non riconducibile – neppure in via mediata o remota – alla sfera di controllo del debitore (cfr. Cass. nn. 10683/2023, 13142/2017 e 6594/2012). La non imputabilità richiede,
altresì, che l'evento impeditivo non sia riferibile nemmeno a colpa del debitore, il quale deve dimostrare di avere impiegato tutta la diligenza esigibile, secondo la natura dell'attività esercitata. Il debitore,
pertanto, non è liberato quando l'impossibilità discenda da un evento che egli aveva il dovere di prevenire o evitare con l'ordinaria diligenza. E infatti «il contraente di un negozio sinallagmatico ha l'onere
di verificare, in concreto, la propria capacità di adempimento delle obbligazioni assunte, sicché egli sarà da ritenersi
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 8
senz'altro in colpa ove contragga senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter mantenere
o meno gli impegni derivantigli dal contratto» (Cass. n. 10019/1997).
Tornando all'odierna fattispecie, al momento dell'affiliazione con il il Parte_4 [...]
era già tenuto – in forza di un contratto preesistente con – a ritirare un quantitativo CP_1 Pt_2
determinato di merce. Ne deriva che l'impedimento all'adempimento non può qualificarsi come impossibilità sopravvenuta oggettiva, bensì come evenienza prevedibile e programmabile nell'ambito del rischio d'impresa, e dunque come impossibilità soggettiva imputabile al somministrato, il quale deve ritenersi responsabile dell'inadempimento.
L'affiliazione al franchisor non rappresenta un evento esterno, inevitabile o imprevedibile, bensì una decisione autonoma, pienamente riconducibile alla libera scelta imprenditoriale: chi si obbliga all'acquisto di determinati beni e, successivamente, aderisce a un sistema di franchising che limita la propria libertà di approvvigionamento, non può invocare la liberazione per impossibilità ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c..
A nulla rileva, altresì, il richiamo dei resistenti ai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375
c.c.). Tali principi – che, imponendo al creditore la considerazione dell'interesse del debitore e,
specularmente, al debitore il giusto riguardo per l'interesse del creditore – operano come criterio di reciprocità e si configurano, alla luce dell'art. 2 Cost., quale esplicazione di inderogabili doveri di solidarietà sociale. Detti principi imponevano al somministrato di adeguare la propria condotta in modo da preservare gli interessi del somministrante, anche nella fase esecutiva del contratto e, più
segnatamente, di: i) valutare ex ante l'impatto dell'affiliazione al franchising sulla propria capacità di adempiere agli obblighi di acquisto già assunti con;
ii) informare tempestivamente il Pt_2
somministrante della sopravvenuta interferenza organizzativa;
iii) ricercare, proprio in ossequio al canone di buona fede, soluzioni cooperative, quali piani di fornitura rideterminati, approvvigionamenti minimi, sospensioni concordate o equivalenti misure di mitigazione del pregiudizio. Al contrario,
[...]
ha compiuto la scelta unilaterale di recedere dal contratto di somministrazione senza neppure CP_1
rispettare il termine trimestrale di preavviso contrattualmente pattuito e ciò al fine di adeguarsi a vincoli di approvvigionamento liberamente assunti in un momento successivo con il franchisor.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 9
In definitiva, vale l'adagio “imputet sibi”: il debitore non può addurre a propria discolpa le conseguenze di una scelta economica liberamente e consapevolmente assunta, rientrante nel rischio tipico dell'attività d'impresa.
L'eccezione di impossibilità sopravvenuta ex artt. 1256 e 1463 c.c. deve, pertanto, essere respinta.
Occorre ora esaminare la fondatezza, sia nell'an che nel quantum, della pretesa avanzata da Pt_2
L'art. 6 del contratto stipulato tra le odierne parti prevede che: «il somministrato, con preavviso di almeno tre mesi, potrà recedere dal presente contratto con il pagamento, quale corrispettivo convenuto per il recesso, di
una somma corrispondente al 20% (venti per cento) del valore del quantitativo di caffè che il somministrato stesso,
a quel momento, avrà ancora l'obbligo di acquistare dal somministrante in forza del presente contratto. […] In
ogni caso di recesso è fatto salvo il diritto del somministrante di ottenere immediatamente: a) il pagamento delle
forniture a tale momento effettuate e non ancora pagate;
b) il corrispettivo convenuto per il recesso […]».
Da una piana interpretazione della clausola emerge che essa configura una multa penitenziale. Sul
punto giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1373 c.c., salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, una parte può sciogliersi unilateralmente da un contratto in corso di esecuzione solo se tale facoltà sia stata espressamente prevista. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica – come quello di specie – il secondo comma della disposizione stabilisce che «il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in
corso di esecuzione». L'esercizio del recesso può essere libero o soggetto a preavviso, secondo quanto pattuito dalle parti, e può essere gratuito oppure oneroso, mediante il versamento di una somma a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Quando tale somma è versata al momento della conclusione del contratto, si parla di caparra penitenziale (art. 1386 c.c.); se, invece, il pagamento è
previsto al momento dell'esercizio del recesso (come nel caso di specie), si configura una multa penitenziale (cfr. Cass. n. 3954/2023).
La ricorrente ha determinato l'importo dovuto secondo il seguente calcolo: [9.600 Kg (80 Kg x 120 mesi)
– 2.816 Kg (quantitativo effettivamente acquistato)] x € 23,50 (prezzo vigente al kg) x 20%. In sostanza,
ha considerato l'intero quantitativo di caffè che il avrebbe dovuto acquistare per Pt_2 Controparte_1
l'intera durata contrattuale – dall'aprile 2017 al 7 aprile 2027, data di scadenza a seguito del rinnovo quinquennale automatico – detraendo il caffè effettivamente fatturato e applicando sul residuo la percentuale del 20%.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 10
Tale modalità di calcolo presuppone un'interpretazione estensiva della clausola contrattuale di cui all'art. 6 del capitolato contrattuale, attribuendo all'espressione «a quel momento» il significato di considerare non solo il caffè che, in mancanza di unilaterale scioglimento, la somministrata avrebbe ancora dovuto acquistare, ma tutto il caffè non acquistato nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale, passata e futura, abbracciando un arco temporale di 10 anni.
Tuttavia, tale lettura non può essere condivisa: con la stipulazione del contratto di somministrazione,
si obbligava a fornire 80 Kg di caffè al mese, mentre il si impegnava a ritirarli e Pt_2 Controparte_1
pagarne il corrispettivo. Secondo le normali regole che sorreggono i rapporti obbligatori, nel caso in cui avesse in concreto richiesto un quantitativo inferiore di caffè, come pare desumersi CP_1
chiaramente dai calcoli nonché dalle doglianze della ricorrente, avrebbe avuto il diritto di offrire Pt_2
la prestazione e, in caso di rifiuto, di pretendere la risoluzione del contratto, domandando il risarcimento del danno (sub specie di lucro cessante). Detto altrimenti, la somministrante avrebbe potuto pretendere che la somministrata acquistasse i quantitativi promessi, chiaramente pagandoli al prezzo pattuito, tutelandosi di conseguenza per l'ipotesi in cui quest'ultima non avesse adempiuto alle obbligazioni pattuite. Le ragioni per cui ciò non è stato fatto sono ignote ma, francamente, si appalesano irrilevanti. Ciò che unicamente conta è che tale ragionamento induce a interpretare la clausola in modo diverso da quanto sostenuto da ed a ritenere che il quantitativo di caffè da prendere in Pt_2
considerazione sia quello che «a quel momento» La avrebbe dovuto acquistare se il rapporto CP_1
avesse fatto regolarmente il suo corso. In pratica, per il passato, nella fisiologia del rapporto, Pt_2
avrebbe avuto diritto al pagamento del caffè a prezzo pieno, previa fornitura o messa in mora del debitore, mentre per il futuro, a causa del recesso unilaterale da parte della somministrata, ha diritto al
20% del controvalore del caffè che ha deciso di non acquistare più sciogliendosi dal CP_1
rapporto.
Nel caso concreto, pur lamentando anche inadempimenti della controparte, fonda la propria Pt_2
pretesa sull'art. 6 del contratto, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della multa penitenziale per lo scioglimento unilaterale del rapporto, come evince chiaramente dalle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e debitamente riportate in premessa. Non risulta che la somministrata abbia omesso di pagare le forniture ricevute, sicché non trova applicazione la lettera a) della clausola sopra riportata.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 11
Orbene, può procedersi al calcolo del quantum debeatur.
Il recesso è stato comunicato a fine novembre 2024, con effetto dal 3.12.2024 (cfr. doc. 4 parte resistente).
Il contratto sarebbe scaduto ad aprile 2027, poiché si era rinnovato tacitamente per un ulteriore quinquennio nell'aprile 2022. Pertanto, il periodo residuo di vigenza del contratto, in assenza di recesso,
era di 29 mesi (dicembre 2024 – aprile 2027).
Il quantitativo di caffè ancora da acquistare era pari a: 80 Kg x 29 mesi = 2.320 Kg.
Al prezzo unitario di € 23,50 + IVA, il valore complessivo sarebbe stato pari a € 54.520,00. Applicando
la percentuale del 20%, l'importo della multa penitenziale risulta pari a: € 10.904,00 oltre IVA.
A tale somma deve aggiungersi quella pari a € 5.487,50, corrispondente alla parte residua dell'incentivo economico di € 6.900,00 riconosciuto al momento della stipula del contratto (doc. 9 parte ricorrente) e da restituirsi gradualmente mediante l'acquisto del caffè (€ 0,50 per ogni kg acquistato). Poiché il
[...]
ha acquistato 2.816 Kg, ha potuto restituire solo € 1.412,50, per cui restano dovuti € 5.487,50 CP_1
(6.900,00 – 1.412,50).
Il , nonché , , , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
e , quali coobbligati solidali delle obbligazioni assunte in sede contrattuale (art. 12 del Parte_3
contratto di somministrazione, mentre per quanto concerne il rimborso dello sconto anticipato si veda il doc. n. 9 di parte ricorrente), sono tenuti al pagamento in favore di delle seguenti somme: € Pt_2
10.904,00 oltre IVA, a titolo di multa penitenziale;
€ 5.487,50, a titolo di restituzione dell'incentivo non maturato.
Il tutto con maggiorazione degli interessi al saggio legale dalla data della richiesta (27.1.2025,
coincidente con l'avvio della procedura di mediazione: doc. 4, parte ricorrente) sino all'effettivo saldo.
La parte ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha chiesto la condanna delle parti resistenti, le quali non hanno presenziato all'incontro introduttivo della mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 12-bis,
comma 3, del D.lgs. n. 28/2010.
La norma, rubricata «conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione»,
stabilisce che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, «il giudice, oltre a poter desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116,
comma 2, c.p.c., con il provvedimento che definisce il giudizio, se richiesto, può altresì condannare la parte
soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 12
una somma equitativamente determinata, in misura non superiore, nel massimo, alle spese del giudizio maturate
dopo la conclusione del procedimento di mediazione».
Dalla formulazione letterale della disposizione, e in particolare dall'uso del verbo “può”, si evince che la sanzione in parola non ha carattere automatico o vincolato, ma è rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi tenendo conto delle circostanze concrete del caso (ad esempio, le ragioni della mancata partecipazione) e della ratio della norma, che è quella di incentivare la partecipazione personale delle parti al fine di favorire la conciliazione della lite.
Orbene, nel caso di specie, pur riconoscendosi che aveva pieno diritto a pretendere il pagamento Pt_2
della multa penitenziale, deve rilevarsi che l'importo effettivamente riconosciuto come dovuto corrisponde a circa un quarto della somma originariamente richiesta. Tale circostanza induce a ritenere che, in concreto, la possibilità di una composizione bonaria della controversia sarebbe stata comunque preclusa, a prescindere dalla comparizione dei resistenti all'incontro di mediazione.
Pertanto, non sussistono i presupposti per considerare la mancata partecipazione alla mediazione ingiustificata ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 12-bis, comma 3, D.lgs. n. 28/2010,
né per disporre la condanna dei resistenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della ricorrente.
Piuttosto, deve trovare applicazione il disposto di cui al comma 2 del medesimo art. 12-bis, che così
recita: «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che
non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio». Dal momento che le cause in materia di somministrazione soggiacciono all'obbligo di previo esperimento della mediazione a pena di improcedibilità, i convenuti vanno condannati al pagamento del doppio del contributo in favore dell'AR.
Passando alle spese di lite, la soccombenza dei resistenti giustifica la loro condanna alla refusione delle spese di lite. Ai fini della loro quantificazione, si terrà conto del decisum (art. 5 del D.M. 55/2014), facendo applicazione dei medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria essendo stata la causa istruita documentalmente. Sono inoltre dovute anche le spese legali per l'avvio della mediazione obbligatoria.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con , , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
e a pagare in favore di l'importo di €
[...] Controparte_4 Parte_3 Parte_2
10.904,00 oltre iva dovuta per legge nonché di € 5.487,50, il tutto oltre interessi al tasso di legge con decorrenza con decorrenza dal 27.1.2025;
▪ rigetta la domanda di condanna ex art. 12-bis comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010;
▪ condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con , , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
e a pagare la parte restante parte di spese di lite in
[...] Controparte_4 Parte_3
favore di liquidate in misura pari a € 441,00 per la fase di mediazione e a € 4.237,00 Parte_2
per il presente giudizio, in entrambi i casi oltre rimborso delle spese generali, cap e iva, nonché
€ 850,22 a titolo di rimborso spese esenti (contributo unificato, diritti di segreteria, spese di notifica);
▪ condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con , , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
e a pagare in favore dell'AR il doppio del
[...] Controparte_4 Parte_3
contributo unificato.
Così deciso in Arezzo, 18 dicembre 2025
Il giudice
DE PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1088/2025