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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 26003 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to F. Cutrona
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difesa dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/84, con decorrenza dalla revoca del 21.3.23 e condanna l ad CP_1 erogare alla ricorrente i ratei di questa prestazione dal 21.3.23, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla revoca del 21.3.23 (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70 (v. docc. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente); peraltro, si verte in un'ipotesi di conferma.
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_1 prestazione a far data dalla revoca del 21.3.23, con interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_1
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 11 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to F. Cutrona
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difesa dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/84, con decorrenza dalla revoca del 21.3.23 e condanna l ad CP_1 erogare alla ricorrente i ratei di questa prestazione dal 21.3.23, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla revoca del 21.3.23 (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70 (v. docc. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente); peraltro, si verte in un'ipotesi di conferma.
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_1 prestazione a far data dalla revoca del 21.3.23, con interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_1
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 11 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro