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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6074/2024 RG fissata all'udienza del 28/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CARBOTTA ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
BRANDI GENNARO LUCA
-INPS, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha impugnato comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
05980202400006239000 con cui richiedeva al Controparte_1 ricorrente il pagamento di € 60.620,16 relativamente a:
1. Avviso di addebito n. 35920160001371739000 dell'importo complessivo di € 2.771,67.
2. Avviso di addebito n. 35920160004236947000 dell'importo complessivo di € 2.745,76.
3. Avviso di addebito n. 35920170002115520000 dell'importo complessivo di € 5.515.57.
4. Avviso di addebito n. 35920180002107415000 dell'importo complessivo di € 4.152,63.
5. Avviso di addebito n. 35920180005702972000 dell'importo complessivo di € 2.780,22.
1 6. Avviso di addebito n. 35920190002445430000 dell'importo complessivo di € 2.725,59
7. Avviso di addebito n. 35920190005401416000 dell'importo complessivo di € 2.633,77
8. Avviso di addebito n. 35920210001826437000 dell'importo complessivo di € 4.072,71.
9. Avviso di addebito n. 35920220001094043000 dell'importo complessivo di € 4.414,73
10. Avviso di addebito n. 35920220004961126000 dell'importo complessivo di € 3.278,24
Ha eccepito:
1. omessa notifica degli avvisi di addebito indicati in premessa, atti presupposti del preavviso di fermo amministrativo n. 05980202400006239000;
2. intervenuta prescrizione delle somme portate dagli avvisi di addebito indicati in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335 del 1995.
Si sono costituiti i resistenti ribadendo la correttezza del proprio operato.
Con le note autorizzate in vista della presente udienza, parte ricorrente ha precisato:
-Per gli avvisi di addebito n. 35920180002107415000, n. 35920190002445430000 e
n. 35920210001826437000 non è stato prodotto alcun referto di notifica, con conseguente nullità degli avvisi stessi.
- Per l'avviso di addebito n. 35920180002107415000 è stato prodotto un referto di notifica per comoiuta giacenza ma non è dato evincere la data, la quale risulta illegibile, con conseguente nullità della notifica e dell'avviso stesso.
- Per l'avviso di addebito n. 35920190005401416000 è stata prodotta una relata di notifica illegibile, con conseguente nullità della notifica e dell'avviso.
***
1. Per quanto riguarda i seguenti avvisi:
1. Avviso di addebito n. 35920160001371739000 dell'importo complessivo di € 2.771,67.
2. Avviso di addebito n. 35920160004236947000 dell'importo complessivo di € 2.745,76.
3. Avviso di addebito n. 35920170002115520000 dell'importo complessivo di € 5.515.57.
4. Avviso di addebito n. 35920180002107415000 dell'importo complessivo di € 4.152,63.
5. Avviso di addebito n. 35920180005702972000 dell'importo complessivo di € 2.780,22.
6. Avviso di addebito n. 35920190002445430000 dell'importo complessivo di € 2.725,59
2
7. Avviso di addebito n. 35920190005401416000 dell'importo complessivo di € 2.633,77
a tacer d'altro, vi è prova della comunicazione dell'intimazione 05920229004866614000, che ricomprende e menziona i sopra riportati atti.
Ciò determina, in assenza di opposizione recuperatoria, che – alla luce di Cass. 8853/2023
- ove sia stata proposta opposizione nel termine di 40 giorni, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale decide nel merito sull'esistenza e la fondatezza del credito portato dal titolo esecutivo (ruolo) notificato a mezzo della cartella (Cass.17978/08, Cass.14149/12, Cass.12025/19,
Cass.19469/18).
Ora, la prescrizione maturata prima della notifica della cartella rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell'art.24 d. lgs. n.46/99, in quanto con essa si fa valere l'estinzione per prescrizione, e quindi l'inesistenza (sopravvenuta), del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo
(sul fatto che sia opposizione di merito quella che fa valere la prescrizione del credito iscritto al ruolo,
v. Cass.22292/19, Cass.29294/19 e, da ultimo, Cass., S.U., n.7514/22). La prescrizione maturata prima della notifica della cartella, rientrando pienamente nell'oggetto del giudizio instaurato ai sensi dell'art.24 d. lgs. n.46/99, è dunque soggetta al termine di 40 giorni ivi previsto. Nel senso che la prescrizione maturata prima della notifica della cartella esattoriale debba essere fatta valere nel giudizio di opposizione alla cartella entro il termine di 40 giorni si è espressa questa Corte (v.
Cass.26102/17, Cass.4978/15), con orientamento dal quale non v'è motivo di discostarsi.
Nel caso di specie, risulta che non sia stata impugnata tale intimazione e che quindi ogni eventuale vizio sotteso a tali atti avrebbe dovuto farsi valere in via recuperatoria. Vi è quindi prova della conoscenza di tali atti e – per il principio della ragione più liquida – non risulta necessario effettuare ulteriori analisi.
2. Per l'avviso n. 35920210001826437000 è in atti la ricevuta della raccomandata n.
68980448865-0 prodotta da INPS nel proprio fascicolo. Parimenti, per gli avvisi n.
35920220001094043000 dell'importo complessivo di € 4.414,73 e n. 35920220004961126000 dell'importo complessivo di € 3.278,24 vi sono le ricevute e l'attestazione di compiuta giacenza.
L'indirizzo di spedizione è via Gorizia 18 - Lecce, ossia il medesimo indirizzo indicato nell'epigrafe del ricorso.
3 Pertanto, anche tali atti sono legittimamente da considerarsi notificati al ricorrente.
3. Deve quindi ritenersi che siano stati notificati tutti gli atti presupposti e, parimenti, che nessuna prescrizione antecedente possa farsi valere. Da quanto sopra, emerge la legittimità del preavviso di fermo qui impugnato. Occorre solo precisare che la presente azione ha natura di accertamento come ricavabile da Cass. 6844/2024.
4. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese si compensano per la complessità degli accertamenti. Il patrocinio a spese dello Stato è liquidato con separato provvedimento.
Sin da ora si invita parte ricorrente a depositare stato di famiglia e attestazione reddituale del ricorrente entro 60 gg dalla comunicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6074/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato da liquidarsi con separato provvedimento a seguito della produzione della documentazione richiesta al superiore punto 4.
Lecce, 03/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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