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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/11/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 4318 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TESTI EN
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato MELATO CATERINA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale e contestuale domanda di divorzio pagina 1 di 5 Il Tribunale Ordinario
- visto il ricorso per separazione giudiziale depositato in data 04/09/2024;
- vista la domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio avanzata da parte resistente nella comparsa di costituzione depositata in data 10/01/2025;
- rilevato che all'udienza del 19/02/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, all'esito del quale il Giudice ha disposto la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale e, visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione al
Collegio;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note scritte,
ribadendo la volontà di addivenire al divorzio consensuale alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione pronunciata;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti del 19/02/2025 nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 05/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 303/2025,
pubblicata in data 07/03/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.ri in Novi di Modena in data 26.10.1991 e trascritto Controparte_1 Parte_1
nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Novi di Modena atto n.6, parte 1
dell'anno 1991. Con ordine all'Ufficio di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minor nata a [...] il [...] Per_1
con collocazione prevalente con il padre in Carpi, Via Amendola 12; le frequentazioni tra e i genitori saranno libere con accordi presi direttamente tra loro. Per_1
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter
3° comma cod. civ. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
3) In considerazione del fatto che le figlie (29.07.2004) maggiorenne ma non Per_2
ancora economicamente autosufficiente e minorenne, non sono Per_1
economicamente indipendenti, il padre, tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche, verserà alla MAe a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle pagina 3 di 5 figlie la somma mensile di € 300,00 (€ 150 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Modena in data 25.09.2019, da intendersi qui integralmente riportato.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla MA . Parte_1
4) I coniugi rinunciano ad ogni pretesa economica per il proprio mantenimento essendo entrambi autonomi.
5) Le spese del procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 29/07/2004 e Per_2 Per_1
in data 09/06/2009;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis. 4
ultimo comma c.p.c.;
pagina 4 di 5 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NOVI DI MODENA (MO) il
26/10/1991 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVI DI MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1991 - Atto n.
6 - Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 4318 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TESTI EN
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato MELATO CATERINA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale e contestuale domanda di divorzio pagina 1 di 5 Il Tribunale Ordinario
- visto il ricorso per separazione giudiziale depositato in data 04/09/2024;
- vista la domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio avanzata da parte resistente nella comparsa di costituzione depositata in data 10/01/2025;
- rilevato che all'udienza del 19/02/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, all'esito del quale il Giudice ha disposto la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale e, visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione al
Collegio;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note scritte,
ribadendo la volontà di addivenire al divorzio consensuale alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione pronunciata;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti del 19/02/2025 nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 05/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 303/2025,
pubblicata in data 07/03/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.ri in Novi di Modena in data 26.10.1991 e trascritto Controparte_1 Parte_1
nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Novi di Modena atto n.6, parte 1
dell'anno 1991. Con ordine all'Ufficio di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minor nata a [...] il [...] Per_1
con collocazione prevalente con il padre in Carpi, Via Amendola 12; le frequentazioni tra e i genitori saranno libere con accordi presi direttamente tra loro. Per_1
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter
3° comma cod. civ. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
3) In considerazione del fatto che le figlie (29.07.2004) maggiorenne ma non Per_2
ancora economicamente autosufficiente e minorenne, non sono Per_1
economicamente indipendenti, il padre, tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche, verserà alla MAe a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle pagina 3 di 5 figlie la somma mensile di € 300,00 (€ 150 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Modena in data 25.09.2019, da intendersi qui integralmente riportato.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla MA . Parte_1
4) I coniugi rinunciano ad ogni pretesa economica per il proprio mantenimento essendo entrambi autonomi.
5) Le spese del procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 29/07/2004 e Per_2 Per_1
in data 09/06/2009;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis. 4
ultimo comma c.p.c.;
pagina 4 di 5 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NOVI DI MODENA (MO) il
26/10/1991 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVI DI MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1991 - Atto n.
6 - Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5