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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3008 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CARIGNOLA ODETTE c/o il cui studio in VIA TORRE PISANI, 29 87064 Corigliano
Rossano- Area Urbana Rossano, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'accompagnamento ed ai benefici di cui alla L. 104/92 (art. 3, comma 3°), ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andavano riconosciute le provvidenze a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla data delle domande spinte in via amministrativa o da altra data;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici in materia di handicap grave con detta decorrenza.
Si è costituito l già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate alla dott.ssa Persona_1 la stessa depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte
[...] ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l non ha inteso depositare note. CP_1
1. L'opposizione deve ritenersi fondata.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Le eccezioni sono destituite di fondamento atteso che i verbali di visita presso la Commissione
Medica sono pervenuti il 12.12.2022 laddove il ricorso è stato iscritto il 05.06.2023 ossia entro il termine semestrale.
Ancor prima il decreto di conclusione delle operazioni peritali è stato comunicato il 23.05.2024 laddove la dichiarazione di dissenso è intervenuta il 21.06.2024 ossia entro i previsti 30 giorni.
Parimenti il ricorso di merito risulta iscritto il 19.07.2024 ossia entro il termine di 30 giorni decorrente dalla dichiarazione di dissenso.
3. Parte ricorrente con il ricorso aveva chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP in precedenza espletata (2005/23 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento nonché ai benefici in tema di handicap grave.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta l'art. 3 della L. 104/92 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a Per_1 seguito dell'esame della perizianda e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo alla ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento delle invocate provvidenze;
ciò con decorrenza dalla data delle domande ossia dal 28.09.2022.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda deve quindi accogliersi nei termini dianzi esposti. 4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della fase di ATP e della presente fase) seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
con ricorso iscritto a seguito di ATP e sulla domanda da questa proposta nei confronti Pt_1 dell' , in p.l.r.p.t. così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo alla sig.ra dei presupposti di natura sanitaria afferente alla Parte_1 indennità di accompagnamento ed ai benefici in materia di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dal 28.09.2022;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Odette
Carignola;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase che liquida con separato decreto.
Castrovillari, 18 Settembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3008 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CARIGNOLA ODETTE c/o il cui studio in VIA TORRE PISANI, 29 87064 Corigliano
Rossano- Area Urbana Rossano, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'accompagnamento ed ai benefici di cui alla L. 104/92 (art. 3, comma 3°), ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andavano riconosciute le provvidenze a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla data delle domande spinte in via amministrativa o da altra data;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici in materia di handicap grave con detta decorrenza.
Si è costituito l già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate alla dott.ssa Persona_1 la stessa depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte
[...] ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l non ha inteso depositare note. CP_1
1. L'opposizione deve ritenersi fondata.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Le eccezioni sono destituite di fondamento atteso che i verbali di visita presso la Commissione
Medica sono pervenuti il 12.12.2022 laddove il ricorso è stato iscritto il 05.06.2023 ossia entro il termine semestrale.
Ancor prima il decreto di conclusione delle operazioni peritali è stato comunicato il 23.05.2024 laddove la dichiarazione di dissenso è intervenuta il 21.06.2024 ossia entro i previsti 30 giorni.
Parimenti il ricorso di merito risulta iscritto il 19.07.2024 ossia entro il termine di 30 giorni decorrente dalla dichiarazione di dissenso.
3. Parte ricorrente con il ricorso aveva chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP in precedenza espletata (2005/23 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento nonché ai benefici in tema di handicap grave.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta l'art. 3 della L. 104/92 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a Per_1 seguito dell'esame della perizianda e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo alla ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento delle invocate provvidenze;
ciò con decorrenza dalla data delle domande ossia dal 28.09.2022.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda deve quindi accogliersi nei termini dianzi esposti. 4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della fase di ATP e della presente fase) seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
con ricorso iscritto a seguito di ATP e sulla domanda da questa proposta nei confronti Pt_1 dell' , in p.l.r.p.t. così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo alla sig.ra dei presupposti di natura sanitaria afferente alla Parte_1 indennità di accompagnamento ed ai benefici in materia di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dal 28.09.2022;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Odette
Carignola;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase che liquida con separato decreto.
Castrovillari, 18 Settembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo