TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
487/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Venezuela), il 9.9.1959 e residente a [...],
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...],
entrambi con il patrocinio dell'avv. LUCA MARSIGLI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i signori e , come ut supra rappresentati, difesi e Parte_1 Parte_2 domiciliati,
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che il Presidente del Tribunale di Lecco, […] vorrà rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio del Tribunale di Lecco con sentenza accolga ed omologhi le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...] ➢ ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso trasferirà la propria Parte_2 residenza e la casa coniugale sita in Mandello del Lario (Lc) Vai G. Zelioli n. 22 rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che la potrà abitare, con il mobilio e le Parte_1 suppellettili che l'arredano, unitamente al figlio , maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
3) - I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro godendo i medesimi di adeguato reddito;
4) - I coniugi dichiarano altresì di aver compensato i rispettivi debiti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, il Sig. potrà asportare Parte_2 dall'abitazione coniugale i propri effetti personali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio il 16.12.1989 a Milano e dalla loro unione è nato il figlio Persona_2
(a Milano, il 5.1.1993), maggiorenne ed economicamente indipendente.
[...]
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.3.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 16.12.1989 (atto iscritto nei registri Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 18, parte II, serie A, anno 1989).
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
487/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Venezuela), il 9.9.1959 e residente a [...],
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...],
entrambi con il patrocinio dell'avv. LUCA MARSIGLI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i signori e , come ut supra rappresentati, difesi e Parte_1 Parte_2 domiciliati,
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che il Presidente del Tribunale di Lecco, […] vorrà rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio del Tribunale di Lecco con sentenza accolga ed omologhi le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...] ➢ ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso trasferirà la propria Parte_2 residenza e la casa coniugale sita in Mandello del Lario (Lc) Vai G. Zelioli n. 22 rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che la potrà abitare, con il mobilio e le Parte_1 suppellettili che l'arredano, unitamente al figlio , maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
3) - I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro godendo i medesimi di adeguato reddito;
4) - I coniugi dichiarano altresì di aver compensato i rispettivi debiti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, il Sig. potrà asportare Parte_2 dall'abitazione coniugale i propri effetti personali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio il 16.12.1989 a Milano e dalla loro unione è nato il figlio Persona_2
(a Milano, il 5.1.1993), maggiorenne ed economicamente indipendente.
[...]
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.3.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 16.12.1989 (atto iscritto nei registri Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 18, parte II, serie A, anno 1989).
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada