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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12297 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57792/2023, del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con sede in Via del Lavoro n.13, Taglio di Po (RO), P.IVA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Iervolino ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Salerno, Via Marietta Gaudiosi
n.1. parte attrice contro
(C.F. e P. IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante Avv. Eleonora Maria Mariani, giusta procura Rep. n. 28282, Racc.
n. 12192 per atto del Notaio di Roma del 14.11.2022, con sede Persona_1 legale in Roma, via Monzabano n.10, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Francesca Bonparola, Enrico Gualandi e Melissa Leopardi, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano, n.10. parte convenuta
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7 dicembre 2023, l'attore osservava quanto segue. Ad esito della procedura ad evidenza pubblica bandita da in data CP_1
7.10.2021 (COD. GARA BOLAV073-21) avente ad oggetto “Lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade del centro di Manutenzione C nucleo 4 - anno 2022” l'impresa attrice Parte_2
[...] 2
[...]
risultava aggiudicataria in via definitiva in data 9.02.2022, e la stazione appaltante si impegnava a stipulare il contratto nei successivi 90 giorni, come da disciplinare di gara. Tuttavia, decorso detto termine il contratto non era stato stipulato ma nelle more, segnatamente a partire dal 10.02.2022, l'appalto veniva consegnato in via d'urgenza all'aggiudicatario, il quale succedeva ad un precedente appaltatore.
Secondo l'attore, il lavoro veniva svolto a regola d'arte.
A seguito della mancata sottoscrizione del contratto, l'attore chiedeva all'amministrazione aggiudicatrice lo svincolo giuridico ex art. 32, comma 8,
d.lgs. 50 del 2016 e con comunicazione del 01.06.2022 significava lo CP_1 scioglimento di ogni vincolo negoziale e convocava l'attore per il 15.06.2022 per procedere in contraddittorio all'accertamento delle prestazioni eseguite, precisando che solo successivamente a tale accertamento l'impresa si sarebbe ritenuta sciolta per l'esecuzione delle prestazioni consegnategli.
L'attore rappresentava, altresì, che all'incontro del 15.06.2022 aveva constatato che non era stata preparata alcuna contabilità da da far sottoscrivere CP_1 all'impresa aggiudicatrice, per cui si era reso necessario rimandare l'incontro sine die. Successivamente, in seguito a sollecitazioni da parte del Parte_1
a corrispondere il rimborso delle spese sostenute, in data 29.07.2022 veniva redatto a opera di entrambe le parti il registro di contabilità, con la precisazione che l'attore lo sottoscriveva con riserva e ne contestava il contenuto, in quanto, a suo avviso, il aveva regolarmente eseguito ulteriori lavori e Parte_1 correttamente rendicontati secondo legge.
L'attore dimostrava, inoltre, di aver sollecitato anche la proceduta di accordo bonario ex art. 205 del d.lgs. 50 del 2016.
In seguito, convocava nuovamente il per il CP_1 Parte_1
15.11.2022 per procedere alla firma del verbale di regolare esecuzione dei lavori.
In quella sede, veniva sottoscritto da entrambe le parti (ma sempre con riserva da parte dell'attore) l'atto di “Accertamento Regolare di Esecuzione e Atto di
Liquidazione a seguito di risoluzione delle obbligazioni contrattuali” con cui quest'ultima riconosceva in favore del la somma di €55.243,21, Parte_1 importo che non gli era stato ancora corrisposto.
L'ammontare delle spese sostenute dall'attore, secondo l'istante, doveva essere corrisposto nella misura del 50,14% delle spese totali documentate (pari a
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€469.458,76), poiché la restante parte era stata impiegata per la gestione di un altro appalto, quasi gemello rispetto a quello del presente procedimento, avente ad oggetto “Lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade del Centro di
Manutenzione C nucleo 2 - anno 2022” – anche questo svincolato dall'attore a causa dell'inerzia di – riferito a strade contigue, per le medesime CP_1 attività e durata, per cui le spese di entrambi gli appalti erano state sostenute dal in maniera unitaria. Parte_1
In via istruttoria, la parte attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale con riferimento ad una serie di testi avente ad oggetto la quantificazione delle spese sostenute dall'attore, oltre alla nomina di un CTU e allegava all'atto di citazione vari (29) documenti.
In conclusione, la parte attrice chiedeva preliminarmente l'emissione di un'ordinanza di pagamento a carico della convenuta ex artt.186-bis e 186-ter c.p.c. per un importo pari ad €31.553,86, somma che sarebbe stata riconosciuta negli atti contabili;
nel merito, di accertare il diritto di credito in favore del Parte_1
nei confronti del convenuto a titolo di responsabilità precontrattuale e
[...] contrattuale e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento di
€469.458,76 (pari al 50,14% del totale) per le spese sostenute per l'appalto in oggetto, oltre al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, unitamente alla perdita di chance, da quantificarsi in sede istruttoria;
di condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Con la comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2024 contestava CP_1 integralmente quanto affermato dall'attore. In particolare, confermava CP_1 che al era stato aggiudicato l'appalto in esame dell'importo Parte_1 complessivo di €276.000,00 e che gli era stato consegnato in via d'urgenza il
10.02.2022 nelle more della stipula del contratto. Tuttavia, l'amministrazione rilevava che sin da subito erano state riscontrate delle inadeguatezze del servizio svolto dall'appaltatore, per cui gli era stato ordinato di colmare le lacune organizzative relative al personale impiegato e ai ritardi registrati nell'esecuzione dei lavori, al fine di rispettare la normativa risultante dai documenti contrattuali.
Una volta richiesto lo svincolo contrattuale da parte dell'attore, CP_1 convocava per il 15.06.2022 l'appaltatore per la contabilizzazione delle
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prestazioni eseguite, adempimento necessario per la risoluzione del rapporto.
Tuttavia, in quella data non era stato possibile redigere alcun documento contabile per difetto di rappresentanza del difensore del (la cui firma non era Parte_1 autografa). Pertanto, convocava nuovamente l'attore per il 29.07.2022, CP_1 data in cui veniva sottoscritto (con riserva da parte dell'attore) il registro di contabilità, da cui risultava un credito dell'appaltatore di €55.243,21, il quale veniva accertato con Atto di liquidazione redatto il 15.11.2022.
Secondo il convenuto, non era stato possibile liquidare tale somma all'appaltatore perché il non aveva ancora trasmesso il Documento Unico Parte_1 di Regolarità Contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera ex art. 8, comma 10-bis, d.l.n.76/2020, nonostante richiesta avanzata in tal senso dalla Stazione Appaltante.
Il convenuto contestava altresì le singole voci di spesa di cui l'attore pretendeva il rimborso, quali quelle relative a: barriere stradali, la cui fornitura non sarebbe mai avvenuta;
bitume stradale, eccedenti rispetto al prezzo previsto dai patti contrattuali;
personale e noleggio mezzi, i cui nominativi erano diversi rispetto a quelli in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice.
Inoltre, ad avviso di dai documenti allegati dal (un elenco CP_1 Parte_1 riepilogativo di fatture) sarebbe impossibile determinare se le fatture prodotte fossero corrisposte al reale impiego di mezzi, materiali e personale nell'espletamento dei lavori, mancando la prova che avrebbe permesso di verificare il loro concreto utilizzo nella commessa in oggetto.
Sul piano istruttorio, sosteneva l'inammissibilità della CTU, la quale CP_1 avrebbe avuto finalità meramente esplorativa e della prova testimoniale richieste dall'attore, asserendo che la prova dovesse essere fornita documentalmente. Il convenuto allegava alla comparsa n. 12 documenti.
In conclusione, chiedeva, in via pregiudiziale, la riunione della CP_1 presente causa a quella di cui al R.G. n. 56419/2023, avente ad oggetto il c.d. appalto gemello, già menzionato dall'attore, stigmatizzando la condotta processuale di parte attrice quale abuso dello strumento processuale. Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'attore perché infondate e non provate, con vittoria di spese e onorari: nello specifico, il mancato pagamento delle spese risultanti dall'atto di contabilità sarebbe imputabile a responsabilità
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dello stesso appaltatore;
l'ammontare del diritto creditorio relativo alle ulteriori spese richieste dall'attore sarebbe abnorme (rispetto al valore totale dell'appalto) e infondato e dello stesso mancherebbe anche la prova, non rinvenibile nei documenti allegati al , alcuni dei quali anche difformi rispetto a quelli in Parte_1 possesso della stazione appaltante;
sarebbero, infine, infondate le pretese risarcitorie vantante in punto di risarcimento dei danni. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore, chiedeva CP_1 la riduzione delle somme a quanto strettamente provato.
Il Giudice, svolte le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., differiva la data della prima udienza al 16.09.2024, avvertendo le parti che i termini per le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. sarebbero decorse a ritroso da tale udienza. Nella memoria del primo termine ex art. 171-ter c.p.c. del 25-06-2024
l'attore, quanto alla richiesta di riunione, affermava la necessità della distinzione dei due procedimenti, poiché dipendenti da due distinti bandi di gara. Ribadiva, poi, la sussistenza delle spese sostenute dal per dare Parte_1 esecuzione all'appalto consegnato in via d'urgenza da e, infine, reiterava la CP_1 richiesta di risarcimento dei danni patiti, sia in termini di danno emergente sia di lucro cessante, oltre al danno da perdita di chance, atteso che la mancata sottoscrizione del contratto sarebbe imputabile alla condotta del convenuto. In relazione alla quantificazione dei danni, l'attore riservava la nomina di una CTU.
Da ultimo, ribadiva le conclusioni formulate con l'atto introduttivo.
Con la memoria del secondo termine ex art. 171-ter c.p.c. del 09.07.2024 l'attore depositava nuovamente il registro di contabilità e una CTP con annessi allegati. Il
ribadiva, poi, la richiesta di ammissione di una serie di Parte_1 prove testimoniali vertenti sulle varie tipologie di spese sostenute dall'attore nell'esecuzione dell'appalto. In particolare, dalla consulenza tecnica sarebbe emersa innanzitutto la necessità da parte del di gestire Parte_1 unitariamente le spese dei due appalti, trattandosi della medesima attività su strade contigue e per il medesimo arco temporale. Si specificava, inoltre che l'importo del 50,16% del totale, riferito al Nucleo C4 oggetto del presente procedimento, derivava in proporzione dall'importo di aggiudicazione delle due gare. Nella consulenza si dettagliavano, poi, le diverse voci di spesa (sicurezza, barriere stradali, segnaletiche, bitume stradale, personale distaccato, personale dipendente,
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noleggio mezzi attrezzature ed altre) che sarebbero provate dalle fatture emesse dalle rispettive imprese di riferimento che erano intervenute nella fornitura dei materiali o del personale, e dalle dichiarazioni di soggetti intervenuti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori, come – ad esempio – i capisquadra il Pt_1 responsabile approvvigionamento di una delle ditte esterne, i fornitori, gli operai del cantiere.
Nella seconda memoria di replica ex art. 171-ter c.p.c. del 24.07.2024 CP_1 insisteva sulla necessità di riunire i due procedimenti stante la connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, e ribadiva, anche per le conclusioni, quanto esposto nella comparsa di costituzione. In particolare, il convenuto rilevava la non contestazione da parte dell'attore del fatto che l'importo oggetto di accertamento non era stato ancora liquidato perché il non Parte_1 aveva depositato la documentazione prescritta dalla legge. rilevava, CP_1 altresì, la non contestazione da parte del delle eccezioni Parte_1 formulate in sede di comparsa di risposta, quali la mancata fornitura delle barriere stradali, il già avvenuto riconoscimento degli importi relativi al bitume stradale e il contenuto del Piano Operativo di Sicurezza n° 2 del 16.2.2022, fatti che si sarebbero dovuti ritenere ormai provati.
Nella terza memoria di controreplica ex art. 171-ter c.p.c. del 29.08.2024 CP_1 ribadiva che il Documento Unico di Regolarità Contributiva non era stato
[...] ancora depositato dall'attore, e che quest'ultimo non aveva neanche contestato la richiesta da parte dell'amministrazione di ostensione di tale documento. CP_1 insisteva sull'inammissibilità delle prove richieste dall'attore: quanto alle
[...] prove testimoniali, il convenuto ribadiva che le spese asseritamente sostenute dall'attore dovevano essere oggetto di prova documentale, attraverso la produzione di atti contabili, e, quanto alla CTU, ne affermava la evidente finalità esplorativa tesa a sopperire ad un mancato assolvimento dell'onere della prova.
Inoltre, ad avviso di il avrebbe dovuto prima CP_1 Parte_1 provare di aver eseguito le attività di cui chiedeva il rimborso spese, ma la asserita confusa produzione documentale dell'attore non sarebbe idonea a dimostrare nulla, in quanto trattasi di atti non controfirmati da personale a riprova CP_1 della loro veridicità e sottoscritti unilateralmente dall'autore della consulenza di parte attrice. Il convenuto si riportava poi alle conclusioni dell'atto introduttivo.
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Nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 02.09.2024, l'attore insisteva sull'ammissibilità delle richieste istruttorie e si riportava alle conclusioni dell'atto introduttivo.
All'udienza del 16.09.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie poiché fascicolo di natura documentale e assegnava alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c., nella misura massima ivi prevista, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Rinviava, poi, all'udienza dell'11.3.2025 in trattazione scritta.
Con la comparsa conclusionale del 19.09.2024 il sosteneva Parte_1 la non applicabilità al caso di specie dell'art. 8, comma 10-bis, del d.l.n.76/2020, che prescrive il DURC di congruità, non trattandosi di lavori edili. L'attore reiterava, inoltre, la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori rigettata, sulla scorta della necessità di accertare giudizialmente il suo diritto creditorio al risarcimento dei danni vantato nei confronti del convenuto e di ottenere pronuncia di condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo richiesto di €469.458,76.
Da ultimo, l'attore si riportava alle conclusioni della prima memoria istruttoria.
Nelle note di udienza (11.3.2025) ex art. 83, comma VII, lett. h), d./. 18/20 del
20.09.2025 l'attore si riportava ai propri atti e allegati di causa e concludeva.
Con la nota di precisazione delle conclusioni del 08.01.2025 CP_1 concludeva chiedendo, in via principale, di rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la riduzione degli importi dovuti alle minori somme provate e ritenute di giustizia.
Con decreto del 16.01.2025 il Giudice differiva l'udienza del 11.3.2025 al
24.06.2025, sempre in trattazione scritta.
Nelle note di udienza (24.06.2025) ex art. 83, comma VII, lett. h), d./. 18/20 del
17.01.2025 l'attore verbalizzava come da note dell'udienza precedente. Con la nota di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 l'attore rassegnava le conclusioni già formulate e reiterava le richieste istruttorie.
Con la comparsa conclusionale del 03.02.2025 ribadiva le CP_1 argomentazioni dei precedenti scritti difensivi. In particolare, rilevava la tardività della contestazione dell'attore sul Documento Unico di Regolarità Contributiva, che si sarebbe dovuta formulare nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., e
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l'infondatezza della stessa, poiché secondo il convenuto la commessa oggetto di appalto sarebbe rientrata nel novero delle attività edili. Inoltre, ribadiva CP_1
l'abnormità delle spese pretese dall'attore e la non contestazione da parte di quest'ultimo delle eccezioni sollevate dal convenuto in sede di comparsa di risposta in punto di lavori effettivamente svolti. Ad avviso del convenuto, negli appalti pubblici la misurazione e il pagamento dei lavori sono regolati dalle norme del capitolato speciale, seguono una procedura ben precisa e sono liquidati in base ad atti emanati dall'amministrazione aggiudicatrice e non attraverso le fatture prodotte dall'attore, le quali non sarebbero in grado di dimostrare né l'effettivo espletamento dei lavori, né che gli stessi siano stati effettivamente richiesti dalla stazione appaltante. Infine, rilevava la totale assenza di prova dei danni CP_1 lamentati dall'attore.
In data 14.02.2025 l'attore depositava nuovamente la comparsa conclusionale già depositata il 19.09.2024.
Con la memoria di replica del 20.02.2025 rilevava la tardività del CP_1 deposito da parte dell'attore delle note di precisazione delle conclusioni del
30.01.2025 e della comparsa conclusionale del 14.02.2025, in quanto con il differimento dell'udienza erano solo mutati i termini per il deposito delle note di udienza e non anche per gli atti conclusivi. Nel merito, il convenuto confermava che secondo il capitolato d'appalto i lavori oggetto di commessa sarebbero rientrati nelle attività edili ex art. 8, comma 10 bis, d.l.n.76/2020 e ribadiva la temerarietà di tutte le altre pretese avanzate dall'attore.
In data 17.06.2025 il verbalizzava nuovamente le note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 24.06.2025, ex art. 83, comma VII, lett. h), d./.
18/20: si riportava ai propri atti e allegati di causa e concludeva come da prima memoria istruttoria, reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori.
Inoltre, il sottolineava come avesse sempre avuto i DURC Parte_1 regolari, che potesse sempre verificarlo accedendo al Fascicolo Virtuale CP_1 dell'Operatore Economico e che, nel caso di specie, non si vertesse nell'ambito di lavori edili, bensì nell'ambito di “servizi di pronto intervento e reperibilità”. Ad avviso dell'attore, anche qualora le prestazioni fossero state da assoggettare a verifica di congruità – circostanza non sarebbe stata mai contestata all'attore da parte della Cassa edile, che ha emesso le regolarità attualmente vigenti –
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l'eventuale regolarizzazione sarebbe potuta avvenire solo al termine dei lavori, fatta dalla Cassa edile competente sulla base del valore dell'opera. Infine, l'attore rappresentava che la messa a disposizione dei mezzi e del personale (che costituiscono parte del rimborso spese richiesto) fosse un obbligo contrattuale, circostanza mai contestata dal convenuto.
Contestualmente l'attore produceva un serie di allegati, tra cui i DURC del
. Parte_1
Nelle note di trattazione scritta del 23.06.2025 per l'udienza del 24.06.2025 rilevava l'inammissibilità delle note di trattazione della controparte del CP_1
17.06.2025, la quale, senza aver risposto nei termini alla comparsa conclusionale del convenuto, avrebbe surrettiziamente depositato una memoria difensiva con allegati, non rispettando la già maturata preclusione per il deposito delle prove documentali. Nel merito, poi, il convenuto ribadiva le argomentazioni già avanzate negli scritti difensivi e si riportava alle conclusioni già formulate.
All'udienza del 24.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria ha consentito di riconoscere la sussistenza di un diritto di credito del della somma di €55.243,21 nei confronti di Parte_1 CP_1 come previsto dal registro di contabilità sottoscritto da entrambe le parti in data
29.07.2022 e come liquidato successivamente nell'apposito Atto di liquidazione dell'amministrazione del 15.11.2022.
È stato accertato, infatti, che il è risultato aggiudicatario in Parte_1 data 09.02.2022 dell'appalto avente ad oggetto “Lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade del centro di Manutenzione C nucleo 4 - anno 2022”
(COD. GARA BOLAV073-21) bandito da consegnato in via CP_1
d'urgenza dalla Stazione appaltante il giorno successivo, e per il quale l'impresa aggiudicatrice ha iniziato i lavori nelle more della stipula del contratto, la quale sarebbe dovuta avvenire entro i 90 giorni successivi.
Per ragioni non specificatamente chiarite dalle parti, tale stipula non era mai avvenuta e, pertanto, il aveva chiesto lo scioglimento da Parte_1 ogni vincolo ai sensi dell'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016. Peraltro, la mancata stipulazione del contratto, senza giustificazione, dovrebbe essere
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valutata, in altre sedi, ai fini della responsabilità erariale del dirigente preposto, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, cit.
Il diritto creditorio vantato dall'attore discende sempre dall'art. 32, comma 8, cit., il quale prevede che in caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il termine fissato, all'aggiudicatario spetta il rimborso delle spese contrattuali documentate. Con specifico riferimento ai lavori consegnati in via d'urgenza, poi,
l'aggiudicatario, quando ha dato inizio all'esecuzione del contratto – come nel caso di specie – ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
Tuttavia, i lavori per i quali sussiste prova della loro effettiva esecuzione da parte del e per i quali sono state, quindi, documentate le spese Parte_1 sostenute dall'attore sono unicamente quelli risultanti dal registro di contabilità redatto in data 29.07.2022 e sottoscritto da entrambe le parti (benché con riserva da parte del ). Parte_1
La ragione per la quale l'amministrazione aggiudicatrice non aveva proceduto all'erogazione delle somme sopra citate risiede nella mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera dell'impresa ex art. 8, comma 10- bis, d.l.n.76/2020, nonostante la richiesta avanzata in tal senso dalla Stazione appaltante. Per contro, l'attore sosteneva la non necessità del Documento in esame, stante la non riconducibilità dell'appalto in oggetto alla nozione di attività edile.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 del DM n. 143 del 25 giugno 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la verifica di congruità richiesta dall'art. 8, comma
10-bis, d.l. 76/2020 si riferisce all'incidenza della manodopera nel settore edile.
Per la definizione di settore edile lo stesso Decreto rinvia alla contrattazione collettiva di categoria: «rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale». Come si evince facilmente dai contratti collettivi nazionali del settore edilizia, gli stessi trovano applicazione anche all'attività di costruzione, manutenzione e riparazione di strade e alla posa di manti di asfalto e bitume, che rappresentano l'oggetto
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dell'appalto di cui al presente procedimento. Pertanto, si richiedeva legittimamente all'impresa aggiudicatrice il possesso del DURC relativo alla manodopera, proprio per procedere all'erogazione delle somme già liquidate dall'amministrazione. E tale documento doveva essere presentato dall'attore, specie dopo la richiesta avanzata in tal senso da non potendosi CP_1 pretendere, come sostiene parte attrice, che l'amministrazione dovesse verificare autonomamente la presenza dei documenti di regolarità contributiva dell'impresa.
È, dunque, corretta la prospettazione del convenuto secondo la quale il mancato pagamento delle somme liquidate è imputabile al comportamento dell'attore.
Peraltro, il è risultato in regola con i Documenti di Parte_1 regolarità contributiva, in quanto egli stesso ha allegato i DURC in data
17.06.2024, in occasione della redazione delle note di trattazione dell'udienza del
24.06.2025. Tale allegazione non può ritenersi prova di un fatto costitutivo del diritto e come tale soggetto alle preclusioni istruttorie di cui alle memorie n. 2) e
3) dell'art. 171-ter c.p.c., bensì deve essere considerata alla stregua di una mera legittimazione al pagamento, di cui si può dare prova in ogni momento del processo.
Stante, dunque, la regolarità della posizione contributiva del Parte_1 con riferimento all'appalto oggetto del presente procedimento, deve essere riconosciuto all'attore il diritto al rimborso delle spese per i lavori eseguiti nell'ammontare di €55.243,21, così come accertati nel contradditorio tra le parti e risultanti dal registro di contabilità comunemente sottoscritto in data 29.07.2022 e così come liquidate successivamente nell'apposito Atto di liquidazione di CP_1 del 15.11.2022.
[...]
Non può invece essere riconosciuto all'attore il diritto di credito avente ad oggetto il rimborso di spese ulteriori rispetto a quelle appena indicate.
Come sostenuto dal convenuto, infatti, l'ammontare delle spese ulteriori pretese dall'attore (€469.458,76), pari ad una somma superiore al doppio del valore dell'appalto (€276.000,00), appare sostanzialmente difficilmente giustificabile, anche (ma non solo) a causa della durata dei lavori di circa quattro mesi (dal febbraio al giugno 2022) a fronte della durata dell'intero appalto di un anno. Nel caso concreto, poi, manca la prova sia che i lavori siano stati effettivamente eseguiti dal (ulteriori a quelli riconosciuti nel registro di Parte_1
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contabilità) sia che le spese allegate dall'attore siano state sostenute per quelle specifiche opere.
Le fatture allegate da parte attrice, invero, non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo impiego del denaro speso dal per la realizzazione dei lavori Parte_1 oggetto dell'appalto, mancando il riconoscimento degli stessi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, trattandosi di atti unilaterali dell'attore e non di documenti contabili ufficiali, per questo non idonei a provare i fatti alla base delle pretese creditorie. Anche la consulenza tecnica di parte depositata dal
, tesa a corroborare le istanze creditorie, non è idonea a dimostrare la Parte_1 veridicità delle spese sostenute in relazione all'appalto aggiudicato, in quanto si basa su un elenco di fatture da parte di imprese che sarebbero intervenute a vario titolo nello svolgimento dei lavori del , unitamente alle dichiarazioni del Parte_1 personale impiegato nell'esecuzione degli stessi;
in buona sostanza atti unilaterali e non atti controfirmati dal personale di CP_1
Neanche la prova testimoniale di cui l'attore ha richiesto a più riprese l'ammissione sarebbe valsa a dimostrare il diritto vantato dal in quanto Parte_1 si tratta di prova afferente ad un contratto (aggiudicato, benché mai stipulato) la quale deve essere fornita documentalmente, rientrando sempre nell'ambito dell'art. 2721 c.c. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, «Per
l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (cfr. Cass. Sez. I, sent.n.19802, del 04/10/2016, Rv. 641840-01).
Peraltro, appare evanescente anche il criterio di quantificazione in percentuale adottato dall'attore del 50,14% delle spese di competenza dell'appalto oggetto del presente giudizio sul totale del denaro sostenuto per eseguire anche il c.d. “appalto gemello”, vale a dire quello relativo a “Lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade del Centro di Manutenzione C nucleo 2 - anno 2022”, mancando una precisa destinazione del denaro impiegato – e di cui si chiede il rimborso – alle singole voci dell'appalto de qua.
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D'altronde, nel settore degli appalti pubblici le spese di cui l'impresa aggiudicataria si fa carico devono essere documentate e contabilizzate dal personale dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di specie, le norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, al par.
4.1. stabiliscono che gli interventi in urgenza devono essere preventivamente documentati e comunicati al responsabile affinché tale lavoro possa essere contabilizzato, a riprova del CP_1 fatto che l'unilaterale allegazione da parte dell'impresa aggiudicataria non sia sufficiente per la contabilizzazione del lavoro asseritamente eseguito.
Per queste ragioni, risultando sforniti di prova i fatti costitutivi a fondamento della pretesa dell'attore di ottenere il rimborso delle spese per un ammontare di
€469.458,76 e non essendo, pertanto, stato adempiuto l'onere prescritto dall'art.2697 c.c., la relativa domanda non può essere accolta.
Parimenti, tutti gli altri danni lamentati dall'attore non sono stati provati.
In particolare, il domandava il risarcimento di danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, tra cui anche il danno all'immagine e la perdita di chance, che avrebbe subito a causa del comportamento di irrispettoso CP_1 dei canoni di buona fede e diligenza di cui agli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c., imputando a responsabilità dell'amministrazione la mancata sottoscrizione del contratto.
Tuttavia, l'attore si è limitato ad elencare apoditticamente le diverse voci di danno asseritamente subite senza fornire la minima prova della loro sussistenza, né tantomeno della loro riconducibilità al comportamento della controparte.
L'asserita perdita di chance viene erroneamente collegata in re ipsa alla mancata sottoscrizione del contratto, sovrapponendola al lucro cessante derivante dal mancato conseguimento del bene-contratto e duplicandone le voci di danno.
Non si indicano, invece, né tantomeno si provano, le altre e diverse occasioni di guadagno asseritamente perse a causa dell'impegno profuso nell'esecuzione d'urgenza di lavori oggetto dell'appalto in esame, il cui contratto non è stato poi stipulato. Non si indicano, né si provano, neanche i mancati guadagni che, in termini di lucro cessante, il avrebbe ottenuto qualora avesse Parte_1 conseguito il contratto aggiudicato. Negli atti del si sottolinea Parte_1 solamente che tutti i danni sono ulteriori rispetto alla richiesta di rimborso delle spese eseguite per l'appalto e si allude a dei pregiudizi per subiti dall'attore senza
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indicare quali siano. Sul punto cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 1752, del
28/01/2005 (Rv. 578787 - 01), secondo cui «In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” […] ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta». Nel caso concreto non si rinviene la prova di questi presupposti necessari per il conseguimento del risultato sperato, né del nesso causale tra la condotta illecita e il danno risarcibile.
A ciò va aggiunto che l'attore non possa lamentare una perdita di chance o una responsabilità precontrattuale di poiché il ha CP_1 Parte_1 comunque eseguito, benché in via d'urgenza, parte delle prestazioni oggetto del contratto, delle quali ha diritto al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016. Pertanto, non può appellarsi alla perdita di altre occasioni di guadagno o alla probabilità superiore al 50% di ottenere quel bene della vita per comportamento imputabile all'amministrazione aggiudicatrice.
Se è vero, quindi, che una violazione dell'obbligo correttezza ex art. 1175 e 1337
c.c. da parte di vi possa essere stata, non essendo state palesate le CP_1 ragioni per cui non si è giunti alla stipula del contratto – fatto che richiede una giustificazione precisa ai sensi dell'art. 32, comma 8, cit. – è altrettanto vero che non è stato dimostrato in quali termini tale condotta abbia negativamente inciso nella sfera giuridica del . Parte_1
Pertanto, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sull'attore ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c. quanto alla identificazione e quantificazione di tali danni e al nesso causale intercorrente tra gli stessi e il comportamento del convenuto, la relativa domanda non può essere accolta.
Il comportamento processuale dell'attore il quale, pur in possesso del DURC richiesto ai fini della legittimazione al pagamento delle spese riconosciute da non lo ha prodotto sino all'udienza finale del presente procedimento è CP_1 idoneo motivare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta da parte attrice nei riguardi di CP_1 limitatamente al rimborso delle spese sostenute per l'importo di euro
55.243,21 e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento, in favore del della somma di euro Parte_1 Parte_3
55.243,21, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
b) rigetta tutte le altre domande proposte;
c) compensa le spese tra le parti.
Roma, 08/09/2025
Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Francesco Pio Nigro Imperiale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57792/2023, del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con sede in Via del Lavoro n.13, Taglio di Po (RO), P.IVA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Iervolino ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Salerno, Via Marietta Gaudiosi
n.1. parte attrice contro
(C.F. e P. IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante Avv. Eleonora Maria Mariani, giusta procura Rep. n. 28282, Racc.
n. 12192 per atto del Notaio di Roma del 14.11.2022, con sede Persona_1 legale in Roma, via Monzabano n.10, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Francesca Bonparola, Enrico Gualandi e Melissa Leopardi, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano, n.10. parte convenuta
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7 dicembre 2023, l'attore osservava quanto segue. Ad esito della procedura ad evidenza pubblica bandita da in data CP_1
7.10.2021 (COD. GARA BOLAV073-21) avente ad oggetto “Lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade del centro di Manutenzione C nucleo 4 - anno 2022” l'impresa attrice Parte_2
[...] 2
[...]
risultava aggiudicataria in via definitiva in data 9.02.2022, e la stazione appaltante si impegnava a stipulare il contratto nei successivi 90 giorni, come da disciplinare di gara. Tuttavia, decorso detto termine il contratto non era stato stipulato ma nelle more, segnatamente a partire dal 10.02.2022, l'appalto veniva consegnato in via d'urgenza all'aggiudicatario, il quale succedeva ad un precedente appaltatore.
Secondo l'attore, il lavoro veniva svolto a regola d'arte.
A seguito della mancata sottoscrizione del contratto, l'attore chiedeva all'amministrazione aggiudicatrice lo svincolo giuridico ex art. 32, comma 8,
d.lgs. 50 del 2016 e con comunicazione del 01.06.2022 significava lo CP_1 scioglimento di ogni vincolo negoziale e convocava l'attore per il 15.06.2022 per procedere in contraddittorio all'accertamento delle prestazioni eseguite, precisando che solo successivamente a tale accertamento l'impresa si sarebbe ritenuta sciolta per l'esecuzione delle prestazioni consegnategli.
L'attore rappresentava, altresì, che all'incontro del 15.06.2022 aveva constatato che non era stata preparata alcuna contabilità da da far sottoscrivere CP_1 all'impresa aggiudicatrice, per cui si era reso necessario rimandare l'incontro sine die. Successivamente, in seguito a sollecitazioni da parte del Parte_1
a corrispondere il rimborso delle spese sostenute, in data 29.07.2022 veniva redatto a opera di entrambe le parti il registro di contabilità, con la precisazione che l'attore lo sottoscriveva con riserva e ne contestava il contenuto, in quanto, a suo avviso, il aveva regolarmente eseguito ulteriori lavori e Parte_1 correttamente rendicontati secondo legge.
L'attore dimostrava, inoltre, di aver sollecitato anche la proceduta di accordo bonario ex art. 205 del d.lgs. 50 del 2016.
In seguito, convocava nuovamente il per il CP_1 Parte_1
15.11.2022 per procedere alla firma del verbale di regolare esecuzione dei lavori.
In quella sede, veniva sottoscritto da entrambe le parti (ma sempre con riserva da parte dell'attore) l'atto di “Accertamento Regolare di Esecuzione e Atto di
Liquidazione a seguito di risoluzione delle obbligazioni contrattuali” con cui quest'ultima riconosceva in favore del la somma di €55.243,21, Parte_1 importo che non gli era stato ancora corrisposto.
L'ammontare delle spese sostenute dall'attore, secondo l'istante, doveva essere corrisposto nella misura del 50,14% delle spese totali documentate (pari a
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€469.458,76), poiché la restante parte era stata impiegata per la gestione di un altro appalto, quasi gemello rispetto a quello del presente procedimento, avente ad oggetto “Lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade del Centro di
Manutenzione C nucleo 2 - anno 2022” – anche questo svincolato dall'attore a causa dell'inerzia di – riferito a strade contigue, per le medesime CP_1 attività e durata, per cui le spese di entrambi gli appalti erano state sostenute dal in maniera unitaria. Parte_1
In via istruttoria, la parte attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale con riferimento ad una serie di testi avente ad oggetto la quantificazione delle spese sostenute dall'attore, oltre alla nomina di un CTU e allegava all'atto di citazione vari (29) documenti.
In conclusione, la parte attrice chiedeva preliminarmente l'emissione di un'ordinanza di pagamento a carico della convenuta ex artt.186-bis e 186-ter c.p.c. per un importo pari ad €31.553,86, somma che sarebbe stata riconosciuta negli atti contabili;
nel merito, di accertare il diritto di credito in favore del Parte_1
nei confronti del convenuto a titolo di responsabilità precontrattuale e
[...] contrattuale e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento di
€469.458,76 (pari al 50,14% del totale) per le spese sostenute per l'appalto in oggetto, oltre al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, unitamente alla perdita di chance, da quantificarsi in sede istruttoria;
di condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Con la comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2024 contestava CP_1 integralmente quanto affermato dall'attore. In particolare, confermava CP_1 che al era stato aggiudicato l'appalto in esame dell'importo Parte_1 complessivo di €276.000,00 e che gli era stato consegnato in via d'urgenza il
10.02.2022 nelle more della stipula del contratto. Tuttavia, l'amministrazione rilevava che sin da subito erano state riscontrate delle inadeguatezze del servizio svolto dall'appaltatore, per cui gli era stato ordinato di colmare le lacune organizzative relative al personale impiegato e ai ritardi registrati nell'esecuzione dei lavori, al fine di rispettare la normativa risultante dai documenti contrattuali.
Una volta richiesto lo svincolo contrattuale da parte dell'attore, CP_1 convocava per il 15.06.2022 l'appaltatore per la contabilizzazione delle
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prestazioni eseguite, adempimento necessario per la risoluzione del rapporto.
Tuttavia, in quella data non era stato possibile redigere alcun documento contabile per difetto di rappresentanza del difensore del (la cui firma non era Parte_1 autografa). Pertanto, convocava nuovamente l'attore per il 29.07.2022, CP_1 data in cui veniva sottoscritto (con riserva da parte dell'attore) il registro di contabilità, da cui risultava un credito dell'appaltatore di €55.243,21, il quale veniva accertato con Atto di liquidazione redatto il 15.11.2022.
Secondo il convenuto, non era stato possibile liquidare tale somma all'appaltatore perché il non aveva ancora trasmesso il Documento Unico Parte_1 di Regolarità Contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera ex art. 8, comma 10-bis, d.l.n.76/2020, nonostante richiesta avanzata in tal senso dalla Stazione Appaltante.
Il convenuto contestava altresì le singole voci di spesa di cui l'attore pretendeva il rimborso, quali quelle relative a: barriere stradali, la cui fornitura non sarebbe mai avvenuta;
bitume stradale, eccedenti rispetto al prezzo previsto dai patti contrattuali;
personale e noleggio mezzi, i cui nominativi erano diversi rispetto a quelli in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice.
Inoltre, ad avviso di dai documenti allegati dal (un elenco CP_1 Parte_1 riepilogativo di fatture) sarebbe impossibile determinare se le fatture prodotte fossero corrisposte al reale impiego di mezzi, materiali e personale nell'espletamento dei lavori, mancando la prova che avrebbe permesso di verificare il loro concreto utilizzo nella commessa in oggetto.
Sul piano istruttorio, sosteneva l'inammissibilità della CTU, la quale CP_1 avrebbe avuto finalità meramente esplorativa e della prova testimoniale richieste dall'attore, asserendo che la prova dovesse essere fornita documentalmente. Il convenuto allegava alla comparsa n. 12 documenti.
In conclusione, chiedeva, in via pregiudiziale, la riunione della CP_1 presente causa a quella di cui al R.G. n. 56419/2023, avente ad oggetto il c.d. appalto gemello, già menzionato dall'attore, stigmatizzando la condotta processuale di parte attrice quale abuso dello strumento processuale. Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'attore perché infondate e non provate, con vittoria di spese e onorari: nello specifico, il mancato pagamento delle spese risultanti dall'atto di contabilità sarebbe imputabile a responsabilità
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dello stesso appaltatore;
l'ammontare del diritto creditorio relativo alle ulteriori spese richieste dall'attore sarebbe abnorme (rispetto al valore totale dell'appalto) e infondato e dello stesso mancherebbe anche la prova, non rinvenibile nei documenti allegati al , alcuni dei quali anche difformi rispetto a quelli in Parte_1 possesso della stazione appaltante;
sarebbero, infine, infondate le pretese risarcitorie vantante in punto di risarcimento dei danni. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore, chiedeva CP_1 la riduzione delle somme a quanto strettamente provato.
Il Giudice, svolte le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., differiva la data della prima udienza al 16.09.2024, avvertendo le parti che i termini per le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. sarebbero decorse a ritroso da tale udienza. Nella memoria del primo termine ex art. 171-ter c.p.c. del 25-06-2024
l'attore, quanto alla richiesta di riunione, affermava la necessità della distinzione dei due procedimenti, poiché dipendenti da due distinti bandi di gara. Ribadiva, poi, la sussistenza delle spese sostenute dal per dare Parte_1 esecuzione all'appalto consegnato in via d'urgenza da e, infine, reiterava la CP_1 richiesta di risarcimento dei danni patiti, sia in termini di danno emergente sia di lucro cessante, oltre al danno da perdita di chance, atteso che la mancata sottoscrizione del contratto sarebbe imputabile alla condotta del convenuto. In relazione alla quantificazione dei danni, l'attore riservava la nomina di una CTU.
Da ultimo, ribadiva le conclusioni formulate con l'atto introduttivo.
Con la memoria del secondo termine ex art. 171-ter c.p.c. del 09.07.2024 l'attore depositava nuovamente il registro di contabilità e una CTP con annessi allegati. Il
ribadiva, poi, la richiesta di ammissione di una serie di Parte_1 prove testimoniali vertenti sulle varie tipologie di spese sostenute dall'attore nell'esecuzione dell'appalto. In particolare, dalla consulenza tecnica sarebbe emersa innanzitutto la necessità da parte del di gestire Parte_1 unitariamente le spese dei due appalti, trattandosi della medesima attività su strade contigue e per il medesimo arco temporale. Si specificava, inoltre che l'importo del 50,16% del totale, riferito al Nucleo C4 oggetto del presente procedimento, derivava in proporzione dall'importo di aggiudicazione delle due gare. Nella consulenza si dettagliavano, poi, le diverse voci di spesa (sicurezza, barriere stradali, segnaletiche, bitume stradale, personale distaccato, personale dipendente,
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noleggio mezzi attrezzature ed altre) che sarebbero provate dalle fatture emesse dalle rispettive imprese di riferimento che erano intervenute nella fornitura dei materiali o del personale, e dalle dichiarazioni di soggetti intervenuti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori, come – ad esempio – i capisquadra il Pt_1 responsabile approvvigionamento di una delle ditte esterne, i fornitori, gli operai del cantiere.
Nella seconda memoria di replica ex art. 171-ter c.p.c. del 24.07.2024 CP_1 insisteva sulla necessità di riunire i due procedimenti stante la connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, e ribadiva, anche per le conclusioni, quanto esposto nella comparsa di costituzione. In particolare, il convenuto rilevava la non contestazione da parte dell'attore del fatto che l'importo oggetto di accertamento non era stato ancora liquidato perché il non Parte_1 aveva depositato la documentazione prescritta dalla legge. rilevava, CP_1 altresì, la non contestazione da parte del delle eccezioni Parte_1 formulate in sede di comparsa di risposta, quali la mancata fornitura delle barriere stradali, il già avvenuto riconoscimento degli importi relativi al bitume stradale e il contenuto del Piano Operativo di Sicurezza n° 2 del 16.2.2022, fatti che si sarebbero dovuti ritenere ormai provati.
Nella terza memoria di controreplica ex art. 171-ter c.p.c. del 29.08.2024 CP_1 ribadiva che il Documento Unico di Regolarità Contributiva non era stato
[...] ancora depositato dall'attore, e che quest'ultimo non aveva neanche contestato la richiesta da parte dell'amministrazione di ostensione di tale documento. CP_1 insisteva sull'inammissibilità delle prove richieste dall'attore: quanto alle
[...] prove testimoniali, il convenuto ribadiva che le spese asseritamente sostenute dall'attore dovevano essere oggetto di prova documentale, attraverso la produzione di atti contabili, e, quanto alla CTU, ne affermava la evidente finalità esplorativa tesa a sopperire ad un mancato assolvimento dell'onere della prova.
Inoltre, ad avviso di il avrebbe dovuto prima CP_1 Parte_1 provare di aver eseguito le attività di cui chiedeva il rimborso spese, ma la asserita confusa produzione documentale dell'attore non sarebbe idonea a dimostrare nulla, in quanto trattasi di atti non controfirmati da personale a riprova CP_1 della loro veridicità e sottoscritti unilateralmente dall'autore della consulenza di parte attrice. Il convenuto si riportava poi alle conclusioni dell'atto introduttivo.
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Nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 02.09.2024, l'attore insisteva sull'ammissibilità delle richieste istruttorie e si riportava alle conclusioni dell'atto introduttivo.
All'udienza del 16.09.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie poiché fascicolo di natura documentale e assegnava alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c., nella misura massima ivi prevista, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Rinviava, poi, all'udienza dell'11.3.2025 in trattazione scritta.
Con la comparsa conclusionale del 19.09.2024 il sosteneva Parte_1 la non applicabilità al caso di specie dell'art. 8, comma 10-bis, del d.l.n.76/2020, che prescrive il DURC di congruità, non trattandosi di lavori edili. L'attore reiterava, inoltre, la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori rigettata, sulla scorta della necessità di accertare giudizialmente il suo diritto creditorio al risarcimento dei danni vantato nei confronti del convenuto e di ottenere pronuncia di condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo richiesto di €469.458,76.
Da ultimo, l'attore si riportava alle conclusioni della prima memoria istruttoria.
Nelle note di udienza (11.3.2025) ex art. 83, comma VII, lett. h), d./. 18/20 del
20.09.2025 l'attore si riportava ai propri atti e allegati di causa e concludeva.
Con la nota di precisazione delle conclusioni del 08.01.2025 CP_1 concludeva chiedendo, in via principale, di rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la riduzione degli importi dovuti alle minori somme provate e ritenute di giustizia.
Con decreto del 16.01.2025 il Giudice differiva l'udienza del 11.3.2025 al
24.06.2025, sempre in trattazione scritta.
Nelle note di udienza (24.06.2025) ex art. 83, comma VII, lett. h), d./. 18/20 del
17.01.2025 l'attore verbalizzava come da note dell'udienza precedente. Con la nota di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 l'attore rassegnava le conclusioni già formulate e reiterava le richieste istruttorie.
Con la comparsa conclusionale del 03.02.2025 ribadiva le CP_1 argomentazioni dei precedenti scritti difensivi. In particolare, rilevava la tardività della contestazione dell'attore sul Documento Unico di Regolarità Contributiva, che si sarebbe dovuta formulare nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., e
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l'infondatezza della stessa, poiché secondo il convenuto la commessa oggetto di appalto sarebbe rientrata nel novero delle attività edili. Inoltre, ribadiva CP_1
l'abnormità delle spese pretese dall'attore e la non contestazione da parte di quest'ultimo delle eccezioni sollevate dal convenuto in sede di comparsa di risposta in punto di lavori effettivamente svolti. Ad avviso del convenuto, negli appalti pubblici la misurazione e il pagamento dei lavori sono regolati dalle norme del capitolato speciale, seguono una procedura ben precisa e sono liquidati in base ad atti emanati dall'amministrazione aggiudicatrice e non attraverso le fatture prodotte dall'attore, le quali non sarebbero in grado di dimostrare né l'effettivo espletamento dei lavori, né che gli stessi siano stati effettivamente richiesti dalla stazione appaltante. Infine, rilevava la totale assenza di prova dei danni CP_1 lamentati dall'attore.
In data 14.02.2025 l'attore depositava nuovamente la comparsa conclusionale già depositata il 19.09.2024.
Con la memoria di replica del 20.02.2025 rilevava la tardività del CP_1 deposito da parte dell'attore delle note di precisazione delle conclusioni del
30.01.2025 e della comparsa conclusionale del 14.02.2025, in quanto con il differimento dell'udienza erano solo mutati i termini per il deposito delle note di udienza e non anche per gli atti conclusivi. Nel merito, il convenuto confermava che secondo il capitolato d'appalto i lavori oggetto di commessa sarebbero rientrati nelle attività edili ex art. 8, comma 10 bis, d.l.n.76/2020 e ribadiva la temerarietà di tutte le altre pretese avanzate dall'attore.
In data 17.06.2025 il verbalizzava nuovamente le note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 24.06.2025, ex art. 83, comma VII, lett. h), d./.
18/20: si riportava ai propri atti e allegati di causa e concludeva come da prima memoria istruttoria, reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori.
Inoltre, il sottolineava come avesse sempre avuto i DURC Parte_1 regolari, che potesse sempre verificarlo accedendo al Fascicolo Virtuale CP_1 dell'Operatore Economico e che, nel caso di specie, non si vertesse nell'ambito di lavori edili, bensì nell'ambito di “servizi di pronto intervento e reperibilità”. Ad avviso dell'attore, anche qualora le prestazioni fossero state da assoggettare a verifica di congruità – circostanza non sarebbe stata mai contestata all'attore da parte della Cassa edile, che ha emesso le regolarità attualmente vigenti –
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l'eventuale regolarizzazione sarebbe potuta avvenire solo al termine dei lavori, fatta dalla Cassa edile competente sulla base del valore dell'opera. Infine, l'attore rappresentava che la messa a disposizione dei mezzi e del personale (che costituiscono parte del rimborso spese richiesto) fosse un obbligo contrattuale, circostanza mai contestata dal convenuto.
Contestualmente l'attore produceva un serie di allegati, tra cui i DURC del
. Parte_1
Nelle note di trattazione scritta del 23.06.2025 per l'udienza del 24.06.2025 rilevava l'inammissibilità delle note di trattazione della controparte del CP_1
17.06.2025, la quale, senza aver risposto nei termini alla comparsa conclusionale del convenuto, avrebbe surrettiziamente depositato una memoria difensiva con allegati, non rispettando la già maturata preclusione per il deposito delle prove documentali. Nel merito, poi, il convenuto ribadiva le argomentazioni già avanzate negli scritti difensivi e si riportava alle conclusioni già formulate.
All'udienza del 24.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria ha consentito di riconoscere la sussistenza di un diritto di credito del della somma di €55.243,21 nei confronti di Parte_1 CP_1 come previsto dal registro di contabilità sottoscritto da entrambe le parti in data
29.07.2022 e come liquidato successivamente nell'apposito Atto di liquidazione dell'amministrazione del 15.11.2022.
È stato accertato, infatti, che il è risultato aggiudicatario in Parte_1 data 09.02.2022 dell'appalto avente ad oggetto “Lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade del centro di Manutenzione C nucleo 4 - anno 2022”
(COD. GARA BOLAV073-21) bandito da consegnato in via CP_1
d'urgenza dalla Stazione appaltante il giorno successivo, e per il quale l'impresa aggiudicatrice ha iniziato i lavori nelle more della stipula del contratto, la quale sarebbe dovuta avvenire entro i 90 giorni successivi.
Per ragioni non specificatamente chiarite dalle parti, tale stipula non era mai avvenuta e, pertanto, il aveva chiesto lo scioglimento da Parte_1 ogni vincolo ai sensi dell'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016. Peraltro, la mancata stipulazione del contratto, senza giustificazione, dovrebbe essere
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valutata, in altre sedi, ai fini della responsabilità erariale del dirigente preposto, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, cit.
Il diritto creditorio vantato dall'attore discende sempre dall'art. 32, comma 8, cit., il quale prevede che in caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il termine fissato, all'aggiudicatario spetta il rimborso delle spese contrattuali documentate. Con specifico riferimento ai lavori consegnati in via d'urgenza, poi,
l'aggiudicatario, quando ha dato inizio all'esecuzione del contratto – come nel caso di specie – ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
Tuttavia, i lavori per i quali sussiste prova della loro effettiva esecuzione da parte del e per i quali sono state, quindi, documentate le spese Parte_1 sostenute dall'attore sono unicamente quelli risultanti dal registro di contabilità redatto in data 29.07.2022 e sottoscritto da entrambe le parti (benché con riserva da parte del ). Parte_1
La ragione per la quale l'amministrazione aggiudicatrice non aveva proceduto all'erogazione delle somme sopra citate risiede nella mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera dell'impresa ex art. 8, comma 10- bis, d.l.n.76/2020, nonostante la richiesta avanzata in tal senso dalla Stazione appaltante. Per contro, l'attore sosteneva la non necessità del Documento in esame, stante la non riconducibilità dell'appalto in oggetto alla nozione di attività edile.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 del DM n. 143 del 25 giugno 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la verifica di congruità richiesta dall'art. 8, comma
10-bis, d.l. 76/2020 si riferisce all'incidenza della manodopera nel settore edile.
Per la definizione di settore edile lo stesso Decreto rinvia alla contrattazione collettiva di categoria: «rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale». Come si evince facilmente dai contratti collettivi nazionali del settore edilizia, gli stessi trovano applicazione anche all'attività di costruzione, manutenzione e riparazione di strade e alla posa di manti di asfalto e bitume, che rappresentano l'oggetto
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dell'appalto di cui al presente procedimento. Pertanto, si richiedeva legittimamente all'impresa aggiudicatrice il possesso del DURC relativo alla manodopera, proprio per procedere all'erogazione delle somme già liquidate dall'amministrazione. E tale documento doveva essere presentato dall'attore, specie dopo la richiesta avanzata in tal senso da non potendosi CP_1 pretendere, come sostiene parte attrice, che l'amministrazione dovesse verificare autonomamente la presenza dei documenti di regolarità contributiva dell'impresa.
È, dunque, corretta la prospettazione del convenuto secondo la quale il mancato pagamento delle somme liquidate è imputabile al comportamento dell'attore.
Peraltro, il è risultato in regola con i Documenti di Parte_1 regolarità contributiva, in quanto egli stesso ha allegato i DURC in data
17.06.2024, in occasione della redazione delle note di trattazione dell'udienza del
24.06.2025. Tale allegazione non può ritenersi prova di un fatto costitutivo del diritto e come tale soggetto alle preclusioni istruttorie di cui alle memorie n. 2) e
3) dell'art. 171-ter c.p.c., bensì deve essere considerata alla stregua di una mera legittimazione al pagamento, di cui si può dare prova in ogni momento del processo.
Stante, dunque, la regolarità della posizione contributiva del Parte_1 con riferimento all'appalto oggetto del presente procedimento, deve essere riconosciuto all'attore il diritto al rimborso delle spese per i lavori eseguiti nell'ammontare di €55.243,21, così come accertati nel contradditorio tra le parti e risultanti dal registro di contabilità comunemente sottoscritto in data 29.07.2022 e così come liquidate successivamente nell'apposito Atto di liquidazione di CP_1 del 15.11.2022.
[...]
Non può invece essere riconosciuto all'attore il diritto di credito avente ad oggetto il rimborso di spese ulteriori rispetto a quelle appena indicate.
Come sostenuto dal convenuto, infatti, l'ammontare delle spese ulteriori pretese dall'attore (€469.458,76), pari ad una somma superiore al doppio del valore dell'appalto (€276.000,00), appare sostanzialmente difficilmente giustificabile, anche (ma non solo) a causa della durata dei lavori di circa quattro mesi (dal febbraio al giugno 2022) a fronte della durata dell'intero appalto di un anno. Nel caso concreto, poi, manca la prova sia che i lavori siano stati effettivamente eseguiti dal (ulteriori a quelli riconosciuti nel registro di Parte_1
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contabilità) sia che le spese allegate dall'attore siano state sostenute per quelle specifiche opere.
Le fatture allegate da parte attrice, invero, non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo impiego del denaro speso dal per la realizzazione dei lavori Parte_1 oggetto dell'appalto, mancando il riconoscimento degli stessi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, trattandosi di atti unilaterali dell'attore e non di documenti contabili ufficiali, per questo non idonei a provare i fatti alla base delle pretese creditorie. Anche la consulenza tecnica di parte depositata dal
, tesa a corroborare le istanze creditorie, non è idonea a dimostrare la Parte_1 veridicità delle spese sostenute in relazione all'appalto aggiudicato, in quanto si basa su un elenco di fatture da parte di imprese che sarebbero intervenute a vario titolo nello svolgimento dei lavori del , unitamente alle dichiarazioni del Parte_1 personale impiegato nell'esecuzione degli stessi;
in buona sostanza atti unilaterali e non atti controfirmati dal personale di CP_1
Neanche la prova testimoniale di cui l'attore ha richiesto a più riprese l'ammissione sarebbe valsa a dimostrare il diritto vantato dal in quanto Parte_1 si tratta di prova afferente ad un contratto (aggiudicato, benché mai stipulato) la quale deve essere fornita documentalmente, rientrando sempre nell'ambito dell'art. 2721 c.c. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, «Per
l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (cfr. Cass. Sez. I, sent.n.19802, del 04/10/2016, Rv. 641840-01).
Peraltro, appare evanescente anche il criterio di quantificazione in percentuale adottato dall'attore del 50,14% delle spese di competenza dell'appalto oggetto del presente giudizio sul totale del denaro sostenuto per eseguire anche il c.d. “appalto gemello”, vale a dire quello relativo a “Lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade del Centro di Manutenzione C nucleo 2 - anno 2022”, mancando una precisa destinazione del denaro impiegato – e di cui si chiede il rimborso – alle singole voci dell'appalto de qua.
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D'altronde, nel settore degli appalti pubblici le spese di cui l'impresa aggiudicataria si fa carico devono essere documentate e contabilizzate dal personale dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di specie, le norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, al par.
4.1. stabiliscono che gli interventi in urgenza devono essere preventivamente documentati e comunicati al responsabile affinché tale lavoro possa essere contabilizzato, a riprova del CP_1 fatto che l'unilaterale allegazione da parte dell'impresa aggiudicataria non sia sufficiente per la contabilizzazione del lavoro asseritamente eseguito.
Per queste ragioni, risultando sforniti di prova i fatti costitutivi a fondamento della pretesa dell'attore di ottenere il rimborso delle spese per un ammontare di
€469.458,76 e non essendo, pertanto, stato adempiuto l'onere prescritto dall'art.2697 c.c., la relativa domanda non può essere accolta.
Parimenti, tutti gli altri danni lamentati dall'attore non sono stati provati.
In particolare, il domandava il risarcimento di danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, tra cui anche il danno all'immagine e la perdita di chance, che avrebbe subito a causa del comportamento di irrispettoso CP_1 dei canoni di buona fede e diligenza di cui agli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c., imputando a responsabilità dell'amministrazione la mancata sottoscrizione del contratto.
Tuttavia, l'attore si è limitato ad elencare apoditticamente le diverse voci di danno asseritamente subite senza fornire la minima prova della loro sussistenza, né tantomeno della loro riconducibilità al comportamento della controparte.
L'asserita perdita di chance viene erroneamente collegata in re ipsa alla mancata sottoscrizione del contratto, sovrapponendola al lucro cessante derivante dal mancato conseguimento del bene-contratto e duplicandone le voci di danno.
Non si indicano, invece, né tantomeno si provano, le altre e diverse occasioni di guadagno asseritamente perse a causa dell'impegno profuso nell'esecuzione d'urgenza di lavori oggetto dell'appalto in esame, il cui contratto non è stato poi stipulato. Non si indicano, né si provano, neanche i mancati guadagni che, in termini di lucro cessante, il avrebbe ottenuto qualora avesse Parte_1 conseguito il contratto aggiudicato. Negli atti del si sottolinea Parte_1 solamente che tutti i danni sono ulteriori rispetto alla richiesta di rimborso delle spese eseguite per l'appalto e si allude a dei pregiudizi per subiti dall'attore senza
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indicare quali siano. Sul punto cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 1752, del
28/01/2005 (Rv. 578787 - 01), secondo cui «In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” […] ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta». Nel caso concreto non si rinviene la prova di questi presupposti necessari per il conseguimento del risultato sperato, né del nesso causale tra la condotta illecita e il danno risarcibile.
A ciò va aggiunto che l'attore non possa lamentare una perdita di chance o una responsabilità precontrattuale di poiché il ha CP_1 Parte_1 comunque eseguito, benché in via d'urgenza, parte delle prestazioni oggetto del contratto, delle quali ha diritto al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016. Pertanto, non può appellarsi alla perdita di altre occasioni di guadagno o alla probabilità superiore al 50% di ottenere quel bene della vita per comportamento imputabile all'amministrazione aggiudicatrice.
Se è vero, quindi, che una violazione dell'obbligo correttezza ex art. 1175 e 1337
c.c. da parte di vi possa essere stata, non essendo state palesate le CP_1 ragioni per cui non si è giunti alla stipula del contratto – fatto che richiede una giustificazione precisa ai sensi dell'art. 32, comma 8, cit. – è altrettanto vero che non è stato dimostrato in quali termini tale condotta abbia negativamente inciso nella sfera giuridica del . Parte_1
Pertanto, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sull'attore ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c. quanto alla identificazione e quantificazione di tali danni e al nesso causale intercorrente tra gli stessi e il comportamento del convenuto, la relativa domanda non può essere accolta.
Il comportamento processuale dell'attore il quale, pur in possesso del DURC richiesto ai fini della legittimazione al pagamento delle spese riconosciute da non lo ha prodotto sino all'udienza finale del presente procedimento è CP_1 idoneo motivare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta da parte attrice nei riguardi di CP_1 limitatamente al rimborso delle spese sostenute per l'importo di euro
55.243,21 e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento, in favore del della somma di euro Parte_1 Parte_3
55.243,21, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
b) rigetta tutte le altre domande proposte;
c) compensa le spese tra le parti.
Roma, 08/09/2025
Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Francesco Pio Nigro Imperiale
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