Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 699 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. PASSALACQUA MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato in VIA
XXX GENNAIO N.40 , TRAPANI
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA
VITO SORBA N.18 , TRAPANI
-resistente-
OGGETTO:malattia professionale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 24/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 31/03/2023, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , premesso di aver prestato attività lavorativa quale CP_1
operatore ecologico, ha contestato il giudizio medico legale dell' che ha escluso CP_1
l''origine professionale della malattia denunciata ossia “SPONDILODISCOPATIE DEL
TRATTO LOMBARE”.
L convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto della CP_1
ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso, negando il nesso causale tra la patologia denunciata e la lavorazione espletata.
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Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott.G ha concluso la sua relazione Per_1
affermando che “.. esiste nesso di causa tra le lesioni patite dalla ricorrente e l'attività lavorativa e conseguentemente sono in essere i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale . Infatti nell'attività lavorativa svolta dalla signora erano presenti da come si evince dalla certificazione del Pt_1
medico competente sia la movimentazione manuale dei carichi sia la postura incongrua e le vibrazioni dell'intero corpo .Quindi nel caso in esame intercorre il rapporto di causalità, cioè il nesso che intercorre tra la qualità della causa e la qualità dell'effetto .
Inoltre per un giudizio medico legale corretto si deve ricostruire lo stato anteriore del lavoratore , l'esistenza di eventuali condizioni cliniche preesistenti , o di rilevanza clinica anche presentatasi successivamente .
In relazione a questa tipologia di malattia professionale è stato emanato il D.M.
9.4.2008 che alla voce 47.8 recita : lavorazioni di movimentazione manuale carichi svolte in maniera non occasionale ed in assenza ausili efficaci , voce perfettamente pertinente con l'attività lavorativa svolta e con il conseguenziale danno biologico presente.
Voce 213 ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi fino a persistenti fino a 12%: si attribuisce la percentuale di danno biologico del 8 %. “.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(vedasi relazione del 17/2/2025 nonché chiarimenti del 30/3/2025).
La domanda va dunque accolta con condanna dell' al pagamento CP_1
dell'indennizzo sussistendo un danno biologico nella misura accertata dell'8%.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell CP_2
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[...]
P.Q.M.
-condanna l' al pagamento dell'indennizzo come in motivazione;
CP_1
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, co distrazione al procuratore.
-Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Trapani, 21/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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