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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/11/2024, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3858 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BELTRAMI SANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato PRANDI FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicate nel verbale di udienza del 2/10/2024.
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Acerra (NA), in data 18/12/1993 e dalla loro unione sono nati i figli in data 1/04/1994, Persona_1 Persona_2
in data 10/03/1996, in data 23/03/1997 e in
[...] Persona_3 Persona_4
data 21/04/1998.
2. Con ricorso del 25/07/2024 parte ricorrente ha chiesto, in via d'urgenza,
l'adozione di un ordine di protezione e, nel merito ed in via definitiva, di pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi con addebito della stessa in capo al marito;
di disporre il versamento in capo al a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della moglie, della somma mensile di euro 400,00, annualmente rivalutabili;
di autorizzare la ricorrente ad incassare integralmente l'assegno unico e universale per i figli a carico e di condannare il Per_3 Per_4
al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza CP_1
delle gravi condotte dallo stesso poste in essere e meglio descritte in atti, nella misura di € 50.000,00, con vittoria di spese. Con successiva memoria ex art. 473- bis 17 co. 1 c.p.c. depositata in data 20/09/2024, parte ricorrente ha modificato le proprie richieste, chiedendo, altresì, l'assegnazione della casa familiare sita in
Formigine (MO).
3. Con provvedimento del 25/07/2024, il Giudice Relatore, considerato che il
[...]
si trovava ristretto in carcere in forza di misura cautelare disposta nei suoi CP_1
confronti, ha ritenuto non sussistere i presupposti per la concessione della misura richiesta ed ha fissato udienza al 19/09/2024, poi rinviata al 2/10/2024.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, condividendo la richiesta di pronuncia della separazione personale tra i coniugi. Diversamente, il ha CP_1
contestato, chiedendone integralmente il rigetto, la domanda di concessione di contributo al mantenimento della moglie, la domanda di addebito della separazione, nonché di risarcimento del danno. Parte resistente ha poi chiesto di regolamentare gli incontri tra il padre ed il figlio anche con l'assistenza di un parente o di Per_3
operatori qualificati, in ragione della sua disabilità.
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5.All'udienza del 2/10/2024, le parti hanno raggiunto un accordo che, previa trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, prevede: la pronuncia di separazione senza alcuna previsione di contributi economici a carico delle parti e con esplicita rinuncia della ricorrente alla domanda risarcitoria qui azionata, e di ogni azione ad essa correlata anche in sede esecutiva, con integrale compensazione delle spese legali.
Il Giudice ha disposto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale ed ha trattenuto la causa in decisione.
Con decreto del 28.10.2024, il Giudice, rilevato che dalle condizioni di separazione precisate dalle parti all'udienza del 2/10/2024 non era dato comprendere se le parti avessero intesto rinunciare (anche) alle domande svolte in ordine alla assegnazione della casa familiare e alle modalità di frequentazione del figlio da parte del Per_3
padre, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., ha fissato loro nuovo termine sino all'11/11/2024 per chiarire tali aspetti;
le parti hanno dunque depositato note scritte confermando la rinuncia della parte ricorrente alla domanda di assegnazione della casa familiare,
e chiedendo concordemente disporsi che il padre possa esercitare il diritto di visita del figlio maggiorenne ma affetto da handicap grave, stabilmente residente Per_3
con la mamma, in modo libero, nel pieno rispetto dei bisogni, esigenze, e desideri del ragazzo.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Quanto agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 02/10/2024, come precisati con le note scritte successivamente depositate, essi vanno integralmente recepiti in quanto regolamentano compiutamente ed equamente le condizioni inerenti i relativi rapporti economici.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a MA (CE) il 07/05/1974, e , nato a Controparte_1
OM D'AR (NA) il 12/06/1973, che hanno contratto matrimonio in data 18/12/1993 ad Acerra (NA), come risulta dall'atto n. 26 parte I, anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ACERRA (NA);
2. omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici riportate in motivazione;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ACERRA
(NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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