Articolo 66 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 76Articolo 66 ter
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3 agosto 2010
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14 maggio 2025
Art. 66-bis. 1. Tutti i repertori e i registri dei quali e' obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis.

3. ((Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,)) il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.
Entrata in vigore il 14 maggio 2025
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