Art. 66-bis. 1. Tutti i repertori e i registri dei quali e' obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis.
3. ((Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,)) il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.
2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis.
3. ((Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,)) il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.