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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6575 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nella persona di EL IN ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24177 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023 , avente per oggetto: opposizione di terzo ordinaria
TRA
, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1942, rappresentato e difeso dall'avv. CERINO CIRO
E
) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
ANNUNZIATA (NA) il 20/03/1986 , rappresentata e difesa dall'avv. AVINO ANNA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/11/2023 l'attore deduceva: di essere proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Via Nicola Capasso n. 18 ubicato al piano terzo della scala A;
di essere residente nell'immobile dalla nascita come da certificato di residenza storica;
che in data 25.10.2023 il funzionario presso la Corte d'Appello di Napoli ad istanza della CP_2 sig.ra gli aveva notificato un avviso di accesso destinato a suo figlio , Controparte_1 Per_1 ex coniuge della sig.ra , per l'esecuzione del rilascio dell'immobile in oggetto;
CP_1 che la sig.ra risiedeva nell'immobile in Napoli alla Via Carlo Celano n. 26 Controparte_1
e non aveva mai avuto residenza nell'immobile in oggetto;
che la sig.ra aveva intrapreso un rapporto di convivenza more uxorio con il sig. CP_1
presso la sua abitazione;
Controparte_3 che da tale relazione era nata una figlia, in data 30.12.2022; Per_2 che la sentenza pregiudicava il diritto di proprietà dell'istante; che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti;
che la convivenza more uxorio determinava il venir meno del legame ambientale dei minori con l'abitazione e, di conseguenza, il venir meno del diritto all'assegnazione dell'immobile; che pertanto la resistente non aveva interesse a resistere all'opposizione all'esecuzione del capo relativo al rilascio del bene immobile;
che in ogni caso la sig.ra , anche ove fosse stata immessa nel possesso del bene, CP_1 sarebbe stata tenuta al rispetto dell'autonomo diritto del terzo oggi opponente;
tutto ciò premesso, concludeva affinché il Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione, volesse dichiarare nulla e/o inefficace nei suoi confronti la sentenza n. 3706/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli e pubblicata in data 07.04.2023 nel giudizio recante n. r.g. 16788/2019 relativamente al capo sulla assegnazione della casa familiare.
Si costituiva la convenuta eccependo l'inammissibilità dell'azione.
La domanda è inammissibile.
Con l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. il terzo lamenta degli effetti pregiudizievoli causati da una sentenza resa inter OS .
Come può desumersi dalla lettura dell'atto introduttivo gran parte delle doglianze investono il capo della sentenza di separazione con cui è stata assegnata la casa familiare, doglianze fondate su circostanze preesistenti o sopravvenute.
Risulta evidente l'inammissibilità delle censure al provvedimento del Tribunale poiché gli unici soggetti legittimati a sollevarle sono solo le parti del giudizio.
Quanto alla posizione dell'opponente, ricordato che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non postula che la stessa sia di proprietà dell'uno o dell'altra, ma solo la disponibilità dell'immobile, tale provvedimento, che costituisce un diritto personale di godimento, non può mai pregiudicare il diritto reale di proprietà.
Infatti, l'opponente non effettua alcuna allegazione in ordine all'asserito pregiudizio né chiarisce come la tutela del suo diritto di proprietà sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
Mentre è esattamente il contrario perché il diritto accertato in sentenza a tutela dei figli minori è pienamente compatibile con il diritto di proprietà.
Infine, l'opponibilità dell'assegnazione a terzi titolari di diritti sul bene è regolata dal regime delle trascrizioni dei provvedimenti giurisdizionali.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1500,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/01/2025
Il giudice
EL IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nella persona di EL IN ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24177 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023 , avente per oggetto: opposizione di terzo ordinaria
TRA
, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1942, rappresentato e difeso dall'avv. CERINO CIRO
E
) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
ANNUNZIATA (NA) il 20/03/1986 , rappresentata e difesa dall'avv. AVINO ANNA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/11/2023 l'attore deduceva: di essere proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Via Nicola Capasso n. 18 ubicato al piano terzo della scala A;
di essere residente nell'immobile dalla nascita come da certificato di residenza storica;
che in data 25.10.2023 il funzionario presso la Corte d'Appello di Napoli ad istanza della CP_2 sig.ra gli aveva notificato un avviso di accesso destinato a suo figlio , Controparte_1 Per_1 ex coniuge della sig.ra , per l'esecuzione del rilascio dell'immobile in oggetto;
CP_1 che la sig.ra risiedeva nell'immobile in Napoli alla Via Carlo Celano n. 26 Controparte_1
e non aveva mai avuto residenza nell'immobile in oggetto;
che la sig.ra aveva intrapreso un rapporto di convivenza more uxorio con il sig. CP_1
presso la sua abitazione;
Controparte_3 che da tale relazione era nata una figlia, in data 30.12.2022; Per_2 che la sentenza pregiudicava il diritto di proprietà dell'istante; che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti;
che la convivenza more uxorio determinava il venir meno del legame ambientale dei minori con l'abitazione e, di conseguenza, il venir meno del diritto all'assegnazione dell'immobile; che pertanto la resistente non aveva interesse a resistere all'opposizione all'esecuzione del capo relativo al rilascio del bene immobile;
che in ogni caso la sig.ra , anche ove fosse stata immessa nel possesso del bene, CP_1 sarebbe stata tenuta al rispetto dell'autonomo diritto del terzo oggi opponente;
tutto ciò premesso, concludeva affinché il Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione, volesse dichiarare nulla e/o inefficace nei suoi confronti la sentenza n. 3706/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli e pubblicata in data 07.04.2023 nel giudizio recante n. r.g. 16788/2019 relativamente al capo sulla assegnazione della casa familiare.
Si costituiva la convenuta eccependo l'inammissibilità dell'azione.
La domanda è inammissibile.
Con l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. il terzo lamenta degli effetti pregiudizievoli causati da una sentenza resa inter OS .
Come può desumersi dalla lettura dell'atto introduttivo gran parte delle doglianze investono il capo della sentenza di separazione con cui è stata assegnata la casa familiare, doglianze fondate su circostanze preesistenti o sopravvenute.
Risulta evidente l'inammissibilità delle censure al provvedimento del Tribunale poiché gli unici soggetti legittimati a sollevarle sono solo le parti del giudizio.
Quanto alla posizione dell'opponente, ricordato che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non postula che la stessa sia di proprietà dell'uno o dell'altra, ma solo la disponibilità dell'immobile, tale provvedimento, che costituisce un diritto personale di godimento, non può mai pregiudicare il diritto reale di proprietà.
Infatti, l'opponente non effettua alcuna allegazione in ordine all'asserito pregiudizio né chiarisce come la tutela del suo diritto di proprietà sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
Mentre è esattamente il contrario perché il diritto accertato in sentenza a tutela dei figli minori è pienamente compatibile con il diritto di proprietà.
Infine, l'opponibilità dell'assegnazione a terzi titolari di diritti sul bene è regolata dal regime delle trascrizioni dei provvedimenti giurisdizionali.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1500,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/01/2025
Il giudice
EL IN