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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1525/2024 promossa da:
( rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata e con domicilio fisico presso il Email_1 suo studio professionale in Rimini C.so D'Augusto n. 220
- RICORRENTE -
CONTRO
sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'Emilia Romagna;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste
Manzi e con domicilio eletto a Rimini in Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
- CONVENUTO -
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale ha richiesto l'irripetibilità Parte_1 dell'indebito pari a € 74.327,08 richiesto dall' con comunicazione in data CP_1
20\08\2024 a titolo di recupero delle rate indebitamente percepite sulla pensione Cat. INVCIV n. dal 01.05.2018 al 31.07.2024 essendo stato giudicato Numer_1 in data 20\02\2018 cieco parziale e non più totale, è meritevole di integrale accoglimento. Risulta infatti provata l'assoluta buona fede del ricorrente che , in assenza di provvedimenti di sospensione o revoca della provvidenza ai sensi dell'art. 37, comma 8, della L. n. 448/98 (norma che prevede, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, che venga disposta l'immediata sospensione della prestazione e poi la revoca della stessa nei successivi 90 giorni) ha continuato a percepire l'indennità di accompagnamento erroneamente erogata dall' . CP_1
Appare infatti evidente l'errore dell' che ha continuato ad erogare alla CP_1 ricorrente l'indennità di accompagnamento anche in epoca successiva alla visita di revisione del 20\02\2018 ed in assenza di un valido accertamento sanitario che lo legittimasse . CP_ L'indebito preteso dall' infatti si è costituito perché l'istituto, pur a conoscenza delle conclusioni assunte dalla Commissione Medica , si è attivato tardivamente per il recupero delle somme indebitamente corrisposte , quando invece fin dal 20\02\2018 era in grado di effettuare le relative verifiche e sospendere la relativa prestazione .
Trova allora applicazione nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 122\10, in forza del quale “ Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall' si applicano, CP_1 limitatamente alle risultanze degli accertamenti di nature medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88 “ .
Prevedendo l'art. 9, del D. Lgs. n. 38/2000 che “le prestazioni a qualunque titolo erogate … possono essere rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni” (comma 1, prima parte) mentre l'art. 55, comma 5 della legge n. 88/89 che “Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Si veda sul punto Cass. Sez. VI .L Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020 (Rv. 658116 - 01) che ha chiarito come in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 19\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Accertata l'irripetibilità dell'indebito pari a € 74.327,08 richiesto dall' CP_1 con comunicazione in data 20\08\2024 a titolo di recupero delle rate indebitamente percepite sulla pensione Cat. INVCIV n. 07646786 dal
01.05.2018 al 31.07.2024 , condanna il suddetto ente previdenziale a restituire a le somme già riscosse o trattenute a tale titolo , oltre Parte_1 interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ) , oltre ad € 43,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 29\05\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'