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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 14323/2024
TRA
AN PI, C.F. [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Guastafierro Pasquale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Napoli alla via De Gasperi n. 55, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.06.2024 la ricorrente esponeva:
- di essere titolare di pensione ai superstiti Cat. SO n. 003510020092643 con decorrenza giugno 2006
e di una pensione Cat. VCOM n. 021510036000178 con decorrenza dicembre 2021 e di una pensione
Cat. INVCIV n. 044510007252967 con decorrenza luglio 2022;
- che con domanda presentata all'Inps in data 15/03/2023, n. 2107957000069, richiedeva il pagamento dell'assegno nucleo familiare quale vedova inabile;
- che la sede Inps Costiero Vesuviana, con provvedimento di reiezione del 27/04/2023, comunicava alla sig.ra LA che "l'utente già è titolare di sent.7668/96 con decorrenza 06/2006, per il ripristino degli anf occorre riproporre nuova domanda dichiarando i redditi dal 2017 ";
- che in data 26/05/2023, presentava la domanda di Trattamento di famiglia ANF in quanto vedova inabile, indicando nella stessa i redditi a decorrere dal 2017 così come richiesto dall'Istituto resistente;
- che stante il silenzio dell'Inps, in data 31.01.2024, presentava un ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale Inps, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro in merito;
- che con verbale di invalidità e di handicap veniva riconosciuta soggetto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) con decorrenza 28.06.2022, nonché, portatrice di handicap in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/1992) a partire da luglio 2022;
- di essere affetta dalle seguenti patologie: “demenza senile e poliartrosi generalizzata…” come da documentazione versata in atti;
- che il mancato pagamento della quota di maggiorazione A.N.F. risultava illegittimo;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti ex lege per ottenere il riconoscimento dell'assegno nucleo familiare quale vedova inabile sin dal 01/07/2022 (data riconoscimento del 100% di invalidità civile con indennità di accompagnamento);
- che in questa materia vige la prescrizione quinquennale, termine che può essere interrotto mediante una semplice richiesta all'Inps.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente, richiamando la sentenza n. 7668 del 23/05/96 emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale precisava che dalla valutazione organica della normativa in materia non sussiste alcun motivo di esclusione del coniuge superstite inabile dal beneficio, concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra LA PI è totalmente inabile, per cui ha diritto a conseguire l'Assegno per il Nucleo Familiare, di cui alla L.153/88, alla sentenza n.7668 del 23/5/96, ed alla Circolare n.98 del 6/5/98, quale coniuge superstite inabile a decorrere dal 01/07/2022 (data riconoscimento del 100% di invalidità civile con indennità di accompagnamento) o da quella diversa data che il giudice riterrà di riconoscere. 2) per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore della sig.ra LA PI gli A.N.F. quale coniuge superstite inabile a decorrere dal 01/07/2022 (data riconoscimento del 100% di invalidità civile con indennità di accompagnamento) o da quella diversa data che il giudice riterrà di riconoscere, il tutto oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Si costituiva l'INPS riferendo di aver riesaminato la domanda amministrativa e di aver riliquidato la nuova SO inserendo gli anni di reddito con prescrizione quinquennale da cui gli ANF sono partiti dal 07/2022 per un totale di €.1.640,2, come da documentazione depositata agli atti.
Depositava, altresì, la comunicazione TE/08 del 20.1.2025 da cui emergevano arretrati anche per quote di SO ma stornate perché si trattava di quote di SO già percepite sulla precedente prestazione n. 20092643 sostituita dalla n. 20133121. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a cui anche parte ricorrente ha aderito nelle note da ultimo depositate.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso in esame è pacifico tra le parti che l'Inps abbia corrisposto a favore della sig.ra LA PI gli A.N.F. quale coniuge superstite inabile a decorrere dal 01/07/2022 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione Inps, all.to
“DocumentoRichiesto_20250120101720”).
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame è pacifica la sussistenza del diritto azionato e che l'Inps abbia disposto il pagamento di quanto richiesto successivamente alla presentazione e alla notifica del ricorso ( Febbraio 2025)
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'Inps va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n.
147/202.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1312,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Si comunichi.
Napoli, 02.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 14323/2024
TRA
AN PI, C.F. [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Guastafierro Pasquale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Napoli alla via De Gasperi n. 55, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.06.2024 la ricorrente esponeva:
- di essere titolare di pensione ai superstiti Cat. SO n. 003510020092643 con decorrenza giugno 2006
e di una pensione Cat. VCOM n. 021510036000178 con decorrenza dicembre 2021 e di una pensione
Cat. INVCIV n. 044510007252967 con decorrenza luglio 2022;
- che con domanda presentata all'Inps in data 15/03/2023, n. 2107957000069, richiedeva il pagamento dell'assegno nucleo familiare quale vedova inabile;
- che la sede Inps Costiero Vesuviana, con provvedimento di reiezione del 27/04/2023, comunicava alla sig.ra LA che "l'utente già è titolare di sent.7668/96 con decorrenza 06/2006, per il ripristino degli anf occorre riproporre nuova domanda dichiarando i redditi dal 2017 ";
- che in data 26/05/2023, presentava la domanda di Trattamento di famiglia ANF in quanto vedova inabile, indicando nella stessa i redditi a decorrere dal 2017 così come richiesto dall'Istituto resistente;
- che stante il silenzio dell'Inps, in data 31.01.2024, presentava un ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale Inps, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro in merito;
- che con verbale di invalidità e di handicap veniva riconosciuta soggetto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) con decorrenza 28.06.2022, nonché, portatrice di handicap in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/1992) a partire da luglio 2022;
- di essere affetta dalle seguenti patologie: “demenza senile e poliartrosi generalizzata…” come da documentazione versata in atti;
- che il mancato pagamento della quota di maggiorazione A.N.F. risultava illegittimo;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti ex lege per ottenere il riconoscimento dell'assegno nucleo familiare quale vedova inabile sin dal 01/07/2022 (data riconoscimento del 100% di invalidità civile con indennità di accompagnamento);
- che in questa materia vige la prescrizione quinquennale, termine che può essere interrotto mediante una semplice richiesta all'Inps.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente, richiamando la sentenza n. 7668 del 23/05/96 emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale precisava che dalla valutazione organica della normativa in materia non sussiste alcun motivo di esclusione del coniuge superstite inabile dal beneficio, concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra LA PI è totalmente inabile, per cui ha diritto a conseguire l'Assegno per il Nucleo Familiare, di cui alla L.153/88, alla sentenza n.7668 del 23/5/96, ed alla Circolare n.98 del 6/5/98, quale coniuge superstite inabile a decorrere dal 01/07/2022 (data riconoscimento del 100% di invalidità civile con indennità di accompagnamento) o da quella diversa data che il giudice riterrà di riconoscere. 2) per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore della sig.ra LA PI gli A.N.F. quale coniuge superstite inabile a decorrere dal 01/07/2022 (data riconoscimento del 100% di invalidità civile con indennità di accompagnamento) o da quella diversa data che il giudice riterrà di riconoscere, il tutto oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Si costituiva l'INPS riferendo di aver riesaminato la domanda amministrativa e di aver riliquidato la nuova SO inserendo gli anni di reddito con prescrizione quinquennale da cui gli ANF sono partiti dal 07/2022 per un totale di €.1.640,2, come da documentazione depositata agli atti.
Depositava, altresì, la comunicazione TE/08 del 20.1.2025 da cui emergevano arretrati anche per quote di SO ma stornate perché si trattava di quote di SO già percepite sulla precedente prestazione n. 20092643 sostituita dalla n. 20133121. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a cui anche parte ricorrente ha aderito nelle note da ultimo depositate.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso in esame è pacifico tra le parti che l'Inps abbia corrisposto a favore della sig.ra LA PI gli A.N.F. quale coniuge superstite inabile a decorrere dal 01/07/2022 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione Inps, all.to
“DocumentoRichiesto_20250120101720”).
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame è pacifica la sussistenza del diritto azionato e che l'Inps abbia disposto il pagamento di quanto richiesto successivamente alla presentazione e alla notifica del ricorso ( Febbraio 2025)
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'Inps va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n.
147/202.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1312,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Si comunichi.
Napoli, 02.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia