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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03.03.2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 903/2023 R.G., promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SACCO ERRICO, con domicilio eletto in LARGO CARLO
TAPPIA N 66034 LANCIANO ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1 [...]
P.I. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
COLUCCINO LUIGI, con domicilio eletto in Fossacesia, Via Bachelet n. 2 presso l'Avv. Daniela Arrizza
CONVENUTO
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-in via preliminare : ritenere e dichiarare il difetto dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 263/2023 del 25 settembre pagina1 di 11 2023 portante il numero RG 720/2023, emesso dal Tribunale di Lanciano, notificato in data 11 ottobre 2023, siccome nullo, illegittimo, improponibile, inammissibile ed inconcepibile e, per l'effetto revocarlo, con ogni consequenziale statuizione di legge.
-nel merito: accogliere la proposta opposizione e, conseguentemente, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 263/2023 del 25 settembre 2023 portante il numero RG 720/2023, opposto in quanto erroneo ed infondato, sia in punto di fatto che di diritto;
ritenere e dichiarare, sempre e comunque, che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla e per Parte_1 CP_3
essa, quale mandataria, per i Controparte_2
motivi meglio in atti esplicitati.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito, accertare
e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata
ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare controparte, al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con decreto n. 263/2023 del 25 settembre 2023 RG 720/2023 emesso su ricorso della soc. quale cessionaria del Controparte_3
credito in base a contratto del 04/12/2020, il Tribunale di Lanciano ha ingiunto alla sig.ra di pagare l'importo di Parte_2
€ 28.813,86, oltre interessi e spese di procedura;
pagina2 di 11 La sig.ra ha opposto il decreto ingiuntivo e ne ha chiesto la Pt_1 revoca deducendone la nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 e
634 cc, l'insussistenza del credito, la carenza di titolarità del diritto e di prova del rapporto dedotto.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e CP_3
richiamando al propria legittimazione attiva sulla base della cessione pro soluto richiamata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n.
145 del 12/12/20, la presenza dei contratti azionati nell'elenco dei ceduti, e comunicata alla Virtù anche mediante raccomandata;
l'idoneità probatorie dei documenti allegati al monitorio.
Dopo la statuizione sulla provvisoria esecutorietà le parti sono state rimesse in mediazione ma la procedura non ha avuto esito positivo;
rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti, il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del
03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opposizione è fondata e va accolta;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
II. Va in primo luogo scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio.
III. Sul punto parte opponente sostiene l'insufficienza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale per ritenere che il rapporto dedotto in monitorio sia compreso tra quelli oggetto della cessione.
IV. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando pagina3 di 11 avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. Sez. 3,
22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01)
V. Nel caso in esame l'avviso indica che la società in Controparte_3
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_4
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
VI. La questione posta in rilievo attiene all'efficacia probatoria dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. Su tale questione La Corte ha distinto l'ipotesi in cui oggetto di contestazione è l'esistenza del contratto di cessione in sé, da quello in cui è negata solo l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco. Nel primo caso, per provare tale contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso in G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale;
invece, nel secondo caso l'avviso “può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 giugno
2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2019, n.
2780).
VII. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del pagina4 di 11 rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
VIII. La lista in questione, non presente tra le allegazioni al monitorio, è, stata in seguito allegata dalla Sirio nella comparsa di costituzione
(doc6) e può evincersi che alla pag. 441 reca le stringhe che riproducono gli elementi identificativi dei rapporti che Intesa
CP_ San Paolo, con la comunicazione del 24/01/2024 (doc.5 fase merito) ha dichiarato compresi nella menzionata cessione del
12/12/2020 / UBI i rapporti riferiti alla sig.ra , individuati CP_1 Pt_1
dai seguenti dati
CP_ IX. D'altro canto la disponibilità da parte di dell'estratto ex art. 50
TUB rilasciato da UBI Banca in data immediatamente prossima alla cessione (04/12/20) è elemento valutabile in coerenza logica per ritenerlo rilasciato alla Sirio in esecuzione dell'accordo.
X. Sulla validità del contratto di cessione di credito va pure rammentato che esso ha natura consensuale ed il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264
c.c..
XI. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
pagina5 di 11 (Cass, sez. III, 19/02/2019, n. 4713)
XII. Inoltre, secondo consolidato indirizzo, (tra le molteplici pronunce in tali sensi Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257) non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'articolo 1264
c.c., che dell'articolo 1265 c.c. e dell'articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità . (cfr.Cass. n. 16566 del
2018; Cass. n. 28390 del 2018) L'uso, da parte del Legislatore, al di fuori dell'ambito processuale, del termine “notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla
“notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del cedente
XIII. Va quindi riconosciuta validità ed esistenza del contratto di CP_ cessione in favore di e la sua legittimazione ad attivare la posizione creditoria.
XIV. Per quanto concerne invece il diverso aspetto dell'opponibilità della cessione al ceduto, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di pagina6 di 11 rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass.
Sez. 6, 29/09/2020, n. 20495, Rv. 659146 - 01)
XV. Sul punto deve anche notarsi che non v'è prova di effettiva ricezione da parte della virtù della diffida del 04/042022, perché il relativo avviso di ricezione reca i dati e sottoscrizione di un soggetto diverso dalla e residente in altra regione Pt_1
XVI. Ne consegue che ove non altrimenti nota alla Virtù, la notifica della cessione è da ritenersi intervenuta con la notifica del decreto ingiuntivo.
XVII. La circostanza è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio posto che la finalità precipua della notifica risiede, senza influire sulla validità della cessione, nel rendere edotto il ceduto del mutato soggetto nei cui confronti egli è tenuto ad adempiere, ma nel caso di specie l'opponente contesta in radice la prova del rapporto sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo, deducendo che la ricorrente in monitorio non ha allegato i contratti da cui scaturirebbe il diritto quesito, e tale carenza si è perpetuata nel giudizio di merito.
XVIII. Questa deduzione assume rilievo determinante per le sorti del giudizio.
CP_ In effetti la non ha dato prova del titolo costitutivo del rapporto dedotto, cioè dei contratti da cui hanno tratto origine i rapporti oggetto della cessione, richiamati nell'elenco allegato all'avviso pubblicato in G.U. e nella dichiarazione di Banca Intesa, e questa pagina7 di 11 carenza probatoria assume ancor maggiore rilevo a fronte delle sollevate eccezioni di parte opponente che deduce l'assenza di elementi di riscontro oggettivo per verificare i criteri di determinazione del credito in domanda
XIX. A ciò non sopperisce il richiamo della Sirio all'estratto bancario certificato richiamato dall'opposta, che non può valorizzarsi al punto di ritenerlo idoneo a dimostrare l'esistenza del contratto, proprio perché il contratto è è presupposto per l'emanazione della certificazione, che peraltro è volta solo a determinare l'ammontare del credito in esecuzione, e seppure valida ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non prova nella fase di merito l'esistenza ed il contenuto del rapporto contrattuale
XX. La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cass. Sez. 1, 06/06/2018, n. 14640,
Rv. 649121 - 01)
XXI. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava su chi fa pagina8 di 11 valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, quindi parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. Questo accade perché
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale, trovando applicazione il principio generale di ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'artt
2967 c.c. (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007,
n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421) (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) (cfr. Tribunale Arezzo,
11/01/2017, n. 34).
XXII. L'estratto conto certificato può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).
(Cass. Sez. 3, 10/05/2024, n. 12818, Rv. 670905 - 01)
XXIII. Nell'ambito del vaglio di utilizzabilità dell'estratto certificato e dell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993 ha al solo procedimento monitorio è stato sancito che nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il pagina9 di 11 decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cass. Sez. 1,
06/06/2018, n. 14640, Rv. 649121 - 01)
XXIV. L'idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B. a dimostrare la consistenza del credito per cui è causa è stata peraltro affermata in precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019 e
Cass. n. 25857/2011) secondo cui il saldaconto ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando non sia in modo specifico contestata la sua conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, ed in particolare in presenza di clausola contrattuale con cui il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872). Cass. Sez. 1,
02/12/2011, n. 25857, Rv. 620616 - 01). Si tratta dunque di casi in cui il contenuto della certificazione, diversamente dal caso odierno in cui non v'è riscontro, ha trovato conferma aliunde dalle risultanze processuali.
XXV. La domanda di revoca del decreto ingiuntivo può pertanto essere accolta
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue CP_5
secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 1700
Fase introduttiva 1200
Fase istruttoria - trattazione 900 (fase ridotta per assenza di istruttoria)
Fase decisionale 2700
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina10 di 11 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Lanciano n.720/2023 RG – 263/2023 D.I. del
25/09/2023
2. Condanna al pagamento delle spese di lite per la CP_3 parte attrice , che liquida in € 286,00 per Parte_1 esborsi, € 6.500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'avv. Errico sacco dichiaratosi antistatario
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 20 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03.03.2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 903/2023 R.G., promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SACCO ERRICO, con domicilio eletto in LARGO CARLO
TAPPIA N 66034 LANCIANO ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1 [...]
P.I. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
COLUCCINO LUIGI, con domicilio eletto in Fossacesia, Via Bachelet n. 2 presso l'Avv. Daniela Arrizza
CONVENUTO
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-in via preliminare : ritenere e dichiarare il difetto dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 263/2023 del 25 settembre pagina1 di 11 2023 portante il numero RG 720/2023, emesso dal Tribunale di Lanciano, notificato in data 11 ottobre 2023, siccome nullo, illegittimo, improponibile, inammissibile ed inconcepibile e, per l'effetto revocarlo, con ogni consequenziale statuizione di legge.
-nel merito: accogliere la proposta opposizione e, conseguentemente, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 263/2023 del 25 settembre 2023 portante il numero RG 720/2023, opposto in quanto erroneo ed infondato, sia in punto di fatto che di diritto;
ritenere e dichiarare, sempre e comunque, che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla e per Parte_1 CP_3
essa, quale mandataria, per i Controparte_2
motivi meglio in atti esplicitati.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito, accertare
e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata
ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare controparte, al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con decreto n. 263/2023 del 25 settembre 2023 RG 720/2023 emesso su ricorso della soc. quale cessionaria del Controparte_3
credito in base a contratto del 04/12/2020, il Tribunale di Lanciano ha ingiunto alla sig.ra di pagare l'importo di Parte_2
€ 28.813,86, oltre interessi e spese di procedura;
pagina2 di 11 La sig.ra ha opposto il decreto ingiuntivo e ne ha chiesto la Pt_1 revoca deducendone la nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 e
634 cc, l'insussistenza del credito, la carenza di titolarità del diritto e di prova del rapporto dedotto.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e CP_3
richiamando al propria legittimazione attiva sulla base della cessione pro soluto richiamata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n.
145 del 12/12/20, la presenza dei contratti azionati nell'elenco dei ceduti, e comunicata alla Virtù anche mediante raccomandata;
l'idoneità probatorie dei documenti allegati al monitorio.
Dopo la statuizione sulla provvisoria esecutorietà le parti sono state rimesse in mediazione ma la procedura non ha avuto esito positivo;
rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti, il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del
03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opposizione è fondata e va accolta;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
II. Va in primo luogo scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio.
III. Sul punto parte opponente sostiene l'insufficienza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale per ritenere che il rapporto dedotto in monitorio sia compreso tra quelli oggetto della cessione.
IV. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando pagina3 di 11 avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. Sez. 3,
22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01)
V. Nel caso in esame l'avviso indica che la società in Controparte_3
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_4
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
VI. La questione posta in rilievo attiene all'efficacia probatoria dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. Su tale questione La Corte ha distinto l'ipotesi in cui oggetto di contestazione è l'esistenza del contratto di cessione in sé, da quello in cui è negata solo l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco. Nel primo caso, per provare tale contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso in G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale;
invece, nel secondo caso l'avviso “può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 giugno
2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2019, n.
2780).
VII. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del pagina4 di 11 rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
VIII. La lista in questione, non presente tra le allegazioni al monitorio, è, stata in seguito allegata dalla Sirio nella comparsa di costituzione
(doc6) e può evincersi che alla pag. 441 reca le stringhe che riproducono gli elementi identificativi dei rapporti che Intesa
CP_ San Paolo, con la comunicazione del 24/01/2024 (doc.5 fase merito) ha dichiarato compresi nella menzionata cessione del
12/12/2020 / UBI i rapporti riferiti alla sig.ra , individuati CP_1 Pt_1
dai seguenti dati
CP_ IX. D'altro canto la disponibilità da parte di dell'estratto ex art. 50
TUB rilasciato da UBI Banca in data immediatamente prossima alla cessione (04/12/20) è elemento valutabile in coerenza logica per ritenerlo rilasciato alla Sirio in esecuzione dell'accordo.
X. Sulla validità del contratto di cessione di credito va pure rammentato che esso ha natura consensuale ed il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264
c.c..
XI. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
pagina5 di 11 (Cass, sez. III, 19/02/2019, n. 4713)
XII. Inoltre, secondo consolidato indirizzo, (tra le molteplici pronunce in tali sensi Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257) non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'articolo 1264
c.c., che dell'articolo 1265 c.c. e dell'articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità . (cfr.Cass. n. 16566 del
2018; Cass. n. 28390 del 2018) L'uso, da parte del Legislatore, al di fuori dell'ambito processuale, del termine “notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla
“notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del cedente
XIII. Va quindi riconosciuta validità ed esistenza del contratto di CP_ cessione in favore di e la sua legittimazione ad attivare la posizione creditoria.
XIV. Per quanto concerne invece il diverso aspetto dell'opponibilità della cessione al ceduto, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di pagina6 di 11 rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass.
Sez. 6, 29/09/2020, n. 20495, Rv. 659146 - 01)
XV. Sul punto deve anche notarsi che non v'è prova di effettiva ricezione da parte della virtù della diffida del 04/042022, perché il relativo avviso di ricezione reca i dati e sottoscrizione di un soggetto diverso dalla e residente in altra regione Pt_1
XVI. Ne consegue che ove non altrimenti nota alla Virtù, la notifica della cessione è da ritenersi intervenuta con la notifica del decreto ingiuntivo.
XVII. La circostanza è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio posto che la finalità precipua della notifica risiede, senza influire sulla validità della cessione, nel rendere edotto il ceduto del mutato soggetto nei cui confronti egli è tenuto ad adempiere, ma nel caso di specie l'opponente contesta in radice la prova del rapporto sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo, deducendo che la ricorrente in monitorio non ha allegato i contratti da cui scaturirebbe il diritto quesito, e tale carenza si è perpetuata nel giudizio di merito.
XVIII. Questa deduzione assume rilievo determinante per le sorti del giudizio.
CP_ In effetti la non ha dato prova del titolo costitutivo del rapporto dedotto, cioè dei contratti da cui hanno tratto origine i rapporti oggetto della cessione, richiamati nell'elenco allegato all'avviso pubblicato in G.U. e nella dichiarazione di Banca Intesa, e questa pagina7 di 11 carenza probatoria assume ancor maggiore rilevo a fronte delle sollevate eccezioni di parte opponente che deduce l'assenza di elementi di riscontro oggettivo per verificare i criteri di determinazione del credito in domanda
XIX. A ciò non sopperisce il richiamo della Sirio all'estratto bancario certificato richiamato dall'opposta, che non può valorizzarsi al punto di ritenerlo idoneo a dimostrare l'esistenza del contratto, proprio perché il contratto è è presupposto per l'emanazione della certificazione, che peraltro è volta solo a determinare l'ammontare del credito in esecuzione, e seppure valida ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non prova nella fase di merito l'esistenza ed il contenuto del rapporto contrattuale
XX. La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cass. Sez. 1, 06/06/2018, n. 14640,
Rv. 649121 - 01)
XXI. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava su chi fa pagina8 di 11 valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, quindi parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. Questo accade perché
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale, trovando applicazione il principio generale di ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'artt
2967 c.c. (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007,
n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421) (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) (cfr. Tribunale Arezzo,
11/01/2017, n. 34).
XXII. L'estratto conto certificato può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).
(Cass. Sez. 3, 10/05/2024, n. 12818, Rv. 670905 - 01)
XXIII. Nell'ambito del vaglio di utilizzabilità dell'estratto certificato e dell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993 ha al solo procedimento monitorio è stato sancito che nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il pagina9 di 11 decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cass. Sez. 1,
06/06/2018, n. 14640, Rv. 649121 - 01)
XXIV. L'idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B. a dimostrare la consistenza del credito per cui è causa è stata peraltro affermata in precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019 e
Cass. n. 25857/2011) secondo cui il saldaconto ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando non sia in modo specifico contestata la sua conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, ed in particolare in presenza di clausola contrattuale con cui il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872). Cass. Sez. 1,
02/12/2011, n. 25857, Rv. 620616 - 01). Si tratta dunque di casi in cui il contenuto della certificazione, diversamente dal caso odierno in cui non v'è riscontro, ha trovato conferma aliunde dalle risultanze processuali.
XXV. La domanda di revoca del decreto ingiuntivo può pertanto essere accolta
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue CP_5
secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 1700
Fase introduttiva 1200
Fase istruttoria - trattazione 900 (fase ridotta per assenza di istruttoria)
Fase decisionale 2700
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina10 di 11 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Lanciano n.720/2023 RG – 263/2023 D.I. del
25/09/2023
2. Condanna al pagamento delle spese di lite per la CP_3 parte attrice , che liquida in € 286,00 per Parte_1 esborsi, € 6.500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'avv. Errico sacco dichiaratosi antistatario
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 20 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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