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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 796/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose mobili
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 796/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 2.04.2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cremona, in persona della presidente rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Alberto Gnocchi e con domicilio eletto in Cremona via del Vasto n. 1
giusta delega in atti;
pagina 1 di 9 APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, e sede amministrativa a Lecco, in persona del legale rappresentante dott.
, assista e difesa dall'avv. Giuseppe Chiarella del foro di lecco Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco via Parini n. 33, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 256/2024 emessa
dal Tribunale di Cremona pubblicata in data 4.04.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, sezione civile,
giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, nell'ambito del giudizio N.R.G. 428/2023,
depositata in cancelleria in data 04/04/2024, non notificata, condannare parte appellata al pagamento parziale delle spese di lite di primo grado ed a restituire quanto corrisposto dall'appellante quale corrispettivo delle spese di primo grado;
ovvero, in subordine,
compensare le spese di lite di primo grado, condannando parte appellata a restituire quanto versato da a Controparte_3 [...]
a tale titolo. Controparte_1 pagina 2 di 9 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge del giudizio di secondo grado.
Per parte appellata:
In via principale: rigettare le domande avanzate da parte appellante confermando la sentenza oggi impugnata.
In ogni caso: con vittoria delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21.02.2023, Controparte_1
proponeva innanzi al Tribunale di Cremona tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 10.01.2023 e notificato il 12.01.2023 con cui le era stato ingiunto di pagare a l'importo di € Parte_1
8.365,76 - oltre interessi e spese in dipendenza della fornitura di more.
Esponeva l'opponente che la pretesa creditoria dell'ingiungente trovava la sua fonte nella fattura n. 52AGR del 31.07.2022 per la fornitura di more;
che il quantitativo di prodotto e la consegna non erano oggetto di contestazione, ma il prezzo applicato era diverso dagli accordi intercorsi tra le due società; che appena ricevuta la fattura, la deducente aveva contestato la debenza asserendo che il reale prezzo dovuto era di € 3.030 e, pertanto, era necessaria l'emissione di una nota di credito, reiterata più volte;
che il prezzo del prodotto era stato concordato e la fattura di Coop. AR poteva essere emessa solo dopo le chiusure comunicate da e che, infine, nel luglio 2022 era stato CP_1
inoltrato il file con l'indicazione della fattura che avrebbe dovuto emettere la pagina 3 di 9 fornitrice esattamente pari ad € 3.030.
L'ingiungente resisteva e deduceva di Controparte_3
aver eseguito cinque forniture del peso complessivo di kg.
2.525 di prodotto nel mese di luglio 2022 e l'ultimo prezzo concordato era stato di € 4 al chilogrammo, applicato alla prima consegna, e poi di € 3 al chilogrammo per le altre quattro consegne, come da accordi verbali, e che il prezzo abitualmente praticato era sempre stato tra i 4 e 5 € al chilogrammo, sicché il prezzo di soli
1,20 € al chilogrammo determinato in via unilaterale dalla controparte era frutto di un accordo nullo.
All'udienza del 19.10.23 il giudice adito concedeva la provvisoria esecuzione parziale per la minore somma di € 3.151,20 oltre interessi di mora dal
30.08.2022 al saldo e, istruita la lite solo in via documentale, con la gravata sentenza, il primo giudice sosteneva che la clausola censurata dall'opposta era valida in quanto non indeterminata e parametrata ai ricavi di , al netto CP_1
di commissioni e costi;
che avrebbe dovuto applicare il Parte_1
prezzo comunicato per un totale di € 3.030 oltre i.v.a. e, posto che il prezzo era stato corrisposto in corso di causa, il decreto ingiuntivo andava revocato;
le spese di lite venivano poste a carico dell'opposta in quanto la aveva Parte_1
insistito per il pagamento della maggior somma e si era rifiutata di emettere la nota di accredito.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 4 di 9 Il consigliere istruttore, alla luce della semplicità delle questioni dibattute,
rinviava all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. celebrata in trattazione scritta su richiesta dei procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini per le note difensive, e quindi la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e articolato motivo di appello censura Parte_1
la sentenza nella parte del dispositivo laddove il primo giudice si è limitato ad accertare un suo credito di € 3.030 oltre i.v.a., senza declaratoria di condanna, ed accogliere integralmente l'opposizione e lamenta altresì l'ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali emessa a suo carico. Allega che la sua pretesa creditoria era stata riconosciuta almeno in parte e che dunque le spese dovevano essere valutate sulla scorta dell'esito complessivo del processo.
Il motivo è nel suo complesso fondato.
Invero, come sostenuto da parte appellante, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio con la conseguenza che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene determini la revoca dell'ingiunzione, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese processuali.
Infatti, come chiarito da sezioni unite 13.01.2022 n. 927, l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'impugnazione avverso pagina 5 di 9 l'ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio. Similmente a quanto accade allorquando all'attore viene accordata una somma inferiore a quella chiesta in citazione in cui le spese sono regolate dal decisum (e non sul richiesto), nel caso in cui il giudice investito dell'opposizione accordi all'ingiungente una somma minore rispetto a quella pretesa nel ricorso, dovrà revocare il decreto ingiuntivo
(e le spese in esso regolamentate) e condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertata nel caso concreto. Le spese, in tale ultima evenienza,
devono seguire il criterio della soccombenza sul decisum, a meno che non ricorrano ragioni per la loro parziale o totale compensazione per le ragioni indicate dall'art. 92 c.p.c.
Detto criterio ha trovato autorevole conferma in Cass. sezioni unite 31.10.2022
n. 32061 secondo cui: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le
stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata
in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
Sul punto, osserva la Corte che, nonostante abbia Controparte_1
pagina 6 di 9 sempre riconosciuto la debenza per la minor somma di € 3.030 oltre i.v.a., anche prima del giudizio, non ha poi mai inteso pagare il dovuto giustificando il ritardo con la necessità di ricevere una nota di accredito che, a parere di questa Corte,
non era elemento indispensabile per bonificare la somma dovuta.
Sotto questo profilo, pertanto, non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione parziale di lite che vengono liquidate sulla scorta del decisum e poste a carico di Controparte_1
Tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria
(la relativa fase si è esaurita con il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. previgente) le spese di primo grado vengono liquidate in € 2.127 per compenso, di cui € 425 per la fase studio, € 425 per la fase introduttiva, € 426
per la fase istruttoria nel valore minimo ed € 851 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La sentenza va emendata nella parte in cui si è limitata ad accertare il credito di di € 3.030 oltre i.v.a. solo per fatto che vi fosse stato il Parte_1
pagamento a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale. A
giudizio della Corte, il pagamento effettuato sulla clausola ex art. 648 c.p.c. è
provvisorio e se non viene confermato nella sentenza la controparte può
legittimamente chiedere la ripetizione della somma. Nel caso concreto, peraltro,
la somma è già stata versata.
La sentenza va pertanto riformata con correzione del dispositivo della sentenza impugnata e con condanna di a rifondere a Controparte_1
pagina 7 di 9 le spese del primo grado. Parte_1
L'accoglimento del gravame giustifica anche la condanna della società appellata a rifondere all'appellante le spese di questo grado di giudizio che vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di tariffa dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200), in ragione alla semplicità delle questioni dibattute e alla limitata attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 256/2024 emessa dal Tribunale di Cremona in data 4.04.2024, così
provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
la minor somma di € 3.030 oltre i.v.a. ed interessi moratori indicati
[...]
nella gravata sentenza;
- condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio che liquida € 2.127 per compenso,
[...]
di cui € 425 per la fase studio, € 425 per la fase introduttiva, € 426 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rifondere a parte appellante le Controparte_1
spese di lite del presente grado che liquida in € 174 per borsuali ed € 962 per pagina 8 di 9 compenso (di cui € 268 per la fase di studio della controversia, € 268 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose mobili
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 796/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 2.04.2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cremona, in persona della presidente rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Alberto Gnocchi e con domicilio eletto in Cremona via del Vasto n. 1
giusta delega in atti;
pagina 1 di 9 APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, e sede amministrativa a Lecco, in persona del legale rappresentante dott.
, assista e difesa dall'avv. Giuseppe Chiarella del foro di lecco Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco via Parini n. 33, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 256/2024 emessa
dal Tribunale di Cremona pubblicata in data 4.04.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, sezione civile,
giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, nell'ambito del giudizio N.R.G. 428/2023,
depositata in cancelleria in data 04/04/2024, non notificata, condannare parte appellata al pagamento parziale delle spese di lite di primo grado ed a restituire quanto corrisposto dall'appellante quale corrispettivo delle spese di primo grado;
ovvero, in subordine,
compensare le spese di lite di primo grado, condannando parte appellata a restituire quanto versato da a Controparte_3 [...]
a tale titolo. Controparte_1 pagina 2 di 9 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge del giudizio di secondo grado.
Per parte appellata:
In via principale: rigettare le domande avanzate da parte appellante confermando la sentenza oggi impugnata.
In ogni caso: con vittoria delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21.02.2023, Controparte_1
proponeva innanzi al Tribunale di Cremona tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 10.01.2023 e notificato il 12.01.2023 con cui le era stato ingiunto di pagare a l'importo di € Parte_1
8.365,76 - oltre interessi e spese in dipendenza della fornitura di more.
Esponeva l'opponente che la pretesa creditoria dell'ingiungente trovava la sua fonte nella fattura n. 52AGR del 31.07.2022 per la fornitura di more;
che il quantitativo di prodotto e la consegna non erano oggetto di contestazione, ma il prezzo applicato era diverso dagli accordi intercorsi tra le due società; che appena ricevuta la fattura, la deducente aveva contestato la debenza asserendo che il reale prezzo dovuto era di € 3.030 e, pertanto, era necessaria l'emissione di una nota di credito, reiterata più volte;
che il prezzo del prodotto era stato concordato e la fattura di Coop. AR poteva essere emessa solo dopo le chiusure comunicate da e che, infine, nel luglio 2022 era stato CP_1
inoltrato il file con l'indicazione della fattura che avrebbe dovuto emettere la pagina 3 di 9 fornitrice esattamente pari ad € 3.030.
L'ingiungente resisteva e deduceva di Controparte_3
aver eseguito cinque forniture del peso complessivo di kg.
2.525 di prodotto nel mese di luglio 2022 e l'ultimo prezzo concordato era stato di € 4 al chilogrammo, applicato alla prima consegna, e poi di € 3 al chilogrammo per le altre quattro consegne, come da accordi verbali, e che il prezzo abitualmente praticato era sempre stato tra i 4 e 5 € al chilogrammo, sicché il prezzo di soli
1,20 € al chilogrammo determinato in via unilaterale dalla controparte era frutto di un accordo nullo.
All'udienza del 19.10.23 il giudice adito concedeva la provvisoria esecuzione parziale per la minore somma di € 3.151,20 oltre interessi di mora dal
30.08.2022 al saldo e, istruita la lite solo in via documentale, con la gravata sentenza, il primo giudice sosteneva che la clausola censurata dall'opposta era valida in quanto non indeterminata e parametrata ai ricavi di , al netto CP_1
di commissioni e costi;
che avrebbe dovuto applicare il Parte_1
prezzo comunicato per un totale di € 3.030 oltre i.v.a. e, posto che il prezzo era stato corrisposto in corso di causa, il decreto ingiuntivo andava revocato;
le spese di lite venivano poste a carico dell'opposta in quanto la aveva Parte_1
insistito per il pagamento della maggior somma e si era rifiutata di emettere la nota di accredito.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 4 di 9 Il consigliere istruttore, alla luce della semplicità delle questioni dibattute,
rinviava all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. celebrata in trattazione scritta su richiesta dei procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini per le note difensive, e quindi la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e articolato motivo di appello censura Parte_1
la sentenza nella parte del dispositivo laddove il primo giudice si è limitato ad accertare un suo credito di € 3.030 oltre i.v.a., senza declaratoria di condanna, ed accogliere integralmente l'opposizione e lamenta altresì l'ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali emessa a suo carico. Allega che la sua pretesa creditoria era stata riconosciuta almeno in parte e che dunque le spese dovevano essere valutate sulla scorta dell'esito complessivo del processo.
Il motivo è nel suo complesso fondato.
Invero, come sostenuto da parte appellante, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio con la conseguenza che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene determini la revoca dell'ingiunzione, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese processuali.
Infatti, come chiarito da sezioni unite 13.01.2022 n. 927, l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'impugnazione avverso pagina 5 di 9 l'ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio. Similmente a quanto accade allorquando all'attore viene accordata una somma inferiore a quella chiesta in citazione in cui le spese sono regolate dal decisum (e non sul richiesto), nel caso in cui il giudice investito dell'opposizione accordi all'ingiungente una somma minore rispetto a quella pretesa nel ricorso, dovrà revocare il decreto ingiuntivo
(e le spese in esso regolamentate) e condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertata nel caso concreto. Le spese, in tale ultima evenienza,
devono seguire il criterio della soccombenza sul decisum, a meno che non ricorrano ragioni per la loro parziale o totale compensazione per le ragioni indicate dall'art. 92 c.p.c.
Detto criterio ha trovato autorevole conferma in Cass. sezioni unite 31.10.2022
n. 32061 secondo cui: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le
stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata
in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
Sul punto, osserva la Corte che, nonostante abbia Controparte_1
pagina 6 di 9 sempre riconosciuto la debenza per la minor somma di € 3.030 oltre i.v.a., anche prima del giudizio, non ha poi mai inteso pagare il dovuto giustificando il ritardo con la necessità di ricevere una nota di accredito che, a parere di questa Corte,
non era elemento indispensabile per bonificare la somma dovuta.
Sotto questo profilo, pertanto, non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione parziale di lite che vengono liquidate sulla scorta del decisum e poste a carico di Controparte_1
Tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria
(la relativa fase si è esaurita con il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. previgente) le spese di primo grado vengono liquidate in € 2.127 per compenso, di cui € 425 per la fase studio, € 425 per la fase introduttiva, € 426
per la fase istruttoria nel valore minimo ed € 851 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La sentenza va emendata nella parte in cui si è limitata ad accertare il credito di di € 3.030 oltre i.v.a. solo per fatto che vi fosse stato il Parte_1
pagamento a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale. A
giudizio della Corte, il pagamento effettuato sulla clausola ex art. 648 c.p.c. è
provvisorio e se non viene confermato nella sentenza la controparte può
legittimamente chiedere la ripetizione della somma. Nel caso concreto, peraltro,
la somma è già stata versata.
La sentenza va pertanto riformata con correzione del dispositivo della sentenza impugnata e con condanna di a rifondere a Controparte_1
pagina 7 di 9 le spese del primo grado. Parte_1
L'accoglimento del gravame giustifica anche la condanna della società appellata a rifondere all'appellante le spese di questo grado di giudizio che vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di tariffa dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200), in ragione alla semplicità delle questioni dibattute e alla limitata attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 256/2024 emessa dal Tribunale di Cremona in data 4.04.2024, così
provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
la minor somma di € 3.030 oltre i.v.a. ed interessi moratori indicati
[...]
nella gravata sentenza;
- condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio che liquida € 2.127 per compenso,
[...]
di cui € 425 per la fase studio, € 425 per la fase introduttiva, € 426 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rifondere a parte appellante le Controparte_1
spese di lite del presente grado che liquida in € 174 per borsuali ed € 962 per pagina 8 di 9 compenso (di cui € 268 per la fase di studio della controversia, € 268 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 9 di 9