Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 367/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 6.5.2024 e vertente
T R A
avv. MARIANO (c.f.: , domiciliato presso il Pt_1 CodiceFiscale_1
proprio studio professionale sito in Parma (PR), Strada Giordano Cavestro 12, rappresentato e difeso da sé stesso;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Melito Porto Salvo (RC) Via del Fortino n. 43, presso lo studio dell'avv. Fortunato
Romeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
1
OGGETTO: pagamento somme;
Appello avverso Sentenza del Tribunale di Palmi n.
378/2019 pronunciata in data 7.3.2019 e depositata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.5.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in Controparte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Distaccata di Melito Porto
Salvo, esponendo di aver effettuato nell'anno 2005 un prestito in Parte_2
danaro in favore del germano per un importo di € 10.000,00 a garanzia del quale, il predetto convenuto gli consegnava un assegno tratto sulla Banca Unicredit-Filiale di
Melito di Porto Salvo con scadenza in data 30.06.2006 del medesimo importo. Detto assegno veniva, poi, sostituito con un altro, portante la stessa somma, con scadenza
30.06.2007, che tuttavia non veniva mai incassato dall'attore considerata la reiterata volontà del fratello di saldare il debito con denaro contante. Su tali presupposti concludeva chiedendo che il Tribunale adito dichiarasse la fondatezza della pretesa creditoria vantata nei confronti del convenuto e, conseguentemente, condannasse quest'ultimo al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data indicata nel titolo fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento di una somma pari ad € 5.000,00 quale giusto indennizzo per il danno economico da lui sopportato in conseguenza della richiesta di reperimento della liquidità necessaria presso la ”; con vittoria di spese e compensi di lite. CP_2
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 21.10.2010 si costitutiva in giudizio contestando in toto gli avversi assunti e sostenendo che tra le Parte_2
parti processuali non era mai stato concluso alcun contratto di mutuo. Asseriva, di
2 contro, che l'assegno fu consegnato all'attore per sostenere l'acquisto di una fornitura di infissi che avrebbe dovuto installare nel proprio appartamento in occasione dei lavori di ristrutturazione ivi eseguiti di cui si era occupato lo stesso attore con l'aiuto di terzi.
Appurati, però, vizi nell'esecuzione delle opere, esso convenuto rappresentava all'attore che non intendeva procedere alla sostituzione degli infissi. Aggiungeva che trattandosi di una ingente somma di danaro, asseritamente consegnata in contanti, l'attore avrebbe dovuto dimostrare di averla prelevata dal proprio conto corrente in un'unica soluzione.
Contestava, inoltre, anche la richiesta risarcitoria avanzata ex adverso eccependo l'assoluta carenza di prova e di correlazione tra la richiesta di prestito a titolo oneroso alla banca e la mancanza di liquidità conseguente alla somma in denaro asseritamente consegnatagli dall'attore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di controparte alle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e testimoniali.
All'udienza del 10.12.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 378/2019, pronunciata il 7.3.2019 e pubblicata in pari data, il
Tribunale adito - ritenuta non provata la tesi di parte convenuta in ordine alla circostanza che l'assegno azionato dall'attore sarebbe stato allo stesso consegnato dal germano per pagare una fornitura di infissi da montare nel proprio appartamento - condannava al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore dei , compensate in ragione della metà, mentre Controparte_1
rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da quest'ultimo per mancanza di prova.
Avverso la predetta statuizione interponeva appello Parte_2
ritualmente notificato alla controparte. Nel gravame l'appellante criticava la sentenza impugnata lamentando l'omessa e/o erronea valutazione del compendio probatorio da parte del Giudice di prime cure nonché l'errata statuizione sulla condanna al pagamento delle spese di lite, erroneamente liquidate che, stante il rigetto della domanda risarcitoria
3 nonché quella di rivalutazione monetaria, avrebbero dovuto essere integralmente compensate ovvero compensate in ragione dei 2/3. Concludeva chiedendo
“In riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di restituzione del preteso prestito,
con ogni conseguenza anche in punto di spese di entrambi i gradi del giudizio.
In subordine, rideterminare la statuizione in ordine alle spese del giudizio, compensandole
integralmente o in misura pari ai 2/3, in considerazione della prevalente soccombenza dell'attore,
odierno appellato.
Rideterminare, in ogni caso, il rimborso per anticipazioni non imponibili nella misura di €
93,29 nell'ipotesi in cui la compensazione delle spese giudiziali venisse confermata al 50%, o nella
misura diversa e minore in caso di diversa statuizione sulla percentuale di compensazione.
Ordinare la restituzione di quanto, in tutto o in parte pagato, in esecuzione della sentenza
impugnata oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”.
Con comparsa del 8.7.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello nonché, nel merito, la sua infondatezza;
concludeva chiedendo la conferma della sentenza ex adverso impugnata con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario
All'udienza collegiale del 6.5.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti insistevano in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, agitata dall'appellato, per violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012) avendo l'appellante svolto argomentazioni capaci di inclinare la ratio decidendi della pronuncia avversata senza che vi sia la necessità di esporre un progetto alternativo di sentenza siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III,
4 03/11/2020, n. 24262).
Quanto a merito della vicenda, l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando il malgoverno della prova da parte del giudice di prime cure il quale, a suo dire, avrebbe trascurato la deposizione testimoniale di resa a comprova del Tes_1
costrutto attoreo valorizzando, di contro, quella del teste . Testimone_2
Secondo l'appellante il pregresso rapporto lavorativo con l'appellato, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'appartamento, giustificò il successivo accordo riguardo alla sostituzione degli infissi a fronte del quale l'assegno in questione, intestato al proprio germano, fu consegnato a quest'ultimo privo della clausola di trasferibilità affinché costui lo potesse eventualmente girare a terzi per l'acquisto dei citati manufatti, il cui incarico, però, fu successivamente revocato a causa della cattiva esecuzione delle opere di ristrutturazione.
Aggiunge, inoltre, l'appellante che l'appellato non avrebbe provato la consegna del denaro contante a garanzia del quale fu emesso l'assegno azionato.
Gli assunti sono infondati.
In primo luogo, va ribadito che l'emissione di un assegno postdatato, che di regola viene emesso a garanzia di un debito con l'accordo della restituzione al debitore qualora questi adempia regolarmente la propria obbligazione, è pratica contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933 e pertanto in simile ipotesi va dichiarata la nullità del patto di garanzia ad esso sotteso e la sussistenza della promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. implicando, di conseguenza, presunzione una iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr.
Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, n.19051)
L'assegno azionato, quindi, quale promessa di pagamento, costituisce valido titolo circa l'esistenza di un rapporto di debito-credito tra le parti;
pertanto, a differenza di quanto asserito dall'appellante (trovando applicazione il meccanismo di astrazione
5 processuale che si risolve nell'inversione dell'onere della prova) spetta a costui, in qualità di traente, dimostrare il contrario, ossia l'assenza di causa del rapporto fondamentale.
In ispecie, la postulata tesi del revocato accordo per l'acquisto degli infissi in luogo della pretesa creditoria allegata dall'appellato non appare provata.
A tal fine va subito chiarito che non è dirimente la circostanza che i lavori all'appartamento dell'appellante furono eseguiti nel giugno del 2004 piuttosto che nel periodo 2002/2003 così come dichiarato dal teste (cfr. testualmente: Testimone_2
ADR “… preciso ancora di aver realizzato i lavori presso l'abitazione di Parte_2
unitamente al di lui fratello ”; ADR “Non ricordo esattamente l'epoca di realizzazione dei CP_1
lavori, tuttavia posso dire che gli stessi si sono svolti tra il 2002 ed il 2003”).
Infatti, anche nel caso in cui si dovesse dare credito alla tempistica dei lavori allegata dall'appellante, l'emissione del primo assegno a distanza di due anni e mezzo rispetto all'intervento edilizio appare comunque fuori contesto temporale (lavori giugno
2004/emissione del primo assegno dicembre 2006).
Vale la pena sottolineare, inoltre, che l'assegno azionato, versato in atti, porta la data del 30.6.2007 (in quanto emesso in sostituzione del primo emesso del 2006) con ulteriore dilatazione del tempo intercorso tra l'asserito conferito incarico ed il titolo e ciò rende alquanto inverosimile la tesi postulata dall'appellante.
Del resto, il costrutto difensivo di parte appellante, con precipuo riferimento alla sostituzione degli infissi, ha trovato generica conferma solo dalla deposizione testimoniale della sig.ra moglie dell'appellante, la quale tuttavia, lungi Tes_1
dall'enunciare specifici elementi di fatto di compiuta efficacia rappresentativa, si è limitata, per lo più, a confermare “massivamente” i capitoli di prova da 5 a 10 della memoria istruttoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. di parte convenuta (cfr. testualmente:
“Confermo le circostanze di cui al capo 5,6,7,8,9, e 10” tra cui la n. 7 “vero che sulla scorta di quanto al precedente capitolo 6 il convenuto si determinò a revocare l'incarico per la sostituzione degli infissi all'odierno attore e per tale ragione nel dicembre del 2006 gli consegnò un assegno
6 bancario trasferibile di diecimila euro con il quale avrebbe dovuto dar fronte al costo deli infissi
stessi” ).
A tale deposizione testimoniale va pertanto attribuita una limitata efficacia probatoria posto che la teste, più che rispondere alle domande rivoltegli evocando specifiche circostanze di fatto, ha meramente confermato i capitoli di prova articolati dalla parte senza tuttavia indicare, ad esempio, se le circostanze cui era stata chiamata a deporre le constavano personalmente (perché presente al momento del conferimento dell'incarico per l'acquisto degli infissi) oppure se le erano state riferite dal coniuge mentre ha avuto cura di precisare solo che nell'estate 2004 furono eseguiti dall'appellato i lavori di rifacimento dei pavimenti delle verande delle camere da letto e che nell'estate del 2003 il provvide al rivestimento dei bagni e di alcune camere da letto poste al Tes_2
primo piano nonché alla realizzazione in cucina di un muro con annesse delle finestrelle in vetro cemento (cfr. testualmente: ADR “… Posso affermare che l'esecuzione dei lavori
riguardanti il cemento del pavimento delle verande della camera da letto avvenne nell'estate 2004,
successivamente la nostro trasferimento; ADR “Preciso che precedentemente durante l'estate del
2003 il sig. eseguì altri lavori all'interno della abitazione di mio marito: rivestimento Testimone_2
dei bagni, rifacimento pavimenti di alcune camere da letto poste al primo piano nonché la
realizzazione al piano terra esattamente in cucina di un muro con annesse delle finestrelle in vetro
cemento”; ADR “… mi consta altresì che il sig. che nell'anno 2003 eseguì i lavori Testimone_2
da solo”).
Atteso quanto sopra, sebbene non sussista alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o di coniugio, è pur vero che la teste non ha offerto alcun particolare contributo conoscitivo ai fini di causa sotto il profilo del postulato incarico non avendo costei riferito neppure in quale occasione fu raggiunto l'accordo con l'appellato per l'acquisto degli infissi.
Non può pertanto essere attribuito alcun particolare peso probatorio a detta deposizione anche alla luce degli ulteriori elementi indiziari acquisiti nel processo.
7 La tesi dell'appellante, invero, non regge a sé stessa;
non appare credibile, infatti, che, a fronte dei vizi delle opere eseguite nel 2004, l'appellante abbia comunque incaricato l'appellato di provvedere alla sostituzione degli infissi i cui lavori furono
“commissionati successivamente all'esecuzione dei primi” visto che, a suo dire, per tali “vizi di particolare gravità” (cfr. pag. comparsa di costituzione parte convenuta), venne meno la fiducia accordata per proseguire nell'intento.
Si rammenta a tal proposito che l'appellante rilasciò l'assegno in favore dell'appellato una prima volta nel dicembre 2006 - circostanza questa che lo stesso appellante definisce provata dall'escussione testimoniale (cfr. pag. 4 atto d'appello) - ed una seconda volta nel giugno 2007, così come risulta dall'assegno versato in atti;
l'appellante, quindi, avrebbe, paradossalmente, confermato l'asserito incarico dell'acquisto degli infissi per ben due volte e ciò in evidente contraddizione con la tesi propugnata della venuta meno della fiducia riposta nell'appellato nell'eseguire ulteriori lavori nell'appartamento di proprietà visto l'infelice precedente.
Alla luce delle superiori considerazioni è rimasta del tutto indimostrata la tesi alternativa predicata dall'appellante volta a sconfessare l'assenza di causa debendi del rapporto sottostante tra le parti.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della controversia vanno liquidate in € 2.906,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (valore dichiarato dall'appellante € 10.000,00) così di seguito specificati: € 567,00 fase studio;
€
461,00 fase introduttiva;
€ 922,00 fase istruttoria/trattazione; 956,00 fase decisionale.
Dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate in favore del procuratore dell'appellato che ne ha fatto richiesta.
8 Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 367/2019 Rg. A.C. proposto da contro Parte_2 CP_1
così dispone:
[...]
1) Rigetta l'appello principale;
2) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.906,00 (oltre accessori di legge) disponendo la distrazione delle stesse in favore del procuratore dell'appellato che ne ha fatto richiesta.
4) Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 8.1.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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