Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7389/19 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 9.7.2024 tra:
(P. Iva e CF ) in persona del legale rappresentante ovvero CP P.IVA_1
Amministratore Unico Sig. con sede in Roma, alla Via Tavernelle Val Controparte_2 di Pesa 34 nonché il Sig. in proprio (CF , Controparte_2 C.F._1 residente in [...], int. K, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Raffaele Versace (Cod. Fisc.
e Giovanni Versace (Cod. Fisc. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Corso Trieste n. 185, giusta procura rilasciata con separato atto.
- APPELLANTI -
CONTRO
Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale della società, Dott. CP_4 in forza dei poteri conferitigli con procura del 19/11/2014 a rogito del Dott.
[...]
Notaio iscritto al collegio Notarile del distretto di Bologna, Rep. n. 15667 – Per_1
Racc. n. 9830 – Registrato in Bologna il 25/11/2014 al n. 18803 Serie 1T, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta separata procura speciale rilasciata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.P.R. n. 123/01 in relazione al Decreto Ingiuntivo telematico n.
17353/2016 – R.G. n. 44644/2016 del Tribunale di Roma, dagli Avv.ti Fabio Ferrante
(C.F.: e (C.F.: ) del Foro C.F._4 Controparte_5 C.F._5 di Milano, entrambi con studio in Roma, Via Monteverdi n. 20, dove è anche elettivamente domiciliata.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19569/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la nonché, anche in proprio, CP
, hanno impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Roma la sentenza Controparte_2
n. 19569/19 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17353/2016 con veniva loro ingiunto il pagamento in solido ed in favore della della complessiva somma di € 31.170,00 oltre interessi e Controparte_6 spese di procedura, in esecuzione della polizza fideiussoria sottoscritta in favore del ha così statuito: Parte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta dalla nei confronti della CP [...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo telematico n.17353/2016 Controparte_3
(rg n.44644/2018) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.7.2017.
pag. 2/10 2. Condanna la a rimborsare alla le spese di lite CP Controparte_3 che si liquidano in complessivi € 7.254,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge.
3. Accoglie l'opposizione proposta in proprio dal signor nei confronti Controparte_2 della e per l'effetto revoca nei suoi confronti il decreto Controparte_3 ingiuntivo telematico n.17353/2016 (rg n.44644/2018) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.7.2017.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra il signor e la Controparte_2 [...]
Controparte_3
5. Pone definitivamente a carico di ed le spese di Controparte_3 CP
CTU, liquidate in complessivi € 1.432,00”.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
A) Difetto di mutatio libelli e ampliamento del thema decidendum da parte dell'opposto in sede di opposizione – violazione e/o falsa applicazione degli artt.
125, 167 e 183 c.p.c.;
B) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 115 c.p.c.;
C) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. – nullità della polizza per difetto di accordo e consenso;
D) nel merito, necessità di riforma della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 166, 115 e 183 c.p.c., oltre che 1333, 1936 2° comma e 1950 c.c.;
E) violazione del principio per il quale le spese del giudizio seguono la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Sulla base dei detti motivi, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 19569/2019 pubblicata l' 11/10/2019 a definizione del giudizio RG n. 67739/2016 dal Tribunale Civile di Roma, notificata presso il domicilio eletto a mezzo pec il 17.10.19, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, accertata la situazione in fatto ed in diritto, in pag. 3/10 recepimento di tutte le censure di cui sopra nonché delle eccezioni e delle domande giudiziarie avanzate dall'allora convenuta, in accoglimento dei motivi di gravame elaborati, accogliere, nel merito, le seguenti riproposte conclusioni già formulate nel precedente grado di giudizio: “Piaccia all'Ecc.ma A.G. adita, accertata la situazione in fatto ed in diritto, ed in accoglimento di tutte le eccezioni, difese e domande avanzate dagli opponenti / disconoscenti in sede di opposizione, anche alla luce delle chiare risultanze peritali: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto (N. 17353/2016 – R.G. n. 44644/2016) perchè emesso in assenza dei presupposti di legge, essendo contestata la conformità agli originali delle prove documentali ex adverso fornite, anche all'esito del ribadito disconoscimento
(esercitato dal Sig. in proprio e n.q. di Amministratore Unico della Controparte_2
delle sottoscrizioni presenti nella polizza, nella dichiarazione di coobbligazione CP ed in generale in tutta la modulistica contrattuale prodotta ex adverso, con rigetto dell'istanza di verificazione avversaria e dichiarazione di non riconducibilità alla CP
e al Sig. delle sottoscrizioni apparentemente poste sulla polizza Controparte_2 fideiussioria del 17.4.2014 e sull'allegato prodotti da controparte, come anche già accertato in sede di CTU;
2) revocare comunque nel merito il decreto ingiuntivo opposto perchè il presunto credito attivato non è esistente nè esigibile in primis per inesistenza della polizza, ovvero per nullità della medesima ex art. 1418 cc alla luce dell'accertato difetto di sottoscrizione e quindi di accordo / espressione di consenso;
3) in ogni caso respingere tutte le domande e/o difese avversarie, in quanto improponibili, inammissibili, destituite di fondamento in fatto e/o in diritto e comunque non provate, con revoca del D.I. opposto;
4) condannare la società opposta a rifondere le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, Controparte_6
a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, adversis rejectis,
In via preliminare,
- rigettare l'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 4/10 In via principale,
Nel merito,
- rigettare ogni domanda proposta nei confronti di anche Controparte_3 istruttoria;
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 19569/2019 del Tribunale Civile di Roma.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Respinta la istanza per la concessione della invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 9.7.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, rilevata la ammissibilità del gravame, avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza, a suo dire da riformarsi, nonché per avere ben specificato i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio, nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito: con il primo motivo la difesa appellante si duole della erroneità della sentenza di primo grado per avere, a suo dire, il Giudice di prime cure consentito alla parte ricorrente l'ampliamento della originaria domanda attraverso la proposizione di domande CP_3 nuove.
Nel caso di specie, in particolare, la originaria domanda proposta con il ricorso monitorio aveva matrice chiaramente contrattuale fondata sulla presunta esistenza di una polizza fideiussoria che la compagnia avrebbe rilasciato in favore del per oneri di Pt_1 Pt_1 urbanizzazione da pagarsi da parte della contraente società verosimilmente CP sottoscritta dal suo l.r. Controparte_2
Nel corso del giudizio, invece, la ricorrente avrebbe “virato verso un presunto diritto alla restituzione delle somme corrisposte in favore del in forza del combinato Parte_1 disposto degli artt. 1936 co. 2 e 1950 c.c.”
pag. 5/10 In sostanza, l'aver richiesto il pagamento della somma portata dal d.i. opposto a titolo di regresso, costituiva una domanda del tutto nuova, al pari di una domanda riconvenzionale non ammissibile nella fattispecie in esame.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In sede di ricorso monitorio, la ha espressamente motivato la propria domanda CP_3 di ingiunzione sulla base della espressa pattuizione contrattuale (art. 7 di polizza) che recita:
“Il contraente si impegna a rimborsare alla società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Alcuna mutatio libelli può, dunque, ritenersi esservi stata nel giudizio di opposizione da parte della ricorrente che ha correttamente formulato la propria domanda di regresso sulla base della polizza fideiussoria.
Con il secondo motivo, si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “nel caso in esame, nonostante la difesa della Compagnia avesse sin dalla costituzione evidenziato tale circostanza, la non ha fornito alcuna prova che CP unico soggetto in grado di obbligare la società fosse il sig. ”. Controparte_2
Al contrario, invece, la difesa della odierna appellata non risulterebbe aver mai contestato la suddetta circostanza, sicchè quest'ultima si sarebbe dovuta ritenere per acquisita ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La questione assume, in verità, assoluto rilievo in relazione all'accertato disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al contratto fideiussorio da parte del predetto CP_2
e della effettiva successiva verifica da parte del ctu. nominato da Tribunale che ha appunto concluso per la apocrifia della stessa.
Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto in ogni caso di disattendere la eccezione di inesistenza e di inefficacia vincolante nei confronti della società l'accertata della polizza in virtù della non appartenenza della sottoscrizione al predetto sulla base della genericità del CP_2 disconoscimento.
Occorre, a tal fine, prendere le mosse dall'effettivo disconoscimento effettuato dal predetto in proprio e nella sua qualità di l.r. della società in occasione della udienza CP_2 CP del 15.11.2017. Egli, come emerge dal verbale di udienza, dopo aver preso visione pag. 6/10 dell'originale della polizza, ha “riconosciuto non essere le sue le firme in esso apposte sia in proprio che nella qualità di l.r. della che pertanto disconosce formalmente ai sensi CP dell'art. 214 c.p.c.”.
Non v'è dubbio, pertanto, sul tenore dell'operato disconoscimento.
Orbene, Il Tribunale ha richiamato il principio dettato dalla S.C. con riferimento al disconoscimento operato da una persona giuridica pervenendo, quindi, ad affermare che sarebbe stato necessario che il detto disconoscimento avrebbe dovuto essere più puntuale, nel senso che la società avrebbe poi dovuto fornire la prova che l'unico soggetto effettivamente in grado di obbligare la società con il contratto di fideiussione non poteva che essere il solo CP_2
La difesa appellante censura la statuizione, sul presupposto che nel caso in esame la società era amministrata dall'A.U. indentificato proprio nel Cardone, sicchè il richiamo operato dal
Tribunale per giustificare la propria decisione non sarebbe stato pertinente. Il dato, infatti, emergerebbe dalla stessa visura camerale della che è stata prodotta in sede di CP gravame per la prima volta.
Rileva pregiudizialmente la Corte, che è meritevole di accoglimento la eccezione sollevata dalla difesa di sulla tardività della produzione documentale avvenuta solo con CP_3
l'atto di appello.
Effettivamente, ben avrebbe potuto e dovuto la società appellante produrre fin nel primo giudizio e nel rispetto dei termini istruttori, la prova della qualifica di A.U. del Cardone e, quindi, della assenza di altri soggetti in grado di poter obbligare la società con la stipula della fideiussione.
Non può, al riguardo, che richiamarsi del resto quanto anche più di recente ha statuito la
S.C. che ha così affermato: “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario
(che insista al avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di una articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. 7240/19).
pag. 7/10 In effetti, non poteva escludersi, a prescindere dalla qualifica che nella intestazione della opposizione al decreto ingiuntivo, si è dato del quale l.r. della società, che sarebbe CP_2 stato necessario fornire la suindicata prova con riferimento al momento della sottoscrizione della polizza, e ciò anche con riferimento alla inesistenza, ad esempio, di un preposto e/o delegato per la sottoscrizione di atti in rappresentanza della società.
E, del resto, non va trascurato che la polizza presenta il timbro della società, il che non poteva che portare a ritenere che il sottoscrittore fosse effettivamente dotato dei più ampi poteri rappresentativi della società.
Né, può ad oggi ritenersi ammissibile la tardiva produzione documentale in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Per quanto sopra detto, dunque, il motivo deve respingersi.
Come terza e quarta censura, è posta la dedotta errata applicazione da parte del Giudicante degli artt. 1325 e 1418 c.c. Proprio in virtù della non appartenenza della sottoscrizione del contratto alla mano del esso sarebbe di fatto nullo per difetto di accordo tra le CP_2 parti e detta nullità il Tribunale avrebbe dovuto rilevare anche ex officio.
Anche tale doglianza non è condivisibile e va, pertanto, respinta.
Va, innanzitutto, rilevato che la polizza è stata stipulata in favore del ed è Parte_1 stata chiaramente finalizzata a garantire il pagamento in favore dell'Ente degli oneri di urbanizzazione che la società avrebbe dovuto versare in corrispondenza del permesso a costruire rilasciato in favore della come rimasto accertato anche dalla diffida rivolta CP dal alla con cui si evidenziava il mancato pagamento della prima rata Pt_1 CP_3 dei detti oneri da parte della società.
Nessuna contestazione specifica risulta neanche essere stata posta dalla odierna appellante a fronte delle diffide rivolte sia direttamente dalla Compagnia che dal suo difensore.
Ciò detto, proprio di recente, peraltro, la S.C., nell'affrontare specificamente una analoga fattispecie, ha chiarito come, nonostante la falsificazione della firma del rappresentante della società garantita, il debitore non possa evitare l'obbligo di restituire il denaro al fideiussore se si è comunque avvalso della garanzia (Cass. N. 5479/2023).
Dunque, anche a voler ritenere provata la falsità della sottoscrizione della firma apparentemente del la società non poteva comunque esonerarsi dalla restituzione CP_2
pag. 8/10 in favore della Compagnia della somma da quest'ultima versata in favore del come Pt_1 del resto è risultato provato dalla contabile in atti.
Con l'ultimo motivo, infine, il Cardone si duole della violazione da parte del Tribunale della disciplina prevista dall'art. 91 c.p.c. in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, avendole il Tribunale erroneamente compensate pur essendo rimasta acclarata la falsità della sua sottoscrizione.
Ritiene il Collegio che anche tale doglianza non sia accoglibile.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato proprio il comportamento pre-processuale tenuto ingiustificatamente dal il quale, benchè avesse ricevuto regolare diffida, quale CP_2 coobbligato, nulla aveva mai eccepito alla Compagnia, così determinando quest'ultima nella ovvia necessità di agire giudizialmente anche nei suoi confronti.
Ne consegue, quindi, che correttamente il Tribunale ha compensato per intero le spese del giudizio tra le parti.
Passando alle spese del presente grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al valore medio della fascia di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto CP
e da , avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19569/19,
[...] Controparte_2 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
. delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 9.991,00 Controparte_3 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.12.2024.
pag. 9/10 pag. 10/10
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini