Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 772 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n. 45 presso lo studio dell'Avv. Grazia Distefano che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del procuratore del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della
Regione n. 97, presso lo studio legale dell'Avv. Luigi Maria Cascino che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti
CONVENUTA
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.05.2021, la conveniva in giudizio avanti Parte_2
l'intestato Tribunale la ed il Sig. per sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'autovettura Peugeot 3008
tg. FF378GT a causa del tamponamento a catena coinvolgente i veicoli Fiat Bravo tg. EG263FK
e l'autocarro Fiat Lamberet tg. FF173EB, avvenuto in data11.05.2018 alle ore 17,15, sulla SS
640 raccordo Pietraperzia. A tal fine chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) Ritenere e dichiarare l'esclusiva
responsabilità del Sig. nel sinistro di cui in narrativa;
2) Condannare i Controparte_2
convenuti al risarcimento del danno patrimoniale in favore della società istante delle seguenti
somme: di € 11.993,44 quale imponibile indicato nelle fatture n. 362/2018, n. 445/2018, n.
446/2018 oltre gli interessi legali dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo, quale
somma residua detratto l'offerta di € 4.400,00 inviata dalla compagnia per i danni patrimoniali
meglio specificati in narrativa (cfr. veicolo riparato come da documentazione in atti); di €
5.320,81 quale spesa occorrente per il noleggio di altra vettura simile (cfr. fatture in atti;
) di €
991,51 quale rimborso degli interessi contrattuali dovuti all'istituto di credito per l'erogazione
del finanziamento per come spiegato in narrativa;
di € 2186,22 a titolo di rate pagate alla
società finanziaria nonostante il mancato utilizzo del veicolo;
di € 2991,08 quale compenso per
l'ampio lavoro svolto dal ctp incaricato nella fase stragiudiziale al fine di evitare il giudizio(cfr.
pro forma di fattura)”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.10.21, la convenuta compagnia di assicurazione si costituiva in giudizio per contrastare la fondatezza delle richieste attoree.
Preliminarmente, eccepiva la nullità della procura alle liti rilasciata dalla all'Avv. Parte_2 Grazia Distefano, per mancata indicazione del nominativo del legale rappresentante e, nel merito,
contestava la dinamica del sinistro nonché la quantificazione dei danni lamentati. Chiedeva,
pertanto, l'accoglimento delle seguenti domande: “VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE
MONOCRATICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA Respinta ogni contrari istanza,
eccezione e difesa. - Preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità della procura alle liti
rilasciata dalla società all'Avv. Grazia Distefano, per mancata indicazione del Parte_1
nominativo del legale rappresentante di tale società, che avrebbe rilasciato il mandato in favore di
tale avvocato. - Nel merito, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
nella causazione del primo tamponamento con l'autocarro Fiat Lamberet tg FF173EB CP_3
che lo precedeva nello stesso senso di marcia, lungo la SS 640 alle ore 17,15 circa dall'11.05.2018,
da cui sarebbero derivati in via esclusiva i danni alla parte anteriore dell'autovettura Peugeot 3008
di proprietà della società attrice, secondo le dinamiche spiegate ed oggettivamente provate nel
primo punto della presente comparsa di costituzione. - Conseguentemente, dichiarare congrua la
somma di € 4.400,00 (di cui € 400,00 per spese legali), corrisposta dalla Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno esclusivamente alla parte posteriore della vettura Peugeot 3008
di proprietà della e per l'intervento del CTP, con conseguente rigetto dell'ulteriore Parte_1
risarcimento del danno materiale per i rimanenti danni quantificati in € 11.993,44 e per ulteriore
onorario del CTP per la precedente fase stragiudiziale, perché non dovute e non provate. -
Rigettare, altresì, la richiesta di risarcimento del danno asseritamente provato dalla fattura (non
quietanzata) per noleggio di autovettura sostitutiva, perché infondata e priva di adeguato supporto
probatorio, con particolare riferimento al rapporto di causalità con il sinistro per cui è causa. -
Rigettare le richieste di risarcimento delle rate pagate dalla alla società finanziaria Parte_1
nonostante il mancato utilizzo del veicolo e degli interessi contrattuali dovuti all'istituto di credito
per l'erogazione del finanziamento, per totale mancanza di qualsivoglia nesso causale con il
sinistro de quo, nonché per mancanza del supporto probatorio richiesto dall'art. 2697 c.c.. - Non
riconoscere alla società attrice il risarcimento delle spese legali relative alla precedente fase
stragiudiziale, perché già liquidate e non ulteriormente dovute. - In ogni caso, ritenere e dichiarare sussistere nella fattispecie de qua un concorso di colpa del conducente dell'autovettura Peugeot
3008 Sig. , ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro de quo e dei Controparte_3
conseguenti danni materiali alla parte anteriore dell'autovettura Peugeot 3008, per non aver
rispettato l'obbligatoria distanza di sicurezza dall'autocarro che lo precedeva nello stesso senso
di marcia, ex art. 149 c.d.s.. - In ogni caso, non ammettere il chiesto cumulo di interessi e
rivalutazione monetaria sull'eventuale condannatorio, per giurisprudenza ormai costante in merito
della Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. 17.02.95 n. 1712).”
Ultimata la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. e, pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , il quale non si è costituito in CP_2
giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
In ordine alla eccepita nullità della procura deve rilevarsi come secondo la giurisprudenza la procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione,
con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, e priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ai sensi dell'art. 157, comma 2°, c.p.c., onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità
dell'atto cui essa accede (Cass. SU n. 2503/13; Cass. n. 16634/17). Sul punto, con l'Ordinanza n.
23244/23, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui: “ La nullità della procura alle liti
conferita da una società senza indicazione del nome del legale rappresentante con la sua firma
illeggibile può essere sanata a condizione che la parte si attivi immediatamente per integrare la documentazione e senza la possibilità di applicare il termine di cui all'art. 182 c.p.c. se l'eccezione
è sollevata dalla controparte”. Nel caso in esame risulta che la compagnia convenuta ha eccepito detto difetto di procura con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.10.21. Risulta,
altresì, che parte attrice ha integrato la documentazione con la Visura Camerale e depositato nuova procura in data 19.11.21 e ciò ha fatto nella prima difesa utile. Conseguentemente, il vizio di procura lamentato deve ritenersi sanato.
Nel merito, si rileva come alla luce delle risultanze della CTU deve escludersi che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte nell'atto di citazione.
Invero, il perito incaricato, Geom. ha accertato quanto segue: “Preso atto di ciò, Persona_1
a seguito di lettura della relazione del satellitare emerge la seguente modalità dell'evento: il sig. conducente del veicolo Peugeot 3008 percorreva la S.S 640 raccordo Pietraperzia, quando CP_3
nonostante avesse accennato una frenata lo stesso urtava con una forza (in. G) 9.54 contro il posteriore dell'autocarro che lo precedeva, (primo urto) contestualmente il veicolo Peugeot 3008 tg.
FF378GT veniva tamponato da retro dall'autovettura Fiat Bravo targata EG263FK, scaraventandolo nuovamente contro l'autocarro tg. FF173EB , dal secondo urto si può evincere una
forza (in G ) di 6.77. Quindi possiamo parlare di due urti nel tempo meno di un secondo (copia nello specifico allegato a colori per fare emergere il grafico con le differenze)”. A differenza da quanto sostenuto dalla attrice, nessuna prova in ordine al mal funzionamento del rilevatore satellitare è
emerso. Lo stesso CTU ha chiarito che la mancata segnalazione della esatta posizione dei veicoli da parte del rilevatore risulta ininfluente sulla registrazione ed energia degli urti. Tanto precisato, il consulente ha concluso: “Per ciò che riguarda la dinamica del sinistro, a seguito di un analisi del
documento del satellitare e della relazione prodotta dal ctp , posso affermare quanto segue: Per_2
la modalità del tamponamento si verificava con un primo urto dalla vettura attoreo sul autocarro che la precedeva, e contestualmente lo stesso veniva da retro tamponato dalla vettura Fiat Bravo che lo spingeva nuovamente contro l'autocarro, procurando ulteriori danni alla vettura attorea.”
Considerato quanto emerso dagli accertamenti compiuti dal CTU si ritiene non attendibile la testimonianza dell'unico teste escusso, Sig. , che aveva confermato la dinamica del Testimone_1
sinistro descritta in seno all'atto di citazione.
Orbene, nonostante non risulti confermata la dinamica di cui in citazione, il conducente della Fiat
Bravo deve ritenersi responsabile del tamponamento ai danni del veicolo della società attrice. Alla
luce del costante orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 19493/07) secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod.
civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, è da escludersi un concorso di colpa del tamponato e l'applicabilità del 2054 co.2
c.c.
Nel caso che ci occupa tale prova non è stata fornita.
In ordine ai danni lamentati dall'attrice, il perito ha riscontrato la presenza di danni posteriori ed anteriori Peugeot 3008 riconducibili all'impatto conseguente al tamponamento ad opera del conducente della autovettura Fiat Bravo. “Si ritiene opportuno chiarire che la Peugeot 3008 a seguito
del secondo urto provocato dal tamponamento della Fiat Bravo Tg. EG263FK con (in g) 6.77, subiva
danni nella parte posteriore (urto diretto) ulteriori danni sulla parte anteriore che non possono
essere esattamente quantificati in quanto non si ha la certezza di cosa si sia danneggiato a seguito del primo urto e a seguito del secondo urto, sicuramente vi è un aggravamento del danno al 50%.”
Anche per quanto attiene la stima dei danni subiti dalla autovettura Peugeot è necessario fare riferimento a quanto affermato dalla CTU, quantificati in complessivi € 19.976,58. In particolare, nella perizia allegata alla relazione tecnica, il Geo, ha discriminato le singole voci di danno Per_1
e quantificato in € 8.868,10 il danno alla parte anteriore, in € 3.043,36 per quello alla parte posteriore ed in € 4.462,80 i danni relativi all'interno dell'abitacolo. Considerato quanto accertato dal CTU si ritiene di riconoscere alla attrice quale risarcimento per il tamponamento per cui causa, la somma di € 3.043,36 per i danni riportati alla parte anteriore della vettura, oltre il 50% della somma di € 8.868,10, pari ad € 4.434,05 per i danni alla parte anteriore ed il 50% della somma di € 4.462,80, pari ad € 2.231,40 per i danni riportati dall'interno dell'abitacolo.
Per le ragioni di cui in narrativa, all'attore dovrà essere, quindi, essere riconosciuta la somma totale di € 9.708,81 a cui dovrà essere detratta la somma di € 4.000,00 (al netto delle spese legali), già corrisposta dalla compagnia di assicurazioni convenuta e, pertanto, la somma di € 5.708,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.
Nessuna delle altre voci di danno può essere riconosciuta alla attrice, stante l'assenza di prova circa la loro riconducibilità all'incidente per cui causa nonché la mancata asseverazione in giudizio della documentazione prodotta.
La somma di € 5.320,81, relativa alla necessità di dover prendere a noleggio una vettura simile per il perito 14/05/ al 10/09/2018, appare assolutamente ingiustificata. L'attrice ha motivato l'importo richiesto con i lunghi tempi di riparazione e l' impossibilità di anticipare tutte le somme richieste per la riparazione, ma tali allegazioni sono rimaste prive di riscontro probatorio.
A riguardo si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “il danno da fermo
tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad
oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” ( Cass. n. 13718/2017; Cass. n. 20620/2015).
In ogni caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il danno da fermo tecnico non possa essere liquidato in via equitativa se il danno non sia certo nella sua esistenza: in assenza di deduzioni da parte dell'attore sul danno patito, anche in merito all'indisponibilità dell'autovettura, si deve ritenere detto danno né allegato né provato ( Cass. n. 22201/17).
Nessuna delle ulteriori voci di danno (€ 991,51 quale rimborso degli interessi contrattuali dovuti l'erogazione del finanziamento per come spiegato in narrativa ed € 2186,22 a titolo di rate pagate alla società finanziaria nonostante il mancato utilizzo del veicolo) può essere riconosciuta alla attrice, stante l'assenza di prova circa la loro riconducibilità all'incidente per cui causa. Infine, in assenza di idonea prova, neanche le spese della fase stragiudiziale possono essere riconosciute. Infatti, l'attrice si è limitata a produrre una fattura pro forma redatta dal CTP senza averla asseverata in giudizio nè aver dimostrato l'effettività dell'esborso.
Sull'importo di € 5.708,81, riconosciuto alla società attrice, trattandosi di risarcimento del danno e,
dunque, debito di valore, sono riconosciuti, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia l' 11.05.18, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00, per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, nonché le spese di CTU seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, ritenuto il convenuto responsabile del sinistro per cui è causa, così provvede: Controparte_2
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della della somma di € 5.708,81, Parte_1
oltre interessi come in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
liquidate in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00, per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Caltanissetta, il 27 Marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì