Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/03/2026, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2024, proposto da
RA AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per gli affari generali e per le politiche della Polizia di Stato prot. 333/SAA/I7 212°/A.A.0, notificato in data 10 marzo 2022, con il quale è stata comunicata a parte ricorrente la nomina ad agente effettivo della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27 novembre 2021;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
della responsabilità dell'amministrazione intimata per i danni patiti e patiendi dalla ricorrente derivanti dall'ingiustificato ritardo nell'avvio al corso formativo nonché nell'immissione nel ruolo effettivo di Agente di Polizia di Stato per 1851 posti banditi con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019;
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell'amministrazione intimata alla retrodatazione economica e giuridica della qualifica immessi nel ruolo effettivo i frequentatori del 208° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato o dalla diversa data di inquadramento nel ruolo che codesto Giudice riterrà di giustizia, nonché del risarcimento del danno per equivalente connesso al ritardo nell'assunzione con rivalutazione monetaria e interessi e, comunque, al pagamento delle ulteriori somme per perdita di chances.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NO SE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha introdotto il comma 2- bis dell’articolo 11, con il quale è stata « autorizzata l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (provenienti dalla vita civile), bandito con decreto del 18 maggio 2017 » limitatamente ai candidati in possesso, al 1 gennaio 2019, dei nuovi requisiti introdotti con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, (che ha modificato l'art. 6, d.P.R.24 aprile 1982, n. 335), ovvero del diploma di istruzione secondaria e dell'età anagrafica non superiore ai 26 anni, salva l'elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato.
2. Con decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U.R.I. 4° serie speciale Concorsi ed esami il 15 marzo 2019, l’amministrazione ha avviato la procedura per l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti, autorizzata del predetto articolo 11, comma 2- bis .
3. Con giudizio iscritto innanzi a questo Tribunale al r.g. n. 5450/2019 l’odierna ricorrente (insieme ad altri soggetti) ha gravato il summenzionato decreto nella parte in cui subordinava l’immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per assunzione di Allievi Agenti della Polizia di Stato del 18 maggio 2017, al possesso dei requisiti introdotti con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e ha chiesto a questo Tar di annullare in parte qua tale provvedimento e, per l’effetto, di essere avviata alle prove propedeutiche all’arruolamento nei ruoli della Polizia di Stato , previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, c. 2- bis , l. n. 12/2019 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost., nonché previa adozione di opportune misure cautelari.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 6 giugno 2019, n. 3641, questo Tribunale ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, c. 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982.
5. Con successivo atto di motivi aggiunti nel ricorso iscritto al r.g. n. 5450/2019 la ricorrente – che nelle more aveva espletato con successo le prove di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all’art. 6, c. 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 ed era stata dichiarata idonea con riserva – ha impugnato il decreto del 12 agosto 2019 con cui il Ministero dell’Interno aveva disposto l'avvio del corso 208° di formazione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato (nella parte in cui non contemplava il suo nominativo) e ha chiesto a questo Tribunale di essere ammessa al corso di formazione, anche in via cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
6. Con decreto presidenziale Tar Lazio, I- quater , 21 agosto 2019, n. 5508 è stata accolta la nuova istanza cautelare d’urgenza ed è stata disposta l’ammissione della ricorrente all’avviando corso di formazione.
7. Dopo un primo pronunciamento collegiale volto a rinviare all’esito del giudizio di merito l’ammissione al corso di formazione in riforma della decisione monocratica appena citata (cfr. Tar Lazio, I- quater , 13 settembre 2019, n. 5999), con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 7 dicembre 2019, n. 8057 questo Tribunale ha ritenuto di poter disporre che la ricorrente fosse ammessa al primo corso di formazione utile.
8. Tale provvedimento è stato impugnato dall’amministrazione con appello cautelare iscritto al r.g. n. 1480/2020.
9. Con ordinanza Consiglio di Stato, IV, 24 aprile 2020, n. 2216 il giudice d’appello ha accolto l’appello cautelare della p.a., riformando la decisione cautelare assunta da questo Tribunale in ordine all’ammissione con riserva della ricorrente al primo corso di formazione utile.
10. Successivamente, con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 18 giugno 2020, n. 6661, questo Tar ha disposto la sospensione del giudizio sino alla pronunzia della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanza n. 5547/2020 pubblicata il 26 maggio 2020 e resa nel giudizio rg. n. 8446/2019.
11. Nelle more della definizione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto sulla materia del contendere mediante la previsione di cui all’art. 260-bis, d.l. n. 34/2020, introdotta in sede di conversione con l. n. 77/2020, con cui è stato previsto che « al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 » (comma 1) ed è stato chiarito che detto scorrimento avrebbe interessato i soggetti « a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché' abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti; c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati » (comma 2).
12. In ragione di tale disposizione, la ricorrente è stata quindi avviata al 212° corso di formazione ai sensi dell’art. 260- bis , d.l. n. 34/2020 ed è stata successivamente assunta dalla p.a. con sede di servizio presso la Questura di Verona.
13. In data 10 marzo 2022 l’amministrazione ha quindi notificato a parte ricorrente il provvedimento di formale conferimento della qualifica di agente effettivo della Polizia di Stato con decorrenza, a tutti gli effetti (economici e giuridici) dal 27 novembre 2021.
14. Con ricorso iscritto al Tar Venezia al r.g. n. 704/2022 la sig. AR h quindi impugnato il predetto provvedimento, e ha chiesto al giudice amministrativo adito di condannare l’amministrazione « alla retrodatazione economica e giuridica della qualifica immessi nel ruolo effettivo i frequentatori del 208° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato o dalla diversa data di inquadramento nel ruolo che codesto giudice riterrà di giustizia », nonché « al risarcimento del danno per equivalente connesso al ritardo nell’assunzione con rivalutazione monetaria e interessi e, comunque, al pagamento delle ulteriori somme per perdita di chances ».
15. Con ordinanza Tar Venezia, III, 15 gennaio 2024, n. 67 il giudice da ultimo adito dalla sig. AR – dopo aver evidenziato che le questioni dedotte e le domande formulate nell’azione proposta nel 2022 erano « inestricabilmente e consequenzialmente connesse all’impugnazione degli atti oggetto del ricorso pendente avanti al Tar Lazio » – ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo Tribunale.
16. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 5 febbraio 2024 e depositato in data 6 febbraio 2024, la sig. AR ha quindi riassunto davanti a questo Tar l’azione originariamente proposta innanzi al Tar Venezia insistendo tanto nella domanda caducatoria del decreto di nomina notificatole in data 10 marzo 2022 (nella parte in cui non le aveva riconosciuto la decorrenza retroattiva della nomina dal 208° corso) quanto nella domanda risarcitoria, e sostenendo a supporto delle sue richieste:
- che il provvedimento che aveva fissato la decorrenza sua della nomina ad agente effettivo al 27 novembre 2021 era illegittimo « per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 260-bis l. 17 luglio 2020 n. 77; [nonché per] violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento ex artt. 3 e 97 Cost »;
- che in ogni caso la sua tardiva assunzione era stata dovuta a una condotta della p.a. resistente caratterizzata da « evidente illiceità », con conseguente dovere della stessa p.a. di risarcire – in forma specifica o per equivalente – il danno causato.
17. Nelle more, questo Tribunale ha definito l’originario ricorso iscritto al r.g. n. 5450/2019 – ripreso dopo che la Corte costituzionale con ordinanza 17 dicembre 2021, n. 243 aveva ritenuto che lo ius superveniens medio tempore intervenuto giustificasse la restituzione degli atti al giudice a quo – con sentenza Tar Lazio, I- quater , 9 luglio 2024, n. 13833, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione della ricorrente, osservando che il bene della vita per cui la sig. AR aveva proposto l’atto introduttivo di quel giudizio consisteva nell’ammissione agli accertamenti fisici e attitudinali propedeutici all’arruolamento nella Polizia di Stato ed era stato integralmente soddisfatto dalla previsione di cui all’art. 260- bis , d.l. n. 34/2020, dalla sua successiva ammissione al 212° Corso di addestramento, e quindi alla sua assunzione, da parte della p.a. resistente in applicazione della disposizione di cui all’art. 260- bis , d.l.19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.
18. Dopo la definizione di quel giudizio, l’amministrazione ha depositato memoria nel presente giudizio, argomentando:
- sull’inammissibilità del ricorso, specie in relazione alla mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato;
- sull’infondatezza delle domande avanzate dalla ricorrente alla luce di quanto già affermato da questo stesso Tribunale in relazione a conteziosi analoghi.
19. Con memoria del 14 novembre 2025 parte ricorrente ha replicato alle difese della p.a. argomentando sull’ammissibilità del ricorso e sulle ragioni che giustificavano l’accoglimento delle sue domande.
20. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
21. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato – in coerenza con le decisioni già assunte da questo Tribunale in relazione a domande analoghe a quelle proposte nel presente giudizio (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 21 ottobre 2022, n. 13591; 28 febbraio 2024, n. 3983 e 25 luglio 2025, n. 14769) – sicché il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni in rito formulate dalla p.a. resistente.
22. Le ragioni per cui non è possibile accogliere le diverse domande avanzate dalla ricorrente, infatti, emergono chiaramente dai passaggi motivazionali delle predette sentenze che di seguito si richiamano.
22.1. In tutte le sentenze sopra indicate questo Tribunale ha in primo luogo evidenziato che la norma “speciale” adottata dal legislatore per definire i contenziosi insorti e semplificare le procedure (ovvero l’art. 260- bis ) «si è limitata ad autorizzare l’assunzione, consentendo l'ulteriore reclutamento, per ampliamento dello scorrimento della graduatoria, per il concorso ad allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, ma non ha introdotto deroghe all’ordinario assetto ordinamentale applicato al personale della Polizia di Stato, che prevede per i neo-agenti in prova, con l'art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, una decorrenza giuridica della qualifica di agente a far data dalla conclusione del Corso di addestramento effettivamente frequentato» .
Nelle medesime sentenze è stato inoltre precisato che « l ’art. 260 bis è chiaro e non ha previsto alcuna espressa retrodatazione della nomina dei candidati utilmente selezionati» e che è «solo a tale disposizione che deve farsi riferimento al fine di decidere la domanda … di accertamento del loro “diritto alla decorrenza giuridica ed economica a far data dal 208° Corso di formazione”, e non invece all’originario dell'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del d.l. n. 135/2018 che – superato dalla nuova disciplina – non viene affatto in rilievo con riferimento alla predetta domanda» .
Le stesse sentenze hanno altresì rilevato che non può neppure ritenersi « che l’art. 260-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 sia costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost. – quest’ultimo con riferimento agli artt. 6 CEDU e 1 Primo Protocollo CEDU – nella parte in cui, intervenendo sul contenzioso in corso a fini deflattivi, non ha disposto la retrodatazione giuridica della nomina dei ricorrenti» , osservando:
- che l’intervento legislativo di cui all’art. 260- bis , d.l. n. 34/2020 « non ha carattere retroattivo in senso proprio» ;
- che l’art. 260- bis « pur intervenendo a tutta evidenza su giudizi in corso (essendo espressamente finalizzato a “definire i contenziosi insorti”), ha avuto come conseguenza … quella di consentire ai ricorrenti di ottenere l’ottenimento del bene della vita per il quale gli stessi avevano proposto ricorso (ovvero l’ammissione al prosieguo della procedura concorsuale) e ciò pur in assenza di un espresso riconoscimento delle loro ragioni da parte della Corte costituzionale» e non ha quindi leso il diritto del ricorrente ad un giusto processo, « atteso che la disposizione ha consentito l’ottenimento del bene per il quale il gravame era stato proposto» ;
- che « non può ritenersi che il legislatore, nell’ammettere i ricorrenti alla procedura concorsuale di cui all’art. 260-bis, avesse il dovere di riconoscere necessariamente la retrodatazione giuridica della nomina, essendo tale decisione riservata al suo prudente apprezzamento, se non addirittura (tenuto conto anche dell’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi) sottoposta al generale limite dei “motivi imperativi di interesse generale” che devono giustificare ogni intervento propriamente retroattivo del legislatore (nel caso di specie insussistenti) » e ciò anche in considerazione del fatto che « la previsione legislativa della retrodatazione della nomina avrebbe costituito un intervento retroattivo in senso proprio idoneo a recare pregiudizi a tutti quei terzi che hanno assunto servizio prima dei ricorrenti, che – in caso di retrodatazione – sarebbero stati superati in anzianità da soggetti che hanno completato il Corso di formazione (e sono entrati effettivamente in servizio) dopo di loro ».
Infine, le sentenze sopra richiamate hanno specificato:
- che « la pretesa retrodatazione non è ammissibile anche riguardo alla decorrenza economica (dal 208° Corso) tenuto conto della copertura finanziaria posta a fondamento della norma di cui all'art. 260 bis, che non può essere fatta retroagire, dovendo tener conto dei limiti di spesa richiamati espressamente dalla norma al comma 2 e fissati entro i limiti delle facoltà assunzionali, rilevando altresì nella specie il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, con la conseguenza che la decorrenza economica è naturalmente correlata all’effettiva e sinallagmatica prestazione del servizio »;
- che « la retrodatazione della nomina non può essere disposta neppure a titolo risarcitorio [atteso che la p.a. resistente] ha agito nel pieno rispetto della normativa a suo tempo vigente … sicché nessuna colpa può essere imputata al Ministero per il danno lamentato dai ricorrenti ».
22.2. Nella sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 3983/2024 si è poi espressamente notato che non può neppure ritenersi che la decorrenza economica possa essere riconosciuta come risarcimento del danno determinato dalla mancata esecuzione da parte della p.a. dei provvedimenti cautelari con cui questo Tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’ammissione dei candidati esclusi (nel 2019) al 208° corso di formazione (o comunque al primo corso di formazione utile), quando tali provvedimenti cautelari sono stati oggetto di riforma.
22.3. La sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 14769/2025 ha poi evidenziato:
- che il diverso trattamento cui sono stati sottoposti gli assunti ai sensi dell’art. 260- bis rispetto ai candidati assunti nel 2019 è giustificato dal fatto che i candidati nella posizione della ricorrente « (a differenza dei candidati regolarmente assunti nell’ambito dello scorrimento del 2019, all’esito del 208° corso di formazione) sono stati assunti sulla base di una disposizione speciale volta a definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , adottata dal legislatore a meri fini deflattivi del contenzioso e senza un espresso riconoscimento della fondatezza delle ragioni che avevano indotto i ricorrenti ha impugnare la loro esclusione dallo scorrimento del 2019 ».
- che « la disposizione di cui all’art. 260-bis, d.l. 34/2020 – in un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco che non appare manifestamente irragionevole – ha consentito il superamento dei dubbi di costituzionalità prospettati da questo Tribunale (che … non erano neppure stati scrutinati dalla Corte costituzionale, che avrebbe potuto ritenerli infondati), adottando una soluzione evidentemente compromissoria che ha consentito [ai candidati in un primo momento esclusi] di ottenere il bene della vita dell’ammissione al primo corso di formazione utile (e della successiva assunzione nella Polizia di Stato) senza che ciò abbia determinato l’incisione sulla posizione di soggetti terzi estranei al contenzioso tra l’amministrazione e i ricorrenti (ovvero i partecipanti al 209°, 210° e 211° corso di formazione, che in caso di retrodatazione ex lege della nomina dei ricorrenti sarebbero stati scavalcati in anzianità da soggetti che avevano effettivamente preso servizio dopo di loro) ».
23. Per tutte le ragioni sopra illustrate, tutte le domande avanzate dalla ricorrente nell’ambito del presente giudizio non possono che essere rigettate.
24. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda e delle questioni giuridiche sottese al ricorso (non scevre da profili di novità, quantomeno al momento della proposizione del gravame) – possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI IL, Presidente
NO SE AM, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO SE AM | ZI IL |
IL SEGRETARIO