TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/03/2026, n. 4305
TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione di legge e principi costituzionali

    Il Tribunale ha ritenuto che la norma speciale (art. 260-bis) non prevedeva deroghe all'ordinario assetto ordinamentale che fissa la decorrenza giuridica della qualifica dalla conclusione del corso di addestramento, né ha introdotto una retrodatazione espressa della nomina. L'intervento legislativo non ha carattere retroattivo in senso proprio e ha consentito l'ottenimento del bene della vita (ammissione al corso e assunzione) senza ledere i diritti dei terzi.

  • Rigettato
    Responsabilità dell'amministrazione per ritardo nell'assunzione

    Il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'amministrazione, poiché questa ha agito nel rispetto della normativa vigente. Non vi è colpa imputabile al Ministero per il danno lamentato. La retrodatazione della nomina non è ammissibile neanche a titolo risarcitorio.

  • Rigettato
    Retrodatazione economica e giuridica della qualifica

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 260-bis non prevede alcuna espressa retrodatazione della nomina. La copertura finanziaria della norma non può retroagire e la decorrenza economica è correlata all'effettiva prestazione del servizio. La retrodatazione avrebbe inoltre inciso negativamente sulla posizione di terzi.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno per equivalente e perdita di chances

    Il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'amministrazione, non essendovi colpa. Ha inoltre escluso che la retrodatazione economica possa essere riconosciuta a titolo risarcitorio per mancata esecuzione di provvedimenti cautelari riformati in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/03/2026, n. 4305
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4305
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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