Art. 5.
Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le aree che risultano gia' indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.
Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le aree che risultano gia' indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.