Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 687 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1
in vico Sant'Andrea Badiazza, C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Messina, via Ugo Bassi isol. 81 n. 159, presso lo studio dell'avv. Manuela Licordari (CF.: Pec: C.F._2
) dello “ Email_1 Controparte_1
(P. Iva , fax 0902926526), che la rappresenta e
[...] P.IVA_1
difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], CF.: Controparte_2
, attualmente irreperibile e con ultima residenza C.F._3
conosciuta in Italia a Messina, in vico Sant'Andrea Badiazza – fraz. Ritiro;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15.02.2024, premesso che in data Parte_1
22.06.2015 aveva contratto a Messina matrimonio civile con CP_2
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
[...]
al n. 82 parte 1 anno 2015); che dal matrimonio non erano nati figli;
che il rapporto coniugale era da tempo in crisi e da oltre tre anni i coniugi non avevano più alcun contatto, risultando lo rreperibile;
che ella CP_2
era affetta da glaucoma bilaterale congenito ed era disoccupata, mentre non le era nota la situazione lavorativa del marito;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e che, decorsi i termini per la procedibilità della relativa domanda, che fosse pronunciato il divorzio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 16.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituiva e, all'udienza del 14.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice delegato dichiara la sua contumacia. Preso atto, quindi, della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il Giudice sentiva la ricorrente la quale dichiarava che non aveva più rapporti con il marito da diversi anni, dal 2016 o 2017 ed intendeva divorziare. Il Giudice, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte
2 costituita a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione orale, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare,
3 posto che la ricorrente ha chiesto sia in seno al ricorso introduttivo che all'udienza di comparizione dei coniugi che fosse pronunciata la separazione dei coniugi. Assorbente è, poi, il rilievo che ormai i coniugi vivono separati da molto tempo ed il resistente è, persino irreperibile, tutti elementi altamente sintomatici del fatto che il contenuto del rapporto coniugale è da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'uno o dell'altro coniuge.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente. Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulla domanda di divorzio, formulata ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., per il cui esame occorre che sia decorso il termine previsto dalla legge. In simili casi, pertanto, sulla domanda di separazione giudiziale proposta congiuntamente alla domanda di divorzio occorre pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15.02.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi CP_2
nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio a Parte_1
Messina in data 22.06.2015 con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 82 parte 1 anno 2015;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto
Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
4 3) rimette la causa davanti al Giudice delegato (ruolo ex dott. Cusolito), per l'ulteriore corso all'udienza del 19.01.2026 ore 09,00; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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