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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Irene Lupo Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la n.r.g. 1379/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NG GI (C.F. ) e l'avv. Fedora L'Ala (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
NG GI sito in Seveso, via Prealpi, n. 50;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
dell'avv. Lucia Aliberti (C.F. ) e dell'avv. Morena C.F._5
pagina 1 di 13 UC (C.F. , elettivamente domiciliato presso il loro C.F._6
studio in Milano, viale Montenero, n. 82;
APPELLATO nonché CONTRO
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Claudio Controparte_2 P.IVA_1
OL BI (C.F. e dell'avv. Furio De Palma (C.F. C.F._7
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._8
Milano, via Trivulzio n. 3.
APPELLATA
e CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._9
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni: per Parte_1
“Per tutte le allegazioni, deduzioni, eccezioni e motivi di appello di in questo atto e, Parte_1 comunque, in atti, nonché per quelle altre ragioni di giustizia accerta e/o ritenute dal Giudice, Voglia l'On. Corte d'Appello adita, in prima udienza, o anche inaudita altera parte, nelle more della decisione di appello, sospendere con ordinanza l'esecutività della sentenza impugnata n. 641/2025 del Tribunale di Monza, emessa nel proc. RG n. 2953/2022 il 27 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025 e comunicata in pari data, e notificata a cura del terzo chiamato OM. in data 03 aprile 2025 e, se iniziata, l'esecuzione CP_1 della stessa;
accogliere
pagina 2 di 13 il proposto appello e riformare nelle parti oggetto di gravame l'impugnata sentenza n. 641/2025 del Tribunale di Monza, emessa nel proc. RG n. 2953/2022 il 27 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025 e comunicata in pari data, e notificata a cura del terzo chiamato OM. in data 03 aprile CP_1
2025 e, per l'effetto: nel merito 1 dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia dell'attore signor odierno appellato, Controparte_3 alla domanda principale da lui stesso proposta, essendo precluso da detta rinuncia ogni accertamento circa la responsabilità di parte convenuta signora , odierna appellante, e la conseguente caducazione Parte_1 della domanda di manleva proposta nei o chiamato OM. , Controparte_4 odierno appellato;
2 dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce sulla insussistenza della responsabilità del terzo chiamato OM.
[...]
, odierno appellato, per violazione dell'art. 112 c.p.c.; CP_4
3 condannare parte appellata
[...]
CP_3
4 al pagamento in favore del OM.
[...]
e della delle spese di lite di primo grado così come liqui CP_4 Controparte_2 sentenza impugnata;
5 condannare parte appellata
[...] al pagamento in favore della signora della somma di euro 5. CP_3 Parte_1
a 15% spese generali e C.P.A., nonché euro 237,00 per anticipazioni, il tutto a titolo di rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado.
Con vittoria delle spese del secondo grado del giudizio. Si precisa che l'atto depositato telematicamente è stato redatto con tecniche informatiche idonee a consentirne una 1 e che, pertanto, nella liquidazione del compenso professionale si dovrà tener conto della maggiorazione del 30% prevista ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1 del D.M. 37/2018.”
per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della proposta impugnazione ex art. 348bis c.p.c. con ogni effetto da ciò conseguente;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: respingere la domanda di parte appellante di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, poiché infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande di parte attrice appellante perché infondate in Parte_1
pagina 3 di 13 fatto e in diritto, e confermare in ogni suo punto, l'impugnata sentenza;
IN OGNI CASO: con rifusione di spese ed onorari, oltre alle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, così giudicare e provvedere NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- Per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso Parte_2 la sentenza n. 641/25 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 27.3. OM. il 3.4.25 e, per l'effetto, confermare in toto la predetta sentenza;
CP_1
comunque le domande svolte dall'odierna appellante, sig.ra così come Parte_2 qualsivoglia ulteriore eventuale domanda svolta nei confronti dell'Assicurato, OM. Controparte_4
poiché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur,
[...] idenze documentali prodotte in atti, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Per l'effetto, mandare assolta la Compagnia, dalla domanda di manleva e garanzia Controparte_2 svolta dall'Assicurato, OM. ; Controparte_4
NEL MERITO, IN VI
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del proposto appello, ovvero delle avverse domande e di accertamento di un'eventuale responsabilità a carico dell'Assicurato, OM. limitare Controparte_4
l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta da que ompagnia esponente secondo quanto emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti nei fatti sopra descritti, per le ragioni esposte in narrativa e detratto, in ogni caso, l'importo di euro 500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale di polizza, con esclusione delle spese legali sostenute dall'Assicurato; IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, così come dovuti per legge, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. Sotto tale profilo preme rilevare che fin da subito dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dall'adito Giudice ex art. 185 p.c. all'udienza del 13.9.23. E di tale condotta si dovrà tenere conto ai fini della decisione della presente causa, sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA:
-Si richiamano le istanze tutte formulate nelle memorie ex art. 183 6°co c.p.c., ivi comprese quelle del proprio Assicurato, insistendo, nell'eventualità (ovvero sulla base delle difese ed istanze avanzate dall'appellante e dalle altre parti in contesa), per la loro ammissione.
-Ci si oppone viceversa all'ammissione di quelle avversarie.”
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
convenne in giudizio innanzi al tribunale di Controparte_3
Monza e al fine di ottenerne la condanna in Controparte_5 Parte_1 solido e/o in alternativa alla rifusione delle spese sostenute per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile in Lazzate, via Libertà n. 65, quantificate nell'importo complessivo di € 6.462,76, nonché la restituzione, da parte del dei compensi corrisposti per l'intermediazione immobiliare CP_5 pari a €3.660,00. A sostegno delle proprie pretese parte attrice dedusse che:
- in data 24.9.2015 aveva acquistato dalla con l'intermediazione del Pt_1
le unità immobiliari costituite dal negozio e dai ripostigli situati al CP_5 primo piano di via Libertà n. 65, realizzati a seguito del frazionamento del più vasto compendio immobiliare comprendente il piano terreno e il primo piano;
- nel maggio 2021 l'acquirente, intenzionato a porre in vendita l' immobile, aveva accertato l'esistenza di alcune difformità urbanistiche e catastali che era stato costretto a regolarizzare, sostenendo una spesa complessiva di
€6.462,76, importo di cui aveva chiesto alla sua dante causa di farsi carico per metà, senza tuttavia ottenere un positivo riscontro. Si costituì in giudizio il convenuto domandando il rigetto delle domande ex CP_5 adverso proposte. La convenuta chiese, in via pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare Pt_1 in causa il terzo geom. incaricato delle pratiche di frazionamento e, CP_1 nel merito, in via principale, di rigettare la domanda dell'attore e, in via riconvenzionale subordinata, di condannare il professionista, di cui chiedeva di accertare la responsabilità, al pagamento delle somme pretese dall'attore e alla restituzione della somma di € 3.000,00 versata a titolo di compenso professionale. Il terzo chiamato, in via preliminare, estese il contraddittorio alla sua compagnia assicurativa, ed eccepì l'improcedibilità della domanda Controparte_2 riconvenzionale della per mancato esperimento del procedimento di Pt_1 negoziazione assistita. Nel merito contestò tutto quanto ex adverso dedotto, domandò il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata, di essere garantito e manlevato da Controparte_2
pagina 5 di 13 Si costituì infine la compagnia di assicurazione, contestando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico dell'assicurato e chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, che l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia fosse limitato tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del grado di responsabilità accertato in capo ai soggetti coinvolti, nonché ai termini di polizza. All'udienza del 13.9.2023 il Tribunale formulò una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte dei convenuti in solido della somma di € 3.000,00, oltre alle spese legali in favore di parte attrice nonché il rimborso da parte della convenuta delle spese di lite maturate in favore dei Pt_1 terzi chiamati. Successivamente, all'udienza del 25 ottobre 2023, il legale del convenuto CP_5 offrì a titolo transattivo all'attore l'importo di euro 3.000,00, spese legali compensate, a condizione che tutte le domande proposte nei confronti del proprio assistito fossero rinunciate. La proposta fu accettata dall'attore che rinunciò agli atti limitatamente alla posizione di e manifestò di voler CP_5 proseguire il giudizio nei confronti della convenuta per il recupero delle Pt_1 spese legali chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il difensore della sig.ra alla stessa udienza, dichiarò di non accettare la Pt_1 proposta conciliativa manifestando la disponibilità della convenuta a fornire un contributo complessivo per le spese legali di €1.000,00 in favore dell'attore e dei terzi chiamati. I difensori delle terze chiamate si associarono alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. Dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra e e CP_3 CP_5 concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con sentenza n. 641/2025, pubblicata in data 28.03.2025, Il Tribunale di Monza così statuì:
<<1) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite avanzata dal signor
nei confronti della signora Controparte_3 Parte_1
2) Rigetta le domande formulate dalla signora nei confronti del signor Parte_1 [...]
e dei terzi chiamati, geom. e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
[...]
3) Condanna la signora al pagamento in favore del geom. Parte_1 [...] della somma di euro 264,00 per anticipazioni e della somma di euro Controparte_6
4.227,00 per compensi, oltre spese 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
pagina 6 di 13 4) Condanna la signora al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 4.227,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge>>. Il primo giudice rigettò la domanda dell'attore di condanna al pagamento delle spese di lite sulla base del rilievo che, a seguito dell'intervenuta transazione con il condebitore solidale, la pretesa attorea doveva ritenersi integralmente soddisfatta. Quanto ai rapporti tra convenuta e terzi chiamati, il comportamento processuale della che, nonostante avesse dichiarato di Pt_1 volere profittare della transazione, aveva insistito nelle proprie domande di merito richiedendo altresì i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., legittimava la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, costretti a proseguire il giudizio pur a fronte della rinuncia agli atti dell'attore, tenuto peraltro conto della manifesta infondatezza della domanda di manleva. Il Tribunale rilevò l'assenza di qualsivoglia responsabilità imputabile al geom. per le irregolarità lamentate dall'attore, atteso che l'incarico al CP_1 medesimo conferito riguardava il piano primo dell'immobile e non anche il piano terra, in relazione al quale l'attore aveva riscontrato le difformità edilizie e urbanistiche.
* Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello Parte_1 domandando, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, la riforma integrale. Si è costituito in giudizio il geom. chiedendo preliminarmente di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza. Si è altresì costituita insistendo per la conferma dell'impugnata Controparte_2 sentenza. Dichiarata la contumacia di e rigettata l'istanza ex Controparte_3 art. 283 cpc, la causa oralmente discussa innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
I motivi di impugnazione L'impugnazione è articolata in cinque motivi. I) “Mancata dichiarazione di avvenuta estinzione della causa a seguito della cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia dell'attore alle proprie domande nei confronti della convenuta Pt_1 pagina 7 di 13 L'appellante si duole della omessa declaratoria di estinzione del processo, rilevando che la transazione intervenuta tra l'attore e il convenuto avrebbe esaurito la controversia, con sopravvenuto CP_5 disinteresse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale. A fronte della cessazione della materia del contendere, il Tribunale avrebbe quindi dovuto pronunciare sentenza di estinzione del giudizio. II) “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente pronunciato su domanda di manleva proposta contro il terzo chiamato OM. essendo venuto meno l'interesse ad agire della CP_1 convenuta a seguito della rinuncia dell'attore alla sua domanda principale Pt_1
(capo 2 del dispositivo)”. L'appellante censura la decisione del tribunale di esaminare nel merito la domanda di accertamento della responsabilità del terzo, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio. Il primo giudice sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione essendosi pronunciato sulla responsabilità del geom. CP_1 nonostante l'appellante volesse solo limitare il giudizio alla Pt_1 domanda sulle spese di lite. III) “Erronea valutazione del comportamento processuale della odierna appellante ai fini della condanna della stessa alla rifusione delle spese in favore dei terzi chiamati in virtù del principio di causazione (capi 3 e 4 del dispositivo)” L'appellante censura altresì la statuizione con cui il Tribunale ha posto a suo carico le spese di lite sostenute dai terzi chiamati sulla base del richiamo al principio di causazione. Ad avviso dell'appellante la prosecuzione del giudizio sarebbe imputabile all'attore che aveva insistito per la condanna alle spese dell'appellante mentre la concessione dei termini per le memorie istruttorie non sarebbe stata comunque necessaria dal momento che l'esaurimento della domanda principale avrebbe dovuto comportare la stessa sorte per la domanda di manleva della convenuta ed altresì Pt_1 che la domanda di manleva doveva comunque intendersi limitata alle spese legali richieste dall'attore. IV) “Erronea applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese legali in favore dei terzi chiamati, non sussistendo l'infondatezza e/o la palese arbitrarietà della chiamata di terzo spiegata dalla odierna appellante nel giudizio di primo grado (capi 3 e 4 del dispositivo)”. pagina 8 di 13 L'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale giacché la chiamata in garanzia sarebbe tutt'altro che infondata, stante la responsabilità del geom. n ordine alle difformità urbanistiche CP_1
e catastali riscontrate nell'immobile. Il professionista era stato incaricato dell'esecuzione di tutte le pratiche edilizio-urbanistiche necessarie per la vendita del complesso e dunque egli avrebbe dovuto essere al corrente delle difformità denunciate che avrebbe dovuto segnalare alla venditrice. V) “Mancato accoglimento della domanda di rifusione delle spese di lite formulata dalla convenuta nei confronti dell'attore in violazione dei principi di causazione e di Pt_1 soccombenza virtuale, nonché carenza di motivazione del rigetto di tale domanda (capo 2 del dispositivo)”. L'appellante lamenta infine l'omessa pronuncia in merito alla domanda avente ad oggetto la condanna di alla Controparte_3 rifusione delle spese di lite e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
*
L'Opinione della Corte L'appello è infondato. Il primo e il secondo motivo che, avendo ad oggetto la medesima questione, meritano trattazione congiunta, non sono fondati. L'appellante omette di considerare che, se da un lato la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, ove permanga un contrasto sull'incidenza delle spese di lite, il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi sulle stesse, avendo riguardo al criterio della soccombenza virtuale previ tutti gli accertamenti necessari (Cass. Sez. 2, 27/05/1996, n. 4884). A prescindere dalla considerazione che l'appellante Pt_1 non ha mai dichiarato di volere rinunciare alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato, è comunque del tutto irrilevante che il primo giudice non abbia formalmente dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché tale pronuncia non lo esonerava dallo statuire sulle spese, da regolamentare verificando la fondatezza o meno delle domande. Da ciò consegue che il tribunale non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione, in quanto per potere decidere sul governo delle spese in relazione alla posizione dei terzi chiamati, doveva necessariamente accertare se la domanda di manleva proposta da Pt_1
pagina 9 di 13 nei confronti del geom. potesse ritenersi giustificata, al solo Parte_1 CP_1 fine di potere correttamente statuire sulle spese di lite. Anche il terzo e il quarto motivo, volti a censurare la motivazione con la quale il tribunale ha posto a carico dell'appellante le spese processuali dei terzi chiamati, non sono fondati. Il tribunale, dopo avere fatto richiamo dei principi enunciati dalla S.C. (Cass. Sez. 3, 06/12/2019, n. 31889), in base ai quali il rimborso delle spese processuali dei terzi chiamati rimane a carico del chiamante nel caso in cui la chiamata sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria, è passato ad esaminare nel merito la domanda proposta dalla nei confronti del geom. Pt_1
e ha osservato che: CP_1
<<in tema di accertamento della responsabilità del terzo chiamato si rileva che cp_1 quest'ultimo era stato incaricato dalla convenuta nel 2015 procedere al frazionamento dell'immobile sito a lazzate, via libertà 65, posto piano primo e cambio destinazione d'uso, in modo da ottenere due distinti immobili ad uso abitativo, nonché alla redazione delle nuove schede catastali. risulta, infatti, documentalmente il geom. presentava presso competente ufficio tecnico comune lazzate la relativa cila riguardante l'immobile residenziale procedeva con aggiornamento catastali, adempimento dell'incarico ricevuto. invece, le difformità edilizie ed urbanistiche denunciate dall'attore riguardavano terra, riferimento quale nessun incarico mai conferito signora previsione compravendita pt_1 intercorsa tra attore convenuta. alcuna può, pertanto, essere imputata carico cp_4 conseguenza che, applicazione principio causalità quello < i>
[...] soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta, la quale, agendo in via riconvenzionale nei confronti del terzo, geom. determinava la chiamata in causa CP_1 di costui e della di lui Compagnia di Assicurazione>>. Si tratta di argomentazioni condivise dalla Corte. L'appellante allega ma non prova di avere incaricato il geom. “di CP_1 eseguire tutte le pratiche tecniche necessarie per la vendita dell'immobile..”. La circostanza, recisamente contestata dal terzo chiamato, è priva di qualsiasi riscontro. Non esiste traccia formale di tale incarico né della prestazione che il professionista avrebbe reso nell'interesse della venditrice. Dagli atti di causa, come sottolinea il tribunale, risulta che il geom. i è CP_1 occupato esclusivamente del frazionamento del primo piano. Depone peraltro pagina 10 di 13 in tal senso la causale “spese e competenze comunicazione frazionamento e fusione”, riportata nelle fatture emesse da onché altresì l'entità del compenso CP_1 percepito, di euro 1.200,00 oltre accessori, importo adeguato e congruo rispetto all'attività di frazionamento del primo piano pacificamente eseguita dal terzo chiamato. Non risulta peraltro alcuna altra fattura e, d'altra parte, l'estratto conto prodotto dall'appellante (doc. 6 fasc. I grado), con il quale la signora Pt_1 vorrebbe provare di avere disposto in favore del geom. un CP_1 pagamento dell'importo di euro 6.800,00 nulla dimostra. Sono infatti ignote le generalità sia dell'emittente i due assegni rispettivamente di euro 5.000,00 e di euro 1.800,00 -trattandosi di un conto corrente cointestato con il coniuge e il figlio della sig.ra sia del destinatario. Pt_1
Poiché non risulta che il tecnico sia stato incaricato di verificare la regolarità urbanistica e catastale di tutto il complesso immobiliare compravenduto, composto dal piano terreno e dal primo piano, è da escludere in radice una responsabilità contrattuale del geom. per i fatti di causa, da cui CP_1 consegue la palese assoluta pretestuosità della chiamata del terzo. Peraltro non vi sono in ogni caso i presupposti per ritenere l'attore soccombente e conseguentemente porre a suo carico le spese dei terzi chiamati. Non ha infatti migliore destino il quinto motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in merito alla sua domanda di condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. È ben vero che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'anzidetta domanda ma, anche in tal caso, l'applicazione del principio della soccombenza virtuale non porta nella direzione auspicata dall'appellante. La domanda attorea non è stata rigettata nel merito. Il tribunale si è limitato a osservare che
<< la rinuncia alla domanda di condanna in solido con la convenuta alla rifusione delle Pt_1 spese per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile, oggetto della compravendita, ha esaurito il diritto azionato dallo stesso attore e preclude ogni accertamento sulla responsabilità in capo alla convenuta ai fini della sua eventuale condanna al pagamento delle spese di lite, da stabilirsi in base al principio della soccombenza>>. Il tenore della decisione non comporta una valutazione della posizione dell'attore in termini di soccombenza, tanto più considerato che la conciliazione con il convenuto condebitore è intervenuta in corso del giudizio promosso pagina 11 di 13 dall'acquirente dell'immobile per ottenere il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.., per una serie di irregolarità urbanistiche pacificamente esistenti. Nel caso di specie, è incontestato che le difformità urbanistiche e catastali lamentate dall'acquirente sussistano, risultando non accertata solo l'entità, il che consente di ritenere indubitabile la fondatezza della domanda, quanto meno nell'an. D'altro canto l'originario attore, l'odierno appellato Controparte_3
, ha dovuto promuovere il giudizio per vedere soddisfatta la sua
[...] pretesa. Ne consegue che egli non può reputarsi soccombente rispetto alla sua domanda e dunque la richiesta di condanna alla rifusione delle spese di lite proposta della deve essere rigettata. La motivazione della sentenza di I Pt_1 grado andrà in tal senso integrata.
* Alla luce delle ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di I grado confermata. Le spese del presente grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, della difficoltà delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, senza alcun riconoscimento della richiesta maggiorazione ex art. 4, co. 2 del citato D.M. Ricorrono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, così come quantificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 641/2025, pubblicata in data 28.03.2025, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_4 del presente grado di giudizio che determina in complessivi € 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3. condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio che determina in complessivi € 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; pagina 12 di 13 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025
La Consigliera relatrice La Presidente Francesca Vullo Irene Lupo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Irene Lupo Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la n.r.g. 1379/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NG GI (C.F. ) e l'avv. Fedora L'Ala (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
NG GI sito in Seveso, via Prealpi, n. 50;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
dell'avv. Lucia Aliberti (C.F. ) e dell'avv. Morena C.F._5
pagina 1 di 13 UC (C.F. , elettivamente domiciliato presso il loro C.F._6
studio in Milano, viale Montenero, n. 82;
APPELLATO nonché CONTRO
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Claudio Controparte_2 P.IVA_1
OL BI (C.F. e dell'avv. Furio De Palma (C.F. C.F._7
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._8
Milano, via Trivulzio n. 3.
APPELLATA
e CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._9
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni: per Parte_1
“Per tutte le allegazioni, deduzioni, eccezioni e motivi di appello di in questo atto e, Parte_1 comunque, in atti, nonché per quelle altre ragioni di giustizia accerta e/o ritenute dal Giudice, Voglia l'On. Corte d'Appello adita, in prima udienza, o anche inaudita altera parte, nelle more della decisione di appello, sospendere con ordinanza l'esecutività della sentenza impugnata n. 641/2025 del Tribunale di Monza, emessa nel proc. RG n. 2953/2022 il 27 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025 e comunicata in pari data, e notificata a cura del terzo chiamato OM. in data 03 aprile 2025 e, se iniziata, l'esecuzione CP_1 della stessa;
accogliere
pagina 2 di 13 il proposto appello e riformare nelle parti oggetto di gravame l'impugnata sentenza n. 641/2025 del Tribunale di Monza, emessa nel proc. RG n. 2953/2022 il 27 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025 e comunicata in pari data, e notificata a cura del terzo chiamato OM. in data 03 aprile CP_1
2025 e, per l'effetto: nel merito 1 dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia dell'attore signor odierno appellato, Controparte_3 alla domanda principale da lui stesso proposta, essendo precluso da detta rinuncia ogni accertamento circa la responsabilità di parte convenuta signora , odierna appellante, e la conseguente caducazione Parte_1 della domanda di manleva proposta nei o chiamato OM. , Controparte_4 odierno appellato;
2 dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce sulla insussistenza della responsabilità del terzo chiamato OM.
[...]
, odierno appellato, per violazione dell'art. 112 c.p.c.; CP_4
3 condannare parte appellata
[...]
CP_3
4 al pagamento in favore del OM.
[...]
e della delle spese di lite di primo grado così come liqui CP_4 Controparte_2 sentenza impugnata;
5 condannare parte appellata
[...] al pagamento in favore della signora della somma di euro 5. CP_3 Parte_1
a 15% spese generali e C.P.A., nonché euro 237,00 per anticipazioni, il tutto a titolo di rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado.
Con vittoria delle spese del secondo grado del giudizio. Si precisa che l'atto depositato telematicamente è stato redatto con tecniche informatiche idonee a consentirne una 1 e che, pertanto, nella liquidazione del compenso professionale si dovrà tener conto della maggiorazione del 30% prevista ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1 del D.M. 37/2018.”
per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della proposta impugnazione ex art. 348bis c.p.c. con ogni effetto da ciò conseguente;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: respingere la domanda di parte appellante di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, poiché infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande di parte attrice appellante perché infondate in Parte_1
pagina 3 di 13 fatto e in diritto, e confermare in ogni suo punto, l'impugnata sentenza;
IN OGNI CASO: con rifusione di spese ed onorari, oltre alle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, così giudicare e provvedere NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- Per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso Parte_2 la sentenza n. 641/25 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 27.3. OM. il 3.4.25 e, per l'effetto, confermare in toto la predetta sentenza;
CP_1
comunque le domande svolte dall'odierna appellante, sig.ra così come Parte_2 qualsivoglia ulteriore eventuale domanda svolta nei confronti dell'Assicurato, OM. Controparte_4
poiché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur,
[...] idenze documentali prodotte in atti, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Per l'effetto, mandare assolta la Compagnia, dalla domanda di manleva e garanzia Controparte_2 svolta dall'Assicurato, OM. ; Controparte_4
NEL MERITO, IN VI
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del proposto appello, ovvero delle avverse domande e di accertamento di un'eventuale responsabilità a carico dell'Assicurato, OM. limitare Controparte_4
l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta da que ompagnia esponente secondo quanto emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti nei fatti sopra descritti, per le ragioni esposte in narrativa e detratto, in ogni caso, l'importo di euro 500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale di polizza, con esclusione delle spese legali sostenute dall'Assicurato; IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, così come dovuti per legge, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. Sotto tale profilo preme rilevare che fin da subito dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dall'adito Giudice ex art. 185 p.c. all'udienza del 13.9.23. E di tale condotta si dovrà tenere conto ai fini della decisione della presente causa, sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA:
-Si richiamano le istanze tutte formulate nelle memorie ex art. 183 6°co c.p.c., ivi comprese quelle del proprio Assicurato, insistendo, nell'eventualità (ovvero sulla base delle difese ed istanze avanzate dall'appellante e dalle altre parti in contesa), per la loro ammissione.
-Ci si oppone viceversa all'ammissione di quelle avversarie.”
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
convenne in giudizio innanzi al tribunale di Controparte_3
Monza e al fine di ottenerne la condanna in Controparte_5 Parte_1 solido e/o in alternativa alla rifusione delle spese sostenute per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile in Lazzate, via Libertà n. 65, quantificate nell'importo complessivo di € 6.462,76, nonché la restituzione, da parte del dei compensi corrisposti per l'intermediazione immobiliare CP_5 pari a €3.660,00. A sostegno delle proprie pretese parte attrice dedusse che:
- in data 24.9.2015 aveva acquistato dalla con l'intermediazione del Pt_1
le unità immobiliari costituite dal negozio e dai ripostigli situati al CP_5 primo piano di via Libertà n. 65, realizzati a seguito del frazionamento del più vasto compendio immobiliare comprendente il piano terreno e il primo piano;
- nel maggio 2021 l'acquirente, intenzionato a porre in vendita l' immobile, aveva accertato l'esistenza di alcune difformità urbanistiche e catastali che era stato costretto a regolarizzare, sostenendo una spesa complessiva di
€6.462,76, importo di cui aveva chiesto alla sua dante causa di farsi carico per metà, senza tuttavia ottenere un positivo riscontro. Si costituì in giudizio il convenuto domandando il rigetto delle domande ex CP_5 adverso proposte. La convenuta chiese, in via pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare Pt_1 in causa il terzo geom. incaricato delle pratiche di frazionamento e, CP_1 nel merito, in via principale, di rigettare la domanda dell'attore e, in via riconvenzionale subordinata, di condannare il professionista, di cui chiedeva di accertare la responsabilità, al pagamento delle somme pretese dall'attore e alla restituzione della somma di € 3.000,00 versata a titolo di compenso professionale. Il terzo chiamato, in via preliminare, estese il contraddittorio alla sua compagnia assicurativa, ed eccepì l'improcedibilità della domanda Controparte_2 riconvenzionale della per mancato esperimento del procedimento di Pt_1 negoziazione assistita. Nel merito contestò tutto quanto ex adverso dedotto, domandò il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata, di essere garantito e manlevato da Controparte_2
pagina 5 di 13 Si costituì infine la compagnia di assicurazione, contestando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico dell'assicurato e chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, che l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia fosse limitato tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del grado di responsabilità accertato in capo ai soggetti coinvolti, nonché ai termini di polizza. All'udienza del 13.9.2023 il Tribunale formulò una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte dei convenuti in solido della somma di € 3.000,00, oltre alle spese legali in favore di parte attrice nonché il rimborso da parte della convenuta delle spese di lite maturate in favore dei Pt_1 terzi chiamati. Successivamente, all'udienza del 25 ottobre 2023, il legale del convenuto CP_5 offrì a titolo transattivo all'attore l'importo di euro 3.000,00, spese legali compensate, a condizione che tutte le domande proposte nei confronti del proprio assistito fossero rinunciate. La proposta fu accettata dall'attore che rinunciò agli atti limitatamente alla posizione di e manifestò di voler CP_5 proseguire il giudizio nei confronti della convenuta per il recupero delle Pt_1 spese legali chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il difensore della sig.ra alla stessa udienza, dichiarò di non accettare la Pt_1 proposta conciliativa manifestando la disponibilità della convenuta a fornire un contributo complessivo per le spese legali di €1.000,00 in favore dell'attore e dei terzi chiamati. I difensori delle terze chiamate si associarono alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. Dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra e e CP_3 CP_5 concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con sentenza n. 641/2025, pubblicata in data 28.03.2025, Il Tribunale di Monza così statuì:
<<1) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite avanzata dal signor
nei confronti della signora Controparte_3 Parte_1
2) Rigetta le domande formulate dalla signora nei confronti del signor Parte_1 [...]
e dei terzi chiamati, geom. e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
[...]
3) Condanna la signora al pagamento in favore del geom. Parte_1 [...] della somma di euro 264,00 per anticipazioni e della somma di euro Controparte_6
4.227,00 per compensi, oltre spese 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
pagina 6 di 13 4) Condanna la signora al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 4.227,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge>>. Il primo giudice rigettò la domanda dell'attore di condanna al pagamento delle spese di lite sulla base del rilievo che, a seguito dell'intervenuta transazione con il condebitore solidale, la pretesa attorea doveva ritenersi integralmente soddisfatta. Quanto ai rapporti tra convenuta e terzi chiamati, il comportamento processuale della che, nonostante avesse dichiarato di Pt_1 volere profittare della transazione, aveva insistito nelle proprie domande di merito richiedendo altresì i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., legittimava la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, costretti a proseguire il giudizio pur a fronte della rinuncia agli atti dell'attore, tenuto peraltro conto della manifesta infondatezza della domanda di manleva. Il Tribunale rilevò l'assenza di qualsivoglia responsabilità imputabile al geom. per le irregolarità lamentate dall'attore, atteso che l'incarico al CP_1 medesimo conferito riguardava il piano primo dell'immobile e non anche il piano terra, in relazione al quale l'attore aveva riscontrato le difformità edilizie e urbanistiche.
* Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello Parte_1 domandando, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, la riforma integrale. Si è costituito in giudizio il geom. chiedendo preliminarmente di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza. Si è altresì costituita insistendo per la conferma dell'impugnata Controparte_2 sentenza. Dichiarata la contumacia di e rigettata l'istanza ex Controparte_3 art. 283 cpc, la causa oralmente discussa innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
I motivi di impugnazione L'impugnazione è articolata in cinque motivi. I) “Mancata dichiarazione di avvenuta estinzione della causa a seguito della cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia dell'attore alle proprie domande nei confronti della convenuta Pt_1 pagina 7 di 13 L'appellante si duole della omessa declaratoria di estinzione del processo, rilevando che la transazione intervenuta tra l'attore e il convenuto avrebbe esaurito la controversia, con sopravvenuto CP_5 disinteresse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale. A fronte della cessazione della materia del contendere, il Tribunale avrebbe quindi dovuto pronunciare sentenza di estinzione del giudizio. II) “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente pronunciato su domanda di manleva proposta contro il terzo chiamato OM. essendo venuto meno l'interesse ad agire della CP_1 convenuta a seguito della rinuncia dell'attore alla sua domanda principale Pt_1
(capo 2 del dispositivo)”. L'appellante censura la decisione del tribunale di esaminare nel merito la domanda di accertamento della responsabilità del terzo, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio. Il primo giudice sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione essendosi pronunciato sulla responsabilità del geom. CP_1 nonostante l'appellante volesse solo limitare il giudizio alla Pt_1 domanda sulle spese di lite. III) “Erronea valutazione del comportamento processuale della odierna appellante ai fini della condanna della stessa alla rifusione delle spese in favore dei terzi chiamati in virtù del principio di causazione (capi 3 e 4 del dispositivo)” L'appellante censura altresì la statuizione con cui il Tribunale ha posto a suo carico le spese di lite sostenute dai terzi chiamati sulla base del richiamo al principio di causazione. Ad avviso dell'appellante la prosecuzione del giudizio sarebbe imputabile all'attore che aveva insistito per la condanna alle spese dell'appellante mentre la concessione dei termini per le memorie istruttorie non sarebbe stata comunque necessaria dal momento che l'esaurimento della domanda principale avrebbe dovuto comportare la stessa sorte per la domanda di manleva della convenuta ed altresì Pt_1 che la domanda di manleva doveva comunque intendersi limitata alle spese legali richieste dall'attore. IV) “Erronea applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese legali in favore dei terzi chiamati, non sussistendo l'infondatezza e/o la palese arbitrarietà della chiamata di terzo spiegata dalla odierna appellante nel giudizio di primo grado (capi 3 e 4 del dispositivo)”. pagina 8 di 13 L'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale giacché la chiamata in garanzia sarebbe tutt'altro che infondata, stante la responsabilità del geom. n ordine alle difformità urbanistiche CP_1
e catastali riscontrate nell'immobile. Il professionista era stato incaricato dell'esecuzione di tutte le pratiche edilizio-urbanistiche necessarie per la vendita del complesso e dunque egli avrebbe dovuto essere al corrente delle difformità denunciate che avrebbe dovuto segnalare alla venditrice. V) “Mancato accoglimento della domanda di rifusione delle spese di lite formulata dalla convenuta nei confronti dell'attore in violazione dei principi di causazione e di Pt_1 soccombenza virtuale, nonché carenza di motivazione del rigetto di tale domanda (capo 2 del dispositivo)”. L'appellante lamenta infine l'omessa pronuncia in merito alla domanda avente ad oggetto la condanna di alla Controparte_3 rifusione delle spese di lite e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
*
L'Opinione della Corte L'appello è infondato. Il primo e il secondo motivo che, avendo ad oggetto la medesima questione, meritano trattazione congiunta, non sono fondati. L'appellante omette di considerare che, se da un lato la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, ove permanga un contrasto sull'incidenza delle spese di lite, il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi sulle stesse, avendo riguardo al criterio della soccombenza virtuale previ tutti gli accertamenti necessari (Cass. Sez. 2, 27/05/1996, n. 4884). A prescindere dalla considerazione che l'appellante Pt_1 non ha mai dichiarato di volere rinunciare alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato, è comunque del tutto irrilevante che il primo giudice non abbia formalmente dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché tale pronuncia non lo esonerava dallo statuire sulle spese, da regolamentare verificando la fondatezza o meno delle domande. Da ciò consegue che il tribunale non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione, in quanto per potere decidere sul governo delle spese in relazione alla posizione dei terzi chiamati, doveva necessariamente accertare se la domanda di manleva proposta da Pt_1
pagina 9 di 13 nei confronti del geom. potesse ritenersi giustificata, al solo Parte_1 CP_1 fine di potere correttamente statuire sulle spese di lite. Anche il terzo e il quarto motivo, volti a censurare la motivazione con la quale il tribunale ha posto a carico dell'appellante le spese processuali dei terzi chiamati, non sono fondati. Il tribunale, dopo avere fatto richiamo dei principi enunciati dalla S.C. (Cass. Sez. 3, 06/12/2019, n. 31889), in base ai quali il rimborso delle spese processuali dei terzi chiamati rimane a carico del chiamante nel caso in cui la chiamata sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria, è passato ad esaminare nel merito la domanda proposta dalla nei confronti del geom. Pt_1
e ha osservato che: CP_1
<<in tema di accertamento della responsabilità del terzo chiamato si rileva che cp_1 quest'ultimo era stato incaricato dalla convenuta nel 2015 procedere al frazionamento dell'immobile sito a lazzate, via libertà 65, posto piano primo e cambio destinazione d'uso, in modo da ottenere due distinti immobili ad uso abitativo, nonché alla redazione delle nuove schede catastali. risulta, infatti, documentalmente il geom. presentava presso competente ufficio tecnico comune lazzate la relativa cila riguardante l'immobile residenziale procedeva con aggiornamento catastali, adempimento dell'incarico ricevuto. invece, le difformità edilizie ed urbanistiche denunciate dall'attore riguardavano terra, riferimento quale nessun incarico mai conferito signora previsione compravendita pt_1 intercorsa tra attore convenuta. alcuna può, pertanto, essere imputata carico cp_4 conseguenza che, applicazione principio causalità quello < i>
[...] soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta, la quale, agendo in via riconvenzionale nei confronti del terzo, geom. determinava la chiamata in causa CP_1 di costui e della di lui Compagnia di Assicurazione>>. Si tratta di argomentazioni condivise dalla Corte. L'appellante allega ma non prova di avere incaricato il geom. “di CP_1 eseguire tutte le pratiche tecniche necessarie per la vendita dell'immobile..”. La circostanza, recisamente contestata dal terzo chiamato, è priva di qualsiasi riscontro. Non esiste traccia formale di tale incarico né della prestazione che il professionista avrebbe reso nell'interesse della venditrice. Dagli atti di causa, come sottolinea il tribunale, risulta che il geom. i è CP_1 occupato esclusivamente del frazionamento del primo piano. Depone peraltro pagina 10 di 13 in tal senso la causale “spese e competenze comunicazione frazionamento e fusione”, riportata nelle fatture emesse da onché altresì l'entità del compenso CP_1 percepito, di euro 1.200,00 oltre accessori, importo adeguato e congruo rispetto all'attività di frazionamento del primo piano pacificamente eseguita dal terzo chiamato. Non risulta peraltro alcuna altra fattura e, d'altra parte, l'estratto conto prodotto dall'appellante (doc. 6 fasc. I grado), con il quale la signora Pt_1 vorrebbe provare di avere disposto in favore del geom. un CP_1 pagamento dell'importo di euro 6.800,00 nulla dimostra. Sono infatti ignote le generalità sia dell'emittente i due assegni rispettivamente di euro 5.000,00 e di euro 1.800,00 -trattandosi di un conto corrente cointestato con il coniuge e il figlio della sig.ra sia del destinatario. Pt_1
Poiché non risulta che il tecnico sia stato incaricato di verificare la regolarità urbanistica e catastale di tutto il complesso immobiliare compravenduto, composto dal piano terreno e dal primo piano, è da escludere in radice una responsabilità contrattuale del geom. per i fatti di causa, da cui CP_1 consegue la palese assoluta pretestuosità della chiamata del terzo. Peraltro non vi sono in ogni caso i presupposti per ritenere l'attore soccombente e conseguentemente porre a suo carico le spese dei terzi chiamati. Non ha infatti migliore destino il quinto motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in merito alla sua domanda di condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. È ben vero che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'anzidetta domanda ma, anche in tal caso, l'applicazione del principio della soccombenza virtuale non porta nella direzione auspicata dall'appellante. La domanda attorea non è stata rigettata nel merito. Il tribunale si è limitato a osservare che
<< la rinuncia alla domanda di condanna in solido con la convenuta alla rifusione delle Pt_1 spese per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile, oggetto della compravendita, ha esaurito il diritto azionato dallo stesso attore e preclude ogni accertamento sulla responsabilità in capo alla convenuta ai fini della sua eventuale condanna al pagamento delle spese di lite, da stabilirsi in base al principio della soccombenza>>. Il tenore della decisione non comporta una valutazione della posizione dell'attore in termini di soccombenza, tanto più considerato che la conciliazione con il convenuto condebitore è intervenuta in corso del giudizio promosso pagina 11 di 13 dall'acquirente dell'immobile per ottenere il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.., per una serie di irregolarità urbanistiche pacificamente esistenti. Nel caso di specie, è incontestato che le difformità urbanistiche e catastali lamentate dall'acquirente sussistano, risultando non accertata solo l'entità, il che consente di ritenere indubitabile la fondatezza della domanda, quanto meno nell'an. D'altro canto l'originario attore, l'odierno appellato Controparte_3
, ha dovuto promuovere il giudizio per vedere soddisfatta la sua
[...] pretesa. Ne consegue che egli non può reputarsi soccombente rispetto alla sua domanda e dunque la richiesta di condanna alla rifusione delle spese di lite proposta della deve essere rigettata. La motivazione della sentenza di I Pt_1 grado andrà in tal senso integrata.
* Alla luce delle ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di I grado confermata. Le spese del presente grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, della difficoltà delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, senza alcun riconoscimento della richiesta maggiorazione ex art. 4, co. 2 del citato D.M. Ricorrono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, così come quantificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 641/2025, pubblicata in data 28.03.2025, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_4 del presente grado di giudizio che determina in complessivi € 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3. condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio che determina in complessivi € 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; pagina 12 di 13 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025
La Consigliera relatrice La Presidente Francesca Vullo Irene Lupo
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