TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 192/2023 R.G.
tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe P.IVA_1
Lammirato opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello P.IVA_2
G. Feola e Valeriano Greco opposta
Il Giudice scaduto il termine del 1° luglio 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 2 luglio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 192/2023 R.G. tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe P.IVA_1
Lammirato opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello P.IVA_2
G. Feola e Valeriano Greco opposta OGGETTO
Opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine
2 unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che
3 quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Si controverte del credito di € 77.706,89, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 nei confronti dell' a titolo di differenze, su prestazioni di assistenza
[...] CP_2 specialistica ambulatoriale erogate e fatturate per l'anno 2001, tra il valore della produzione verificata e controllata al 31.12.2001 e il pagamento che era stato effettivamente percepito in applicazione dell'abbattimento tariffario previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale della Calabria n. 460 del 28.5.2002, pubblicata sul BURC in data 16.7.2002, a seguito dell'annullamento della detta delibera statuito con la sentenza del TAR Calabria n.
1564/2006 del 9.6.2006, posto che l'abbattimento tariffario previsto dalla DGR annullata ed applicato a carico del suddetto per l'anno 2001 aveva fatto che sì che Controparte_1 venissero pagate prestazioni in misura inferiore rispetto alla produzione effettiva della struttura sanitaria per l'anno di riferimento e posta la conseguente inapplicabilità dell'abbattimento tariffario, all'esito dell'annullamento della detta delibera, con il diritto del di richiedere il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto CP_1 effettivamente prodotto.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
871/2022 del Tribunale di Crotone), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente; l'infondatezza della pretesa, stante l'assenza di un contratto scritto tra le parti;
la prescrizione del credito.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
4 3. Preliminarmente, sul versante istruttorio, si rileva che la controversia è pienamente matura per la decisione senza necessità di procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente, va rammentato che in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 23/08/1990, n. 8573), la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza.
Più in particolare, si osserva che l'eccezione in discorso, in quanto collegata al difetto di titolarità dal lato attivo dell'obbligazione, titolarità che spetterebbe ad altro soggetto, non ha a nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam, la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, viene contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite e alla fondatezza della pretesa (v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, n, 377, Cass. 17 marzo 1995, n. 3110).
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va reietta, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che
5 sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
5. In termini generali, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. tra tante Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
5.1. Ancora in punto di diritto, con riferimento alla questione oggetto del presente giudizio, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura
6 accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa" (v. tra tante Cass., n. 17588 del 5.7.2018).
In sostanza, sulla base del sistema vigente, al fine di ricevere la remunerazione delle prestazioni rese è necessario che sussista una previsione contrattuale che possa ritenersi riferibile alle parti.
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del S.S.R., secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale) ed alla stipulazione di "accordi contrattuali".
Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento (“La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento
"transitorio" (art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"-) ed a quello "provvisorio"
(cfr. art. 8 quater, comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo
7 prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "l'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.
37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali" (cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25.1.2011; id. Sez. 3, n. 23657 del
19.11.2015).
Quindi, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per "facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327
c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa
(quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26.1.2007; n. 22537 del 26.10.2007; n. 8000 dell'1.4.2010; Sez. 1, n.
6555 del 20.3.2014; Sez. 2, n. 9219 del 23.4.2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15.6.2015;
Sez. 3 n. 20391 dell'11.10.2016; n. 21566 del 2022).
Anche le Sezioni Unite, pur esaminando una situazione diversa rispetto a quella che ci occupa, hanno stabilito che sebbene "l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo
8 continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria (...)", la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (cfr. Cass., Sez. Un., 18.6.2019, n. 1633), dovendo prevalere ragioni di natura pubblicistica.
Pertanto, al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistititi del Servizio Sanitario Regionale e, per converso, l'Amministrazione
Sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione.
6. Ciò posto, nella fattispecie in esame, va osservato -con carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta e trattata- che l'opposta ha versato in atti documentazione afferente all'esecuzione delle prestazioni, ma non ha prodotto il contratto stipulato con l'
[...]
, contenente la necessaria regolamentazione dei rapporti tra le parti, con specifico CP_2 riferimento ai quantitativi di prestazioni sanitarie erogabili ed al corrispettivo concordato tra le parti, in ragione del necessario rispetto dei limiti di massimi remunerazione in un determinato arco temporale, preordinati a garantire il soddisfacimento di esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
Ed anzi, che il contratto di acquisto delle prestazioni per cui è causa non sia stato stipulato
è circostanza ammessa dalla stessa parte opposta.
Consegue che la documentazione prodotta da quest'ultima non appare idonea a dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in relazione alle prestazioni erogate in eccedenza rispetto a quelle già oggetto di remunerazione in riferimento all'anno 2001.
Né può farsi applicazione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c. (invocato da parte opposta), valendo nel caso di specie il correlato principio secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, che possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (v. Cass. n. 25999/18).
9 Peraltro, a fortiori, deve aggiungersi che a seguito dell'annullamento, dedotto da parte opposta, della DGR n. 460/2002 - che ha determinato la misura dell'abbattimento tariffario Cont per effetto del quale l ha liquidato alla società opposta, per l'anno 2001, la somma di €
72.519,49 - la remunerazione qui pretesa non trova fondamento in alcuna previsione contrattuale, il che equivale a dire che non sono stati neppure convenzionalmente stabiliti tra le parti gli imprescindibili criteri che fissano i limiti massimi di spesa (arg. Cons. Stato sent. n. 3531/2014).
In definitiva, per tutto quanto sopra, ritenuta infondata nel merito la domanda di pagamento azionata, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Ogni altra istanza e questione resta assorbita.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, respinta e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 871/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
- condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4217,00, oltre 15% RSG, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Crotone, il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 192/2023 R.G.
tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe P.IVA_1
Lammirato opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello P.IVA_2
G. Feola e Valeriano Greco opposta
Il Giudice scaduto il termine del 1° luglio 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 2 luglio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 192/2023 R.G. tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe P.IVA_1
Lammirato opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello P.IVA_2
G. Feola e Valeriano Greco opposta OGGETTO
Opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine
2 unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che
3 quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Si controverte del credito di € 77.706,89, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 nei confronti dell' a titolo di differenze, su prestazioni di assistenza
[...] CP_2 specialistica ambulatoriale erogate e fatturate per l'anno 2001, tra il valore della produzione verificata e controllata al 31.12.2001 e il pagamento che era stato effettivamente percepito in applicazione dell'abbattimento tariffario previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale della Calabria n. 460 del 28.5.2002, pubblicata sul BURC in data 16.7.2002, a seguito dell'annullamento della detta delibera statuito con la sentenza del TAR Calabria n.
1564/2006 del 9.6.2006, posto che l'abbattimento tariffario previsto dalla DGR annullata ed applicato a carico del suddetto per l'anno 2001 aveva fatto che sì che Controparte_1 venissero pagate prestazioni in misura inferiore rispetto alla produzione effettiva della struttura sanitaria per l'anno di riferimento e posta la conseguente inapplicabilità dell'abbattimento tariffario, all'esito dell'annullamento della detta delibera, con il diritto del di richiedere il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto CP_1 effettivamente prodotto.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
871/2022 del Tribunale di Crotone), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente; l'infondatezza della pretesa, stante l'assenza di un contratto scritto tra le parti;
la prescrizione del credito.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
4 3. Preliminarmente, sul versante istruttorio, si rileva che la controversia è pienamente matura per la decisione senza necessità di procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente, va rammentato che in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 23/08/1990, n. 8573), la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza.
Più in particolare, si osserva che l'eccezione in discorso, in quanto collegata al difetto di titolarità dal lato attivo dell'obbligazione, titolarità che spetterebbe ad altro soggetto, non ha a nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam, la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, viene contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite e alla fondatezza della pretesa (v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, n, 377, Cass. 17 marzo 1995, n. 3110).
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va reietta, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che
5 sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
5. In termini generali, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. tra tante Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
5.1. Ancora in punto di diritto, con riferimento alla questione oggetto del presente giudizio, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura
6 accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa" (v. tra tante Cass., n. 17588 del 5.7.2018).
In sostanza, sulla base del sistema vigente, al fine di ricevere la remunerazione delle prestazioni rese è necessario che sussista una previsione contrattuale che possa ritenersi riferibile alle parti.
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del S.S.R., secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale) ed alla stipulazione di "accordi contrattuali".
Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento (“La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento
"transitorio" (art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"-) ed a quello "provvisorio"
(cfr. art. 8 quater, comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo
7 prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "l'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.
37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali" (cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25.1.2011; id. Sez. 3, n. 23657 del
19.11.2015).
Quindi, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per "facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327
c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa
(quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26.1.2007; n. 22537 del 26.10.2007; n. 8000 dell'1.4.2010; Sez. 1, n.
6555 del 20.3.2014; Sez. 2, n. 9219 del 23.4.2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15.6.2015;
Sez. 3 n. 20391 dell'11.10.2016; n. 21566 del 2022).
Anche le Sezioni Unite, pur esaminando una situazione diversa rispetto a quella che ci occupa, hanno stabilito che sebbene "l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo
8 continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria (...)", la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (cfr. Cass., Sez. Un., 18.6.2019, n. 1633), dovendo prevalere ragioni di natura pubblicistica.
Pertanto, al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistititi del Servizio Sanitario Regionale e, per converso, l'Amministrazione
Sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione.
6. Ciò posto, nella fattispecie in esame, va osservato -con carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta e trattata- che l'opposta ha versato in atti documentazione afferente all'esecuzione delle prestazioni, ma non ha prodotto il contratto stipulato con l'
[...]
, contenente la necessaria regolamentazione dei rapporti tra le parti, con specifico CP_2 riferimento ai quantitativi di prestazioni sanitarie erogabili ed al corrispettivo concordato tra le parti, in ragione del necessario rispetto dei limiti di massimi remunerazione in un determinato arco temporale, preordinati a garantire il soddisfacimento di esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
Ed anzi, che il contratto di acquisto delle prestazioni per cui è causa non sia stato stipulato
è circostanza ammessa dalla stessa parte opposta.
Consegue che la documentazione prodotta da quest'ultima non appare idonea a dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in relazione alle prestazioni erogate in eccedenza rispetto a quelle già oggetto di remunerazione in riferimento all'anno 2001.
Né può farsi applicazione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c. (invocato da parte opposta), valendo nel caso di specie il correlato principio secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, che possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (v. Cass. n. 25999/18).
9 Peraltro, a fortiori, deve aggiungersi che a seguito dell'annullamento, dedotto da parte opposta, della DGR n. 460/2002 - che ha determinato la misura dell'abbattimento tariffario Cont per effetto del quale l ha liquidato alla società opposta, per l'anno 2001, la somma di €
72.519,49 - la remunerazione qui pretesa non trova fondamento in alcuna previsione contrattuale, il che equivale a dire che non sono stati neppure convenzionalmente stabiliti tra le parti gli imprescindibili criteri che fissano i limiti massimi di spesa (arg. Cons. Stato sent. n. 3531/2014).
In definitiva, per tutto quanto sopra, ritenuta infondata nel merito la domanda di pagamento azionata, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Ogni altra istanza e questione resta assorbita.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, respinta e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 871/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
- condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4217,00, oltre 15% RSG, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Crotone, il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10