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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/09/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 55/2025 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 9 luglio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 55/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Carlo Traverso Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Carlo Calza, Filippo Controparte_1
Savini Nicci e Valentina Majoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) assunto da il 31.3.2017, inquadrato nella 3^ Area Parte_1 Controparte_1
Professionale con qualifica di Operatore d'Esercizio Parametro 140 e mansioni di conducente di linea di autobus, allega: che in data 20.6.2024, poco dopo le ore 23,30 circa, mentre era alla guida dell'autovettura Fiat Tipo targata FK 203 YK di sua proprietà in Alessandria Via Maggioli, veniva fermato da una pattuglia della Polizia Stradale, che rilevava un tasso alcolico di poco superiore al consentito;
che, pertanto, veniva elevato nei suoi confronti il verbale di ricevuta della patente ritirata e consegna del veicolo;
che la mattina del 21 giugno 2024 , padre del ricorrente, si è Persona_1
recato presso la sede di accompagnato da dipendente di Controparte_1 Testimone_1 [...]
ed ha conferito con , esponendo quanto accaduto, rappresentando Controparte_1 Controparte_2
le ragioni per le quali il figlio non era in condizione di recarsi al lavoro, chiedendo la fissazione di un incontro a breve al fine di esaminare la situazione, anche a seguito della sospensione della patente di guida, e consegnando l'originale del verbale di sospensione della patente di guida, di cui CP_2 ha fatto copia;
che, a seguito della richiesta, aveva fissato l'incontro dapprima Controparte_1
per il giorno 26.6.2024, poi differito dalla stessa al 28.6.2024 ed ulteriormente Controparte_1 differito sempre da per l'impossibilità del dott. di essere presente Controparte_1 Per_2 all'incontro; che, dopo tali due differimenti ed a seguito di solleciti telefonici, Controparte_1 aveva quindi rifissato l'incontro il giorno 2 luglio 2024; che in tale occasione, il ricorrente, accompagnato dalla Dott.ssa aveva esposto la situazione al dott. in Persona_3 CP_2 presenza del dott. richiedendo l'applicazione di quanto stabilito dal CCNL in simili Per_2
situazioni; che non accoglieva la richiesta formulata dal ricorrente;
di aver Controparte_1
ricevuto da lettera di contestazione datata 11 luglio 2024, con la quale Controparte_1 [...] contestava al ricorrente l'assenza ingiustificata nelle giornate del 20, 21, 22, 23, 24, Controparte_1
25 e 27 giugno 2024; di aver, quindi, inoltrato le proprie giustificazioni con lettera datata 30 luglio
2024, con la quale contestava che mai vi fosse stata un'assenza ingiustificata;
che CP_1
inoltrava quindi la lettera datata 8 agosto 2024 con la quale comunicava l'opinamento della
[...]
destituzione; di aver, a sua volta, inoltrato a mezzo pec la lettera datata 9.9.2024, con la quale contestava fermamente ed integralmente quanto comunicato da in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto, e ribadiva di non essere stato ingiustificato nei giorni 20, 21, 22, 23,
24, 25 e 27 giugno 2024; rappresentava che in ogni caso alla fattispecie non era applicabile il disposto di cui al R.D. n. 148/1931, né tantomeno i capi 6 e 16 dello stesso;
precisava infine che la fattispecie andava regolata secondo le disposizioni di cui all'art. 35 del C.C.N.L. applicato Controparte_3
(trasporto pubblico locale), per cui attendeva il pagamento dell'indennità di cui al
[...]
comma 2 di tale articolo;
che, per tutta risposta, noltrava la lettera 11 settembre Controparte_1
2024 Prot. 734, avente ad oggetto “ / sig. – destituzione”, con CP_1 Controparte_1 Parte_1
la quale comunicava testualmente: «Siamo pertanto a comunicarle l'opinamento della destituzione, con effetto, così come previsto dall'art. 45 citato “dal primo giorno dell'assenza arbitraria” e, quindi dal 20 giugno 2024»; di avere proposto ricorso datato 27.9.2024 al Consiglio di Amministrazione di rigettato con provvedimento del 9.10.2024, comunicato il 10.10.2024; di Controparte_1
avere, infine, inoltrato la lettera datata 15.10.2024, rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il licenziamento, così conclude: «In via principale: dato atto e dichiarato che con il provvedimento impugnato datato 11 settembre 2024 Prot. 734 CP_1
non ha comunicato al IG alcuna destituzione, bensì il solo opinamento della
[...] Parte_1
destituzione, dichiarare inesistente e/o nullo il predetto provvedimento (con il quale CP_1 ritiene di avere interrotto il rapporto di lavoro con il IG ) e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 23/2015 e/o del combinato disposto degli artt. 1418 comma 2°, 1345 e 1324 c.c., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria Lungo Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P.
IVA alla reintegrazione del IG ed al pagamento di un'indennità P.IVA_1 Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima piena ed effettiva retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice del Lavoro Ill.mo ritenga di non dichiarare la nullità del predetto provvedimento datato 11 settembre
2024 Prot. 734 intimato da al IG , accertato che non Controparte_1 Parte_1
ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro e dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 23/2015,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria Lungo Controparte_1
Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P. IVA , al pagamento di un'indennità non P.IVA_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Ovvero, ove venisse ritenuta direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, annullare il licenziamento e dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto
Legislativo 23/2015, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Alessandria Lungo Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P. IVA , alla P.IVA_1 reintegrazione del IG nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ovvero, ove venisse stabilito che il licenziamento è stato intimato con violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo
23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Alessandria Lungo Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P. IVA , al pagamento di P.IVA_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. Con gli interessi di legge ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal momento della proposizione della domanda e con la rivalutazione monetaria. In ulteriore ed estremo subordine: nella denegatissima e non creduta ipotesi di reiezione di tutte le predette domande proposte dal ricorrente, dato atto che nelle buste paga relative alle mensilità di agosto e settembre 2024 ha Controparte_1
illegittimamente considerato una mancata prestazione anche nelle giornate di riposo, che nella busta paga relativa alla mensilità di settembre 2024 ha illegittimamente trattenuto la somma di €
2.893,93=, nonché la somma di € 909,76= a titolo di 14^ mensilità e che non ha corrisposto la 13^ mensilità, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria Lungo Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P.
IVA al: -pagamento degli importi relativi alle giornate di riposo illegittimamente P.IVA_1 trattenuti nelle buste paga relative alle mensilità di agosto e settembre 2024; -rimborso della somma lorda di € 2.893,93=; -rimborso della somma di € 909,765= per la 14^ mensilità anno 2024; - pagamento della 13^ mensilità per il periodo maturato dall'1.1.2024 al 30.6.2024; -pagamento delle somme derivanti dall'incidenza delle predette somme sul TFR e sulle competenze tutte di fine rapporto. Con gli interessi di legge ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal momento della proposizione della domanda e con la rivalutazione monetaria. Con il favore del compenso professionale e delle spese di causa».
Resiste che, ricostruita la vicenda che ha portato alla destituzione del ricorrente, Controparte_1
conclude per il rigetto del ricorso ritenendo del tutto legittimo il provvedimento adottato.
II) Il ricorrente muove, innanzi tutto, alcune eccezioni da esaminare con carattere di priorità.
II-A) Il ricorrente sostiene che il datore di lavoro non avrebbe dato corso alla destituzione, bensì al solo opinamento della destituzione, in quanto con la lettera 11 settembre 2024 sarebbe stato comunicato l'opinamento della destituzione, con conseguente inesistenza e/o nullità della destituzione.
L'eccezione non è fondata.
Al di là del fatto che si tratta chiaramente di un refuso, dovuto alla trascrizione integrale, nella lettera di destituzione, di quanto riportato nella lettera di opinamento della destituzione, si deve tenere in considerazione, non solo l'intestazione della lettera 11.9.2024, che fa chiaro riferimento al provvedimento di destituzione, ma soprattutto al contenuto della missiva che fa ancor chiaro riferimento alla destituzione e non all'opinamento della destituzione, come si ricava dal riferimento agli effetti del provvedimento, fatti decorrere dal primo giorno di assenza dal lavoro (20.6.2024), con esplicito richiamo all'art. 45 del R.D. n. 148/31, e dal riferimento alla perdita irrimediabile del rapporto fiduciario posto a base del rapporto di lavoro.
Non solo, ma anche lo svolgersi del procedimento disciplinare, non lascia adito a dubbi circa il significato, in termini di inflizione della sanzione della destituzione, da attribuire alla lettera 11 settembre 2024.
L'opinamento della destituzione, comunicato con lettera 8 agosto 2024, è stato preceduto dalla contestazione disciplinare datata 11 luglio 2024, con la quale ha puntualmente Controparte_1
contestato al ricorrente le condotte ritenute lesive del rapporto fiduciario e, comunque, contrarie ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro ed alle prescrizioni di cui al CCNL.
In sostanza, lo svolgersi del procedimento non può che portare a ritenere, ragionevolmente, che, una volta effettuata la contestazione disciplinare e successivamente, dopo le giustificazioni (non rese) del lavoratore, e la comunicazione dell'opinamento della destituzione, con assegnazione di ulteriore termine a difesa, la lettera datata 11 settembre 2024 abbia avuto ad oggetto l'applicazione della sanzione disciplinare.
II-B) Nelle conclusioni il ricorrente avanza, in via subordinata, domanda di tutela indennitaria per violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Al di là del fatto che la procedura di cui alla norma citata non si applica alla fattispecie di causa, in quanto la disciplina prevista dal R.D. n. 148 del 1931 è certamente di maggiore garanzia per il lavoratore, nel corpo del ricorso introduttivo non vi è alcun riferimento alle ragioni, sia in fatto, sia in diritto, in base alle quali vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 cit.
III) ha inflitto a la sanzione disciplinare della destituzione per Controparte_1 Parte_1
assenza ingiustificata nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 giugno 2024.
Inoltre, nella lettera di contestazione disciplinare 11 luglio 2024, viene fatto riferimento al ritiro della patente di guida in data 20.6.2024, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza di tasso alcolemico superiore a 0,8 gr./l.
In tema di contestazione di assenza ingiustificata, una volta dimostrato dal datore di lavoro che in quei determinati giorni il lavoratore avrebbe dovuto essere presente in servizio, perché non in ferie, non in malattia, non in permesso, è onere del lavoratore fornire prova di essere stato, al contrario, presente in servizio ovvero assente giustificato.
Il ricorrente non contesta di essere stato assente nelle giornate dianzi indicate.
Ritiene, tuttavia, che l'assenza fosse giustificata e, ancor prima, previamente comunicata al datore di lavoro che, pertanto, era a perfetta conoscenza dell'impossibilità, da parte del lavoratore, di rendere le prestazioni, perché privato della patente guida.
Innanzi tutto, va detto che al la patente è stata ritirata la sera del 20 giugno 2024, allorquando Pt_1
è stato fermato alla guida in stato di ubriachezza.
Ma già il 20.6.2024 era rimasto assente ingiustificato dal lavoro: non aveva comunicato alcunchè al datore di lavoro e se, come solo in corso di causa affermato, l'assenza era stata determinata da una persistente cefalea, non comunicata in alcun modo ad , è, tuttavia, singolare che Controparte_1
una persona affetta da un serio disturbo di salute, tale da non consentirle di svolgere le prestazioni lavorative e neppure di comunicare al datore di lavoro l'assenza, in modo da permettere una tempestiva diversa organizzazione dei turni di guida, sia in grado di condurre un'automobile di notte in serio stato di ebbrezza, tanto da essere denunziato per il reato di cui all'art. 186, lett. b), del codice della strada.
Pertanto, è del tutto pacifica l'assenza ingiustificata nella giornata del 20 giugno 2024.
Per quanto riguarda gli altri giorni per i quali è stata contestata l'assenza ingiustificata, premesso che
è pacifico che in dette giornate il non ha svolto l'attività lavorativa, si deve rilevare che nel Pt_1 pomeriggio del 21 giugno 2024, quindi parecchie ore dopo che al ricorrente la polizia stradale aveva contestato la guida in stato di ebbrezza, si è presentato in azienda il padre del che, dopo aver Pt_1
consegnato a copia del verbale della polizia stradale, affermava che il figlio non Controparte_2
era in grado di recarsi al lavoro.
Senza dare alcuna spiegazione, senza produrre alcun certificato medico, senza fare presente di essere oggettivamente impossibilitato a recarsi presso la sede di lavoro, il si assentava, di fatto senza Pt_1
comunicare alcunchè al proprio datore di lavoro, per tutte le giornate contestate, sino al 27 giugno.
Poiché non consta che il fosse assolutamente impossibilitato a recarsi presso la sede Pt_1 dell'azienda, né che fosse assolutamente impossibilitato a comunicare al datore di lavoro il proprio
(legittimo o meno) impedimento a rendere le prestazioni lavorative, è del tutto evidente che si è trattato di assenze ingiustificate.
Le generiche affermazioni del padre non esimevano, secondo i minimi canoni di correttezza, buona fede, rispetto e leale collaborazione, il lavoratore dal fornire un minimo di spiegazioni e giustificazioni al proprio datore di lavoro, quanto meno per metterlo al corrente di quanto accaduto e per consentirgli di organizzare al meglio i turni di lavoro, una volta avuta contezza ufficiale dell'impossibilità del lavoratore di mettersi alla guida dei mezzi aziendali perché privato della patente di guida.
Anche se privato della patente di guida, il non era certo impossibilitato a muoversi e, quindi, Pt_1 secondo i canoni di comportamento dianzi ricordati, aveva l'obbligo di recarsi presso l'azienda per rendersi disponibile, al limite, a rendere altre e diverse mansioni, compatibili con la propria qualifica, non comportanti la guida dei mezzi aziendali.
, al contrario, ha mostrato disprezzo per l'organizzazione del proprio datore di lavoro e Parte_1
disinteresse assoluto per le esigenze datoriali, peraltro funzionali a rendere, al meglio, un importante servizio pubblico in favore della collettività.
Si tratta di un comportamento che, oltre ad essere ingiustificato, è di tale e tanta gravità da aver fatto venire meno, in radice, la fiducia posta a base del rapporto di lavoro subordinato, e ciò a prescindere dal fatto che la contrattazione collettiva preveda, come giusta causa di recesso, l'assenza ingiustificata prolungata per almeno cinque giorni.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, apparendo del tutto legittimo il provvedimento di destituzione adottato da . Controparte_1
IV) La natura della causa e la reciproca posizione delle parti, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 9 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 9 luglio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 55/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Carlo Traverso Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Carlo Calza, Filippo Controparte_1
Savini Nicci e Valentina Majoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) assunto da il 31.3.2017, inquadrato nella 3^ Area Parte_1 Controparte_1
Professionale con qualifica di Operatore d'Esercizio Parametro 140 e mansioni di conducente di linea di autobus, allega: che in data 20.6.2024, poco dopo le ore 23,30 circa, mentre era alla guida dell'autovettura Fiat Tipo targata FK 203 YK di sua proprietà in Alessandria Via Maggioli, veniva fermato da una pattuglia della Polizia Stradale, che rilevava un tasso alcolico di poco superiore al consentito;
che, pertanto, veniva elevato nei suoi confronti il verbale di ricevuta della patente ritirata e consegna del veicolo;
che la mattina del 21 giugno 2024 , padre del ricorrente, si è Persona_1
recato presso la sede di accompagnato da dipendente di Controparte_1 Testimone_1 [...]
ed ha conferito con , esponendo quanto accaduto, rappresentando Controparte_1 Controparte_2
le ragioni per le quali il figlio non era in condizione di recarsi al lavoro, chiedendo la fissazione di un incontro a breve al fine di esaminare la situazione, anche a seguito della sospensione della patente di guida, e consegnando l'originale del verbale di sospensione della patente di guida, di cui CP_2 ha fatto copia;
che, a seguito della richiesta, aveva fissato l'incontro dapprima Controparte_1
per il giorno 26.6.2024, poi differito dalla stessa al 28.6.2024 ed ulteriormente Controparte_1 differito sempre da per l'impossibilità del dott. di essere presente Controparte_1 Per_2 all'incontro; che, dopo tali due differimenti ed a seguito di solleciti telefonici, Controparte_1 aveva quindi rifissato l'incontro il giorno 2 luglio 2024; che in tale occasione, il ricorrente, accompagnato dalla Dott.ssa aveva esposto la situazione al dott. in Persona_3 CP_2 presenza del dott. richiedendo l'applicazione di quanto stabilito dal CCNL in simili Per_2
situazioni; che non accoglieva la richiesta formulata dal ricorrente;
di aver Controparte_1
ricevuto da lettera di contestazione datata 11 luglio 2024, con la quale Controparte_1 [...] contestava al ricorrente l'assenza ingiustificata nelle giornate del 20, 21, 22, 23, 24, Controparte_1
25 e 27 giugno 2024; di aver, quindi, inoltrato le proprie giustificazioni con lettera datata 30 luglio
2024, con la quale contestava che mai vi fosse stata un'assenza ingiustificata;
che CP_1
inoltrava quindi la lettera datata 8 agosto 2024 con la quale comunicava l'opinamento della
[...]
destituzione; di aver, a sua volta, inoltrato a mezzo pec la lettera datata 9.9.2024, con la quale contestava fermamente ed integralmente quanto comunicato da in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto, e ribadiva di non essere stato ingiustificato nei giorni 20, 21, 22, 23,
24, 25 e 27 giugno 2024; rappresentava che in ogni caso alla fattispecie non era applicabile il disposto di cui al R.D. n. 148/1931, né tantomeno i capi 6 e 16 dello stesso;
precisava infine che la fattispecie andava regolata secondo le disposizioni di cui all'art. 35 del C.C.N.L. applicato Controparte_3
(trasporto pubblico locale), per cui attendeva il pagamento dell'indennità di cui al
[...]
comma 2 di tale articolo;
che, per tutta risposta, noltrava la lettera 11 settembre Controparte_1
2024 Prot. 734, avente ad oggetto “ / sig. – destituzione”, con CP_1 Controparte_1 Parte_1
la quale comunicava testualmente: «Siamo pertanto a comunicarle l'opinamento della destituzione, con effetto, così come previsto dall'art. 45 citato “dal primo giorno dell'assenza arbitraria” e, quindi dal 20 giugno 2024»; di avere proposto ricorso datato 27.9.2024 al Consiglio di Amministrazione di rigettato con provvedimento del 9.10.2024, comunicato il 10.10.2024; di Controparte_1
avere, infine, inoltrato la lettera datata 15.10.2024, rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il licenziamento, così conclude: «In via principale: dato atto e dichiarato che con il provvedimento impugnato datato 11 settembre 2024 Prot. 734 CP_1
non ha comunicato al IG alcuna destituzione, bensì il solo opinamento della
[...] Parte_1
destituzione, dichiarare inesistente e/o nullo il predetto provvedimento (con il quale CP_1 ritiene di avere interrotto il rapporto di lavoro con il IG ) e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 23/2015 e/o del combinato disposto degli artt. 1418 comma 2°, 1345 e 1324 c.c., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria Lungo Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P.
IVA alla reintegrazione del IG ed al pagamento di un'indennità P.IVA_1 Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima piena ed effettiva retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice del Lavoro Ill.mo ritenga di non dichiarare la nullità del predetto provvedimento datato 11 settembre
2024 Prot. 734 intimato da al IG , accertato che non Controparte_1 Parte_1
ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro e dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 23/2015,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria Lungo Controparte_1
Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P. IVA , al pagamento di un'indennità non P.IVA_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Ovvero, ove venisse ritenuta direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, annullare il licenziamento e dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto
Legislativo 23/2015, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Alessandria Lungo Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P. IVA , alla P.IVA_1 reintegrazione del IG nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ovvero, ove venisse stabilito che il licenziamento è stato intimato con violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo
23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Alessandria Lungo Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P. IVA , al pagamento di P.IVA_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. Con gli interessi di legge ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal momento della proposizione della domanda e con la rivalutazione monetaria. In ulteriore ed estremo subordine: nella denegatissima e non creduta ipotesi di reiezione di tutte le predette domande proposte dal ricorrente, dato atto che nelle buste paga relative alle mensilità di agosto e settembre 2024 ha Controparte_1
illegittimamente considerato una mancata prestazione anche nelle giornate di riposo, che nella busta paga relativa alla mensilità di settembre 2024 ha illegittimamente trattenuto la somma di €
2.893,93=, nonché la somma di € 909,76= a titolo di 14^ mensilità e che non ha corrisposto la 13^ mensilità, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria Lungo Tanaro Magenta n. 7A Cod. Fisc. e P.
IVA al: -pagamento degli importi relativi alle giornate di riposo illegittimamente P.IVA_1 trattenuti nelle buste paga relative alle mensilità di agosto e settembre 2024; -rimborso della somma lorda di € 2.893,93=; -rimborso della somma di € 909,765= per la 14^ mensilità anno 2024; - pagamento della 13^ mensilità per il periodo maturato dall'1.1.2024 al 30.6.2024; -pagamento delle somme derivanti dall'incidenza delle predette somme sul TFR e sulle competenze tutte di fine rapporto. Con gli interessi di legge ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal momento della proposizione della domanda e con la rivalutazione monetaria. Con il favore del compenso professionale e delle spese di causa».
Resiste che, ricostruita la vicenda che ha portato alla destituzione del ricorrente, Controparte_1
conclude per il rigetto del ricorso ritenendo del tutto legittimo il provvedimento adottato.
II) Il ricorrente muove, innanzi tutto, alcune eccezioni da esaminare con carattere di priorità.
II-A) Il ricorrente sostiene che il datore di lavoro non avrebbe dato corso alla destituzione, bensì al solo opinamento della destituzione, in quanto con la lettera 11 settembre 2024 sarebbe stato comunicato l'opinamento della destituzione, con conseguente inesistenza e/o nullità della destituzione.
L'eccezione non è fondata.
Al di là del fatto che si tratta chiaramente di un refuso, dovuto alla trascrizione integrale, nella lettera di destituzione, di quanto riportato nella lettera di opinamento della destituzione, si deve tenere in considerazione, non solo l'intestazione della lettera 11.9.2024, che fa chiaro riferimento al provvedimento di destituzione, ma soprattutto al contenuto della missiva che fa ancor chiaro riferimento alla destituzione e non all'opinamento della destituzione, come si ricava dal riferimento agli effetti del provvedimento, fatti decorrere dal primo giorno di assenza dal lavoro (20.6.2024), con esplicito richiamo all'art. 45 del R.D. n. 148/31, e dal riferimento alla perdita irrimediabile del rapporto fiduciario posto a base del rapporto di lavoro.
Non solo, ma anche lo svolgersi del procedimento disciplinare, non lascia adito a dubbi circa il significato, in termini di inflizione della sanzione della destituzione, da attribuire alla lettera 11 settembre 2024.
L'opinamento della destituzione, comunicato con lettera 8 agosto 2024, è stato preceduto dalla contestazione disciplinare datata 11 luglio 2024, con la quale ha puntualmente Controparte_1
contestato al ricorrente le condotte ritenute lesive del rapporto fiduciario e, comunque, contrarie ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro ed alle prescrizioni di cui al CCNL.
In sostanza, lo svolgersi del procedimento non può che portare a ritenere, ragionevolmente, che, una volta effettuata la contestazione disciplinare e successivamente, dopo le giustificazioni (non rese) del lavoratore, e la comunicazione dell'opinamento della destituzione, con assegnazione di ulteriore termine a difesa, la lettera datata 11 settembre 2024 abbia avuto ad oggetto l'applicazione della sanzione disciplinare.
II-B) Nelle conclusioni il ricorrente avanza, in via subordinata, domanda di tutela indennitaria per violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Al di là del fatto che la procedura di cui alla norma citata non si applica alla fattispecie di causa, in quanto la disciplina prevista dal R.D. n. 148 del 1931 è certamente di maggiore garanzia per il lavoratore, nel corpo del ricorso introduttivo non vi è alcun riferimento alle ragioni, sia in fatto, sia in diritto, in base alle quali vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 cit.
III) ha inflitto a la sanzione disciplinare della destituzione per Controparte_1 Parte_1
assenza ingiustificata nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 giugno 2024.
Inoltre, nella lettera di contestazione disciplinare 11 luglio 2024, viene fatto riferimento al ritiro della patente di guida in data 20.6.2024, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza di tasso alcolemico superiore a 0,8 gr./l.
In tema di contestazione di assenza ingiustificata, una volta dimostrato dal datore di lavoro che in quei determinati giorni il lavoratore avrebbe dovuto essere presente in servizio, perché non in ferie, non in malattia, non in permesso, è onere del lavoratore fornire prova di essere stato, al contrario, presente in servizio ovvero assente giustificato.
Il ricorrente non contesta di essere stato assente nelle giornate dianzi indicate.
Ritiene, tuttavia, che l'assenza fosse giustificata e, ancor prima, previamente comunicata al datore di lavoro che, pertanto, era a perfetta conoscenza dell'impossibilità, da parte del lavoratore, di rendere le prestazioni, perché privato della patente guida.
Innanzi tutto, va detto che al la patente è stata ritirata la sera del 20 giugno 2024, allorquando Pt_1
è stato fermato alla guida in stato di ubriachezza.
Ma già il 20.6.2024 era rimasto assente ingiustificato dal lavoro: non aveva comunicato alcunchè al datore di lavoro e se, come solo in corso di causa affermato, l'assenza era stata determinata da una persistente cefalea, non comunicata in alcun modo ad , è, tuttavia, singolare che Controparte_1
una persona affetta da un serio disturbo di salute, tale da non consentirle di svolgere le prestazioni lavorative e neppure di comunicare al datore di lavoro l'assenza, in modo da permettere una tempestiva diversa organizzazione dei turni di guida, sia in grado di condurre un'automobile di notte in serio stato di ebbrezza, tanto da essere denunziato per il reato di cui all'art. 186, lett. b), del codice della strada.
Pertanto, è del tutto pacifica l'assenza ingiustificata nella giornata del 20 giugno 2024.
Per quanto riguarda gli altri giorni per i quali è stata contestata l'assenza ingiustificata, premesso che
è pacifico che in dette giornate il non ha svolto l'attività lavorativa, si deve rilevare che nel Pt_1 pomeriggio del 21 giugno 2024, quindi parecchie ore dopo che al ricorrente la polizia stradale aveva contestato la guida in stato di ebbrezza, si è presentato in azienda il padre del che, dopo aver Pt_1
consegnato a copia del verbale della polizia stradale, affermava che il figlio non Controparte_2
era in grado di recarsi al lavoro.
Senza dare alcuna spiegazione, senza produrre alcun certificato medico, senza fare presente di essere oggettivamente impossibilitato a recarsi presso la sede di lavoro, il si assentava, di fatto senza Pt_1
comunicare alcunchè al proprio datore di lavoro, per tutte le giornate contestate, sino al 27 giugno.
Poiché non consta che il fosse assolutamente impossibilitato a recarsi presso la sede Pt_1 dell'azienda, né che fosse assolutamente impossibilitato a comunicare al datore di lavoro il proprio
(legittimo o meno) impedimento a rendere le prestazioni lavorative, è del tutto evidente che si è trattato di assenze ingiustificate.
Le generiche affermazioni del padre non esimevano, secondo i minimi canoni di correttezza, buona fede, rispetto e leale collaborazione, il lavoratore dal fornire un minimo di spiegazioni e giustificazioni al proprio datore di lavoro, quanto meno per metterlo al corrente di quanto accaduto e per consentirgli di organizzare al meglio i turni di lavoro, una volta avuta contezza ufficiale dell'impossibilità del lavoratore di mettersi alla guida dei mezzi aziendali perché privato della patente di guida.
Anche se privato della patente di guida, il non era certo impossibilitato a muoversi e, quindi, Pt_1 secondo i canoni di comportamento dianzi ricordati, aveva l'obbligo di recarsi presso l'azienda per rendersi disponibile, al limite, a rendere altre e diverse mansioni, compatibili con la propria qualifica, non comportanti la guida dei mezzi aziendali.
, al contrario, ha mostrato disprezzo per l'organizzazione del proprio datore di lavoro e Parte_1
disinteresse assoluto per le esigenze datoriali, peraltro funzionali a rendere, al meglio, un importante servizio pubblico in favore della collettività.
Si tratta di un comportamento che, oltre ad essere ingiustificato, è di tale e tanta gravità da aver fatto venire meno, in radice, la fiducia posta a base del rapporto di lavoro subordinato, e ciò a prescindere dal fatto che la contrattazione collettiva preveda, come giusta causa di recesso, l'assenza ingiustificata prolungata per almeno cinque giorni.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, apparendo del tutto legittimo il provvedimento di destituzione adottato da . Controparte_1
IV) La natura della causa e la reciproca posizione delle parti, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 9 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio