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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/11/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSSAR Parte_1 C.F._1 LAURA e dell'avv. CARGANICO LETIZIA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACOPARDO CP_1 C.F._2 RA NC e dell'avv. ANTONIO DE CAROLIS
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti formulavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“chiedono al Giudice Delegato di rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga con sentenza le conclusioni di cui all'istanza congiunta depositata il 28 ottobre 2025, qui di seguito pedissequamente riportate:
-accertare che a far data dall'udienza di separazione consensuale (26 ottobre 2021, nell'ambito del proc. n. 3911/2021 r.g.), i coniugi e conducono ciascuno vita propria, cosicché la Pt_1 CP_1 comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostruita e, per l'effetto,
- dichiarare, anche con sentenza parziale ex art. 4, n. 12 L. 898/70 e successive modifiche, la cessa- zione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato nel comune di BU RS il 18 giugno 2001, con rito concordatario (Atto n. 103, Parte 2, Serie A, anno 2001);
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di Legge;
-omologare le seguenti condizioni accessorie:
-la figlia , che compirà 18 anni il 24 novembre 2025, sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con attuale collocamento prevalente presso la casa paterna, sita a BU RS, in via
PP IN n. 28;
-sintantoché resterà prevalentemente collocata presso il padre, la madre contribuirà nel Per_1 mantenimento della figlia versando al signor € 600 mensili, oltre a sostenere il 50% delle sue CP_1 spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di BU RS (oltre rivalutazione
Istat)sostenendo il 100% delle spese mediche, se coperte dalla Polizza sanitaria, con la precisazione che l'eventuale eccedenza sarà sostenuta dai genitori al 50% ciascuno.Qualora volesse fare Per_1 rientro stabilmente presso la casa materna, rivivranno le condizioni pattuite sul punto in separazione e sarà il signor a tornare a versare alla signora € 600 mensili, a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia, ferma la spartizione delle spese straordinarie come sopra descritta;
-i genitori prestano il consenso, nell'interesse di e del recupero del rapporto madre e figlia, ad Per_1 attivare,entro la fine dell'anno 2025, un percorso di terapia indiretta da avviare insieme, con l'impegno di entrambi, previo benestare del terapeuta incaricato, di attivarsi per agevolare il successivo ingresso di in terapia, nel rispetto della volontà della ragazza. Detto percorso Per_1 inclusivo di , una volta avviato, potrà essere proseguito solo da mamma e figlia, se lo Specialista Per_1 lo riterrà fattibile. In accordo tra le parti, il centro terapeutico è identificato in quello del dott. Per_2
di BU RS (o altro Centro scelto di comune accordo tra le parti, che sia terzo e non
[...] abbia/abbia avuto in cura una delle parti), con la precisazione che tutte le spese del percorso psicologico saranno integralmente sostenute dalla signora I coniugi si interfacceranno Pt_1
pagina 2 di 4 congiuntamente con il terapista prescelto per calendarizzare gli appuntamenti, nel rispetto degli impegni professionali di entrambi;
-spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario in BU RS in data 18.6.2001.
Dal matrimonio nasceva il 24.11.2007. Persona_3
A seguito di ricorso i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di BU RS in data
26.10.2021 per la separazione consensuale, che veniva omologata con decreto del 29.10.2021.
La ricorrente, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda divorzile formulando autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, le parti, avendo trovato in corso di causa un accordo, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni concordemente rassegnate.
I fatti dedotti dalla ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Pt_1 CP_1 in BU RS il 18 giugno 2001, alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte che si intendono recepite;
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU RS di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
BU RS, 21 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSSAR Parte_1 C.F._1 LAURA e dell'avv. CARGANICO LETIZIA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACOPARDO CP_1 C.F._2 RA NC e dell'avv. ANTONIO DE CAROLIS
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti formulavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“chiedono al Giudice Delegato di rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga con sentenza le conclusioni di cui all'istanza congiunta depositata il 28 ottobre 2025, qui di seguito pedissequamente riportate:
-accertare che a far data dall'udienza di separazione consensuale (26 ottobre 2021, nell'ambito del proc. n. 3911/2021 r.g.), i coniugi e conducono ciascuno vita propria, cosicché la Pt_1 CP_1 comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostruita e, per l'effetto,
- dichiarare, anche con sentenza parziale ex art. 4, n. 12 L. 898/70 e successive modifiche, la cessa- zione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato nel comune di BU RS il 18 giugno 2001, con rito concordatario (Atto n. 103, Parte 2, Serie A, anno 2001);
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di Legge;
-omologare le seguenti condizioni accessorie:
-la figlia , che compirà 18 anni il 24 novembre 2025, sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con attuale collocamento prevalente presso la casa paterna, sita a BU RS, in via
PP IN n. 28;
-sintantoché resterà prevalentemente collocata presso il padre, la madre contribuirà nel Per_1 mantenimento della figlia versando al signor € 600 mensili, oltre a sostenere il 50% delle sue CP_1 spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di BU RS (oltre rivalutazione
Istat)sostenendo il 100% delle spese mediche, se coperte dalla Polizza sanitaria, con la precisazione che l'eventuale eccedenza sarà sostenuta dai genitori al 50% ciascuno.Qualora volesse fare Per_1 rientro stabilmente presso la casa materna, rivivranno le condizioni pattuite sul punto in separazione e sarà il signor a tornare a versare alla signora € 600 mensili, a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia, ferma la spartizione delle spese straordinarie come sopra descritta;
-i genitori prestano il consenso, nell'interesse di e del recupero del rapporto madre e figlia, ad Per_1 attivare,entro la fine dell'anno 2025, un percorso di terapia indiretta da avviare insieme, con l'impegno di entrambi, previo benestare del terapeuta incaricato, di attivarsi per agevolare il successivo ingresso di in terapia, nel rispetto della volontà della ragazza. Detto percorso Per_1 inclusivo di , una volta avviato, potrà essere proseguito solo da mamma e figlia, se lo Specialista Per_1 lo riterrà fattibile. In accordo tra le parti, il centro terapeutico è identificato in quello del dott. Per_2
di BU RS (o altro Centro scelto di comune accordo tra le parti, che sia terzo e non
[...] abbia/abbia avuto in cura una delle parti), con la precisazione che tutte le spese del percorso psicologico saranno integralmente sostenute dalla signora I coniugi si interfacceranno Pt_1
pagina 2 di 4 congiuntamente con il terapista prescelto per calendarizzare gli appuntamenti, nel rispetto degli impegni professionali di entrambi;
-spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario in BU RS in data 18.6.2001.
Dal matrimonio nasceva il 24.11.2007. Persona_3
A seguito di ricorso i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di BU RS in data
26.10.2021 per la separazione consensuale, che veniva omologata con decreto del 29.10.2021.
La ricorrente, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda divorzile formulando autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, le parti, avendo trovato in corso di causa un accordo, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni concordemente rassegnate.
I fatti dedotti dalla ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Pt_1 CP_1 in BU RS il 18 giugno 2001, alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte che si intendono recepite;
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU RS di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
BU RS, 21 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4