Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 277 /2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Eugenio Greco in sostituzione dell'avv. Emilia Criscuolo, il quale si riporta agli atti di causa e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
nessuno è presente per parte appellata;
alle 10.03 si presenta in aula l'avv. Andrea Costabile, in sostituzione dell'avv. Mario Michelangelo
Paolini, il quale, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito, precisa le conclusioni come in atti;
in particolare esibisce in visione al Giudice un provvedimento del 25.7.24 nel quale il
G.i.p. del Tribunale di Cosenza ha disposto il sequestro di diversi autovelox, tra cui i dispositivi che hanno rilevato le infrazioni oggetto dell'opposizione; tale circostanza è avvenuta alla luce della ormai nota ordinanza della Suprema Corte che ha chiarito che l'omologazione degli apparecchi di rilevazione della velocità è necessaria e fondamentale;
si riporta ai propri scritti difensivi e chiede trattenersi la causa in decisione;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 19/03/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 277/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L. 689/1981 (violazione codice della strada)
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Criscuolo Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo (CS), alla Via U. Boccioni n. 10, giusta procura speciale posta in calce al ricorso in appello, delibera della Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2023 e determina di nomina n. 44 del 06.02.2023
APPELLANTE
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolini Mario Controparte_1 C.F._1
Michelangelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, al Viale della
Repubblica n. 110, giusta procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 23.02.2023 e ritualmente notificato, il
, in persona del Sindaco p.t., proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 492/2022, depositata il 21.12.2022, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Parte_1
accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava in toto il verbale n. M5967/2022, notificato
[...]
il 30.08.2022, redatto dalla Polizia Municipale del per la violazione Parte_1 delle norme di cui all'art. 142, comma 8 del C.d.S., con condanna del al Parte_1
pagamento delle spese di lite, IVA e C.P.A., come per legge.
L'appellante, ritenendo errata ed illegittima la decisione pronunciata dal Giudice di prime cure, chiedeva la riforma della sentenza indicata, essendo errata nella parte in cui decide su un unico motivo, non valutando la difesa dell'Ente e la sua produzione documentale. Il Giudice di Pace, infatti, ha accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione sul presupposto che, a suo parere, la riduzione del 5% sulla velocità rilevata non fosse applicabile ai sistemi di accertamento SICV, essendo riservata l'applicazione solo ai mezzi che consentono di rilevare la velocità immediatamente, ritenendo, di fatto, che debba essere applicata una riduzione diversa, per come precisato dall'art. 345 co.3 disp. att. del C.d.S.
Il Giudice di Pace, infatti, sulle altre censure sollevate nel ricorso introduttivo proposto dal Pt_1
non si è espresso, determinandosi sull'unico motivo, ritenuto assorbente, configurando un vizio di motivazione per omessa valutazione della difesa dell'Ente ed errata valutazione della documentazione prodotta.
Il Giudice di prime cure, inoltre, ha accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione, ritenendo violato l'art. 345 del D.P.R. n. 495 del 1992 perché “in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione è dubbia in quanto applicato in criterio non previsto dalla legge”.
Il Comune di , inoltre, in riferimento alla riduzione progressiva, riteneva di non Parte_1 aver posto in essere alcuna violazione dell'art. 345 del Reg. es. C.d.S. nella collocazione e nel susseguente rilevamento della velocità.
La suddetta norma, invero, stabilisce che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, devono applicare una riduzione pari al
5% con un minimo di 5km/h e la stessa norma pone in evidenza che, nella riduzione, qualunque sia l'apparecchiatura, venga compresa la tolleranza strumentale ed esclude che, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, le apparecchiature abbiano una tolleranza strumentale superiore al 5%.
Il terzo comma, poi, fa riferimento al caso specifico del rilevamento effettuato ai sensi dell'art. 142
C.d.S. co. 6, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto di emissione e dell'esazione del pedaggio presso i caselli autostradali, che nulla hanno a che vedere con l'ipotesi in esame. L'analogia applicata dal Giudice di Pace non può, ad opinione del ricorrente, essere accolta, considerata la natura diversa tra i caselli autostradali e il transito su una strada statale, come è, appunto, nel caso di specie, in cui il rilevamento della velocità è stato eseguito correttamente con la giusta riduzione del 5%, per come indicato dalla norma.
Per questi motivi
, il domandava accogliersi il presente appello e, per l'effetto, Parte_1
riformare la sentenza di primo grado con conseguente conferma in ogni parte del verbale;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 15.9.2023, si costituiva in giudizio l'appellato , il quale domandava rigettarsi l'appello e confermarsi in ogni sua parte Controparte_1
la sentenza n. 492/2022 emessa dal Giudice di Pace di nella causa iscritta al n. 548/22 Parte_1
R.G.A.C. e depositata in data 21.12.2022, con vittoria delle spese di lite maggiorate del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/14, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10993 depositata il 26 aprile
2023, “l'assorbimento si configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che “l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. 22 giugno 2022, n. 12193; Cass. 30 maggio 2018, n.
13534). Questa Corte ha pure precisato, distinguendo tra assorbimento proprio che consegue all'accoglimento della pretesa con riguardo ad una domanda, onde viene meno l'interesse della parte
a conseguire la pronuncia sulle altre domande da essa formulate e assorbimento improprio che si determina quando la decisione sulla questione assorbente preclude l'esame delle altre o ne comporta
l'implicito rigetto, che la declaratoria di assorbimento “non comporta un'omissione di pronuncia
(se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite” (Cass. 6 aprile 2018, n. 8571; Cass. 27 dicembre
2013, n. 28663)”. Inoltre, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse”, per effetto di “error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Per concludere, nel caso di specie le altre censure proposte dal ricorrente in primo grado e confutate dall'odierno appellante, sono state ritenute assorbite dal profilo accolto, essendosi pienamente realizzato il risultato processuale cui tendeva l'atto introduttivo del giudizio, senza che si sia configurato alcun vizio di motivazione per omessa valutazione della difesa dell'Ente, non essendosi il Giudice di Pace espresso sulle altre censure sollevate nel ricorso introduttivo, determinandosi sull'unico motivo, ritenuto, per l'appunto, assorbente, indi dirimente ai fini della decisione, sì da rendere superfluo l'esame delle altre censure formulate dal ricorrente.
Venendo al merito della questione, risulta necessario esaminare la normativa di riferimento. Ai sensi dell'art. 345 del Reg. Esec. C.d.s.: “le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente”.
Il comma successivo precisa che: “le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%”.
Secondo il comma 3, “il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”.
Appare corretto affermare che l'applicazione della soglia di tolleranza del 5% sia da riferire alle sole apparecchiature individuate dall'art. 345 comma 1 del Reg. Esec. Cd.s., le quali consentono di fissare la velocità in un dato momento e che invece tale percentuale non sia da ritenersi applicabile alla rilevazione effettuata con la strumentazione utilizzata nel caso oggetto di causa, che determina la velocità media dei veicoli nel tratto soggetto a controllo.
A tali apparecchiature devono essere applicate le tolleranze, in termini percentuali, previste dal penultimo comma della citata norma. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. Nel caso di specie si deve, dunque, riconoscere, a norma dell'art. 345, comma 3, Reg. Esec. C.d.s. la riduzione variabile del 5% se la velocità dedotta è inferiore km/h 70, del 10% se la velocità compresa tra 70 e 130 km/h e del 15% se la velocità è pari o superiore a 130 km/h”. Il SICV, noto anche come Safety Tutor, è un dispositivo che si distingue nettamente dai classici Autovelox, in quanto consente di accertare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità tra due postazioni, “del tutto assimilabile a quella effettuata tramite il controllo delle annotazioni cronologiche stampigliate sui bigliettini autostradali”
(Giudice di Pace di Savona 30.07.2020), per la quale si applica, per l'appunto, il comma 3 dell'art. 345 delle disp. di attuazione del codice della strada. Come altresì osservato dal Giudice di Pace di
Viterbo, nella sentenza n. 689/81 del 06.10.2008, che ha annullato un verbale elevato dalla Polizia
Stradale per mezzo dell'apparecchio denominato tutor, “è illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor, non consentendo tale apparecchio l'applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS”. In particolare, ha ritenuto il Giudice adito che, sebbene alla velocità risultata fosse stata applicata la riduzione del 5%, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall'“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente;
negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 C.d.S.), non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. Ed infatti, ha proseguito il Giudicante, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ha concluso, infine, il Giudice, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge. Ancora, recentissima giurisprudenza di merito sostiene che “il tutor non misura la velocità istantanea come l'autovelox, bensì quella media in un tratto di strada collocato tra due diversi punti e ad esso non è applicabile la stessa tolleranza del 5% prevista dall'autovelox, come avvenuto nel caso di specie, ma una riduzione diversa così come previsto dall'art. 345, comma 3, c.d.s., pur difettando all'attualità ogni precisazione normativa in merito” (cfr. Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n.
22888/2024 del 21-11-2024). Ancora, “la riduzione del 5%, come previsto dal D.M. 29/10/97, non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall'autovelox che consente di rilevare la velocità immediatamente;
negli altri casi di rilevazione della trasgressione di
“eccesso di velocità” (art.142 c.d.s.) non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'art. 345. Infatti non può ritenersi apparecchiatura
“Autovelox” il Tutor, in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al Tutor deve applicarsi la riduzione prevista dall'art. 345, comma 3 Disposizione Attuazione. Ciò comporta che in difetto di normativa non può essere applicata alcuna riduzione oppure in analogia con quanto sopra detto (art. 345 comma 3), va applicata la riduzione progressiva del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma non conoscendo il suo criterio nei casi di rilevazione diverse, ne deriva l'impossibile corretta verifica della velocità e quindi della violazione dell'art.142 violato. In ogni caso in cui venga applicata la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media, non vi è certezza in ordine al superamento della velocità massima consentita, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto risulta applicato un criterio non previsto per legge” (cfr.
Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 20045/2024 del 09-10-2024).
Alla luce delle precedenti considerazioni, si rigetta l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, sulla scorta dei valori minimi di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della semplicità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate, con attribuzione all'avv. Mario Michelangelo Paolini e con maggiorazione, nei limiti del 15
%, ex art 4, comma 1 bis, D.M. 55/14, in considerazione del numero e dell'oggetto dei collegamenti ipertestuali contenuti nella comparsa di risposta in appello.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 277/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato, delle spese processuali, che si liquidano in € 381,80 per compenso professionale, già comprensivo dell'aumento di cui in motivazione, nella misura ivi riconosciuta, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Mario Michelangelo Paolini.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 19.3.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero