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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1959/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29.03.2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Graziella Parte_1 C.F._1
VERZEROLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Chiara PACCANI, come CP_1 C.F._2 da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note sostitutive d'udienza del Parte_1 CP_1
18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Clusone (BG) il 28 settembre 2019. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione è nato , minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto col marito, la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore e un contributo per il mantenimento del figlio.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato le sue conclusioni in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
La causa è stata assegnata alla scrivente, in sostituzione del Giudice dott.ssa Maria Carla Daga, con decreto presidenziale dell'11 luglio 2024.
All'udienza del 17 ottobre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo provvisorio e la causa è stata rinviata per verificare gli esiti degli esami tossicologici ai quali il signor si è sottoposto e le condizioni del nucleo familiare. CP_1
All'udienza del 18 novembre 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, addivenendo ad un accordo su tutte le questioni controverse.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 2 marzo 2023, omologato con decreto del 9 marzo 2023, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ma che, anzi, siano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e rispondenti al suo preminente interesse, anche in un'ottica di tutela e protezione dal verificarsi di possibili situazioni di pregiudizio. Tes_ In conformità a quanto richiesto dalle parti, è peraltro necessario incaricare il territorialmente competente affinché provveda a tutti gli accertamenti necessari (in particolare, esami ematici e del capello) ad accertare l'eventuale abuso di sostanze da parte del resistente, previa acquisizione del suo assenso, verificandone la completa astinenza, tenuto conto dei problemi di droga manifestati dal signor CP_1
Nell'esclusivo interesse del minore, questo Tribunale ritiene altresì necessario incaricare il servizio sociale affinché per il periodo di 24 mesi monitori le condizioni del nucleo familiare e del minore, Tes_ vigilando sull'effettiva osservanza del percorso presso il da parte del resistente e segnalando alla
Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che potessero sorgere per
. Per_1
Anche i provvedimenti di contenuto economico si reputano idonei a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e la tenera età del minore, non si procede all'ascolto della prole, reputandosi potenzialmente pregiudizievole ex art. 473 bis.4
c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Clusone (BG) il 28 settembre 2019; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Clusone di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, n. 10, parte II, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
1) Assegnare la casa coniugale sita in TA (Bg), in Via Zenier n. 18 (di proprietà esclusiva della sig.ra ) alla sig.ra , in quanto collocataria prevalente del Parte_1 Parte_1
figlio minore . Per_1
2) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali assumeranno, Per_1
di comune accordo, le decisioni più rilevanti relative alla sua crescita, educazione e salute
3) Il sig. vedrà e terrà con sé il figlio minore a fine settimana alterni, dalle CP_1 Per_1 ore 9,00 del sabato mattina (allorquando ritirerà il minore presso l'abitazione della madre) sino alle ore 20,30 della domenica sera (allorquando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione della madre) ed il martedì pomeriggio, dalle ore 17,00 (allorquando ritirerà il minore presso la scuola materna o presso l'abitazione della madre) alle ore 20,30 (allorquando sarà la madre a ritirare il bambino presso la casa del padre). A condizione che entro il 20 dicembre 2025 il sig. abbia CP_1
intrapreso il percorso al SERD, il minore trascorrerà altresì, con il padre, cinque giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, alternando di anno in anno la permanenza presso ciascun genitore nei giorni di Natale e Santo Stefano;
tre giorni anche non consecutivi durate le festività pasquali alternando di anno in anno la permanenza presso ciascun genitore nei giorni di Pasqua e di Pasquetta;
a condizione che il percorso presso il SERD confermi l'astinenza del sig. CP_1 dall'uso di sostanze stupefacenti, il medesimo trascorrerà con il figlio una settimana durante le vacanze estive ed ulteriori dieci giorni, questi ultimi non consecutivi, sempre durante le vacanze estive (con ritiro del minore al mattino presso la casa della madre e consegna del minore alla sera presso la casa della madre); si alternerà di anno in anno la permanenza del minore presso ciascun genitore nel giorno di Ferragosto. I periodi di vacanza del minore presso ciascun genitore (da intendersi quelli con più giorni consecutivi) dovranno essere esattamente concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Stabilirsi l'obbligo per il sig. di versare alla ricorrente, entro il giorno 18 di CP_1
ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore,
e sino a quanto il medesimo non sarà economicamente autosufficiente, l'importo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat.
5) Confermarsi che l'assegno unico nell'interesse del figlio minore, venga percepito, nella misura del 100%, dalla sig.ra , così come da accordo già in essere tra le parti e Parte_1
stante la collocazione prevalente del minore alla madre.
6) Premesso che sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto al figlio (poiché riguardano gli aspetti della quotidianità) le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa ove vive il figlio, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare, trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per il figlio , e con l'eccezione della scuola materna che Per_1
sarà pagata dalla sig.ra , secondo il seguente schema: - spese mediche (da Parte_1
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria, f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) apparecchi funzionali (o apparecchi protesici) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Controparte_2 e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione, frequenza scolastica e universitaria, inclusi assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) corredo scolastico di inizio anno;
d) corredo scolastico pendente l'anno, compresa la dotazione richiesta dalla scuola per le attività sportive rientranti nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesta per iscritto dall'istituto frequentato o necessaria al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione, frequenza scolastica e universitaria, inclusi assicurazione, fondo cassa e contributo volontario richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto scolastico frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) organizzati da scuole pubbliche, da enti territoriali, da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi -da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature incluso l'abbigliamento necessario;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o attraverso ogni altro mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, con indicazione espressa della causale del pagamento. prende atto delle seguenti condizioni:
7) Il sig. si riconosce debitore della sig.ra 5 dell'importo di € CP_1 Parte_1
12.000,00 a titolo di pregresso parziale omesso versamento di assegno di mantenimento del minore e spese straordinarie per il periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e sino al mese di novembre
2025; a tal proposito, il sig. si impegna al pagamento della somma di cui sopra, CP_1 attraverso il versamento alla sig.ra , dell'importo mensile e consecutivo di € 350,00 Parte_1
a decorrere dal mese di novembre 2027 e sino all'estinzione del debito fermo restando che, il mancato versamento anche di un solo rateo comporterà la decadenza del beneficio del termine con facoltà, per la sig.ra , di agire per il recupero dell'intero importo ancora dovuto;
resta salva Parte_1
la possibilità per il sig. di estinguere anticipatamente il debito maturato, nel caso ne CP_1
avesse la possibilità.
8) Le parti si impegnano reciprocamente a non pubblicare sui social immagini e/o fotografie ritraenti il figlio minore, neppure di spalle o con il volto oscurato specificando altresì che, nel caso una parte non ottemperi al presente impegno, l'altra parte si riterrà libera di agire ai sensi di legge, sia civilmente che penalmente, a tutela del figlio minore.
9) Le parti si concedono, reciprocamente, il nulla-osta per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche nell'interesse del figlio minore. incarica il Serd territorialmente competente affinché provveda a tutti gli accertamenti necessari (in particolare, esami ematici e del capello) ad accertare l'eventuale abuso di sostanze da parte del resistente, previa acquisizione del suo assenso, verificandone la completa astinenza;
incarica il servizio sociale affinché, per il periodo di 24 mesi, monitori le condizioni del nucleo
Tes_ familiare e del minore, vigilando sull'effettiva osservanza del percorso presso il da parte del resistente e segnalando alla eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo Parte_2
potenziale, che potessero sorgere per;
Per_1
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
TA (luogo di residenza della madre e del minore) e di LA d'NA (luogo di residenza Tes_ del padre), nonché al competente per quest'ultimo comune.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27.11.2025. Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29.03.2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Graziella Parte_1 C.F._1
VERZEROLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Chiara PACCANI, come CP_1 C.F._2 da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note sostitutive d'udienza del Parte_1 CP_1
18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Clusone (BG) il 28 settembre 2019. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione è nato , minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto col marito, la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore e un contributo per il mantenimento del figlio.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato le sue conclusioni in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
La causa è stata assegnata alla scrivente, in sostituzione del Giudice dott.ssa Maria Carla Daga, con decreto presidenziale dell'11 luglio 2024.
All'udienza del 17 ottobre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo provvisorio e la causa è stata rinviata per verificare gli esiti degli esami tossicologici ai quali il signor si è sottoposto e le condizioni del nucleo familiare. CP_1
All'udienza del 18 novembre 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, addivenendo ad un accordo su tutte le questioni controverse.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 2 marzo 2023, omologato con decreto del 9 marzo 2023, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ma che, anzi, siano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e rispondenti al suo preminente interesse, anche in un'ottica di tutela e protezione dal verificarsi di possibili situazioni di pregiudizio. Tes_ In conformità a quanto richiesto dalle parti, è peraltro necessario incaricare il territorialmente competente affinché provveda a tutti gli accertamenti necessari (in particolare, esami ematici e del capello) ad accertare l'eventuale abuso di sostanze da parte del resistente, previa acquisizione del suo assenso, verificandone la completa astinenza, tenuto conto dei problemi di droga manifestati dal signor CP_1
Nell'esclusivo interesse del minore, questo Tribunale ritiene altresì necessario incaricare il servizio sociale affinché per il periodo di 24 mesi monitori le condizioni del nucleo familiare e del minore, Tes_ vigilando sull'effettiva osservanza del percorso presso il da parte del resistente e segnalando alla
Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che potessero sorgere per
. Per_1
Anche i provvedimenti di contenuto economico si reputano idonei a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e la tenera età del minore, non si procede all'ascolto della prole, reputandosi potenzialmente pregiudizievole ex art. 473 bis.4
c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Clusone (BG) il 28 settembre 2019; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Clusone di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, n. 10, parte II, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
1) Assegnare la casa coniugale sita in TA (Bg), in Via Zenier n. 18 (di proprietà esclusiva della sig.ra ) alla sig.ra , in quanto collocataria prevalente del Parte_1 Parte_1
figlio minore . Per_1
2) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali assumeranno, Per_1
di comune accordo, le decisioni più rilevanti relative alla sua crescita, educazione e salute
3) Il sig. vedrà e terrà con sé il figlio minore a fine settimana alterni, dalle CP_1 Per_1 ore 9,00 del sabato mattina (allorquando ritirerà il minore presso l'abitazione della madre) sino alle ore 20,30 della domenica sera (allorquando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione della madre) ed il martedì pomeriggio, dalle ore 17,00 (allorquando ritirerà il minore presso la scuola materna o presso l'abitazione della madre) alle ore 20,30 (allorquando sarà la madre a ritirare il bambino presso la casa del padre). A condizione che entro il 20 dicembre 2025 il sig. abbia CP_1
intrapreso il percorso al SERD, il minore trascorrerà altresì, con il padre, cinque giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, alternando di anno in anno la permanenza presso ciascun genitore nei giorni di Natale e Santo Stefano;
tre giorni anche non consecutivi durate le festività pasquali alternando di anno in anno la permanenza presso ciascun genitore nei giorni di Pasqua e di Pasquetta;
a condizione che il percorso presso il SERD confermi l'astinenza del sig. CP_1 dall'uso di sostanze stupefacenti, il medesimo trascorrerà con il figlio una settimana durante le vacanze estive ed ulteriori dieci giorni, questi ultimi non consecutivi, sempre durante le vacanze estive (con ritiro del minore al mattino presso la casa della madre e consegna del minore alla sera presso la casa della madre); si alternerà di anno in anno la permanenza del minore presso ciascun genitore nel giorno di Ferragosto. I periodi di vacanza del minore presso ciascun genitore (da intendersi quelli con più giorni consecutivi) dovranno essere esattamente concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Stabilirsi l'obbligo per il sig. di versare alla ricorrente, entro il giorno 18 di CP_1
ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore,
e sino a quanto il medesimo non sarà economicamente autosufficiente, l'importo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat.
5) Confermarsi che l'assegno unico nell'interesse del figlio minore, venga percepito, nella misura del 100%, dalla sig.ra , così come da accordo già in essere tra le parti e Parte_1
stante la collocazione prevalente del minore alla madre.
6) Premesso che sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto al figlio (poiché riguardano gli aspetti della quotidianità) le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa ove vive il figlio, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare, trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per il figlio , e con l'eccezione della scuola materna che Per_1
sarà pagata dalla sig.ra , secondo il seguente schema: - spese mediche (da Parte_1
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria, f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) apparecchi funzionali (o apparecchi protesici) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Controparte_2 e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione, frequenza scolastica e universitaria, inclusi assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) corredo scolastico di inizio anno;
d) corredo scolastico pendente l'anno, compresa la dotazione richiesta dalla scuola per le attività sportive rientranti nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesta per iscritto dall'istituto frequentato o necessaria al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione, frequenza scolastica e universitaria, inclusi assicurazione, fondo cassa e contributo volontario richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto scolastico frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) organizzati da scuole pubbliche, da enti territoriali, da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi -da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature incluso l'abbigliamento necessario;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o attraverso ogni altro mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, con indicazione espressa della causale del pagamento. prende atto delle seguenti condizioni:
7) Il sig. si riconosce debitore della sig.ra 5 dell'importo di € CP_1 Parte_1
12.000,00 a titolo di pregresso parziale omesso versamento di assegno di mantenimento del minore e spese straordinarie per il periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e sino al mese di novembre
2025; a tal proposito, il sig. si impegna al pagamento della somma di cui sopra, CP_1 attraverso il versamento alla sig.ra , dell'importo mensile e consecutivo di € 350,00 Parte_1
a decorrere dal mese di novembre 2027 e sino all'estinzione del debito fermo restando che, il mancato versamento anche di un solo rateo comporterà la decadenza del beneficio del termine con facoltà, per la sig.ra , di agire per il recupero dell'intero importo ancora dovuto;
resta salva Parte_1
la possibilità per il sig. di estinguere anticipatamente il debito maturato, nel caso ne CP_1
avesse la possibilità.
8) Le parti si impegnano reciprocamente a non pubblicare sui social immagini e/o fotografie ritraenti il figlio minore, neppure di spalle o con il volto oscurato specificando altresì che, nel caso una parte non ottemperi al presente impegno, l'altra parte si riterrà libera di agire ai sensi di legge, sia civilmente che penalmente, a tutela del figlio minore.
9) Le parti si concedono, reciprocamente, il nulla-osta per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche nell'interesse del figlio minore. incarica il Serd territorialmente competente affinché provveda a tutti gli accertamenti necessari (in particolare, esami ematici e del capello) ad accertare l'eventuale abuso di sostanze da parte del resistente, previa acquisizione del suo assenso, verificandone la completa astinenza;
incarica il servizio sociale affinché, per il periodo di 24 mesi, monitori le condizioni del nucleo
Tes_ familiare e del minore, vigilando sull'effettiva osservanza del percorso presso il da parte del resistente e segnalando alla eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo Parte_2
potenziale, che potessero sorgere per;
Per_1
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
TA (luogo di residenza della madre e del minore) e di LA d'NA (luogo di residenza Tes_ del padre), nonché al competente per quest'ultimo comune.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27.11.2025. Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi