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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2856/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17654/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028342760000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3006/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_2 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n.02820250028342760000 notificata in data 21.8.2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione per conto della Regione Campania per l'omesso pagamento della tassa auto per gli anni 2019 e 2020, riferito all'avviso di accertamento per euro
276,37 per il mancato pagamento della tassa auto 2019 notificato in data 17.1.2023 nonche' all'avviso di accertamento per euro 276,37 per il mancato pagamento della tassa auto 2020 notificato in data 15.1.2023, per l'importo complessivo di euro 558,62 compresa di interessi e sanzioni.
Parte ricorrente riferisce di essere stato titolare di partita Iva n.P.IVA_1 fino alla data del 14.12.2002 pertanto deduce il difetto di presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme relative alla tassa auto riferita ad autovettura utilizzata all'epoca con targa prova, a cui è seguita la denuncia di smarrimento della targa prova, come allegata.
Pertanto il ricorrente ha censurato la illegittimità dell'operato della Regione Campania che avrebbe dovuto tener conto di ciò e non emettere gli atti impositivi e di riscossione.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio in resistenza ed ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure dedotte attinenti al merito della pretesa e all'operato dell'ente impositore. In relazione alla cartella di pagamento impugnata non avendo avuto notizia di sgravio dall'ente impositore, l'Agente ha il compito di riscuotere la richiesta di pagamento portata dal ruolo nel rispetto della normativa vigente.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania che ha eccepito la inammissibilità del ricorso attesa la regolare notifica dell'avviso di accertamento nel triennio e non impugnato nonché il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure riferite all'attività di riscossione.
Alla udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità della cartella di pagamento notificata alla parte ricorrente dall'Agenzia delle entrate riscossione per conto della Regione Campania, per il mancato pagamento della tassa auto per gli anni 2019 e 2020, di cui si contesta la omessa notifica di atti presupposti derivandone un vizio procedurale anche della fase di riscossione, censurando nella sostanza il difetto di presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme relative alla tassa auto riferita ad autovettura utilizzata all'epoca con targa "prova", a cui è seguita la denuncia di smarrimento della targa "prova", come allegata.
Va premesso che la cartella di pagamento impugnata è riferita alla pretesa per la tassa auto per gli anni
2019 e 2020 (come indicato in pag.1 dello stesso atto allegato dalla ricorrente), per l'importo complessivo di eu . 558,62 e riferito a due avvisi di accertamento rispettivamente notificati il 17.01.2023 (per annualità
2019) e in data 15.01.2024 (per l'annualità 2020) con riferimento al veicolo Targa Prova TG PROVA.
Va dato atto che parte ricorrente ha depositato in atti la memoria inviata alla Regione in data 13.3.2023 , dopo la notifica del primo avviso di accertamento, riferita alla istanza di autotutela con dichiarazione di smarrimento della targa "prova" e dichiarazione di chiusura della partita IVA nel 2022, nonché il verbale in data 8 aprile 2023 di denuncia di smarrimento della targa "prova", la informazione anagrafica dell'Agenzia entrate di cessazione della partita IVA in data 14.12.2022, nonché analoga memoria allegata a istanza di autotutela datata 16.1.2024, successiva all'avviso notificato in data 15.01.2024 .
La Regione Campania resistente ha depositato documentazione con cui ha dimostrato la correttezza del proprio operato relativo alla fase di accertamento impositiva: avviso di ricevimento CRC Post recante la data del 17.1.2023 di consegna del plico relativo all'avviso di accertamento della tassa auto per l'anno 2019 ritirata dal destinatario, attestato dalla firma;
altra ricevuta Spike espress riferita alla notifica dell'avviso di accertamento relativa alla Tassa auto per l'anno 2020 recante la data di accettazione 6.12.2022, l'attestazione della assenza del destinatario in data 31.12.2022, e infine la indicazione della consegna del plico in data
17.01.2023, ultimo stato 17.1.2023 ritirata dal destinatario.
Va dato atto che parte ricorrente nonostante la regolare e corretta notifica degli atti presupposti, conosciuti atteso che ha anche presentato per entrambi gli avvisi di accertamento separate istanze di autotutela, non ha in ogni caso impugnato gli atti impositivi, lasciando decorrere i termini, con conseguente definitività della pretesa.
La successiva cartella di pagamento impugnata è stata notificata tempestivamente nel successivo triennio in data 21.8.2025.
Tali elementi e circostanze, come documentate dalla resistente Regione dimostrano ai sensi di legge il perfezionamento del procedimento di notifica degli atti presupposti e la validità degli stessi.
Gli avvisi di accertamento come sopra indicati risultano emessi, pertanto, tempestivamente alla luce della normativa in materia per l'attività di accertamento da notificare entro il triennio successivo all'anno d'imposta
(2019 e 2020) e quindi entro il 31/12/2022 e 31/12/2023 e la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento da parte del ricorrente ha determinato la definitività della pretesa, con conseguente infondatezza dei profili di prescrizione e della decadenza dell'azione accertativa dell'ente, non potendo rilevare fatti e circostanze da contestare invece nell'immediato (come già evidenziato, nell'ulteriore triennio, in data 21.8.2025, è stata notificata la cartella di pagamento impugnata, atto interruttivo del termine triennale di prescrizione).
Tale documentazione depositata in atti dalla Regione risulta sufficiente e idonea ai fini della prova della correttezza del procedimento di notifica degli atti prodromici, ed infatti, riguardo ai vizi riferiti agli stessi, appare congrua e concreta la prova dell'avvenuta effettiva e regolare notifica di tali atti di accertamento e di riscossione, in relazione all'annualità di riferimento (2019 e 2020) e al tributo preteso (Tassa auto) come documentato.
Va infatti ricordato che in materia di riscossione delle imposte e dei tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni e perfezionamento delle stesse, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (cfr. Corte Cass., Sez. trib., 19 luglio 2013, n. 17687; idem, Cass. civ. 26 gennaio 2024, n. 2552); tale modulo procedimentale con la descritta sequenza degli atti è stato rispettato nel termine triennale sia dall'ente impositore che dall'Agente della riscossione.
Nella sostanza l'omessa impugnazione dell'atto prodromico rende l'atto in esame inoppugnabile per il pagamento della somma accertata e non riscossa e non è più idonea a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31 ottobre 2017, n. 25995; Cassazione civile, sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8704; Associazione_1 trib. reg. Venezia (Veneto), sez. XI, 05 luglio 2017, n. 756).
La definitività degli atti impositivi per mancata impugnazione degli stessi rende pertanto ininfluenti le circostanze rappresentate e documentate dal ricorrente ai fini dell'asserito difetto di presupposto impositivo: tali fatti non risultano antecedenti alla data di emissione degli atti impositivi e non conoscibili dall'Amministrazione a detta data in quanto non vi è dimostrazione di comunicazione antecedente da parte dell'interessato, ma sono riferite a fatti successivi alla notifica dell'avviso di accertamento (vedi denuncia smarrimento).
In definitiva il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente da liquidare in favore della Regione resistente nella misura stabilita in dispositivo. Possono invece compensarsi con l'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania da liquidare in euro 200,00 (duecento) . Compensa con Agenzia delle entrate riscossione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17654/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028342760000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3006/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_2 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n.02820250028342760000 notificata in data 21.8.2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione per conto della Regione Campania per l'omesso pagamento della tassa auto per gli anni 2019 e 2020, riferito all'avviso di accertamento per euro
276,37 per il mancato pagamento della tassa auto 2019 notificato in data 17.1.2023 nonche' all'avviso di accertamento per euro 276,37 per il mancato pagamento della tassa auto 2020 notificato in data 15.1.2023, per l'importo complessivo di euro 558,62 compresa di interessi e sanzioni.
Parte ricorrente riferisce di essere stato titolare di partita Iva n.P.IVA_1 fino alla data del 14.12.2002 pertanto deduce il difetto di presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme relative alla tassa auto riferita ad autovettura utilizzata all'epoca con targa prova, a cui è seguita la denuncia di smarrimento della targa prova, come allegata.
Pertanto il ricorrente ha censurato la illegittimità dell'operato della Regione Campania che avrebbe dovuto tener conto di ciò e non emettere gli atti impositivi e di riscossione.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio in resistenza ed ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure dedotte attinenti al merito della pretesa e all'operato dell'ente impositore. In relazione alla cartella di pagamento impugnata non avendo avuto notizia di sgravio dall'ente impositore, l'Agente ha il compito di riscuotere la richiesta di pagamento portata dal ruolo nel rispetto della normativa vigente.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania che ha eccepito la inammissibilità del ricorso attesa la regolare notifica dell'avviso di accertamento nel triennio e non impugnato nonché il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure riferite all'attività di riscossione.
Alla udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità della cartella di pagamento notificata alla parte ricorrente dall'Agenzia delle entrate riscossione per conto della Regione Campania, per il mancato pagamento della tassa auto per gli anni 2019 e 2020, di cui si contesta la omessa notifica di atti presupposti derivandone un vizio procedurale anche della fase di riscossione, censurando nella sostanza il difetto di presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme relative alla tassa auto riferita ad autovettura utilizzata all'epoca con targa "prova", a cui è seguita la denuncia di smarrimento della targa "prova", come allegata.
Va premesso che la cartella di pagamento impugnata è riferita alla pretesa per la tassa auto per gli anni
2019 e 2020 (come indicato in pag.1 dello stesso atto allegato dalla ricorrente), per l'importo complessivo di eu . 558,62 e riferito a due avvisi di accertamento rispettivamente notificati il 17.01.2023 (per annualità
2019) e in data 15.01.2024 (per l'annualità 2020) con riferimento al veicolo Targa Prova TG PROVA.
Va dato atto che parte ricorrente ha depositato in atti la memoria inviata alla Regione in data 13.3.2023 , dopo la notifica del primo avviso di accertamento, riferita alla istanza di autotutela con dichiarazione di smarrimento della targa "prova" e dichiarazione di chiusura della partita IVA nel 2022, nonché il verbale in data 8 aprile 2023 di denuncia di smarrimento della targa "prova", la informazione anagrafica dell'Agenzia entrate di cessazione della partita IVA in data 14.12.2022, nonché analoga memoria allegata a istanza di autotutela datata 16.1.2024, successiva all'avviso notificato in data 15.01.2024 .
La Regione Campania resistente ha depositato documentazione con cui ha dimostrato la correttezza del proprio operato relativo alla fase di accertamento impositiva: avviso di ricevimento CRC Post recante la data del 17.1.2023 di consegna del plico relativo all'avviso di accertamento della tassa auto per l'anno 2019 ritirata dal destinatario, attestato dalla firma;
altra ricevuta Spike espress riferita alla notifica dell'avviso di accertamento relativa alla Tassa auto per l'anno 2020 recante la data di accettazione 6.12.2022, l'attestazione della assenza del destinatario in data 31.12.2022, e infine la indicazione della consegna del plico in data
17.01.2023, ultimo stato 17.1.2023 ritirata dal destinatario.
Va dato atto che parte ricorrente nonostante la regolare e corretta notifica degli atti presupposti, conosciuti atteso che ha anche presentato per entrambi gli avvisi di accertamento separate istanze di autotutela, non ha in ogni caso impugnato gli atti impositivi, lasciando decorrere i termini, con conseguente definitività della pretesa.
La successiva cartella di pagamento impugnata è stata notificata tempestivamente nel successivo triennio in data 21.8.2025.
Tali elementi e circostanze, come documentate dalla resistente Regione dimostrano ai sensi di legge il perfezionamento del procedimento di notifica degli atti presupposti e la validità degli stessi.
Gli avvisi di accertamento come sopra indicati risultano emessi, pertanto, tempestivamente alla luce della normativa in materia per l'attività di accertamento da notificare entro il triennio successivo all'anno d'imposta
(2019 e 2020) e quindi entro il 31/12/2022 e 31/12/2023 e la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento da parte del ricorrente ha determinato la definitività della pretesa, con conseguente infondatezza dei profili di prescrizione e della decadenza dell'azione accertativa dell'ente, non potendo rilevare fatti e circostanze da contestare invece nell'immediato (come già evidenziato, nell'ulteriore triennio, in data 21.8.2025, è stata notificata la cartella di pagamento impugnata, atto interruttivo del termine triennale di prescrizione).
Tale documentazione depositata in atti dalla Regione risulta sufficiente e idonea ai fini della prova della correttezza del procedimento di notifica degli atti prodromici, ed infatti, riguardo ai vizi riferiti agli stessi, appare congrua e concreta la prova dell'avvenuta effettiva e regolare notifica di tali atti di accertamento e di riscossione, in relazione all'annualità di riferimento (2019 e 2020) e al tributo preteso (Tassa auto) come documentato.
Va infatti ricordato che in materia di riscossione delle imposte e dei tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni e perfezionamento delle stesse, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (cfr. Corte Cass., Sez. trib., 19 luglio 2013, n. 17687; idem, Cass. civ. 26 gennaio 2024, n. 2552); tale modulo procedimentale con la descritta sequenza degli atti è stato rispettato nel termine triennale sia dall'ente impositore che dall'Agente della riscossione.
Nella sostanza l'omessa impugnazione dell'atto prodromico rende l'atto in esame inoppugnabile per il pagamento della somma accertata e non riscossa e non è più idonea a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31 ottobre 2017, n. 25995; Cassazione civile, sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8704; Associazione_1 trib. reg. Venezia (Veneto), sez. XI, 05 luglio 2017, n. 756).
La definitività degli atti impositivi per mancata impugnazione degli stessi rende pertanto ininfluenti le circostanze rappresentate e documentate dal ricorrente ai fini dell'asserito difetto di presupposto impositivo: tali fatti non risultano antecedenti alla data di emissione degli atti impositivi e non conoscibili dall'Amministrazione a detta data in quanto non vi è dimostrazione di comunicazione antecedente da parte dell'interessato, ma sono riferite a fatti successivi alla notifica dell'avviso di accertamento (vedi denuncia smarrimento).
In definitiva il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente da liquidare in favore della Regione resistente nella misura stabilita in dispositivo. Possono invece compensarsi con l'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania da liquidare in euro 200,00 (duecento) . Compensa con Agenzia delle entrate riscossione.