TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 18/09/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°5599/2018 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Lomartire, nello studio di quest'ultimo Parte_1 domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Antonio Dell'atti
RESISTENTE
Oggetto: Differenze retributive ed altro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/11/2018, parte ricorrente adiva il Tribunale di Brindisi sostenendo di aver lavorato dal 15/11/2011 al 30/09/2013, senza soluzione di continuità, come operaio alle dipendenze della sebbene, nel periodo indicato, formalmente assunto Controparte_1 con diversi contratti di lavori determinato sia della sia della Controparte_1 CP_2
infine da che assumeva su richiesta dell'impresa utilizzatrice
[...] Controparte_3 [...]
Controparte_1
In particolare: dal 15/11/2011 al 23/12/2011 da e dall'11/01/2012 sino Controparte_1 al 10/08/2012 sempre da Dal 12/09/2012 veniva assunto da Controparte_1 CP_2 sino al 21/12/2012 ed infine, su richiesta dell'utilizzatore da
[...] Controparte_1 ino al 28/01/2013. Controparte_3
Scaduto il contratto con quest'ultima ritornava a lavorare con dal Controparte_1
12/02/2013 al 29/03/2013. Il 09/04/2013 veniva nuovamente assunto da fino al Controparte_2
28/06/2013 e, successivamente, con fino al 09/08/2013 lavorando di fatto Controparte_3 con l'utilizzatore fino al 23/08/2013, quando venne formalizzato nuovo Controparte_1 contratto di lavoro con quest'ultima società fino al 30/09/2013. CP_ Il sosteneva di aver svolto mansioni di operaio di terzo livello con 40 ore settimanali e lamentava di non aver percepito da i ratei di tredicesima mensilità, le ferie e i Controparte_1 permessi non goduti e gli straordinari anche per le trasferte effettuate in Bari, infine il TFR. CP_ Pertanto, il chiedeva in ricorso il pagamento di differenze retributive ed altro per € 9.640,66, oltre contribuzione previdenziale secondo i parametri di legge. Con propria memoria si costituiva in giudizio la per il tramite dell'avv. Controparte_1
Laura Antelmi, che sosteneva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2948 c.c. in quanto, alla data del 09/11/2018 era spirato il temine quinquennale essendo cessato il rapporto lavorativo in data 30/09/2013. Nel merito sosteneva l'infondatezza delle richieste contestando in particolare la sussistenza delle ipotesi di somministrazione di manodopera, negando la qualifica di elettricista in capo al Pirò e tutto quant'altro evidenziato nella memoria, concludendo, in via preliminare, per la prescrizione del diritto e nel merito per il rigetto del ricorso. Successivamente si costituiva in giudizio per la società resistente, in sostituzione dell'avv. Laura Antelmi, l'avv. Antonio Dell'atti il quale concludeva come da note autorizzate. Il presente procedimento, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa veniva Per_1 assegnato al dott.ssa che, a sua volta, con provvedimento del 29/04/2025, delegava per la Per_2 trattazione e decisione l'odierno giudicante. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
*******************************
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata ai sensi dell'art. 2948 c.c. da parte resistente. La questione è infondata sotto un duplice motivo. La società resistente, circostanza assolutamente pacifica, si è costituita tardivamente e pertanto valgono tutte le preclusioni normativamente previste. La costituzione tardiva del convenuto comporta la sua decadenza a proporre l'eccezione di prescrizione, trattandosi di un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio e che pertanto deve essere sollevata nei termini previsti dalla legge nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata nei termini di rito. La tardività inibisce la possibilità per il giudice di valutare l'eccezione nella decisione della causa. In tutti i casi, l'eccepita prescrizione avrebbe subito evento interruttivo dall'espletamento da parte del ricorrente del tentativo di conciliazione inoltrato l'11/05/2015. Infatti risulta per tabulas che il ricorrente ha presentato richiesta di tentativo di conciliazione di per sè non sufficiente ad interrompere la prescrizione ove non fosse pervenuta alla controparte, ma nel Cont procedimento che ci occupa è stato provato l'invio da parte della di Brindisi della richiesta e del verbale di mancata conciliazione a causa dell'assenza della resistente invitata a comparire. Superata la questione preliminare è necessario esaminare il merito della controversia. Dall'istruttoria dibattimentale è emersa inequivocabilmente la fondatezza della prospettazione dei fatti formulata da
. CP_6 CP_ I testi escussi hanno riferito concordemente che il aveva svolto l'attività così come descritta in ricorso, confermando la durata del rapporto lavorativo e le ore settimanali in cui le relative mansioni venivano svolte. CP_ Emerge altresì la veridicità delle affermazioni del in relazione all'attività svolta anche per la società e per la e ciò per stessa ammissione del legale Controparte_2 Parte_2 rappresentante della società resistente il quale confermava che la era una Parte_2 CP_ società di lavoro interinale ed inoltre che il aveva svolto attività anche in seno alla CP_2 pur precisando che la stessa costituiva un gruppo sociale autonomo rispetto alla Controparte_1
[...]
Verificata dunque la veridicità del rapporto intercorso tra le parti non resta che determinare l'esatto quantum debeatur in favore del lavoratore. In tal senso esaustiva appare la relazione depositata in atti dal CTU dott.ssa che, Persona_3 esaminando dettagliatamente la dinamica del rapporto ha dapprima concluso per la esclusione dai conteggi del rapporto lavorativo intercorso con per il quale effettivamente non è stata Controparte_2 acquisita prova certa che la società fosse la medesima rispetto alla Controparte_1 mentre è esatto considerare il rapporto con la una ipotesi di Parte_2 somministrazione di lavoro ai sensi del D.Lgs. 15/06/2015 n°81. Nella fattispecie l'agenzia autorizzata per la somministrazione è stata la he Parte_2 ha fornito il soggetto lavoratore al cd utilizzatore il quale si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale. La complessa normativa che regola il contratto di somministrazione di manodopera non interessa al fine del decidere in quanto principio fondamentale della somministrazione è quello della responsabilità solidale dell'utilizzatore e del somministratore. CP_ Orbene, la scelta operata dal di rivolgersi all'utilizzatore e non al somministratore è perfettamente legittima e poco importa che tale scelta sia scaturita da motivi di opportunità in quanto la ra nel frattempo divenuta inaffidabile se non inadempiente. Parte_2
Tutti i contratti elencati in ricorso conclusi con vedono quale impresa Parte_2 utilizzatrice la Controparte_1
Ciò considerato la CTU ha concluso con due ipotesi differenti per le retribuzioni dovute: nella prima ha riportato il dovuto escludendo i rapporti intercorsi con la giungendo ad una CP_2 quantificazione del totale dovuto per € 5.094,77, mentre nella seconda ipotesi ha incluso i contratti di somministrazione giungendo ad un totale dovuto di € 5.889,52. La domanda va accolta secondo i parametri della seconda tabella e pertanto la società resistente va condannata a pagare in favore del ricorrente la somma totale di € 5.889,52, di cui € 2.547,77 per differenze retributive, € 1,660,44 per tredicesima mensilità, € 1.681,31 per TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria. Si condanna altresì la resistente alla regolarizzazione ed al CP_1 versamento dei contributi previdenziali.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°5599/2018 R.G., proposta da nei CP_6 confronti di così provvede: Controparte_1
- Dichiara parzialmente fondato il ricorso proposto da nei confronti di CP_6 [...]
Controparte_1
- Conseguentemente, in accoglimento parziale delle pretese avanzate dal ricorrente, condanna, la società resistente al pagamento della complessiva somma di € 5.889,52, al lordo delle ritenute di legge, comprensiva di TFR, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa del ricorrente dalla data di assunzione sino a quella di cessazione del rapporto secondo i parametri stabiliti nella presente sentenza.
- Condanna la società resistente, in persona del rappresentante legale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente per due terzi, già determinati in € 2.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 18/09/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°5599/2018 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Lomartire, nello studio di quest'ultimo Parte_1 domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Antonio Dell'atti
RESISTENTE
Oggetto: Differenze retributive ed altro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/11/2018, parte ricorrente adiva il Tribunale di Brindisi sostenendo di aver lavorato dal 15/11/2011 al 30/09/2013, senza soluzione di continuità, come operaio alle dipendenze della sebbene, nel periodo indicato, formalmente assunto Controparte_1 con diversi contratti di lavori determinato sia della sia della Controparte_1 CP_2
infine da che assumeva su richiesta dell'impresa utilizzatrice
[...] Controparte_3 [...]
Controparte_1
In particolare: dal 15/11/2011 al 23/12/2011 da e dall'11/01/2012 sino Controparte_1 al 10/08/2012 sempre da Dal 12/09/2012 veniva assunto da Controparte_1 CP_2 sino al 21/12/2012 ed infine, su richiesta dell'utilizzatore da
[...] Controparte_1 ino al 28/01/2013. Controparte_3
Scaduto il contratto con quest'ultima ritornava a lavorare con dal Controparte_1
12/02/2013 al 29/03/2013. Il 09/04/2013 veniva nuovamente assunto da fino al Controparte_2
28/06/2013 e, successivamente, con fino al 09/08/2013 lavorando di fatto Controparte_3 con l'utilizzatore fino al 23/08/2013, quando venne formalizzato nuovo Controparte_1 contratto di lavoro con quest'ultima società fino al 30/09/2013. CP_ Il sosteneva di aver svolto mansioni di operaio di terzo livello con 40 ore settimanali e lamentava di non aver percepito da i ratei di tredicesima mensilità, le ferie e i Controparte_1 permessi non goduti e gli straordinari anche per le trasferte effettuate in Bari, infine il TFR. CP_ Pertanto, il chiedeva in ricorso il pagamento di differenze retributive ed altro per € 9.640,66, oltre contribuzione previdenziale secondo i parametri di legge. Con propria memoria si costituiva in giudizio la per il tramite dell'avv. Controparte_1
Laura Antelmi, che sosteneva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2948 c.c. in quanto, alla data del 09/11/2018 era spirato il temine quinquennale essendo cessato il rapporto lavorativo in data 30/09/2013. Nel merito sosteneva l'infondatezza delle richieste contestando in particolare la sussistenza delle ipotesi di somministrazione di manodopera, negando la qualifica di elettricista in capo al Pirò e tutto quant'altro evidenziato nella memoria, concludendo, in via preliminare, per la prescrizione del diritto e nel merito per il rigetto del ricorso. Successivamente si costituiva in giudizio per la società resistente, in sostituzione dell'avv. Laura Antelmi, l'avv. Antonio Dell'atti il quale concludeva come da note autorizzate. Il presente procedimento, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa veniva Per_1 assegnato al dott.ssa che, a sua volta, con provvedimento del 29/04/2025, delegava per la Per_2 trattazione e decisione l'odierno giudicante. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
*******************************
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata ai sensi dell'art. 2948 c.c. da parte resistente. La questione è infondata sotto un duplice motivo. La società resistente, circostanza assolutamente pacifica, si è costituita tardivamente e pertanto valgono tutte le preclusioni normativamente previste. La costituzione tardiva del convenuto comporta la sua decadenza a proporre l'eccezione di prescrizione, trattandosi di un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio e che pertanto deve essere sollevata nei termini previsti dalla legge nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata nei termini di rito. La tardività inibisce la possibilità per il giudice di valutare l'eccezione nella decisione della causa. In tutti i casi, l'eccepita prescrizione avrebbe subito evento interruttivo dall'espletamento da parte del ricorrente del tentativo di conciliazione inoltrato l'11/05/2015. Infatti risulta per tabulas che il ricorrente ha presentato richiesta di tentativo di conciliazione di per sè non sufficiente ad interrompere la prescrizione ove non fosse pervenuta alla controparte, ma nel Cont procedimento che ci occupa è stato provato l'invio da parte della di Brindisi della richiesta e del verbale di mancata conciliazione a causa dell'assenza della resistente invitata a comparire. Superata la questione preliminare è necessario esaminare il merito della controversia. Dall'istruttoria dibattimentale è emersa inequivocabilmente la fondatezza della prospettazione dei fatti formulata da
. CP_6 CP_ I testi escussi hanno riferito concordemente che il aveva svolto l'attività così come descritta in ricorso, confermando la durata del rapporto lavorativo e le ore settimanali in cui le relative mansioni venivano svolte. CP_ Emerge altresì la veridicità delle affermazioni del in relazione all'attività svolta anche per la società e per la e ciò per stessa ammissione del legale Controparte_2 Parte_2 rappresentante della società resistente il quale confermava che la era una Parte_2 CP_ società di lavoro interinale ed inoltre che il aveva svolto attività anche in seno alla CP_2 pur precisando che la stessa costituiva un gruppo sociale autonomo rispetto alla Controparte_1
[...]
Verificata dunque la veridicità del rapporto intercorso tra le parti non resta che determinare l'esatto quantum debeatur in favore del lavoratore. In tal senso esaustiva appare la relazione depositata in atti dal CTU dott.ssa che, Persona_3 esaminando dettagliatamente la dinamica del rapporto ha dapprima concluso per la esclusione dai conteggi del rapporto lavorativo intercorso con per il quale effettivamente non è stata Controparte_2 acquisita prova certa che la società fosse la medesima rispetto alla Controparte_1 mentre è esatto considerare il rapporto con la una ipotesi di Parte_2 somministrazione di lavoro ai sensi del D.Lgs. 15/06/2015 n°81. Nella fattispecie l'agenzia autorizzata per la somministrazione è stata la he Parte_2 ha fornito il soggetto lavoratore al cd utilizzatore il quale si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale. La complessa normativa che regola il contratto di somministrazione di manodopera non interessa al fine del decidere in quanto principio fondamentale della somministrazione è quello della responsabilità solidale dell'utilizzatore e del somministratore. CP_ Orbene, la scelta operata dal di rivolgersi all'utilizzatore e non al somministratore è perfettamente legittima e poco importa che tale scelta sia scaturita da motivi di opportunità in quanto la ra nel frattempo divenuta inaffidabile se non inadempiente. Parte_2
Tutti i contratti elencati in ricorso conclusi con vedono quale impresa Parte_2 utilizzatrice la Controparte_1
Ciò considerato la CTU ha concluso con due ipotesi differenti per le retribuzioni dovute: nella prima ha riportato il dovuto escludendo i rapporti intercorsi con la giungendo ad una CP_2 quantificazione del totale dovuto per € 5.094,77, mentre nella seconda ipotesi ha incluso i contratti di somministrazione giungendo ad un totale dovuto di € 5.889,52. La domanda va accolta secondo i parametri della seconda tabella e pertanto la società resistente va condannata a pagare in favore del ricorrente la somma totale di € 5.889,52, di cui € 2.547,77 per differenze retributive, € 1,660,44 per tredicesima mensilità, € 1.681,31 per TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria. Si condanna altresì la resistente alla regolarizzazione ed al CP_1 versamento dei contributi previdenziali.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°5599/2018 R.G., proposta da nei CP_6 confronti di così provvede: Controparte_1
- Dichiara parzialmente fondato il ricorso proposto da nei confronti di CP_6 [...]
Controparte_1
- Conseguentemente, in accoglimento parziale delle pretese avanzate dal ricorrente, condanna, la società resistente al pagamento della complessiva somma di € 5.889,52, al lordo delle ritenute di legge, comprensiva di TFR, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa del ricorrente dalla data di assunzione sino a quella di cessazione del rapporto secondo i parametri stabiliti nella presente sentenza.
- Condanna la società resistente, in persona del rappresentante legale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente per due terzi, già determinati in € 2.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 18/09/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi