Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4395/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa NN Scognamiglio Presidente rel./est.
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4395 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi rappresentati e Pt_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Mario Setola, c.f. , presso il cui studio in Cardito (NA), Corso C.F._3
Cesare Battisti n. 145, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 15.11.2024, i ricorrenti Di pagina 1 di 3
Per_ 15.09.1984, dalla cui unione nascevano quattro figli ( , e NN, tutti Per_2 Per_3
maggiorenni, coniugati ed economicamente autosufficienti), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e, previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.03.2025, sostituita con note scritte, depositate il 18.02.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i figli, tutti maggiorenni e coniugati, sono economicamente autosufficienti;
3. il Sig corrisponderà all'altro coniuge per il suo mantenimento la somma mensile Parte_1
di euro 150,00 entro il 30 di ogni mese;
4. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo il sig. Parte_1
già lasciato la casa coniugale con il consenso della sig.ra
[...] Pt_2
5. I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
6. I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo per la pagina 2 di 3 successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
01.11.1959, e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. Parte_2
1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (Atto n. 159, Parte II, Serie A,
Anno 1984);
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa NN Scognamiglio
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