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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 9758 /2023 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Genova, Parte_1 CodiceFiscale_1 via XX Settembre 14/31 presso l'Avvocato Cristina PIZZORNI che lo rappresenta e difende;
Attore contro
c.f. elettivamente domiciliato in Genova, piazza Controparte_1 CodiceFiscale_2
Corvetto 2/9A presso l'Avvocato Elvezio CAMBIAGGIO, che lo rappresenta e difende;
Convenuto
******
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe pronunce e le declaratorie meglio viste:
a) accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa dell'atto di citazione siti in Genova, partita catastale sez. 4°, foglio 32c, mapp. 1116 di proprietà del Sig. e mapp. 1024 di proprietà del Sig. con ogni Parte_1 Controparte_1
consequenziale provvedimento - anche di condanna - meglio visto e ritenuto;
b) condannare il sig. alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e Controparte_1
della precedente fase di mediazione, con rimborso anche di spese generali, IVA e C.A. e successive spese occorrende;
c) sentenza esecutiva come per legge.”
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove dedotte per interrogatorio e testi nonché espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio ovvero ogni altra dedotte e/o deducenda attività istruttoria, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, condannando lo stesso al ripristino dei confini nei legittimi limiti catastali, con manleva dell'esponente da qualsiasi onere e spesa, e con condanna altresì del sig. Parte_1
alla rifusione delle spese di giudizio.”
[...]
*****
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il presente giudizio di Parte_1
regolamento di confini, esponendo di essere proprietario del fondo sito in Genova, partita catastale sez. 4°, foglio 32c, mappale 1116, in virtù di atto di compravendita del 29/11/2000 a rogito notaio
, Rep. n. 67305, Numero 15878 d'Ordine, confinante con il fondo distinto in catasto Persona_1
alla sez. 4°, foglio 32 c mapp.1024, di proprietà di Controparte_1
Nel proprio atto introduttivo, l'attore ha esposto che da anni esiste una situazione di incertezza sulla estensione e sui confini dei fondi sopra indicati che ha ingenerato continui litigi tra le odierne parti del giudizio. Per verificare l'esatto confine tra i due fondi, l'attore ha incaricato il geometra il quale ha confermato l'esistenza di uno sconfinamento da parte del sig. in CP_2 CP_1
danno del sig. . Pt_1
Nonostante i vari solleciti inviati al sig. quest'ultimo si è sempre rifiutato di addivenire ad CP_1
una soluzione bonaria della questione. Il convenuto non ha neppure partecipato alla procedura di mediazione radicata dal sig. . Pt_1
Con decreto in data 12/01/2024, il Giudice, vista la regolarità della notifica della citazione e la mancata costituzione del convenuto, ne ha dichiarato la contumacia e ha differito l'udienza di prima comparizione al 28/3/2024 per gli adempimenti previsti dall'art. 183 c.p.c., concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste. si è costituito tardivamente in giudizio, contestando la prospettazione attorea. Controparte_1
In particolare, il convenuto ha contestato la ricostruzione attore esponendo che l'asserito sconfinamento deriverebbe dalla costruzione di un muro da parte dell'odierno attore, della lunghezza di circa trenta metri e di altezza variabile da uno a tre metri e che si estende lungo tutto il confine tra i due fondi.
Il convenuto ha eccepito di essersi occupato della situazione catastale del proprio terreno, ben prima dell'instaurazione della presente causa, in quanto è stato destinatario di un esposto in Comune presentato sulla base di asseriti abusi edilizi.
Sulla base di tali ragioni, ha chiesto che la domanda attorea venga rigettata in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e che l'attore venga condannato al ripristino dei confini nei legittimi limiti catastali.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 30 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione a seguito della concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie difensive finali.
*****
Deve premettersi in diritto che, ai sensi dell'articolo 950 c.c., il presupposto fondamentale per l'esercizio dell'azione di regolamento di confini è l'incertezza, da intendersi in chiave oggettiva come assenza di una demarcazione visibile tra i fondi oppure in chiave soggettiva come inidoneità della linea di demarcazione a separare in modo certo e definitivo i fondi oggetto della lite.
Nel caso di specie, l'incertezza in merito alla linea di confine è stata allegata da parte attrice e confermata dalle risultanze della perizia svolta nel corso del giudizio.
Il consulente tecnico incaricato ( EO ), infatti, nel descrivere le proprietà delle Persona_2 odierne parti del giudizio ha dato atto sia della difficoltà di procedere in alcuni tratti all'individuazione del confine tra i due fondi “Risalendo verso Via ai Piani di Fregoso la materializzazione del confine diviene più incerta da descrivere a causa della vegetazione presente lungo il suo sviluppo che non ha consentito un esame più dettagliato (vedi foto 26)” (cfr. pagina n.6 della consulenza tecnica d'ufficio); sia di alcuni sconfinamenti verificatesi in entrambe le proprietà delle parti in causa e derivanti dalla realizzazione di un muro lungo il lato ovest della proprietà di parte attrice.
Il c.t.u. per individuare la posizione della linea di confine tra i terreni delle parti in causa ha eseguito un nuovo rilievo strumentale tramite stazione elettronica Geomax “Zipp 20”, utilizzando come punti di riferimento alcuni spigoli dei fabbricati di più remota costruzione rappresentati sulle mappe consultate ed ha effettuato la sovrapposizione di tale rilievo con la mappa catastale di impianto del
1940, fornita dall'Agenzia delle Entrate.
Le conclusioni alle quali è pervenuto a seguito di tale risultato sono di seguito riportate: “il confine reale tra i terreni indicati in citazione è quello riportato nelle carte catastali allegate alla presente sub All. “4” e “5” che rispettivamente rappresentano la mappa catastale attuale di cui al sistema
“WEGIS” adottato a partire dai primi anni 2000 e la mappa di “impianto” risalente alla formazione del catasto terreni (legge 1° marzo 1886 n. 3682 e successivo suo completamento avvenuto negli anni Quaranta dello scorso secolo).
L'evoluzione delle mappe citate mostra inequivocabilmente come il confine catastale tra le due proprietà non sia mai mutato dal 1940 ad oggi (vedi All. “7.4”).
Ciò che invece non corrisponde alle mappe catastali è, come già riferito, l'attuale confine materializzato in loco, con particolare riferimento al muro realizzato lungo il lato ovest delle proprietà (foto da 16 a 25).” (Cfr. pagina n. 8 e 9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ne consegue che deve essere dichiarato che il confine tra il fondo di proprietà di Parte_1
censito a Catasto Terreni del Comune di Genova alla sezione 4°, foglio 32C, mappale 1116
[...]
ed il fondo di proprietà di censito al Catasto terreni del Comune di Genova alla Controparte_1
sezione 4°, foglio 32C, mappale 1024 è quello rappresentato nella mappa catastale di cui agli allegati 4 e 7.4 della consulenza tecnica d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio che comporta, nel caso in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, l'obbligo di rilasciare la porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva e fatta salva l'eventualità in cui, con la domanda proposta, sia stata espressamente invocata la sola emissione di una pronuncia dichiarativa circa l'individuazione del confine ( cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 8693/2019; Cass. n.
852/2016; Cass. n. 6148/2016 ).
Nel caso di specie, il consulente tecnico incaricato ha accertato che la realizzazione del muro lungo il lato ovest della proprietà di parte attrice ha comportato: “uno sconfinamento nella proprietà di parte convenuta, nella parte centrale del confine, corrispondente ad una porzione triangolare di terreno avente superficie pari a circa mq 4,80 mentre nella parte alta e bassa del medesimo confine è evidente un arretramento dei vertici del muro, rispetto alla loro posizione reale, che comporta la rinuncia ad una porzione di proprietà corrispondente a complessivi mq 26,40 circa.”
(cfr. pagina n. 9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Sul punto, si osserva che il convenuto in sede di comparsa di costituzione aveva eccepito lo sconfinamento nel terreno di sua proprietà del muro realizzato lungo il lato ovest della proprietà attorea e, conseguentemente, aveva chiesto la condanna di al ripristino dei Parte_1
confini nei legittimi limiti catastali.
Tale allegazione e domanda, tuttavia, risultano tardive ed inammissibili in quanto il convenuto originariamente contumace si è costituito tardivamente, oltre i termini di cui all'articolo 166 c.p.c.
e oltre il termine di scadenza per il deposito della prima memoria ex articolo 171 ter c.p.c. Diversamente, parte attrice aveva chiesto fin dall'introduzione del giudizio oltre alla determinazione del confine tra i fondi contigui anche la pronuncia di ogni consequenziale provvedimento di condanna. Per tale ragione, conformemente alle statuizioni della giurisprudenza di legittimità, il convenuto deve essere condannato alla restituzione delle porzioni di terreno individuate dal colore rosso nell'allegato 7.2 della consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese di lite
Nel giudizio di regolamento di confini deve considerarsi soccombente, ai fini dell' attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese ( in senso conforme Cass. n. 3082/2006; Cass. n. 3642/2001 ).
Le spese di lite in ragione dell'accoglimento della domanda formulata da parte attrice e della inammissibilità delle domande proposte dal convenuto seguono la soccombenza di quest' ultimo e vengono così liquidate: valore della lite compreso nello scaglione di riferimento da € 1.100,00 ad €
5.200,00, compensi/onorari corrispondenti ai minimi tariffari tenuto conto della semplicità della lite, della natura della controversia e dell' istruttoria limitata ad una ctu e così € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale, totale € 1.278,00, oltre esborsi, spese generali 15%, cpa ed iva di legge e compensi/onorari per la fase di mediazione in complessivi € 426,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste in via definitiva a carico esclusivo del convenuto.
Attesa la mancata partecipazione senza giustificato motivo da parte di al Controparte_1
procedimento di mediazione, il convenuto deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato versato, in forza di quanto previsto dall'articolo 12 bis comma 2 del D.lgs.28/2010 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara che il confine tra il fondo di proprietà di censito a Catasto Parte_1
Terreni del Comune di Genova alla sezione 4°, foglio 32C, mappale 1116 ed il fondo di proprietà di censito al Catasto terreni del Comune di Genova alla sezione 4°, Controparte_1
foglio 32C, mappale 1024 è quello rappresentato nella mappa catastale di cui agli allegati 4
e 7.4 della consulenza tecnica d'ufficio; - condanna alla restituzione ad delle porzioni di terreno Controparte_1 Parte_1 contrassegnate dal colore rosso nell'allegato 7.2 della consulenza tecnica d'ufficio, per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali del convenuto;
- pone le spese della c.t.u. in via definitiva a carico esclusivo di Controparte_1
- condanna a rimborsare ad le spese del giudizio liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 151,22 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15%, cpa ed iva di legge, nonché le spese del procedimento di mediazione obbligatoria liquidate in € 426,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15%, cpa ed iva di legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_1
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Genova il 30 Gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino