Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
2024/ 3508
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SENTENZA
NELLA CAUSA TRA
residente in [...] (CF nato a Parte_1 C.F._1
HI (NA) il 02.04.1981, elettivamente domiciliata in Forio (NA) alla Via Giovanni Castellaccio n. 38, presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Del Deo (c.f.: ) che la rappresenta e difende, C.F._2
ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito, Controparte_1 con modificazioni, dalla L. 01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , con sede Controparte_2 Controparte_3 legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. in persona del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito P.IVA_1
Notaio di Roma rilasciata il 25/07/2024, Rep. 181515/12772, elettivamente domiciliata in Persona_1
Mantova (MN), Via Mazzini n. 32, presso lo studio dell'Avv. Marco Caforio (C.F. , che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
l' (C.F. in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in C.F._4 virtù di procura generale alle liti per Notaio el distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio Persona_2
n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura
INPS,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 parte ricorrente proponeva opposizione al ruolo esattoriale richiesto di sua iniziativa contenente l'intimazione di pagamento n.071/2023/9048596962 riferita ad un CP_ avviso di addebito neppure specificato, per contributi anno 2017.
Chiede dichiararsi la nullità e illegittimità dell'intimazione e dell'avviso di addebito per omessa notifica, per prescrizione e per infondatezza della pretesa contributiva, con vittoria di spese di causa.
Si costituivano i resistenti che chiedevano il rigetto del ricorso
In via preliminare deve ritenersi che già prima della recente novella di cui alla legge 215 del 2021 l'estratto di ruolo era impugnabile in ambito tributario solo in casi limitati.
Infatti con la nota sentenza n. 19704/2015 del 2 ottobre 2015 le Sezioni Unite avevano affermato che E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della
n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Le Sezioni Unite consentivano quindi l'impugnabilità dell'estratto di ruolo laddove lo stesso sia il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza di una pretesa tributaria.
Tanto premesso, si osserva che Con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, secondo cui “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificata possono essere quindi direttamente impugnati in soli tre casi
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,
P 2) blocco di pagamenti da parte della
Pa 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una .
Parte ricorrente non ha nemmeno dedotto di trovarsi in una di queste condizioni e le Sezioni Unite hanno chiarito che la novella legislativa sopra richiamata si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte delruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. Sez. un. 26-9-2022, n. 26283).
Non può che rigettarsi il ricorso .
Nulla per le spese
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese
Così deciso in Napoli il 16/02/2025
Il Giudice
dott. Simona D'AU