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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2586 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Lo Presti, presso il cui studio a AL, via
Carmelo Trasselli n. 4, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Sabatino, presso il cui studio a AL, via Luigi
Manfredi n. 2/C, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 23/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AL il 29/06/1991 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c e con le allegate dichiarazioni sottoscritte in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3064/2023, emessa da questo
Tribunale il 16-22/06/2023, avverso cui è stato proposto giudizio innanzi alla Corte d'Appello di AL, definito con sentenza n. 58/2025 emessa il 19/12/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 23/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
-“i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- il sig. contribuirà a corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile Parte_1 CP_1 divorzile nella misura di euro 300,00, così come già si verifica;
- la sig.ra rinuncia espressamente a proporre azioni giudiziarie avverso il CP_1 sig. per il risarcimento dei danni correlati al riconoscimento dell'addebito, così Parte_1 come statuito nella sentenza n. 58/2025 della Corte d'Appello di AL (di cui al procedimento recante R.G.C.A. n. 1279/2023) e, dal canto suo, il sig. rinuncia Parte_1 alle azioni giudiziarie possibili avverso la sig.ra dirette al recupero per la metà di CP_1 tutte quelle cartelle esattoriali a lui giunte, inerenti il periodo di matrimonio e dicasi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la cartella n. 29620239020991704/000, già notificata e di cui lo stesso se ne farà carico;
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Le parti hanno, inoltre, rappresentato che i due figli (1992) e (1993) sono Per_1 Per_2 autonomi e non conviventi con i genitori.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
AL il 29/06/1991 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/05/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di AL al n. 247, parte II, serie A, dell'anno 1991).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a AL, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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