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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9342 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
GI ED ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6082 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello in materia di mutuo
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana
APPELLANTE
E
( rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._1
AR
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 225/2024 del Giudice di Pace di Barra con la Controparte_1
quale, in accoglimento della domanda proposta dalla originaria parte attrice, era stata condannata al pagamento della somma di Euro 2.678,44 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali ivi comprese quelle di
CTU.
L'appellante ha articolato motivi di gravame che si esamineranno specificamente nella parte motiva del presente provvedimento.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Con articolati motivi di gravame l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la verifica relativa alla soglia di usura potesse essere svolta prendendo come parametro di riferimento il TAEG anziché il TEG, escludendo ogni valore alla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia in materia di usura;
in particolare la parte appellante ha dedotto, sulla base delle istruzioni emanate dalla Banca di Italia nel testo vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, che le spese di assicurazione non dovessero rientrare nel calcolo del tasso usurario.
I motivi di gravame vanno disattesi risultando corretto il procedimento logico seguito dal primo giudice.
In effetti la Suprema Corte, con sentenze nn. 8806 e 17082 del 2017, dopo aver premesso che la normativa di divieto dei rapporti usurari – così come in radice espressa dall'art. 644 cp nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996 (art. 1) - considera rilevanti tutte le voci di carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, ha ritenuto che in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro della eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa – come accade incontestabilmente nel caso di specie potendosi presumere la circostanza in presenza di contestualità tra spesa e erogazione (e non influirebbe la circostanza che tale assicurazione per il contratto in questione sia prevista come obbligatoria dalla legge atteso che tale obbligatorietà non ne snaturerebbe il significato e l'interesse per la parte mutuante) – risulti collegata all'operazione di credito.
In effetti la Suprema Corte – al cui orientamento questo Tribunale ritiene di adeguarsi – ha ritenuto del tutto irrilevante ogni argomentazione – quali quelle svolte dall'attuale appellante – in ordine alla mancanza di omogeneità e di simmetria (ante 2009) tra le voci inserite nel TAEG e quelle inserite nel TEGM (rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia).
In particolare la Suprema Corte ha sottolineato l'assoluta subordinazione all'art. 644 cp delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca di Italia vigenti all'epoca di conclusione del contratto in considerazione della centralità sistematica della norma.
Il tasso effettivo previsto era perciò, come accertato dal CTU, certamente usurario.
Per completezza deve rilevarsi come la parte appellante muove contestazioni alla CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio soltanto in relazione al criterio di calcolo seguito per determinare l'eventuale superamento della soglia usura (per quanto detto sopra criterio correttamente applicato) ma non già al calcolo in concreto effettuato.
La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia.
Sussistono i presupposti – dato il rigetto integrale del gravame - per porre a carico dell'appellante ed a favore dell'RI una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida in complessive Euro 900,oo (di cui Euro 800,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Davide AR;
pone a carico dell'appellante ed a favore dell'RI una somma pari al Contributo
Unificato versato
Così deciso in Napoli lì 17 ottobre 2025
Il G.U. dott. GI ED
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
GI ED ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6082 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello in materia di mutuo
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana
APPELLANTE
E
( rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._1
AR
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 225/2024 del Giudice di Pace di Barra con la Controparte_1
quale, in accoglimento della domanda proposta dalla originaria parte attrice, era stata condannata al pagamento della somma di Euro 2.678,44 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali ivi comprese quelle di
CTU.
L'appellante ha articolato motivi di gravame che si esamineranno specificamente nella parte motiva del presente provvedimento.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Con articolati motivi di gravame l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la verifica relativa alla soglia di usura potesse essere svolta prendendo come parametro di riferimento il TAEG anziché il TEG, escludendo ogni valore alla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia in materia di usura;
in particolare la parte appellante ha dedotto, sulla base delle istruzioni emanate dalla Banca di Italia nel testo vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, che le spese di assicurazione non dovessero rientrare nel calcolo del tasso usurario.
I motivi di gravame vanno disattesi risultando corretto il procedimento logico seguito dal primo giudice.
In effetti la Suprema Corte, con sentenze nn. 8806 e 17082 del 2017, dopo aver premesso che la normativa di divieto dei rapporti usurari – così come in radice espressa dall'art. 644 cp nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996 (art. 1) - considera rilevanti tutte le voci di carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, ha ritenuto che in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro della eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa – come accade incontestabilmente nel caso di specie potendosi presumere la circostanza in presenza di contestualità tra spesa e erogazione (e non influirebbe la circostanza che tale assicurazione per il contratto in questione sia prevista come obbligatoria dalla legge atteso che tale obbligatorietà non ne snaturerebbe il significato e l'interesse per la parte mutuante) – risulti collegata all'operazione di credito.
In effetti la Suprema Corte – al cui orientamento questo Tribunale ritiene di adeguarsi – ha ritenuto del tutto irrilevante ogni argomentazione – quali quelle svolte dall'attuale appellante – in ordine alla mancanza di omogeneità e di simmetria (ante 2009) tra le voci inserite nel TAEG e quelle inserite nel TEGM (rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia).
In particolare la Suprema Corte ha sottolineato l'assoluta subordinazione all'art. 644 cp delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca di Italia vigenti all'epoca di conclusione del contratto in considerazione della centralità sistematica della norma.
Il tasso effettivo previsto era perciò, come accertato dal CTU, certamente usurario.
Per completezza deve rilevarsi come la parte appellante muove contestazioni alla CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio soltanto in relazione al criterio di calcolo seguito per determinare l'eventuale superamento della soglia usura (per quanto detto sopra criterio correttamente applicato) ma non già al calcolo in concreto effettuato.
La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia.
Sussistono i presupposti – dato il rigetto integrale del gravame - per porre a carico dell'appellante ed a favore dell'RI una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida in complessive Euro 900,oo (di cui Euro 800,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Davide AR;
pone a carico dell'appellante ed a favore dell'RI una somma pari al Contributo
Unificato versato
Così deciso in Napoli lì 17 ottobre 2025
Il G.U. dott. GI ED