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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto Contratti bancari, trattenuta in decisione con l'ordinanza del
4.11.2024 resa ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...], quale titolare della BICU DE Parte_1
FREMUNDI, rappresentato e difeso dagli Avv. ti CICCHIELLO MARIA CARMELA e MORONE
GAETANO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elett/te domiciliato presso il loro studio;
Attore
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. CRISCOLI FRANCESCO ed elett/te domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. RE GIOVANNI ed elett/te domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
F A T T O
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiamava in giudizio le convenute Parte_1
in epigrafe indicate al fine di veder accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di
[...]
in ordine al danno di € 12.658,65 subito dalla propria azienda vinicola o - in via CP_1
subordinata – per vedere accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di Controparte_1
e della eventualmente in solido tra loro, in ordine al predetto danno di €
[...] Controparte_2
1 12.658,65, oltre interessi e rimborso delle spese di lite. L'attore, in particolare, deduceva e documentava di aver subito una truffa nel maggio 2018 (per la quale aveva anche sporto regolare denuncia penale, conclusasi con archiviazione) della quale riteneva contrattualmente corresponsabile anche la propria BA (Intesa San Paolo) giacchè per un ordine di circa 4.000 bottiglie di vino aveva ricevuto in pagamento un assegno circolare del predetto importo, ma – non conoscendo l'acquirente – prima di procedere alla consegna aveva chiesto alla propria BA (dove versava il predetto assegno) di verificarne la genuinità, procedendo alla consegna dell'ordine solo dopo aver ricevuto la conferma della benemissione da parte dell'impiegata (che Testimone_1
appuntava la bene emissione anche sulla matrice dell'assegno in data 3.5.2018), scoprendo – poi - a distanza di una decina di giorni che l'assegno risultava impagato poiché clonato/trafugato.
Considerato che la predetta impiegata aveva rilasciato la benemissione dopo aver contattato telefonicamente il proprio collega presso la filiale di RT (che risultava Pt_2 CP_2
aver emesso il citato titolo), in subordine l'attore chiedeva condannarsi entrambe le convenute in solido al risarcimento del danno subito ex art. 2043 c.c. evidenziando che – nel corso delle indagini penali – il predetto negava di aver ricevuto la telefonata da parte della ma riferiva Pt_2 Tes_1
che la propria filiale aveva subito frequenti malfunzionamenti alle linee telefoniche, per i quali – però – non veniva allertata la sede centrale, che (infatti) nella sua risposta alla diffida attorea li negava.
Costituitasi in giudizio preliminarmente deduceva e documentava che Controparte_1
l'attore aveva iscritto a ruolo la medesima domanda al R.G. 5304/2018, estinto in data 28.02.2020 a seguito di intervenuta rinuncia, circostanza dalla quale desumeva la pretestuosità della domanda, quindi – pur non negando i fatti storici dedotti dall'attore – argomentava compiutamente in ordine alla correttezza del proprio operato ex art. 1176, comma 2, c.c.; in particolare, Intesa San Paolo evidenziava che l'istituto del bene-emissione non è regolato dalla Legge Assegno, ma consiste in una prassi bancaria in base alla quale la banca correntista del beneficiario di un assegno circolare, previe informazioni assunte presso la banca emittente, conferma al proprio cliente la validità del titolo, senza che ciò si traduca in alcuna dichiarazione cartolare;
evidenziava la convenuta, quindi, che l'accreditamento sul conto corrente del titolo, sebbene confermato al correntista di bene- emissione, resta sottoposto al meccanismo della clausola salvo incasso ex art. 1829 c.c. (come contrattualmente pattuito tra le parti), di talchè imputava alla società un Parte_3
comportamento imprudente (di cui ne invocava, in subordine, il concorso di colpa ex art. 1227, co. I
e co. II), contestando anche la sussistenza del danno.
Si costituiva in giudizio anche la eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito, quindi sostenendo fermamente la propria estraneità ai
2 fatti, non avendo emesso l'assegno circolare per cui è causa, non essendole in alcun modo imputabile la sua falsità e non avendo mai ricevuto la citata telefonata da parte di , CP_3
ragion per cui non aveva in alcun modo partecipato alla benemissione (a seguito della quale l'attore consegnava le proprie bottiglie di vino); la , in particolare, invocava la responsabilità CP_2
del ex art. 1227 c.c., nonché quella della BA negoziatrice San Paolo spa, Parte_1 CP_1
giacchè – pur non essendo disciplinata né dalla leggi, né da Norme BArie Uniformi la prassi bancaria della “benemissione” (che non costituisce un obbligo contrattuale) – in ogni caso non solo nel caso in esame veniva superficialmente posta in essere tramite una mera telefonata ad un numero rinvenuto su Google (senza neanche richiedere alcuna conferma scritta), ma trattandosi di un assegno emesso successivamente al luglio 2016 la sua genuinità doveva e poteva essere controllata tramite il codice bidimensionale Data Matrix di cui alle circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, che - tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode - hanno introdotto l'obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE;
in estremo subordine la – in caso di accoglimento della domanda attorea – spiegava CP_2
domanda di manleva e garanzia nei confronti di . Controparte_1
Espletata la prova orale ammessa, su istanza di tutte le parti l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza del 4.11.2024, quindi, esaminate le conclusioni delle parti contenute nelle note d'udienza depositate nei termini all'uopo assegnati, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno ora a precisare.
Preliminarmente, infatti, occorre rigettare la domanda di responsabilità contrattuale spiegata nei confronti di;
come da quest'ultima correttamente evidenziato, infatti, ex art. 1829 c.c. CP_3
“Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso»” e – nel caso in esame – le parti non esprimevano una diversa volontà, ma – anzi – all'art. 25 delle condizioni generali (che risultano sottoscritte dall'attore) si prevedeva espressamente l'accredito degli assegni solo “salvo buon fine” (cfr. documenti allegati alla seconda memoria istruttoria di depositata il 4.11.2022), che nel CP_3
caso in esame non sussisteva;
né è imputabile a alcun altro illecito contrattuale CP_3
essendo pacifico tra le parti (e, del resto, non smentito dalla documentazione acquisita) che la c.d. benemissione non costituisce un obbligo contrattuale.
3 All'esito dell'istruttoria espletata, invece, merita accoglimento la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., ma solo nei confronti di . CP_3
La Corte di Cassazione, infatti, con giurisprudenza costante a partire dalle sentenze n. 4571 del
15.04.19921 e n. 72 del 8.01.19972, ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo particolarmente rigoroso e specifico, richiedendo da essa un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela. Tale principio costituisce espressione di un dovere di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi, dal quale la citata giurisprudenza ha tratto doveri e regole d'azione la cui violazione si intende suscettibile di integrare ipotesi di responsabilità civile: sebbene nel nostro ordinamento, infatti, non possa ritenersi esistente un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la nozione di omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile.
Nel settore bancario tale principio è connotato dal ruolo della banca che assume sul piano funzionale un ruolo preminente, enucleando - a carico degli istituti di credito - un obbligo di diligenza e buona fede superiore a quello comunemente noto come “del buon padre di famiglia” e consistente invece in una diligenza di tipo qualificato, diligenza caratterizzata da condotte in parte tipizzate ed in parte enucleabili caso per caso la cui violazione genererà responsabilità per culpa in omettendo (cfr ex plurimis Cass. civ n. 72 del 8.01.1997; Cass. civ n. 5562 del 07.06.1999). Sul punto la Suprema Corte ha - infatti - avuto modo di affermare che “dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo;
è stato ritenuto che per il carattere dell'attività svolta dalle banche è dovuto un
4 maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere” (Cass. 12.10.1982 n. 5267).
La c.d. diligenza del bonus argentarius, perciò, qualifica il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto, ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca, la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.
Alla luce dei citati principi, quindi, il danno subito dall'attore è certamente imputabile anche a la cui impiegata – su specifica richiesta del proprio cliente – rilasciava la CP_3
benemissione in modo superficiale, tramite una mera telefonata ad un numero rinvenuto online (per come emerso nel corso dell'istruttoria espletata e – del resto – non contestato da alcuno), senza premunirsi di accertare l'identità del suo interlocutore e – soprattutto – senza porre in essere alcuno dei controlli pur specificamente previsti dalle circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014
e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016 (opportunamente invocate dalla CP_2
e mai contestate da ), che - tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode - hanno
[...] CP_3 introdotto l'obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE proprio al fine di agevolare le verifiche sulla genuinità del titolo;
aggiungasi che – come correttamente evidenziato dalla – anche la persistenza della medesima data sul secondo assegno corretto solo CP_2
nel nome del beneficiario (circostanza pure emersa dall'istruttoria e, del resto, non specificamente contestata da alcuno) avrebbe dovuto indurre la predetta impiegata ad una maggiore attenzione in ordine alla verifica sulla sua genuinità.
Il comportamento omissivo di in definitiva, ha causato il danno lamentato dal CP_3
, giacchè se avesse posto in essere la c.d. diligenza del bonus argentarius Parte_1 CP_3
egli non avrebbe consegnato il proprio vino, evitando così il perpetrarsi della truffa ai propri danni.
All'esito dell'istruttoria espletata, però, non si ritiene di poter imputare alcuna colpa alla CP_2
l'assegno – infatti – risultava clonato (e, quindi, non imputabile alla citata convenuta) e nel
[...]
corso del confronto tra i testi e non può dirsi raggiunta la prova dell'effettiva Tes_1 Pt_2
sussistenza di una telefonata alla data del 3.5.2018, la prima – in particolare – non riusciva neanche a ricordare se la voce che aveva sentito a telefono il 14.5.2018 (allorquando l'assegno era risultato impagato) corrispondesse alla voce di chi le aveva dato la benemissione il 3.5.2018 (cfr. verbale di udienza del 12.3.2024), tant'è vero che il medesimo attore configura la responsabilità in capo alla semplicemente per il malfunzionamento della sua linea telefonica, come ammesso CP_2
dal ed – invece – sconosciuto dalla sede centrale. Pt_2
5 La domanda attorea spiegata in via subordinata, quindi, merita pieno accoglimento solo nei confronti di nei termini quantificati sin dall'atto di citazione, debitamente CP_3
documentati sia dall'assegno risultato impagato, che dall'ordine delle bottiglie di vino, nonché dalla relativa fattura e dal DDT (allegati all'atto di citazione) e – del resto – non specificamente contestati da parte convenuta, con condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite ex D.M.
147/2022, come liquidate direttamente in dispositivo.
Considerato che l'attore chiamava in causa anche la confidando nella veridicità CP_2
della benemissione ottenuta dall'impiegata della , nonché sulla qualifica dell'assegno CP_3
(trattavasi, infatti, di un assegno circolare) si ritiene di dover porre a carico di quest'ultima anche le spese di lite inutilmente sostenute dall'altra convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea spiegata in subordine, CONDANNA
al risarcimento danni ex art. 2043 c.c. in favore di Controparte_1 [...]
che si quantifica in € 12.658,65, oltre interessi come per legge;
Parte_1
2) CONDANNA a rimborsare direttamente in favore Controparte_1
degli Avv. ti CICCHIELLO MARIA CARMELA e MORONE GAETANO (dichiaratisi antistatari) le spese di lite che liquida in € 264,00 per C.U. e diritti ed € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
3) CONDANNA a rimborsare in favore della Controparte_1 [...]
le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase CP_2 di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Benevento, 28/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere - qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede - trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutato non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sè idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'istituto nei confronti del legittimo possessore. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano ritenuto alcuni istituti di credito responsabili dei danni arrecati a proprietari di titoli al portatore, trafugati e negoziati dagli istituti stessi successivamente non solo al loro sequestro penale pubblicizzato attraverso la stampa, ma anche al loro sorteggio per fini di rimborso). 2 Nel vigente ordinamento giuridico pur non sussistendo un dovere generale a carico dei consociati di attivarsi per impedire la commissione di fatti dannosi da parte di terzi, sono configurabili molteplici situazioni da cui possono nascere per i soggetti che ne sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la nozione di omissioni imputabili. In particolare, in base alla normativa che regola il sistema bancario, scaturiscono a tutela del sistema stesso e dei soggetti che in esso operano comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire "culpa in omittendo" e correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale.